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Atto 9 n. mecc. 2006 00096/87

Atto n. 9 N. Mecc 2006 00096/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

9 GENNAIO 2006

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI Rocco.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, GAI Giorgio e QUAGLIA Laura.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICAZIONI PARZIALI".

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio Ferrari, riferisce.

Con nota del 22 novembre 2005 n.prot.20370 la Direzione Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modificazioni parziali".

La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 1° dicembre 2005, ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.

L'articolato relativo al Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, è ormai consolidato da tempo, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni e precisazioni.

All'art. 10 comma 1 lett. F punto 16) viene inasprita la sanzione verso chi viola la distanza del 250 mt. dagli ingressi dei luoghi ivi indicati; prevedendo la revoca dell'atto autorizzatorio e la rimozione dell'impianto.

All'art. 14 (Determinazione delle tariffe - criteri generali) viene modificato il comma 2 lettera b), sopprimendo le parole "primo, secondo e terzo scaglione"; conseguentemente viene modificato l'Allegato "A" - Determinazione della tariffa ordinaria e dei coefficienti moltiplicatori - alla lettera B), sopprimendo le parole "sulla parte eccedente mq. 5,50 e mq. 8.5" . Questa modifica consegue l'emanazione della sentenza n° 4909 del 7 marzo 2005 della Cassazione Civile, la quale chiamata ad interpretare l’applicazione dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs 507/93 ha stabilito che le maggiorazioni tariffarie, legate alla maggiore o minore ampiezza della superficie pubblicitaria, vanno applicate fin dal primo metro quadrato della fascia di superficie di appartenenza. Infatti, la norma richiamata, articolando la tariffa in funzione della minore o maggiore incidenza della superficie pubblicitaria ha inteso tassare maggiormente le forme pubblicitarie più invasive. Quanto statuito dalla sentenza sopra richiamata, pur riguardando l’applicazione dell’imposta di pubblicità, trova però applicazione anche in ambito di canone sulle iniziative pubblicitarie ai sensi dell’art. 62 comma 2 lett. d) del D.lgs. 446/97.

All'art. 17 comma 2 (Modalità e termini per il pagamento del canone) - è stato precisato che per la nuova procedura semplificata (introdotta nel 2005) il canone sulle iniziative pubblicitarie viene corrisposto calcolandolo dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici.

All'art. 20 (Commisurazione del canone per situazioni particolari) comma 1 lettera b) si è specificato che "gli eventi eccezionali" possono avere anche una natura commerciale, benché abbiano ottenuto il patrocinio della Città ed in tal caso anche per essi può venire determinato uno specifico canone.

L'art. 23 (Pubblicità abusiva - sanzione accessorie) comma 2 qualora non sia possibile la consegna al proprietario, è stato previsto, l'immediato sequestro dell'impianto pubblicitario abusivo, rimosso d'ufficio, in luogo del sequestro disposto dopo 60 giorni. Tale diversa previsione normativa oltre ad essere in linea con la procedura della L. 689/81, consente notevoli risparmi di tempi per la chiusura dell'iter amministrativo.

La Giunta Circoscrizionale

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità

Propone al Consiglio Circoscrizionale

  • di esprimere parere favorevole per l’approvazione del "Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modificazioni parziali".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Cartella, Bosso, Puglisi, Molinaro e Vignale per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 16.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 16

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI: 1 (Cacciapuoti)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole per l’approvazione del "Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modificazioni parziali".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2006/2006_00096.html

Archivio

inserimento 1.02.2006
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