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Atto 92 n. mecc. 2005 04704/87

 

Atto n. 92 n. mecc. 2005 04704/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

13 MAGGIO 2005

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: ENRICI BELLOM Maura, GAI Giorgio, QUAGLIA Laura, VIGNALE Gian Luca.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE- (artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi".

Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione Marianna DEL BIANCO, riferisce.

Con nota del 9 maggio 2005, n.prot.5747, la Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito al "Regolamento procedure autorizzative e Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi".

Il piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.184/94 del 04.10.1994, esecutiva dal 28.10.1994, è stato adottato in attuazione della Legge 5.08.1981 n.416 e s.m.i., nonché della normativa Regionale di riferimento.

Il suddetto piano di localizzazione deve essere adeguato ai criteri indicati dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, approvata con la Legge 13.04.1999 n.108 e con il Decreto Legislativo 24.04.2001 n.170.

La nuova disciplina normativa è stata adottata al fine di potenziare la diffusione sul territorio dei punti di vendita di quotidiani e periodici, ed invero la L.13.04.1999 n.108 ha concesso la possibilità ai seguenti esercizi commerciali: rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali con superficie fino a 1.500 mq, esercizi pubblici, esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati fino a mq.120, le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq. di effettuare in via sperimentale l’attività di vendita di quotidiani e/o periodici, per mesi 18.

A tale sperimentazione sul territorio della Città di Torino hanno partecipato 495 esercizi, tuttavia alla fine del periodo di sperimentazione sono state rilasciate solo 48 autorizzazioni; invero la procedura normativa, integrata con le disposizioni regionali, prevede che i partecipanti, alla fine del periodo di sperimentazione, dovevano presentare una apposita richiesta con l’attestazione di aver partecipato alla suddetta sperimentazione, al fine di poter essere autorizzati in modo definitivo.

La nuova disciplina normativa di riferimento ha introdotto inoltre la differenziazione tra punti di vendita esclusivi, riferiti alle attività che vendono solo quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusivi, riferiti alle attività che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di solo quotidiani o solo periodici.

Il Decreto Legislativo 170/2001 ha inoltre attribuito alle regioni la competenza ad adottare dei criteri e parametri di riferimento in base ai quali i Comuni devono ridefinire i nuovi piani di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici.

La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta del 28.04.2003 n.101-9183 ha approvato i criteri indicando in modo espresso che i punti non esclusivi sono legittimati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici e in modo complementare rispetto all’attività commerciale o paracommerciale di presupposto.

Gli esercizi nei quali può essere effettuata l’attività di vendita non esclusiva sono indicati nell’art.2 comma 3 del D. L.vo 170/01, e tale indicazione è ritenuta dalla Regione tassativa, tranne i casi in cui in un Comune non esistano punti di vendita o non vi sia un piano di localizzazione.

La normativa regionale indica i criteri a cui far riferimento precisando che i piani di localizzazione debbano essere definiti suddividendo il territorio in zone omogenee, tenendo conto:

    1. della densità della popolazione,
    2. del numero delle famiglie,
    3. delle caratteristiche sociali,
    4. delle caratteristiche urbanistiche,
    5. dell’entità delle vendite degli ultimi 2 anni,
    6. delle condizioni di accessibilità
    7. dell’esistenza di altri punti di vendita esclusivi e non.

La normativa regionale precisa inoltre che nella predisposizione dei piani di localizzazione bisogna fare riferimento anche alle caratteristiche delle singole zone con particolare riferimento alla densità della popolazione residente e dei nuclei familiari, alla presenza di flussi di popolazione non residente ed alle caratteristiche urbanistiche e sociali, fra le quali l’esistenza di insediamenti industriali produttivi, commerciali e ricettivi.

Il Settore Urbanistica Commerciale sulla base dei parametri indicato nella normativa regionale ha definito un nuovo piano di localizzazione dei piani di vendita, utilizzando la suddivisione del territorio cittadino come già definito per gli aspetti statistici, ovvero in 94 zone.

Tale articolazione appare più corretta della precedente, che invece si basava sulla suddivisione del territorio secondo l’estensione delle circoscrizioni, e quindi configurava dei macro raggruppamenti che racchiudevano delle zone anche non omogenee. La completa analisi del territorio secondo le zone del censimento è riportata nell’Allegato 1 e costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Unitamente al nuovo piano di localizzazione è necessario adottare anche il regolamento che disciplina le procedure autorizzative, e che recepisce le indicazioni normative nazionali e regionali, in particolare il nuovo Regolamento distingue i punti di vendita esclusivi da quelli non esclusivi e definisce, sulla base delle risultanze del nuovo piano di localizzazione le distanze minime tra esercizi che bisogna osservare nel rilascio di nuove autorizzazioni di punti di vendita esclusivi o promiscui, o per il trasferimento di quelle esistenti; all’art.4 sono previste distanze minime suddivise in base alle zone di addensamento già definite dal Piano di localizzazione degli insediamenti commerciali adottato dalla Città in attuazione del Decreto Legislativo 114/1998:

A1. centro storico,

A2. centri storici secondari,

A3. addensamenti commerciali forti nelle zone periferiche,

A4. addensamenti commerciali minori o interstiziali, aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento commerciale.

