Atto n.46 n. mecc.
2005 02844/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
26 APRILE
2005
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO
Grazia, BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI
Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO
Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE
FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania,
DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI
Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo,
MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI
Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo,
VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI
Rocco.
In totale n. 24 Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: GAI
Giorgio.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(Artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento)
avente ad oggetto "Agevolazioni ICI
in materia di attribuzione/aggiornamento
del classamento catastale a seguito
e con riferimento dell’entrata in vigore
dei commi 336 e 337 dell’articolo 1,
legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione
del regolamento dell’imposta comunale
sugli immobili.
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Giorgio Ferrari,
riferisce.
Con nota
del 24 marzo 2005 n.prot.5158 la Direzione
Servizi Tributari invita la Circoscrizione
ad esprimere parere in merito alla proposta
di deliberazione avente per oggetto
"Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento
del classamento catastale a seguito
e con riferimento dell’entrata in vigore
dei commi 336 e 337 dell’articolo 1,
legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione
del regolamento dell’imposta comunale
sugli immobili".
La I Commissione
permanente di lavoro, riunitasi il 18
aprile 2005, ha esaminato la proposta
di deliberazione in oggetto.
La Legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria
2003), all’art.13, prevede che i Comuni,
con riferimento ai tributi propri, possano
stabilire, con le forme previste dalla
legislazione vigente per 1’adozione
dei propri atti destinati a disciplinare
i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare
delle imposte e tasse loro dovute, nonché
l’esclusione o la riduzione dei relativi
interessi e sanzioni per le ipotesi
in cui, entro un termine appositamente
fissato da ciascun Ente non inferiore
a 60 giorni dalla data di pubblicazione
dell’atto, i contribuenti adempiano
a obblighi tributari precedentemente
in tutto o in parte non adempiuti.
Il Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali, in sede di
commento della norma sopra citata, con
nota del 14 maggio 2004, ha tra l’altro
precisato:
- il Comune ha facoltà
di definire i propri rapporti tributari
e disciplinare autonomamente termini,
proroghe, forme e modalità di attuazione
della norma di cui al citato articolo
13 della Legge Finanziaria 2003;
- per i Comuni "la
forma prevista dalla legislazione
vigente per l’adozione dei propri
atti destinati a disciplinare i tributi
stessi" è il regolamento;
- tale regolamento
deve essere emanato, ai sensi dell’articolo
52, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.
446, e deve essere adottato entro
la data fissata per il bilancio di
previsione;
- non si ravvisa alcuna
ragione ostativa alla possibilità
di prevedere nuove definizioni agevolate
per quei contribuenti che ancora non
si sono avvalsi di tale facoltà.
A maggior
chiarimento di quest’ultimo punto, la
stessa fonte (Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento per le
politiche fiscali) con successiva nota
(8/6/2004), ha precisato che non sussistono
ragioni di diritto e di fatto che precludano
agli enti territoriali la facoltà di
deliberare in merito anche in anni successivi
al 2003.
Detta
facoltà potrà esplicarsi sia prorogando
provvedimenti già in essere, in quanto
a suo
tempo
deliberati, in fase di prima attuazione
dell’articolo 13 della legge n. 289/2002,
sia varando, ex novo, definizioni agevolate
per incentivare il maggior numero di
contribuenti a fruire di tali favorevoli
opportunità.
La legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria
2005), all’articolo 1 ha previsto:
- al comma 336 (Aggiornamento
del classamento catastale per intervenute
variazioni edilizie) – "I Comuni,
constatata la presenza di immobili
di proprietà privata non dichiarati
in catasto ovvero la sussistenza di
situazioni di fatto non più coerenti
con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie, richiedono ai
titolari di diritti reali sulle unità
immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati,
tra i quali, qualora accertata, la
data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, è notificata
ai soggetti interessati e comunicata,
con gli estremi di notificazione,
agli uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio. Se i soggetti interessati
non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione,
gli uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio provvedono, con oneri
a carico dell’interessato, alla iscrizione
in catasto dell’immobile non accatastato
ovvero alla verifica del classamento
delle unità immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento
e la relativa rendita. Si applicano
le sanzioni previste per le violazioni
dell’articolo 28 del regio decreto-
legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni";
- al comma 337 (Decorrenza
degli effetti fiscali delle variazioni
catastali) – "Le rendite catastali
dichiarate o comunque attribuite a
seguito della notificazione della
richiesta del Comune di cui al comma
336 producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo alla data cui far riferire
la mancata presentazione della denuncia
catastale, indicata nella richiesta
notificata dal Comune, ovvero, in
assenza della suddetta indicazione,
dal 1° gennaio dell’anno di notifica
della richiesta del Comune".
