Atto n. 6 n.
mecc. 2005-00193/87
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
17 GENNAIO 2005
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: CARTELLA Ferdinando, CERRATO
Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE
Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FERRARI
Giorgio, FRA Laura Maria, , LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI
Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n.18
Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, FAZZONE Davide, GAI Giorgio, QUAGLIA Laura
,VIGNALE Gian Luca
Con l'assistenza del
Segretario Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE - (artt.43
e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani – Modifiche".
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Ferdinando
CARTELLA, riferisce:
Con nota del 20
dicembre 2004, n.prot.7317, la Divisione Ambiente e Verde –
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti ha richiesto alla
Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli
artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla proposta
di deliberazione di iniziativa popolare avente per oggetto "Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani – Modifiche".
Con
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2001-12136/21 adottata
nella seduta del 10 giugno 2002 è stato approvato il Regolamento
per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Città di Torino in
ottemperanza all’art.21 comma 1 del D.Lgs.22/97 ("Decreto Ronchi").
Tale Regolamento ha successivamente ottenuto l’omologazione da parte
dell’ASL competente con provvedimento assunto in data 9 ottobre 2002;
l’adozione di detto provvedimento di omologazione, previsto per legge,
ha consentito la legittima applicabilità delle norme
regolamentari in argomento.
A
due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, a fronte
dell’introduzione di nuove normative di Settore, la necessità di
conformare il contenuto normativo del Regolamento alle nuove
metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e
Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti, di meglio definire i
criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti urbani speciali
non pericolosi, nonché di modificare alcune norme in funzione di
una più precisa e funzionale applicabilità delle stesse
anche alla luce dell’esperienza maturata nel corso dei due anni di
vigenza del Regolamento, si ritiene opportuno procedere ad alcune
modifiche ed integrazioni di seguito dettagliate.
In particolare si intende variare gli indicati nella
bozza allegata (All. 1) nella quale le parti modificate vengono
evidenziate con sottolineatura a fronte del testo ad oggi vigente e qui
di seguito brevemente indicate:
- articolo 2 comma 1 lettera l): aggiunta della
definizione di gestore del servizio in relazione alla
possibilità di avere più soggetti che rivestono tale
ruolo, anche considerando le diverse tipologie di servizi di gestione
dei rifiuti e di igiene del suolo;
- articolo 4 comma 1 lettera f): aggiunta della
possibilità di promuovere accordi relativamente a forme di
destinazione e reimpiego di beni o prodotti prima della loro
dismissione, in relazione a nuove disposizioni di legge;
- articolo 6 comma 1: eliminazione di alcuni rifiuti
dalla definizione di rifiuti urbani, in relazione a nuove disposizione
di legge;
- articolo 7 commi 1b), 2a), 2b), 3, 6, 7 e 8:
modificazioni in base a nuove disposizioni di legge in particolare
relative ai rifiuti animali e ai rifiuti sanitari; incremento dei
limiti quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti in relazione ai
risultati degli accertamenti analitici effettuati nel 2002,2003,2004
dall’Ufficio Tecnico di Omologazione (UTO) dell’AMIAT sulle utenze non
domestiche;
- articolo 8 comma 3: specificazione della definizione
dei sistemi domiciliari di raccolta differenziata in base a alle nuove
metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e
Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti;
- articolo 9 comma 11: aggiunta del divieto di
utilizzare trituratori di rifiuti atti al conferimento del triturato in
fognatura, in relazione all’applicazione del principio di diritto
dell’ambiente "precauzionale" contenuto nel VI Programma per l’Ambiente
dell’UE;
- articolo 10 commi 3, 4, 7 e 12: disposizioni
modificative ed integrative per il posizionamento e l’esposizione dei
contenitori di raccolta, in relazione alle nuove metodologie di
raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e Provinciali
sulla gestione integrata dei rifiuti e alle necessità di attuare
tali metodologie nell’ambito del territorio comunale come previsto
dalla D.C.C n. 2001 05648/02 e come specificato nel nuovo Progetto di
raccolta e di raccolta differenziata con D.G.C n. 2004 01168/112 del 24
febbraio 2004 ;
- articolo 11 comma 3: semplificazione delle definizioni
degli orari di raccolta dei rifiuti;
- articolo 13 commi 2, 7 e 9: specificazione della
definizione di raccolte stradali e raccolte domiciliari e dei
conferimenti alle stazioni di conferimento, in relazione alle nuove
metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e
Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti e alle
necessità di attuare tali metodologie nell’ambito del territorio
comunale come previsto dalla D.C.C n. 2001 05648/02 e come specificato
nel nuovo Progetto di raccolta e di raccolta differenziata con D.G.C n.
