Atto n.7 n.
mecc.2005-00212/87
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
Sono
presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18,
oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE
Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FERRARI Giorgio, FRA Laura
Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore,
VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n.16
Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, DEMARIE Stefania, FAZZONE Davide, GAI Giorgio,
QUAGLIA Laura , RABELLINO Renzo, VIGNALE Gian Luca
Con l'assistenza del
Segretario Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE- (artt.43
e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto: Gestione dei
servizi pubblici locali cimiteriali: costituzione Società per
azioni unipersonale "Cimiteri Torino s.p.a." – erogazione del servizio
ai sensi dell’art.113, comma 5, lettera c) del d.lgs.267/2000 e s.m.i.
– concessione in uso dei beni strumentali e gestione del patrimonio.
Il Presidente Guido
Alunno, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Giorgio
Ferrari, riferisce.
Con nota del 20
dicembre 2004 n.prot.3578 la Direzione Generale – Direzione Servizi
Cimiteriali ha chiesto a questa Circoscrizione di esprimere parere in
merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Gestione dei
servizi pubblici locali cimiteriali: costituzione Società per
azioni unipersonale "Cimiteri Torino s.p.a." – erogazione del servizio
ai sensi dell’art.113, comma 5, lettera c) del d.lgs.267/2000 e s.m.i.
– concessione in uso dei beni strumentali e gestione del patrimonio".
Il Comune di Torino
è titolare del servizio pubblico locale cimiteriale che è
disciplinato dalla normativa statale, regionale e comunale vigente in
materia, dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Comunale per il Servizio
Mortuario e dei Cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc.1999 06143/40).
Il settore è
protetto dal legislatore non solo con riguardo ai cimiteri (che
costituiscono demanio comunale ai sensi dell’art.824 del codice civile)
dove sono interdetti, nelle concessioni di aree, il lucro e la
speculazione, ma anche con riguardo alla parte funebre, nel quale il
sistema di garanzie è affidato ai Comuni.
Dal punto di vista
dell’assetto gestionale delle varie attività si rilevano
altresì situazioni differenziate:
- il
trasporto funebre è oggi svolto in regime di libero mercato ed
è sottoposto, così come l’esercizio di attività di
impresa di onoranze funebri, alla vigilanza del Comune che provvede
direttamente tramite gli uffici della Direzione Servizi Cimiteriali
alle attività amministrative di autorizzazione, mentre sono
gestiti in economia tramite appalti i servizi di trasporto funebre
istituzionale e la gestione dell'obitorio;
- i
servizi di illuminazione elettrica votiva e di gestione del crematorio
sono affidati in concessione a terzi;
- il
servizio cimiteriale è attualmente svolto dal Comune in economia
tramite la Direzione Servizi Cimiteriali per le componenti
amministrative, mentre tramite appalti viene assicurata
l’operatività che permette di fornire alla collettività
la sepoltura dei defunti e la vigilanza nei sei cimiteri cittadini
(Monumentale, Parco, Abbadia di Stura, Cavoretto, Sassi e Mirafiori).
A tale ultimo
riguardo, si specifica che tale servizio richiede, per la sua stessa
natura, sia competenze di carattere amministrativo per le
pianificazioni urbanistiche ed i procedimenti di concessione delle
sepolture private, sia attività di gestione delle
infrastrutture, di pianificazione degli utilizzi delle aree e di
esecuzione (costruzioni manutenzioni, scavi, inumazioni, esumazioni,
tumulazioni, estumulazioni ecc.…..). Mentre le prime rientrano tra le
attività istituzionali dell’ente locale e non sono trasferibili,
le seconde sono state, via via nel tempo, sempre meno erogabili con
sufficiente efficacia ed efficienza. Anzi, gli eventi dei mesi scorsi
che hanno interessato i cimiteri cittadini, hanno ulteriormente
attualizzato la necessità di rifondare radicalmente il modello
gestionale delle operazioni cimiteriali.
La configurazione
delle attività gestionali ed esecutive cimiteriali è
infatti apparsa inadeguata su alcuni fronti strategici di erogazione:
- troppo
volta all’assolvimento di procedimenti burocratici di funzionamento;
- poco
finalizzata al concreto soddisfacimento dei bisogni della
comunità;
- impersonale
ed opaca nella capacità di interazione con i singoli cittadini.
