Atto
10 n. mecc. 2006 00099/87 |
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Atto n. 10 N.
Mecc 2006 00099/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
9 GENNAIO
2006
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano,
ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola,
FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA
Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO
Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore,
RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE
Gian Luca, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, GAI
Giorgio e QUAGLIA Laura.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO)
AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE".
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Giorgio Ferrari,
riferisce.
Con nota
del 22 novembre 2005 n.prot.20370 la
Direzione Servizi Tributari e Catasto
invita la Circoscrizione ad esprimere
parere in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto ""Regolamento per
l’applicazione della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche".
La I Commissione
permanente di lavoro, riunitasi il 1°
dicembre 2005, ha esaminato la proposta
di deliberazione in oggetto.
La disciplina
regolamentare della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai
consolidata da tempo; con il presente
provvedimento si intendono apportare
alcune modifiche rispondenti a richieste
di precisazioni.
La
prima modifica riguarda l’articolo 19
("Particolari condizioni d’uso") nel
quale viene inserita una nuova ipotesi
di riduzione.
L’articolo
66, lettera c) del D.L.vo 507/93 ("Tariffe
per particolari condizioni d’uso") prevede
la possibilità di procedere alla riduzione
della tariffa unitaria per un importo
non superiore ad un terzo e con specifico
riferimento a determinate fattispecie
. Tale riduzione può essere prevista
per quei locali, diversi dalle abitazioni,
ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività. E’
il caso di utenze commerciali che svolgono
la propria attività all’interno delle
strutture espositive cittadine, unicamente
nei periodi previsti dal calendario
fieristico; si è ritenuto opportuno
prevedere anche a favore di queste una
riduzione tariffaria che tenga conto
del limitato uso dei locali e quindi
della minore produzione annua di rifiuti.
La
seconda modifica riguarda l’art. 19
BIS ("Riduzioni") il cui 2° comma viene
riformulato.
L’articolo
49, 14° comma del D.L.vo 22/97 prevede
la possibilità di applicare un coefficiente
di riduzione tariffaria proporzionale
alla quantità di rifiuti assimilati
che il produttore dimostri di aver avviato
al recupero mediante attestazione rilasciata
dal soggetto che effettua l’attività
di recupero dei rifiuti stessi.
Con
disposizione regolamentare si è recepita
la normativa nazionale disciplinandone
l’applicazione. Nello specifico l’articolo
del regolamento prevede che la riduzione
concessa al produttore sia correlata
all’incidenza del peso dei rifiuti recuperati
sul totale della produzione.
Recentemente
si è registrato un sostanziale incremento
delle operazioni di recupero e riciclo
dei rifiuti assimilati agli urbani da
parte della grosse utenze commerciali
sempre più attive su tale fronte, sia
in relazione a politiche aziendali di
rispetto dell’ambiente sia in considerazione
delle riduzioni previste dal Regolamento
TARSU. Considerate le dimensioni di
tali utenze si è rilevato che la quantità
di rifiuti assimilati avviati a recupero
tende a superare la produzione totale,
la conseguenza è che applicando la procedura
di sconto prevista dal regolamento si
può arrivare sino alla detassazione.
In considerazione del fatto che l’esonero
dal tributo è tassativamente previsto
per legge, risulta necessario determinare
la percentuale massima di sconto, cui
le utenze che avviano al recupero i
rifiuti assimilati possono accedere,
senza essere causa di detassazione.
La percentuale massima di sconto non
può cumularsi con altre riduzioni o
agevolazioni previste dal Regolamento
TARSU.
La
terza modifica riguarda l’art. 19 TER
("Particolari agevolazioni") nel quale
viene inserita una nuova ipotesi di
agevolazione.
Già
da tempo i rappresentanti delle istituzioni
scolastiche pubbliche di ogni ordine
e grado hanno sollevato il problema
legato alla insufficienza dei fondi
stanziati e trasferiti alle stesse dal
MIUR per il pagamento della tassa raccolta
rifiuti in seguito alla applicazione
della sentenza della Corte di Cassazione,
sezione tributaria, n° 4944 del 19 aprile
2000 e della Conferenza Stato–Città
del 7 settembre 2001. La soluzione è
stata sollecitata a livello nazionale
anche dai Comuni, che pur sono nella
posizione di ente impositore: tuttavia
si è ritenuto opportuno, nei limiti
concessi dalla vigente normativa tributaria,
considerare la situazione di disagio
generale in cui versano i bilanci delle
scuole pubbliche e prevedere anche a
favore di questa tipologia di utenza
una particolare agevolazione peraltro
limitatamente alla situazione derivante
dall’esiguità dei fondi statali.
Nello
specifico, si è ritenuto di collegare
il disagio sopradescritto con progetti
di raccolta differenziata, monitorati
e certificati dal soggetto gestore del
servizio e che in via generale contribuiscono
ad abbattere la produzione di rifiuti,
per arrivare alla riduzione del pagamento
dovuto annualmente per la TARSU dagli
istituiti scolastici coinvolti in tale
attività.
L’agevolazione
potrà avere effetto dal 2006 in poi
e solo con riferimento alle istituzioni
scolastiche pubbliche di ogni ordine
e grado (con esclusione delle scuole
comunali e dell’Università degli Studi).
La
Giunta Circoscrizionale
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio
1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno
1996 il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere
dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44
ne stabilisce i termini e le modalità
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
OMISSIS
DELLLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Bosso, Cartella Vignale
e Puglisi per cui i Consiglieri presenti
in aula al momento del voto sono 17.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
17
VOTANTI:
16
VOTI
FAVOREVOLI: 16
VOTI
CONTRARI: //
ASTENUTI:
1 (Cacciapuoti)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2006/2006_00099.html
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