2004 01168/112 del 24 febbraio 2004;
- articolo 14 commi 1, 2 e 3: specificazione delle
modalità di raccolta delle frazioni cartacee per i motivi
già indicati per le modifiche dell’articolo 13;
- articolo 15 commi 1 e 4: specificazione delle
modalità di raccolta delle frazioni vetro e lattine per i motivi
già indicati per le modifiche dell’articolo 13;
- articolo 16 commi 1, 6 e 7: specificazione delle
modalità di raccolta degli imballaggi in plastica per i motivi
già indicati per le modifiche dell’articolo 13;
- articolo 17 commi 1, 2, 6, 8 e 9: individuazione di
modalità più specifiche di raccolta della frazione verde
con possibilità di raccolte su chiamata e a titolo oneroso, in
dipendenza della possibilità di avere produzioni di frazione
verde più elevate conseguenti all’attivazione dei nuovi sistemi
di raccolta domiciliare soprattutto in zone collinari;
- articolo 18 commi 3, 4 e 7 : specificazione delle
modalità di raccolta della frazione organica per i motivi
già indicati per le modifiche dell’articolo 13;
- articolo 19 comma 1: integrazione delle tipologie di
pile soggette a raccolta, in dipendenza dell’utilizzo di nuovi beni di
consumo;
- articolo 22 comma 5: specificazione della definizione
di centri di raccolta incustoditi;
- articolo 23 comma 1: aggiunta di sistemi di raccolta
con cadenza fissa dei rifiuti ingombranti cartacee per i motivi
già indicati per le modifiche dell’articolo 13;
- articolo 24 comma 1: trasposizione della parola
"conferite" (riguardo le macerie) per una migliore definizione delle
responsabilità dei produttori;
- articolo 25 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: modifiche
effettuate in relazione alle nuove disposizioni di legge sui rifiuti
cimiteriali;
- articolo 28 commi 2 e 3: migliore definizione dei
servizi di igiene del suolo e individuazione degli obblighi di
manutenzione delle aree a carico degli utenti quando previsto dagli
strumenti urbanistici;
- articolo 29 commi 2, 4 e 5: modifiche dell’articolo in
relazione alle nuove disposizioni di legge in materia di abbandono dei
rifiuti;
- articolo 30 commi 3, 4, 5, 6 e 8:specifiche
disposizioni relative agli obblighi degli utenti in merito alla pulizia
dei marciapiedi, in considerazione delle esigenze di fare chiarezza
sulle responsabilità degli utenti e del gestore del servizio e
delle accresciute necessità di pulizia della Città;
ulteriore motivazione della modifiche è la necessità di
contenere i costi del servizio mediante la definizione di regole
comportamentali dell’utenza;
- articolo 31 comma 6: integrazione dell’articolo
relativa alla necessità di omogeneità delle tipologie di
contenitori portarifiuti sul territorio cittadino;
- articolo 32 comma 4: integrazione relativa alla
necessità di individuare il soggetto responsabile
dell’infrazione per quanto riguarda i rifiuti derivanti dal
volantinaggio;
- articolo 34 comma 3: imputazione degli oneri per le
attività di spazzamento conseguenti a manifestazioni a carico
degli organizzatori, senza esclusioni;
- articolo 35 comma 5: modifiche effettuate in
dipendenza di nuove disposizioni di legge in materia di rifiuti animali;
- articolo 37 commi 1 e 3: migliore definizione dei
soggetti obbligati e degli obblighi per quanto riguarda i rifiuti
derivanti dai cantieri;
- articolo 47: sono state aggiornate tutte le sanzioni
in relazione alle modificazioni degli articoli suesposte; sono poi
stati previsti aumenti in alcuni casi per omogeneità di
trattamento per infrazioni di analoga gravità;
Contemporaneamente è stata indetta ai sensi
dell’articolo 14 della L. 241/90 e s.m.i. una Conferenza dei Servizi
svoltasi in data 9 novembre 2004 cui sono state invitate a partecipare
le Divisioni interessate all’adozione delle modifiche al Regolamento
dei Rifiuti; a tale Conferenza sono intervenuti:
I
rappresentanti delle Divisioni intervenute hanno sostanzialmente
espresso parere favorevole all’adozione delle modifiche al Regolamento
dei Rifiuti come da verbale allegato alla presente deliberazione (All.