In conseguenza dei
gravi disservizi verificatisi, della conseguente situazione di allarme
sociale che comprometteva il regolare svolgimento del servizio pubblico
e per ricostituire un clima consono al regolare svolgimento delle
attività, con determinazione dirigenziale n. 196 dell’8 luglio
2004 (n. mecc. 2004 05782/003) si procedeva a revocare l’affidamento
dell’operatività cimiteriale alla I.C.S. – Imprese Cooperative
Sociali s.c.s. a r.l. appaltatrice e, con successiva determinazione del
27 luglio 2004 (n. mecc. 2004 06490/040) che prendeva atto delle intese
tra le Amministrazioni comunali di Torino e di Roma, la prosecuzione
dell’appalto fino al 31 dicembre 2004, oltre ad alcuni interventi
urgenti per superare la fase di emergenza nell’interesse della
collettività cittadina, sono stati affidati direttamente alla
AMA S.p.A, gestore dei cimiteri romani, società che garantiva
esperienza e capacità dimensionale adeguate rispetto alla
realtà torinese ed era in grado di assicurare in tempi celeri la
non interruzione di servizi pubblici essenziali.
Sui problemi scaturiti
dalla vicenda il Consiglio comunale si è poi recentemente
espresso con gli indirizzi contenuti nel provvedimento n.2004/08469/40,
assunto in data 8 novembre 2004, che istituiscono per i servizi
cimiteriali nuovi criteri di governo con caratteri di maggiore
attenzione e presa in carico dei bisogni espressi dalle famiglie dei
defunti, nonché nuove modalità di esercizio delle
attività che prevedono l’integrazione a più livelli di
tutte le funzioni operative e di gestione delle strutture.
Tutto ciò
induce a ritenere che l’attuale forma di gestione non solo risulta,
come si vedrà più avanti, impropria normativamente per le
dimensioni e le caratteristiche che i servizi cimiteriali esprimono, ma
appare concretamente inadeguata a far fronte alle complessità di
erogazione e di attività così articolate e socialmente
così rilevanti. Né l’attuale esternalizzazione
dell’attività tramite appalto semplifica le funzioni di governo
e controllo in capo al Comune o può esimere completamente l’ente
da responsabilità circa eventuali disservizi.
Date queste premesse,
la soluzione più adeguata non può quindi essere la
rimodulazione delle attività in più appalti di servizi,
ma la costituzione ex novo di una struttura organizzativa per il
complesso dei servizi cimiteriali in grado di munirsi e via via di
incrementare le competenze e professionalità necessarie per
agire efficacemente in un ambito particolare e delicato, dove
attività e prestazioni sono indirizzati a cittadini colpiti da
lutto e devono integrarsi con le esigenze di tutela della salute
pubblica in un contesto di efficienza della gestione.
A questa struttura
potrà essere conferito il compito di rimuovere gli elementi
negativi del passato andando verso una concezione di rapporto con gli
utenti nel quale le funzioni cimiteriali, individuate dall’ordinamento
mortuario, e l’articolazione stessa delle procedure vanno integrate in
un percorso più ampio che comprende, come elementi essenziali,
la partecipazione del cittadino, la presa in carico dei suoi bisogni,
il rinvenimento di soluzioni condivise, le modalità di
accoglienza.
Valutate le
peculiarità della materia e l’evoluzione del sistema dei servizi
pubblici locali, che va verso la separazione della titolarità
della funzione pubblica rispetto alla concreta produzione del servizio,
e considerato al tempo stesso che il Comune deve poter mantenere
controlli adeguati sull’attività per scongiurare il rischio che
il contenuto sociale del servizio cimiteriale venga penalizzato da
comportamenti e scelte non finalizzate agli interessi generali della
comunità cittadina ed ai concreti bisogni delle famiglie, la
scelta di una società totalmente pubblica, nella formula in
house, pare quella più adeguata per superare le
rigidità dell’attuale modello gestionale e per perseguire
obiettivi di efficacia qualitativa e quantitativa, nonché di
efficienza.