Il Direttore
dell’Agenzia del Territorio, con provvedimento
del 16 febbraio 2005 (in G.U. n. 40
del 18/02/2005), emanato ai sensi del
comma 339 dell’articolo 1, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, ha fissato
le modalità tecniche e operative per
l’attuazione dell’articolo 1, comma
336 di detta legge.
In base
alle norme citate:
- il Comune, individuate
le unità immobiliari di proprietà
privata non dichiarate in catasto
o per le quali sussistono situazioni
di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni
edilizie richiedono ai soggetti
interessati la produzione degli atti
di aggiornamento catastale (si osserva
al riguardo che le unita immobiliari
censite a Torino sono n.758.055, di
cui n. 78.194 nelle categorie A4 e
A5);
- i soggetti interessati
hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia
del Territorio, entro 90 giorni dalla
richiesta del Comune, gli atti di
aggiornamento necessari redatti da
un professionista tecnico abilitato
a norma di legge;
- in mancanza di tale
adempimento gli uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio provvedono
d’ufficio all’aggiornamento ponendo
a carico dell’inadempiente gli oneri
per l’attività svolta dalle proprie
strutture;
- gli atti attributivi
delle nuove rendite sono notificati
dall’Agenzia del Territorio ai soggetti
interessati;
- in deroga alle disposizioni
vigenti, a norma del comma 337, le
nuove rendite catastali dichiarate
o comunque attribuite hanno effetto
fiscale retroattivo nel senso che
la loro decorrenza è fissata
al 1° gennaio dell’anno successivo
alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale
ovvero, in mancanza, al 1° gennaio
dell’anno di notifica della richiesta
del Comune;
- sono posti a carico
dei contribuenti che non avevano a
tempo debito adempiuto all’obbligo
di dichiarare al Catasto le nuove
edificazioni e/o le intervenute variazioni
edilizie i tributi dovuti e le relative
sanzioni.
Il Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
Titolo 1 (imposte comunali), Capo 1
(imposta comunali sug1i immobili). articolo
10 (versamenti e dichiarazioni), comma
4), stabilisce che:
- i soggetti passivi
devono dichiarare gli immobili posseduti
nel territorio dello Stato entro il
termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno in cui
il possesso ha avuto inizio;
- la dichiarazione
ha effetti anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni
dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta; in tal caso il soggetto interessato
è tenuto a denunciare nelle forme
sopra indicate le modificazioni intervenute,
entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui le modificazioni si
sono verificate.
Il successivo
articolo 14 del Decreto legislativo
in commento dispone:
- al comma 1. – "per
1’omessa presentazione della dichiarazione
o denuncia si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento
per cento del tributo dovuto, con
un minimo di lire centomila";
- al comma 2. – "se
la dichiarazione o la denuncia sono
infedeli si applica la sanzione amministrativa
dal cinquanta al cento per cento della
maggiore imposta dovuta".
Dove il
tributo dovuto ovvero la maggiore imposta
dovuta sono calcolati in base alle aliquote
ICI in vigore nei singoli anni di riferimento;
- e al comma 6 – "sulle
somme dovute per imposta si applicano
gli interessi moratori nella misura
del sette per cento per ogni semestre
compiuto".
L’operazione
avviata dal comma 336 della Finanziaria
2005 porterà dunque ad una sostanziale
bonifica delle banche dati catastali
e comunali con effetti, anche fiscali,
di lunga durata e, prevedibilmente,
di non irrilevante peso.
