Atto
9 n. mecc. 2006 00096/87 |
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Atto n. 9 N.
Mecc 2006 00096/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
9 GENNAIO
2006
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano,
ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola,
FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA
Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO
Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE
Gian Luca, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, GAI
Giorgio e QUAGLIA Laura.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE.
MODIFICAZIONI PARZIALI".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Giorgio Ferrari,
riferisce.
Con nota
del 22 novembre 2005 n.prot.20370 la
Direzione Servizi Tributari e Catasto
invita la Circoscrizione ad esprimere
parere in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto "Regolamento per
l’applicazione del canone sulle iniziative
pubblicitarie. Modificazioni parziali".
La I Commissione
permanente di lavoro, riunitasi il 1°
dicembre 2005, ha esaminato la proposta
di deliberazione in oggetto.
L'articolato
relativo al Regolamento per l'applicazione
del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie,
è ormai consolidato da tempo, più che
modificazioni, quelle proposte sono
semplici integrazioni e precisazioni.
All'art.
10 comma 1 lett. F punto 16) viene inasprita
la sanzione verso chi viola la distanza
del 250 mt. dagli ingressi dei luoghi
ivi indicati; prevedendo la revoca dell'atto
autorizzatorio e la rimozione dell'impianto.
All'art.
14 (Determinazione delle tariffe - criteri
generali) viene modificato il comma
2 lettera b), sopprimendo le parole
"primo, secondo e terzo scaglione";
conseguentemente viene modificato l'Allegato
"A" - Determinazione della tariffa ordinaria
e dei coefficienti moltiplicatori -
alla lettera B), sopprimendo le parole
"sulla parte eccedente mq. 5,50 e mq.
8.5" . Questa modifica consegue l'emanazione
della sentenza n° 4909 del 7 marzo 2005
della Cassazione Civile, la quale chiamata
ad interpretare l’applicazione dell’art.
12 comma 3 del D.Lgs 507/93 ha stabilito
che le maggiorazioni tariffarie, legate
alla maggiore o minore ampiezza della
superficie pubblicitaria, vanno applicate
fin dal primo metro quadrato della fascia
di superficie di appartenenza. Infatti,
la norma richiamata, articolando la
tariffa in funzione della minore o maggiore
incidenza della superficie pubblicitaria
ha inteso tassare maggiormente le forme
pubblicitarie più invasive. Quanto statuito
dalla sentenza sopra richiamata, pur
riguardando l’applicazione dell’imposta
di pubblicità, trova però applicazione
anche in ambito di canone sulle iniziative
pubblicitarie ai sensi dell’art. 62
comma 2 lett. d) del D.lgs. 446/97.
All'art.
17 comma 2 (Modalità e termini per il
pagamento del canone) - è stato precisato
che per la nuova procedura semplificata
(introdotta nel 2005) il canone sulle
iniziative pubblicitarie viene corrisposto
calcolandolo dalla data di collocazione
indicata nella dichiarazione presentata
agli uffici.
All'art.
20 (Commisurazione del canone per situazioni
particolari) comma 1 lettera b) si è
specificato che "gli eventi eccezionali"
possono avere anche una natura commerciale,
benché abbiano ottenuto il patrocinio
della Città ed in tal caso anche per
essi può venire determinato uno specifico
canone.
L'art.
23 (Pubblicità abusiva - sanzione accessorie)
comma 2 qualora non sia possibile la
consegna al proprietario, è stato previsto,
l'immediato sequestro dell'impianto
pubblicitario abusivo, rimosso d'ufficio,
in luogo del sequestro disposto dopo
60 giorni. Tale diversa previsione normativa
oltre ad essere in linea con la procedura
della L. 689/81, consente notevoli risparmi
di tempi per la chiusura dell'iter amministrativo.
La Giunta
Circoscrizionale
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio
1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno
1996 il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere
dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44
ne stabilisce i termini e le modalità
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Cartella, Bosso, Puglisi,
Molinaro e Vignale per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto
sono 16.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
16
VOTANTI:
15
VOTI FAVOREVOLI:
15
VOTI CONTRARI:
//
ASTENUTI:
1 (Cacciapuoti)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di esprimere parere
favorevole per l’approvazione del
"Regolamento per l’applicazione del
canone sulle iniziative pubblicitarie.
Modificazioni parziali".
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2006/2006_00096.html
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