Una struttura
societaria esclusivamente dedicata ai servizi cimiteriali consente
infatti di rendere più flessibili i processi decisionali, la
gestione del personale e la connessa erogazione del servizio, e di
migliorare i tempi di effettuazione degli interventi di manutenzione e
di costruzione di manufatti cimiteriali.
La scelta di tale
forma gestionale ha inoltre specifici riflessi in termini di indirizzi,
trasparenza e controlli. La Città di Torino infatti, nei
confronti della comunità locale, potrà mantenere in
quadro certo e definito di rapporti il suo ruolo di indirizzo del
servizio pubblico del quale ha istituzionalmente la
responsabilità della funzione, sia tramite il controllo
azionario, proprio perché la società è interamente
pubblica e, con il nuovo diritto societario, unipersonale, sia
attraverso una pregnante funzione di monitoraggio della gestione
consentita dal contratto di servizio che verrà stipulato con la
nuova società cimiteriale.
Tutto quanto
sinteticamente detto trova riscontro nell’istruttoria svolta dagli
uffici e segnatamente nel documento "Trasformazione in Società a
capitale pubblico locale dei servizi cimiteriali nel Comune di Torino
", conservato agli atti della Direzione Generale. Questa analisi, dalla
quale scaturisce poi coerentemente tutto l’impianto degli atti proposti
all’approvazione, fa emergere la necessità che i servizi
cimiteriali siano effettuati in forma coordinata con la gestione delle
strutture. Si tratta di immettere in queste attività, principi e
metodi atti ad eliminare le diseconomie strutturali derivanti dalla
parcellizzazione di competenze, con un reale riallineamento dell'intero
ciclo dei servizi a parametri di qualità totale.
Lo studio si prefigura
la gestione delle attività cimiteriali affidata ad una
Società dedicata, finanziariamente autonoma, in grado di agire
con efficaci leve su fattori decisivi quali la possibilità di
dotarsi di proprio personale amministrativo, tecnico ed operativo, di
creare profili di carriera collegati agli obiettivi aziendali, di
mantenere l’attenzione ai destinatari dell'attività di servizio
(cittadino, famiglia, comunità), di incentivare negli addetti il
senso di appartenenza e l’interiorizzazione del valore etico del ruolo
ricoperto nello svolgimento delle funzioni affidate.
Nonostante le
esternalizzazioni dei servizi siano fortemente penalizzate dal punto di
vista fiscale, basti solo pensare alla necessità di scorporare
l’IVA riguardo a prestazioni che, erogate direttamente dal Comune, sono
fuori campo d’imposta (con conseguente diminuzione dei ricavi netti a
parità di prestazione erogata), lo studio dà conto delle
misure di buona amministrazione introdotte nel Contratto di Servizio
che regolerà i rapporti tra il Comune e la Società.
In questo documento si
sono precisate le modalità di regolazione dei rapporti tra la
Città e il nuovo concessionario, che sostanzialmente consentono
di non squilibrare i saldi finanziari comunali, introducendo anzi,
nelle varie componenti del canone di concessione, valide dinamiche di
compensazione del debito e dei connessi oneri finanziari maturati negli
anni precedenti e che mantengono sotto controllo l’indebitamento
futuro, prevedendone attente metodologie di calcolo e di remunerazione.
A questo proposito va
ricordato come in materia di costituzione di una società
pubblica di servizi cimiteriali, già nell’anno 2001, la Giunta
Comunale con deliberazione in data 9 gennaio 2001 (mecc. 2001 00005/40)
aveva permesso di avviare una istruttoria tecnica per l’individuazione
della forma di gestione ritenuta più idonea, in considerazione
della natura e dimensione del servizio e volta alla riorganizzazione
dell’intero comparto cimiteriale.
Ciò anche
perché il legislatore, al fine di incentivare il passaggio a
forme societarie di gestione dei servizi, era intervenuto con una
disciplina di snellimento che, a partire dalla legge 142/90, poi con
legge 15 maggio 1997 n.127 e ancora con testo unico degli enti locali
18 agosto 2000 n.267 aveva introdotto la previsione che gli Enti Locali
potessero costituire o partecipare a società, anche a capitale
totalmente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali. Questa
materia in questi anni è stata oggetto di una costante revisione
normativa che ha indotto gli uffici incaricati dell’istruttoria a
continui rifacimenti dell’analisi tecnica. Infatti, gli articoli 113 e
113-bis del testo unico degli enti locali, che disciplinano le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali, prima sono
stati novellati dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che ha introdotto la nozione dei servizi pubblici locali dotati di
rilevanza industriale, poi nuovamente modificati dal decreto-legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003 n. 326, nonché dall’art.4, comma 234, della legge
24 dicembre 2003 n. 350.