Il tutto
a conclusione delle complesse procedure
previste dal Direttore dell’Agenzia
del Territorio con il citato provvedimento
del 16/02/2005 che prevedono, a valle
dell’individuazione da parte dei Comuni
delle unità immobiliari passibili di
riclassamento, onerosi adempimenti a
carico sia di questi ultimi sia dell’Agenzia
del Territorio.
D’altro
lato è necessario evidenziare che tale
operazione comporterà gravami non indifferenti
per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti
nei confronti del fisco comunale in
specie per l’efficacia retroattiva della
norma.
Valutato
tutto quanto precede si ritiene opportuno
proporre, in via eccezionale e per un
arco di tempo limitato, un provvedimento
che agevoli la definizione dei rapporti
tributari relativi alle annualità di
imposta arretrate conseguenti agli obblighi
posti a carico dei contribuenti dall’articolo
1, commi 336 e 337 della legge n. 311/2004
cit..
In sintesi
il provvedimento prevede per i soggetti
passivi ICI che prima della richiesta
del Comune presentino spontaneamente
all’Agenzia del territorio gli atti
di attribuzione/aggiornamento di cui
al D.M. 701/1994:
- relativamente alle
annualità di imposta arretrate con
decorrenza dalla data cui far riferire
la mancata presentazione della denuncia
catastale e limitatamente al periodo
in cui risultano essere soggetti passivi
d’imposta, trova applicazione l’aliquota
agevolata del 6°/oo, ovvero del
5,25%o per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale,
sull’intero imponibile nel caso di
prima attribuzione della rendita,
ovvero sul maggiore imponibile adottato
nel caso di aggiornamento della rendita
preesistente, con l’esclusione, in
entrambi i casi, da sanzioni ed interessi;
- il perfezionamento
della definizione agevolata con il
pagamento in autoliquidazione a mezzo
conto corrente postale su apposito
modulo predisposto dall’Ufficio Tributi
delle somme dovute entro 30 giorni
dalla comunicazione dell’accettazione
da parte dell’Agenzia del Territorio
degli atti di attribuzione/aggiornamento
di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi
entro il termine perentorio de1 31
ottobre 2005;
- viene fatta salva
la possibilità, da parte dell’Ufficio
Tributi, di verificare l’esatta indicazione
della data cui far riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale
e la correttezza dei versamenti eseguiti,
provvedendo in caso di versamento
insufficiente alla liquidazione delle
maggiori somme dovute assoggettandole
alla sanzione di cui all’articolo.
13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n.
471, nonché, in caso di omessa e/o
infedele indicazione della data cui
far riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale e in caso
di omesso versamento, all’attivazione
della procedura di cui ai commi 336
e 337 della legge 311/2004.
Si propone
di inserire questo provvedimento nel
Regolamento dell’Imposta comunale sugli
immobili con un nuovo articolo numerato
4 ter e denominato "Agevolazioni in
materia di atti di aggiornamento/attribuzione
del classamento catastale a seguito
e con riferimento dell’entrata in vigore
dei commi 336 e 337 dell’articolo 1,
della L. 30. 12/2004, n. 311".
Tutto
ciò premesso,
La Giunta
Circoscrizionale
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio
1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27
giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere
dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44
ne stabilisce i termini e le modalità
Propone
al Consiglio Circoscrizionale
- di esprimere parere
favorevole per l’approvazione "Agevolazioni
ICI in materia di attribuzione/aggiornamento
del classamento catastale a seguito
e con riferimento dell’entrata in
vigore dei commi 336 e 337 dell’articolo
1, legge 30 dicembre 2004, n.311:
integrazione del regolamento dell’imposta
comunale sugli immobili.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Durante
la discussione escono dall’aula i Consiglieri
Quaglia, Barbaro, Demarie per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento
della votazione sono 21
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 21
VOTI FAVOREVOLI: 21
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere
parere favorevole per l’approvazione
"Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento
del classamento catastale a seguito
e con riferimento dell’entrata in vigore
dei commi 336 e 337 dell’articolo 1,
legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione
del regolamento dell’imposta comunale
sugli immobili.
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