2)
Parallelamente
è stata convocata una riunione, svoltasi il 10 novembre 2004,
cui sono stati invitati i Presidenti di: AMIAT, C.G.I.L., U.I.L.,
C.I.S.L., ASCOM, CONFESERCENTI, MOVIMENTO CONSUMATORI, ADICONSUMATORI,
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI, FEDERCONSUMATORI, LEGAMBIENTE, WWF e
PRO-NATURA. Alla riunione sono intervenuti:
I
rappresentanti delle Associazioni intervenute hanno sostanzialmente
espresso parere favorevole all’adozione delle modifiche al Regolamento
dei Rifiuti. Per le altre Divisioni e Associazioni non intervenute alla
suddetta Conferenza dei Servizi o alla riunione e che non hanno
trasmesso eventuali osservazioni o proposte di modifica, si considera
acquisito l’assenso delle stesse ai sensi del comma 3 della succitata
Legge. Per quanto riguarda le osservazioni contenute nell’allegato
verbale sopra richiamato, le stesse sono state recepite.
Ad
approvazione avvenuta il presente Regolamento dovrà essere
inviato all’Autorità Sanitaria competente secondo quanto
previsto dalla L.R. n. 5 del 13.03.2001, al fine di ottenere
l’omologazione; qualora la stessa Autorità ritenesse,
nell’esprimere il proprio parere, necessario richiedere integrazioni o
modifiche al testo normativo, tali richieste dovranno essere recepite
con nuovo provvedimento deliberativo da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale.
Sulla base di quanto
emerso nella seduta della VI Commissione permanente di lavoro,
riunitasi l’11 gennaio 2005, ed in cui si è esaminata la
proposta di deliberazione di cui all'oggetto e i relativi allegati, si
evidenzia quanto segue:
- l’importanza
che, con l’estendersi delle raccolte differenziate domiciliari ( art.
13 c.2), l’Amministrazione Comunale promuova le Stazioni di
conferimento (art. 13 c.7);
- la
necessità di volgere maggiore attenzione alla pulizia del suolo
pubblico valutando così favorevolmente le modifiche apportate
negli articoli 28, 29, 30. E’ però urgente addivenire ad una
soluzione per i casi di mancata collaborazione con il Comune di alcune
proprietà per la pulizia dei marciapiedi di competenza, prevista
nel comma 4 dell’articolo 30 del regolamento;
- nell’aggiornamento
del sistema sanzionatorio, disciplinato all’articolo 47 del regolamento
in questione, cercando di uniformarlo in maniera coerente ai diversi
soggetti potenzialmente passibili di sanzione amministrativa , si
rilevano poco le diverse responsabilità tra gestore del servizio
e cittadini utenti
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996
04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i
termini e le modalità.
PROPONE AL
CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di
esprimere parere favorevole in merito al progetto preliminare
avente per oggetto "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani –
Modifiche".
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:18
VOTANTI:15
VOTI
FAVOREVOLI:15
VOTI
CONTRARI://
ASTENUTI:3
(Demarie,Puglisi e Pollini)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito al progetto preliminare
avente per oggetto "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani –
Modifiche".
(su archivio centrale
http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_00193.html)