Atto n.
92 n. mecc. 2005 04704/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
13 MAGGIO
2005
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO
Grazia, BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI
Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO
Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE
FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania,
DOMINESE Stefano, FARANO Nicola, FAZZONE
Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria,
LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI
Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo,
VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale
n. 21 Consiglieri
Risultano
assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
ENRICI BELLOM Maura, GAI Giorgio, QUAGLIA
Laura, VIGNALE Gian Luca.
Con l'assistenza
del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C. 4 PARERE-
(artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento)
avente ad oggetto "Piano di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi di quotidiani
e periodici e criteri per l’inserimento
di punti vendita non esclusivi".
Il Presidente
Guido ALUNNO, di concerto con la Coordinatrice
della III Commissione Marianna DEL BIANCO,
riferisce.
Con nota
del 9 maggio 2005, n.prot.5747, la Divisione
Commercio Settore Attività Economiche
e di Servizio, ha richiesto alla Circoscrizione
di esprimere il parere di competenza
ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento
del Decentramento in merito al "Regolamento
procedure autorizzative e Piano di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi di quotidiani
e periodici e criteri per l’inserimento
di punti vendita non esclusivi".
Il piano
di localizzazione delle rivendite di
giornali e riviste della Città di Torino,
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.184/94 del 04.10.1994, esecutiva
dal 28.10.1994, è stato adottato in
attuazione della Legge 5.08.1981 n.416
e s.m.i., nonché della normativa Regionale
di riferimento.
Il suddetto
piano di localizzazione deve essere
adeguato ai criteri indicati dalla nuova
disciplina sul riordino del sistema
di diffusione della stampa quotidiana
e periodica, approvata con la Legge
13.04.1999 n.108 e con il Decreto Legislativo
24.04.2001 n.170.
La nuova
disciplina normativa è stata adottata
al fine di potenziare la diffusione
sul territorio dei punti di vendita
di quotidiani e periodici, ed invero
la L.13.04.1999 n.108 ha concesso la
possibilità ai seguenti esercizi commerciali:
rivendite di generi di monopolio, rivendite
di carburanti e di oli minerali con
superficie fino a 1.500 mq, esercizi
pubblici, esercizi adibiti alla vendita
di libri e prodotti equiparati fino
a mq.120, le strutture di vendita come
definite dall’articolo 4, comma 1, lettere
e), f) e g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.114, con un limite
minimo di superficie di vendita pari
a 700 mq. di effettuare in via sperimentale
l’attività di vendita di quotidiani
e/o periodici, per mesi 18.
A tale
sperimentazione sul territorio della
Città di Torino hanno partecipato 495
esercizi, tuttavia alla fine del periodo
di sperimentazione sono state rilasciate
solo 48 autorizzazioni; invero la procedura
normativa, integrata con le disposizioni
regionali, prevede che i partecipanti,
alla fine del periodo di sperimentazione,
dovevano presentare una apposita richiesta
con l’attestazione di aver partecipato
alla suddetta sperimentazione, al fine
di poter essere autorizzati in modo
definitivo.
La nuova
disciplina normativa di riferimento
ha introdotto inoltre la differenziazione
tra punti di vendita esclusivi, riferiti
alle attività che vendono solo quotidiani
e periodici, e punti vendita non esclusivi,
riferiti alle attività che in aggiunta
ad altre merci sono autorizzati alla
vendita di solo quotidiani o solo periodici.
Il Decreto
Legislativo 170/2001 ha inoltre attribuito
alle regioni la competenza ad adottare
dei criteri e parametri di riferimento
in base ai quali i Comuni devono ridefinire
i nuovi piani di localizzazione dei
punti di vendita di quotidiani e periodici.
La Regione
Piemonte con deliberazione di Giunta
del 28.04.2003 n.101-9183 ha approvato
i criteri indicando in modo espresso
che i punti non esclusivi sono legittimati
alla vendita di soli quotidiani o di
soli periodici e in modo complementare
rispetto all’attività commerciale o
paracommerciale di presupposto.
Gli esercizi
nei quali può essere effettuata l’attività
di vendita non esclusiva sono indicati
nell’art.2 comma 3 del D. L.vo 170/01,
e tale indicazione è ritenuta dalla
Regione tassativa, tranne i casi in
cui in un Comune non esistano punti
di vendita o non vi sia un piano di
localizzazione.
La normativa
regionale indica i criteri a cui far
riferimento precisando che i piani di
localizzazione debbano essere definiti
suddividendo il territorio in zone omogenee,
tenendo conto:
- della densità
della popolazione,
- del numero delle
famiglie,
- delle caratteristiche
sociali,
- delle caratteristiche
urbanistiche,
- dell’entità delle
vendite degli ultimi 2 anni,
- delle condizioni
di accessibilità
- dell’esistenza
di altri punti di vendita esclusivi
e non.
