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Atto 17  n. mecc.  2005 00445/87

Atto n.17 n. mecc 2005-00445/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

24 GENNAIO 2005

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, GAI Giorgio, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.

In totale n. 22 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, QUAGLIA Laura, VIGNALE Gian Luca.

Con l'assistenza del Segretario Stefano GELLATO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 .PARERE (Artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento) avente ad oggetto "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica".

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Mauro Valle, riferisce:

Con richiesta pervenuta il 13 dicembre 2004, prot. n. 7166/1-8-5, la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie chiede alla IV Circoscrizione, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento della Città di Torino, l’espressione del parere in merito alla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica"; tale proposta intende migliorare i vigenti criteri di erogazione dell’assistenza economica, sulla scorta dell’esperienza dei servizi sociali cittadini degli ultimi anni ed è stata costruita, coerentemente con quanto previsto dal Piano di Zona dei servizi sociali, anche raccogliendo le richieste e proposte degli organismi sociali e delle associazioni che hanno partecipato alla definizione del Piano di Zona.

Quella che segue è una sintesi delle modifiche alla vigente deliberazione sull’assistenza economica: i punti sotto riportati seguono la numerazione dei punti della proposta di deliberazione.

Sono altresì evidenziati gli articoli della deliberazione vigente, nei punti che si propone di modificare:

La vigente deliberazione prevede che i contributi si possano erogare solo a persone in possesso del permesso di soggiorno. Si propone di poterli erogare anche ai rifugiati politici che siano in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, poiché tale rinnovo è automatico e non è soggetto ad alcuna valutazione da parte degli organi statali. (Cfr. art. 2, comma 1, seconda frase);

Poter erogare tutti gli interventi (e non solo quelli per "esigenze specifiche", come attualmente previsto) alle persone senza fissa dimora che risiedono presso la residenza fittizia "Casa Comunale": subito se la loro precedente residenza era in Torino, solo dopo 6 mesi di residenza in "Casa Comunale" se la loro precedente residenza era fuori Torino. Si eviterebbe così di non poter intervenire per i torinesi che diventano senza fissa dimora proprio nel momento di maggior necessità di sostegno, mantenendo tuttavia la scelta originaria del C.C. di non incentivare una "immigrazione forzosa" di senza fissa dimora da fuori Torino. (Cfr. art. 2, comma1, ultima frase);

Non considerare per un massimo di sei mesi tra i redditi del nucleo del richiedente i redditi di terze persone (non parenti o affini) che lo ospitano temporaneamente. Poiché vi sono persone fragili e senza casa che sono ospitate da amici per brevi periodi, ma senza che essi li aiutino anche economicamente, si propone che siano valutati i redditi di questo intero "nucleo di fatto" soltanto dopo almeno 3 mesi di convivenza. Tale condizione opera una volta sola per ogni nucleo che ospita chi richiede i contributi. (Cfr. art. 2, comma 6, terzo trattino)

4) Non considerare tra i redditi che si valutano nel nucleo i lasciti, donazioni, somme arretrate ricevute, nella misura che è stata già usata dal nucleo prima della richiesta di contributo: oltre che per spese sanitarie, fallimenti ed usura (come è già ora previsto), anche per pagare l’affitto, sanare morosità di affitto od utenze, tasse di successione, spese funerarie, ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale a seguito dichiarazione di inagibilità, eliminazione di barriere architettoniche in conformità con le norme che regolano la materia. Stante anche la possibilità di agevolazioni previste dalle vigenti norme fiscali, queste deduzioni possono essere concesse nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta a favore dei componenti del nucleo. Le spese elencate si considerano tra i redditi se si dimostra di averle sostenute dopo il percepimento delle somme dai suddetti lasciti e redditi, esibendo fatture o documentazione della spesa. (Cfr. art. 2, comma 11, lettera b, ultimo trattino);

Modificare le modalità con le quali ora si considerano tra i redditi i valori delle donazioni od intestazioni a terzi di beni mobili ed immobili a titolo gratuito: prevedendo che se componenti del nucleo hanno intestato o donato a terzi, senza ricavarne proventi, beni mobili od immobili nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il valore di tali beni all’atto dell’intestazione non si considera interamente (come avviene ora), ma si considera esclusivamente se superiore a 2.500 Euro, se beni mobili e qualora la quota della base imponibile ai fini del versamento dell’ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500, se beni immobili (Cfr. art. 2, comma 11 lettera b);

Includere tra le entrate da non considerare come redditi anche le indennità di frequenza erogate dall’INPS ai minori disabili, in analogia a quanto è già previsto per l’indennità di accompagnamento e le rendite INAIL (Cfr. art. 2, comma 11, lettera e).