Tra le significative
innovazioni contenute in quest’ultima modificazione vanno annoverate la
sostituzione della nozione di rilevanza industriale con quella di
rilevanza economica - maggiormente aderente alla distinzione di fonte
comunitaria fra "servizi di interesse generale" e "servizi di interesse
economico generale" - e la possibilità di erogazione anche di
questi ultimi servizi con affidamento diretto a società a
capitale interamente pubblico (così detta gestione "in house").
Si tratta di
previsioni normative che, pur in assenza di una definizione o di una
compiuta elencazione dei settori interessati, possono essere applicate
anche alle attività cimiteriali comunali, in quanto esse sono
svolte nell’ambito di un servizio pubblico locale di interesse
generale, in considerazione delle rilevanti finalità sociali cui
risponde, nonché risultano "di rilevanza economica " proprio
perché gestiti con regole di economicità e cioè
secondo un regime di congruità tra risorse e obiettivi.
La conferma della
natura economica di detti servizi si ravvisa inoltre nel provvedimento
di adozione di un nuovo sistema tariffario da parte del Comune di
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 marzo 2001,
n. mecc. 2001 02496/40, dove le tariffe comunali per i servizi
cimiteriali sono state definite secondo i disposti e i principi
dell’articolo 117 T.U.E.L, e cioè, in misura tale da assicurare
l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa
gestione mediante la corrispondenza tra costi e ricavi finalizzata a
garantire l’integrale copertura dei costi
(ivi compresi gli
oneri di ammortamento tecnico-finanziario); l’equilibrato rapporto tra
i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; la valutazione circa
l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualità del servizio; l’adeguatezza
della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti
condizioni di mercato. Tali indirizzi generali sono stati
successivamente confermati dalla deliberazione del Consiglio Comunale
in data 18 marzo 2003, n. mecc. 2003 01929/40.
Con l’attuale proposta
di costituzione di una S.p.A. pubblica per la gestione dei servizi
cimiteriali e delle dotazioni patrimoniali strumentali, si formula
quindi una positiva e organica risposta alle esigenze di miglioramento
in termini di impianto giuridico, di disciplina contrattuale e di
soluzioni organizzative ed economiche.
Si ritiene pertanto
necessario ed opportuno proporre la costituzione di una società
per azioni a capitale interamente pubblico, cui affidare l’erogazione
del servizio ai sensi dell’art.113, comma 5, lettera c) del
d.Lgs.267/2000, alla condizione prevista dalla norma "che l’ente o gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la
controllano".
Detta società
con sede a Torino, denominata "CIMITERI TORINO SPA", capitale sociale
iniziale Euro 1.000.000,00 (Euro un milione) interamente sottoscritto
dal Comune quale socio unico, sarà retta dallo Statuto che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (allegato 1).
L’erogazione del
servizio sarà disciplinata dal Contratto di servizio allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(allegato 2), che definisce anche la gestione del complesso immobiliare
dei civici cimiteri e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali a
tal fine concessi in uso alla società, che prevede i livelli dei
servizi da garantire e che dispone infine adeguati strumenti di
verifica, come in linea generale è previsto dall’art.113 comma
11 del D. Lgs. 267/2000.