In riferimento ai punti di vendita non esclusivi, la normativa regionale precisa che gli stessi hanno una funzione di completamento rispetto alla rete concretamente operante ed hanno la funzione di integrare la medesima, per tale ragione la programmazione degli stessi non può avvenire sulla base dei criteri relativi al fabbisogno dell’utenza o propri dei piani di localizzazione quindi, come criterio per il loro insediamento appare opportuno stabilire quello delle distanze; a tal fine l’art.5 prevede che l’insediamento degli stessi sia subordinato all’osservanza di una distanza minima pari al doppio di quella prevista per i punti di vendita esclusivi.

Particolare rilevanza è da attribuire alla norma regolamentare (art.9) che prevede l’istituzione di una Commissione "Rivendite quotidiani e periodici", composta da:

  • Presidente – Assessore o suo delegato;
  • Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio;
  • Comandante del Corpo di polizia Municipale o suo delegato;
  • Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;
  • Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei distributori;
  • Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazioni delle rivendite non esclusive ai sensi del D.L.vo 170/2001, che ha la competenze di esaminare le problematiche relative all’applicazione del Regolamento e alla normativa vigente in materia;
  • Il nuovo piano, valutato sotto l’aspetto dell’impatto sociale, favorisce una migliore copertura del territorio e conseguentemente un miglior servizio in favore dell’utenza; invero la suddivisione del territorio in zone omogenee determinerà una distribuzione dei punti di vendita in stretta correlazione alle peculiarità e alle caratteristiche di ogni singola zona;
  • Il nuovo regolamento, valutato sotto l’aspetto normativo, è certamente qualificabile come un atto necessario in quanto recepisce i criteri stabiliti dalla Regione e ne dispone l’applicazione; definisce gli iter autorizzativi improntati ai criteri di semplificazione dell’attività amministrativa recependo le procedure relative alla denuncia di inizio attività e alle comunicazioni.

Pur esprimendo parere favorevole all’approvazione del piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani o periodici e al relativo regolamento con cui sono disciplinate le procedure autorizzatorie, si ritiene opportuno mantenere in debito conto le istanze presentate ed illustrate dai sindacati di settore in particolare relativamente a quanto attiene le distanze minime dei punti vendita esclusivi (articolo 4 del Regolamento) e circa i criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni (articolo 6 del Regolamento)

Il parere in questione è stato illustrato e discusso nel corso della seduta della III Commissione tenutasi in data 10 giugno 2005.

Il parere favorevole viene però condizionato all’accoglimento delle sottoelencate modifiche.

Art. 4-DISTANZA MINIME PUNTI VENDITA ESCLUSIVI:

  1. Per favorire una corretta distribuzione territoriale del servizio ….. omissis, si chiede la modifica delle distanze come segue:
  • Addensamento A1 (Centro Storico) da 150 a 200 mt.
  • Addensamenti A2 (Centri Storici secondari) da 200 a 350 mt.
  • Addensamenti A3 (addensam. Comm. forti delle aree Periferiche) da 200 a 350 mt.
  • Addensamenti A4 (addensm. Comm. minori o interstiziali) da 200 a 350 mt.
  • Aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento Commerciale da 300 a 400 mt

Art. 5-DISTANZE MINIME PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

  1. Per favorire una corretta distribuzione territoriale del servizio ….omissis.

……le distanze minime per attivare nuovi punti vendita non esclusivi sono il doppio di quelle previste per i punti vendita esclusivi (vedi pagina 3).

Art. 6-CONSISTENZA E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

  1. Per le stesse ragioni di corretta distribuzione …..omissis.
  2. ……….. omissis.
  3. È possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga a quanto previsto dal co.1 del presente articolo, in ambiti ZUT o ATS, come definiti dal vigente PRG, soggetti a programma di attuazione che verifichino almeno uno dei seguenti criteri:

almeno 1500 mq. di superficie di vendita complessiva organizzata in esercizi di superficie massima di 250 mq. e non più di due di 400 mq. od uno di 900mq.

almeno 10 esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250mq. la cui superficie totale di vendita sia di almeno 600mq.

almeno 60.000 mq. di SLP complessiva

almeno 25.000 mq. di SLP destinata ad uso residenziale.

Tale articolo è in contrasto con le risultanze del Piano, di esubero dei punti vendita, in base alla popolazione, all’entità delle vendite, alla previsione di trasferimenti da zone sature a zone dove sono in costruzione o in previsione grandi insediamenti abitativi e/o commerciali. A realizzazione avvenuta di tali insediamenti dovrebbero essere attivati i trasferimenti dei punti vendita previsti, che potranno soddisfare le richieste sei nuovi residenti.

Il piano avrà comunque una scadenza temporale, al cui termine potranno essere valutate le nuove realtà sul territorio, inoltre la Regione Piemonte nel frattempo dovrebbe emanare la legge regionale come da D.Lgvo 170 che potrebbe dare ulteriori disposizioni sulla materia.

Art. 7.2 Erroneamente è indicato:

…… e di cui all’art. 4 (anziché art. 5) del presente regolamento.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento procedure autorizzative e Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi".

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Bosso e Lavolta per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 19

VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI: 6 (Barbaro, Demarie, Puglisi, Cacciapuoti, Dominese, Pollini)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento procedure autorizzative e Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi".

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_04704.html

 

Archivio

inserimento 8.07.2005
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