La normativa
regionale precisa inoltre che nella
predisposizione dei piani di localizzazione
bisogna fare riferimento anche alle
caratteristiche delle singole zone con
particolare riferimento alla densità
della popolazione residente e dei nuclei
familiari, alla presenza di flussi di
popolazione non residente ed alle caratteristiche
urbanistiche e sociali, fra le quali
l’esistenza di insediamenti industriali
produttivi, commerciali e ricettivi.
Il Settore
Urbanistica Commerciale sulla base dei
parametri indicato nella normativa regionale
ha definito un nuovo piano di localizzazione
dei piani di vendita, utilizzando la
suddivisione del territorio cittadino
come già definito per gli aspetti statistici,
ovvero in 94 zone.
Tale articolazione
appare più corretta della precedente,
che invece si basava sulla suddivisione
del territorio secondo l’estensione
delle circoscrizioni, e quindi configurava
dei macro raggruppamenti che racchiudevano
delle zone anche non omogenee. La completa
analisi del territorio secondo le zone
del censimento è riportata nell’Allegato
1 e costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Unitamente
al nuovo piano di localizzazione è necessario
adottare anche il regolamento che disciplina
le procedure autorizzative, e che recepisce
le indicazioni normative nazionali e
regionali, in particolare il nuovo Regolamento
distingue i punti di vendita esclusivi
da quelli non esclusivi e definisce,
sulla base delle risultanze del nuovo
piano di localizzazione le distanze
minime tra esercizi che bisogna osservare
nel rilascio di nuove autorizzazioni
di punti di vendita esclusivi o promiscui,
o per il trasferimento di quelle esistenti;
all’art.4 sono previste distanze minime
suddivise in base alle zone di addensamento
già definite dal Piano di localizzazione
degli insediamenti commerciali adottato
dalla Città in attuazione del Decreto
Legislativo 114/1998:
A1. centro
storico,
A2. centri
storici secondari,
A3. addensamenti
commerciali forti nelle zone periferiche,
A4. addensamenti
commerciali minori o interstiziali,
aree non ricomprese nei buffer
di alcun addensamento commerciale.
In riferimento
ai punti di vendita non esclusivi, la
normativa regionale precisa che gli
stessi hanno una funzione di completamento
rispetto alla rete concretamente operante
ed hanno la funzione di integrare la
medesima, per tale ragione la programmazione
degli stessi non può avvenire sulla
base dei criteri relativi al fabbisogno
dell’utenza o propri dei piani di localizzazione
quindi, come criterio per il loro insediamento
appare opportuno stabilire quello delle
distanze; a tal fine l’art.5 prevede
che l’insediamento degli stessi sia
subordinato all’osservanza di una distanza
minima pari al doppio di quella prevista
per i punti di vendita esclusivi.
Particolare
rilevanza è da attribuire alla norma
regolamentare (art.9) che prevede l’istituzione
di una Commissione "Rivendite quotidiani
e periodici", composta da:
- Presidente – Assessore
o suo delegato;
- Dirigente del Settore
Attività Economiche e di Servizio;
- Comandante del Corpo
di polizia Municipale o suo delegato;
- Rappresentanti delle
Associazioni dei consumatori;
- Rappresentanti delle
Organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei rivenditori, degli
editori e dei distributori;
- Rappresentanti delle
categorie interessate al rilascio
delle autorizzazioni delle rivendite
non esclusive ai sensi del D.L.vo
170/2001, che ha la competenze di
esaminare le problematiche relative
all’applicazione del Regolamento e
alla normativa vigente in materia;
- Il nuovo piano, valutato
sotto l’aspetto dell’impatto sociale,
favorisce una migliore copertura del
territorio e conseguentemente un miglior
servizio in favore dell’utenza; invero
la suddivisione del territorio in
zone omogenee determinerà una distribuzione
dei punti di vendita in stretta correlazione
alle peculiarità e alle caratteristiche
di ogni singola zona;
- Il nuovo regolamento,
valutato sotto l’aspetto normativo,
è certamente qualificabile come un
atto necessario in quanto recepisce
i criteri stabiliti dalla Regione
e ne dispone l’applicazione; definisce
gli iter autorizzativi improntati
ai criteri di semplificazione dell’attività
amministrativa recependo le procedure
relative alla denuncia di inizio attività
e alle comunicazioni.