Quanto alla disciplina
contenuta negli allegati, si evidenzia quanto segue:
- la
società è unipersonale e, per non creare squilibri nel
totale controllo esercitato dalla Città sui propri cimiteri
(caratteristica peculiare della formula di società in house),
l’eventuale ingresso di nuovi soci potrà essere realizzato anche
mediante l’emissione di azioni correlate ai risultati del settore
costituito dai servizi e dalle gestioni affidate dal socio che entra
nella compagine sociale. Tale soluzione pare la più idonea ad
agevolare il perseguimento del fine congiunto del mantenimento delle
condizioni di cui al citato art.113, comma 5, lettera c) e di una
tutela particolarmente accentuata degli interessi di ciascuna
collettività locale di riferimento che volesse avvalersi della
Società medesima;
- la
società viene contratta a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art.2328, comma 2, numero 13 del C.C. , come modificato dal
D.Lgs.6/2003 portante la riforma del diritto societario, ciò
anche in considerazione del fatto che essa viene costituita per
l’erogazione del servizio pubblico cimiteriale e rappresenta quindi una
modalità di gestione ed affidamento di un servizio locale
effettuata dall’Ente locale fino ad eventuale nuova organizzazione;
- la
durata dell’affidamento alla costituenda società dei servizi
cimiteriali, nonché della gestione dei civici cimiteri e delle
altre dotazioni patrimoniali strumentali è anch’essa a tempo
indeterminato, trattandosi di forma organizzativa caratterizzata dalla
gestione diretta, tramite un ente soggetto ad un controllo analogo a
quello che l’Amministrazione comunale esercita sui propri servizi.
Tale soluzione
è suggerita da una serie di fattori che caratterizzano
l’affidamento di specie con connotati di marcata peculiarità e,
segnatamente, dal rilievo preminente che assume la messa a disposizione
della collettività del patrimonio immobiliare cimiteriale e la
considerevole durata che siffatto utilizzo può raggiungere (fino
a novantanove anni), donde discende la necessità che la
società possa programmare sia l’organizzazione delle
attività di servizio, sia i cospicui investimenti richiesti
dalla gestione dei complessi cimiteriali con riferimento a periodi di
lunga durata.
Naturalmente resta
salva la potestà amministrativa del Comune di modificare o
revocare in qualunque momento l’affidamento a favore della
società, qualora ragioni di pubblico interesse conducano alla
scelta di una diversa modalità di gestione dei servizi e delle
attività in oggetto, in forza dei principi generali in materia
di organizzazione amministrativa e dell’espressa previsione del
contratto di servizio.
Risulta dunque
garantito il rispetto dei principi di proporzionalità ed
adeguatezza dell’azione amministrativa, cui risponde anche il
necessario collegamento fra l’affidamento dei servizi cimiteriali e
della gestione dei civici cimiteri e la concessione in uso dei relativi
beni demaniali e patrimoniali indisponibili.
Si aggiunga inoltre
che:
- sia da
un punto di vista civilistico che amministrativo, la durata non
costituisce elemento essenziale del contratto, e che tuttavia, sempre a
salvaguardia dei predetti principi, il contratto di servizio
sarà oggetto di revisione ogni 7 anni;
- ai
fini dell’espletamento del servizio pubblico in oggetto, la
Città concede in uso alla società i complessi cimiteriali
indicati nel contratto di servizio, e precisamente i sei complessi
cimiteriali denominati "Cimitero Monumentale", "Cimitero Parco",
"Cimitero Abbadia di Stura", "Cimitero di Cavoretto", "Cimitero di
Sassi" e "Cimitero di Mirafiori", nonché tutti i beni immobili e
mobili, gli impianti necessari allo svolgimento dei servizi e delle
attività di gestione affidate alla società, nei limiti e
con le modalità indicate nel predetto contratto di servizio;
- in
particolare, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di
servizio il Comune e la Società predisporranno un verbale di
consistenza dei beni ed un inventario dei beni immobili e mobili
oggetto della concessione, evidenziandone la consistenza e lo stato di
manutenzione;
- la
concessione in uso è funzionalmente e temporalmente connessa al
predetto affidamento e prevede il pagamento di un canone determinato
con riferimento alla redditività del complesso
dell’attività conferita;
- tale
canone annuale è stato previsto in maniera correlata
all’andamento delle attività in capo alla società e si
compone: di una parte fissa pari a 1.045.000 euro calcolata come
remunerazione del valore dell’infrastruttura cimiteriale concessa in
uso all’atto della costituzione, di una parte variabile riferita alla
remunerazione del valore di eventuali lavori di manutenzione
straordinaria ad incremento dell’infrastruttura effettuati dalla
società al fine di assicurare la qualità del servizio e
finanziati dal Comune, di una parte variabile calcolata in relazione
alle sub-concessioni su manufatti liberi o nuovi che la società
riceve in uso dal Comune e di una parte variabile calcolata in
relazione alle sub-concessioni su manufatti che si rendessero liberi
successivamente alla costituzione della società e che il Comune
si impegna a concedere in uso;
- quanto
alle tariffe, si precisa che a fronte dell’espletamento delle
attività cimiteriali, la società ha il diritto di
percepire dagli utenti le tariffe allegate alla deliberazione del
Consiglio Comunale mecc. 2003 01929/40 del 14.03.2003 e successive
modificazioni adottate preliminarmente alla costituzione. Dette
tariffe, in linea generale, sono aggiornate al primo febbraio di ogni
anno secondo la variazione dell’indice generale ISTAT dei costi dei
beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Altri
corrispettivi, la cui determinazione non compete per disposizioni di
carattere generale al Comune o ad altra Autorità, possono essere
autorizzati dalla Assemblea dei soci della società.
