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Atto 10 n. mecc. 2006 00099/87

Atto n. 10 N. Mecc 2006 00099/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

9 GENNAIO 2006

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI Rocco.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, GAI Giorgio e QUAGLIA Laura.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE".

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio Ferrari, riferisce.

Con nota del 22 novembre 2005 n.prot.20370 la Direzione Servizi Tributari e Catasto invita la Circoscrizione ad esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto ""Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche".

La I Commissione permanente di lavoro, riunitasi il 1° dicembre 2005, ha esaminato la proposta di deliberazione in oggetto.

La disciplina regolamentare della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo; con il presente provvedimento si intendono apportare alcune modifiche rispondenti a richieste di precisazioni.

La prima modifica riguarda l’articolo 19 ("Particolari condizioni d’uso") nel quale viene inserita una nuova ipotesi di riduzione.

L’articolo 66, lettera c) del D.L.vo 507/93 ("Tariffe per particolari condizioni d’uso") prevede la possibilità di procedere alla riduzione della tariffa unitaria per un importo non superiore ad un terzo e con specifico riferimento a determinate fattispecie . Tale riduzione può essere prevista per quei locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. E’ il caso di utenze commerciali che svolgono la propria attività all’interno delle strutture espositive cittadine, unicamente nei periodi previsti dal calendario fieristico; si è ritenuto opportuno prevedere anche a favore di queste una riduzione tariffaria che tenga conto del limitato uso dei locali e quindi della minore produzione annua di rifiuti.

La seconda modifica riguarda l’art. 19 BIS ("Riduzioni") il cui 2° comma viene riformulato.

L’articolo 49, 14° comma del D.L.vo 22/97 prevede la possibilità di applicare un coefficiente di riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Con disposizione regolamentare si è recepita la normativa nazionale disciplinandone l’applicazione. Nello specifico l’articolo del regolamento prevede che la riduzione concessa al produttore sia correlata all’incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione.

Recentemente si è registrato un sostanziale incremento delle operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani da parte della grosse utenze commerciali sempre più attive su tale fronte, sia in relazione a politiche aziendali di rispetto dell’ambiente sia in considerazione delle riduzioni previste dal Regolamento TARSU. Considerate le dimensioni di tali utenze si è rilevato che la quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero tende a superare la produzione totale, la conseguenza è che applicando la procedura di sconto prevista dal regolamento si può arrivare sino alla detassazione. In considerazione del fatto che l’esonero dal tributo è tassativamente previsto per legge, risulta necessario determinare la percentuale massima di sconto, cui le utenze che avviano al recupero i rifiuti assimilati possono accedere, senza essere causa di detassazione. La percentuale massima di sconto non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento TARSU.

La terza modifica riguarda l’art. 19 TER ("Particolari agevolazioni") nel quale viene inserita una nuova ipotesi di agevolazione.

Già da tempo i rappresentanti delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado hanno sollevato il problema legato alla insufficienza dei fondi stanziati e trasferiti alle stesse dal MIUR per il pagamento della tassa raccolta rifiuti in seguito alla applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n° 4944 del 19 aprile 2000 e della Conferenza Stato–Città del 7 settembre 2001. La soluzione è stata sollecitata a livello nazionale anche dai Comuni, che pur sono nella posizione di ente impositore: tuttavia si è ritenuto opportuno, nei limiti concessi dalla vigente normativa tributaria, considerare la situazione di disagio generale in cui versano i bilanci delle scuole pubbliche e prevedere anche a favore di questa tipologia di utenza una particolare agevolazione peraltro limitatamente alla situazione derivante dall’esiguità dei fondi statali.

Nello specifico, si è ritenuto di collegare il disagio sopradescritto con progetti di raccolta differenziata, monitorati e certificati dal soggetto gestore del servizio e che in via generale contribuiscono ad abbattere la produzione di rifiuti, per arrivare alla riduzione del pagamento dovuto annualmente per la TARSU dagli istituiti scolastici coinvolti in tale attività.

L’agevolazione potrà avere effetto dal 2006 in poi e solo con riferimento alle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado (con esclusione delle scuole comunali e dell’Università degli Studi).

La Giunta Circoscrizionale

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità

Propone al Consiglio Circoscrizionale

  • di esprimere parere favorevole per l’approvazione del "Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche".

OMISSIS DELLLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Bosso, Cartella Vignale e Puglisi per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 17

VOTANTI: 16

VOTI FAVOREVOLI: 16

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI: 1 (Cacciapuoti)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole per l’approvazione del "Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2006/2006_00099.html

Archivio

inserimento 1.02.2006
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