Pur esprimendo
parere favorevole all’approvazione del
piano di localizzazione dei punti di
vendita di quotidiani o periodici e
al relativo regolamento con cui sono
disciplinate le procedure autorizzatorie,
si ritiene opportuno mantenere in debito
conto le istanze presentate ed illustrate
dai sindacati di settore in particolare
relativamente a quanto attiene le distanze
minime dei punti vendita esclusivi (articolo
4 del Regolamento) e circa i criteri
per il rilascio delle nuove autorizzazioni
(articolo 6 del Regolamento)
Il parere
in questione è stato illustrato e discusso
nel corso della seduta della III Commissione
tenutasi in data 10 giugno 2005.
Il parere
favorevole viene però condizionato all’accoglimento
delle sottoelencate modifiche.
Art. 4-DISTANZA
MINIME PUNTI VENDITA ESCLUSIVI:
- Per favorire una
corretta distribuzione territoriale
del servizio ….. omissis, si chiede
la modifica delle distanze come segue:
- Addensamento A1 (Centro
Storico) da 150 a 200 mt.
- Addensamenti A2 (Centri
Storici secondari) da 200 a 350 mt.
- Addensamenti A3 (addensam.
Comm. forti delle aree Periferiche)
da 200 a 350 mt.
- Addensamenti A4 (addensm.
Comm. minori o interstiziali) da 200
a 350 mt.
- Aree non ricomprese
nei buffer di alcun addensamento Commerciale
da 300 a 400 mt
Art. 5-DISTANZE
MINIME PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
- Per favorire una
corretta distribuzione territoriale
del servizio ….omissis.
……le distanze
minime per attivare nuovi punti vendita
non esclusivi sono il doppio di quelle
previste per i punti vendita esclusivi
(vedi pagina 3).
Art. 6-CONSISTENZA
E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
- Per le stesse ragioni
di corretta distribuzione …..omissis.
- ……….. omissis.
- È possibile il rilascio
di autorizzazioni in deroga a quanto
previsto dal co.1 del presente articolo,
in ambiti ZUT o ATS, come definiti
dal vigente PRG, soggetti a programma
di attuazione che verifichino almeno
uno dei seguenti criteri:
almeno 1500 mq. di superficie
di vendita complessiva organizzata in
esercizi di superficie massima di 250
mq. e non più di due di 400 mq. od uno
di 900mq.
almeno 10 esercizi commerciali
con superficie di vendita inferiore
a 250mq. la cui superficie totale di
vendita sia di almeno 600mq.
almeno 60.000 mq. di
SLP complessiva
almeno 25.000 mq. di
SLP destinata ad uso residenziale.
Tale articolo
è in contrasto con le risultanze del
Piano, di esubero dei punti vendita,
in base alla popolazione, all’entità
delle vendite, alla previsione di trasferimenti
da zone sature a zone dove sono in costruzione
o in previsione grandi insediamenti
abitativi e/o commerciali. A realizzazione
avvenuta di tali insediamenti dovrebbero
essere attivati i trasferimenti dei
punti vendita previsti, che potranno
soddisfare le richieste sei nuovi residenti.
Il piano
avrà comunque una scadenza temporale,
al cui termine potranno essere valutate
le nuove realtà sul territorio, inoltre
la Regione Piemonte nel frattempo dovrebbe
emanare la legge regionale come da D.Lgvo
170 che potrebbe dare ulteriori disposizioni
sulla materia.
Art. 7.2
Erroneamente è indicato:
…… e di
cui all’art. 4 (anziché art. 5) del
presente regolamento.
Tutto
ciò premesso
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio
1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno
1996 il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere
dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44
ne stabilisce i termini e le modalità.
PROPONE
AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere
parere favorevole in merito alla
proposta di deliberazione avente per
oggetto "Regolamento procedure autorizzative
e Piano di localizzazione dei punti
di vendita esclusivi di quotidiani e
periodici e criteri per l’inserimento
di punti vendita non esclusivi".
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento della votazione
i Consiglieri Bosso e Lavolta per cui
i Consiglieri presenti in aula al momento
del voto sono 19.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
19
VOTANTI:
13
VOTI FAVOREVOLI:
13
VOTI CONTRARI:
//
ASTENUTI:
6 (Barbaro, Demarie, Puglisi, Cacciapuoti,
Dominese, Pollini)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
di esprimere
parere favorevole in merito alla
proposta di deliberazione avente per
oggetto "Regolamento procedure autorizzative
e Piano di localizzazione dei punti
di vendita esclusivi di quotidiani e
periodici e criteri per l’inserimento
di punti vendita non esclusivi".
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