In ultimo, ai fini
della concreta attuazione dei presupposti dell’affidamento in house,
come sopra delineato, si dà atto che sussistono:
- gli
indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, che saranno
trasfusi nella carta dei servizi;
- la
vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e
dell’organo di controllo;
- i
controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- gli
strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi il
coinvolgimento dell’azionista comune di Torino per il tramite dei
rispettivi legali rappresentanti.
In particolare, le
attività della Società avverranno sotto il controllo e la
vigilanza del Comune, che eserciterà tutte le funzioni di
regolamentazione previste dalla normativa vigente in materia
cimiteriale. Il Comune altresì controllerà che la
qualità del servizio reso agli utenti sia conforme agli
indirizzi espressi nell’allegato sub 2 " Finalità e indirizzi di
erogazione del servizio" e che gli stati di avanzamento del processo di
certificazione di qualità siano coerenti con il termine previsto
dai citati indirizzi.
Per favorire le
attività di controllo e vigilanza, la Società avrà
l’obbligo di consentire agli Uffici comunali tempestivo accesso a tutta
la documentazione in proprio possesso e a rispondere ai quesiti posti
con documentate e motivate relazioni scritte, entro il termine massimo
di trenta giorni dalla richiesta. La Società dovrà tenere
una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei
ricavi relativi ai servizi affidati, articolati per centri di costo, e
idonee scritture che consentano in ogni momento la evidenziazione dei
costi e delle immobilizzazioni realizzate, qualunque sia la
modalità di finanziamento, nonché l’ammortamento di tali
cespiti e la loro incidenza sul conto economico.
Le funzioni di
controllo sui servizi potranno essere espletate anche dall’Agenzia per
i servizi pubblici Locali, quale organo di supporto del Consiglio
Comunale costituito ai sensi dell’art.72 dello Statuto della
Città di Torino, che eserciterà le sue funzioni nei modi
ritenuti più idonei, salva l’autonomia imprenditoriale della
società.
Si precisa infine, che
la ricollocazione del personale in servizio è stata regolata da
un accordo con le organizzazioni sindacali aziendali siglato il
27.03.2002 e che la spesa per la sottoscrizione e versamento del
capitale iniziale di euro 1.000.000 è stata individuata tra gli
investimenti da finanziare con mutuo da contrarre con il pool Banca OPI
S.p.A. (capogruppo) - Dexia Crediop S.p.A. – Banca Intesa S.p.A., in
relazione ai quali a quest’ultima è stato richiesto
dall’Amministrazione comunale il "Formale impegno 2004" (deliberazione
Giunta Comunale in data 14 settembre 2004, - mecc. 2004 07275/024),
assunto dal predetto Istituto finanziatore in data 20 settembre 2004 –
posizione 2004100– per il triennio 2004/2006: l’erogazione della spesa
è subordinata alla concessione del mutuo.
La I Commissione
permanente di lavoro, riunitasi l’11 gennaio 2005, ha esaminato la
proposta di deliberazione di cui all'oggetto e relativi allegati.
Una approfondita
discussione svolta con l’aiuto del Dott. Dieni, Direttore dei Servizi
Cimiteriali, ha evidenziato i seguenti punti.
- Opzione
di società tipo "in house". Questa tipologia di società
sembra essere la più adatta a consentire il maggior controllo
possibile da parte dell’Ente Pubblico sull’operato della stessa. E’ una
delle tipologie di società previste dal Diritto Societario ed
è quella che più si avvicina alle caratteristiche delle
vecchie municipalizzate.
- E’
stato ribadito che la nuova società dovrà gestire in
proprio le attività in questione.
- Controlli.
La discussione ha evidenziato questo aspetto come uno dei più
importanti, se non addirittura il principale. La nuova struttura di
gestione dei Servizi Cimiteriali dovrà assolutamente permettere
un controllo maggiore rispetto al passato così da evitare i
gravi problemi incontrati. Lo strumento che permetterà di
svolgere il controllo è stato identificato principalmente nella
Carta dei Servizi. La nuova Società dovrà dotarsi di tale
strumento e inoltre sarà sottoposta a certificazione di
qualità. Dalla discussione su questo punto è emersa la
richiesta di inserire nei dispositivi della delibera comunale una
maggiore capacità di controllo sull’operato di detta
società da parte del Consiglio Comunale. Per esmpio si potrebbe
prevedere che la nomina dei Revisori dei Conti sia competenza del
Consiglio Comunale.
- Tariffe.
E’ emersa la preoccupazione che la nuova tipologia di gestione possa
portare ad un aumento delle tariffe. L’allegato 2 (Contratto Di
Servizio Per L’erogazione Dei Servizi Cimiteriali E Per La Gestione Dei
Relativi Beni) fornisce le tariffe e chiarisce che le tariffe in
questione sono state considerate IVA inclusa proprio allo scopo di non
causare aggravio agli utenti dalla trasformazione della forma di
gestione. L’affidamento alla Società non deve determinare un
incremento delle tariffe comunali vigenti in quanto è
finalizzato a produrre un miglioramento della efficienza dell’impiego
delle risorse umane e strumentali necessarie alla erogazione dei
servizi.
- I
lavoratori attualmente in forza ai Servizi Cimiteriali coinvolti da
questa delibera sono circa una cinquantina. Potranno scegliere se
convergere nella nuova società oppure essere ricollocati
all’interno della struttura comunale.
Tutto ciò
premesso
La Giunta
Circoscrizionale
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (n.mecc.1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc.1996
04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i
termini e le modalità
Propone al Consiglio
Circoscrizionale
- di
esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione
avente ad oggetto "Gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali:
costituzione Società per azioni unipersonale "Cimiteri Torino
s.p.a." – erogazione del servizio ai sensi dell’art.113, comma 5,
lettera c) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. – concessione in uso dei beni
strumentali e gestione del patrimonio", richiedendo di emendare il
Titolo V, articolo 26, comma 2 dello Statuto della Società
"Cimiteri Torino S.P.A." sostituendo "Comune di Torino" con "Consiglio
Comunale del Comune di Torino" e di inserire nei dispositivi la
possibilità di reintegro dei lavoratori che sceglieranno di
confluire nella nuova società in caso di scioglimento della
stessa entro un lasso di tempo ragionevole e compatibilmente con le
leggi vigenti.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:16
VOTANTI:15
VOTI FAVOREVOLI:12
VOTI CONTRARI:3 (Valle, Puglisi,
Molinaro)
ASTENUTI: 1 (Pollini)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione
avente ad oggetto "Gestione dei servizi pubblici locali cimiteriali:
costituzione Società per azioni unipersonale "Cimiteri Torino
s.p.a." – erogazione del servizio ai sensi dell’art.113, comma 5,
lettera c) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. – concessione in uso dei beni
strumentali e gestione del patrimonio", richiedendo di emendare il
Titolo V, articolo 26, comma 2 dello Statuto della Società
"Cimiteri Torino S.P.A." sostituendo "Comune di Torino" con "Consiglio
Comunale del Comune di Torino" e di inserire nei dispositivi la
possibilità di reintegro dei lavoratori che sceglieranno di
confluire nella nuova società in caso di scioglimento della
stessa entro un lasso di tempo ragionevole e compatibilmente con le
leggi vigenti.
(su archivio centrale
http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_00212.html)