Prevedere la revisione delle modalità di erogazione del Reddito di Mantenimento, coerentemente con i principi sanciti dalla deliberazione in materia di armonizzazione con le leggi statali a sostegno del reddito, anche al fine di evitare che l'INPS riduca o non conceda le prestazioni di sua competenza ai percettori di Reddito di Mantenimento. Per tale motivo è necessario inoltre formalizzare che una quota del Reddito di Mantenimento è finalizzata al pagamento di utenze domestiche, e come tale riconosciuta anche dalla Magistratura in occasione di sentenze che ha condannato l’INPS ad erogare l’Assegno sociale. Ciò al fine di evitare che l’INPS consideri l’intera quota del Reddito di Mantenimento tra i redditi dei pensionati, e quindi riduca loro gli assegni sociali e le maggiorazioni INPS. (Cfr. art.3, comma 3);

Per i beneficiari di Reddito di Mantenimento ridurre l’attuale vincolo che considera motivo ostativo all’erogazione degli interventi a sostegno del reddito la titolarità di qualunque diritto reale su qualunque bene immobiliare (salvo la casa di abitazione), prevedendo misure che dipendono dal tipo di diritto sui patrimoni che è in capo a persone del nucleo nel modo di seguito descritto:

Se titolari di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abita per motivi documentabili:

se il nucleo vive in un alloggio in locazione, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto, dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di affitto (attualmente 137 Euro mensili);

- se invece il nucleo è proprietario dell’alloggio in cui vive, deve rinunciare a questo diritto. In attesa della rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una volta, e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di affitto.)

Se titolari di diritti reali inerenti la casa che il nucleo abita (proprietà, nuda proprietà, usufrutto):

In caso di nuclei composti esclusivamente da persone non abili al lavoro il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà ed usufrutto di fabbricati di qualsiasi categoria catastale;

In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà ed usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6.

In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà ed usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.

La titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà

c) Se titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti case diverse da quella che il nucleo abita:

Qualora il nucleo viva in un alloggio in locazione, sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino della presente deliberazione.

Qualora invece il nucleo sia proprietario dell’alloggio in cui vive e sia titolare di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, deve rinunciare a tale diritto. In attesa di tale rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una sola volta e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino, della presente deliberazione.

Diritti reali inerenti alla casa principale

In caso di nuclei composti esclusivamente da persone non abili al lavoro come definite all’art. 2, comma 7, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto di fabbricati di qualsiasi categoria catastale che ne costituiscano l’abitazione principale.

In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.

In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.

La titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà secondo le modalità previste dal presente atto. Sono fatte salve le disposizioni previste all'art. 22.

Diritti reali non inerenti alla casa principale

In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria catastale "C",

il contributo può essere erogato qualora la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000. Il valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.

Ai nuclei composti esclusivamente dalle persone descritte all’art. 2, comma 7, lettere a), b), c), h), le quali non abbiano parenti in Torino, e intendano cedere a titolo gratuito beni immobili sui quali siano titolari di diritti reali, poiché questi ultimi costituiscono l’unico motivo ostativo per fruire dei contributi del presente atto, la Città può erogare un importo per far fronte alle spese notarili, sino ad un massimo di Euro 2.000. A tale proposito, previa la presentazione del documento fiscale relativo all’avvenuto pagamento delle spese di cessione redatto da un notaio, nonché del consenso manifestato in forma scritta, dal Reddito di Mantenimento erogabile ai suddetti nuclei sarà detratto un importo non superiore al 30% a titolo di recupero della somma eventualmente versata dalla Città per la quietanza dell’onorario notarile. Esclusivamente in materia di onorari notarili, al presente comma sono applicabili gli artt. 10 comma 5 e 19 comma 2 in materia di effettuazione di spese per servizi acquistabili da più fornitori e di pagamento diretto di fatture, conti od obbligazioni da parte della Città.

Il Reddito di Mantenimento non può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000.

Indipendentemente dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Mantenimento può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.

Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte all’art. 2, comma 11, lettera b) esclusivamente per l’importo eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di Euro 2.500. (Cfr. art. 4, comma 1, lettera b).

I criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore convenzionale di Euro 250 per metro quadrato. (Cfr. art. 4, comma 1, lettera b);

9) Differenziare la riduzione che si applica al contributo erogabile per il possesso di veicoli, dimezzandola a 39 Euro mensili (rispetto a quanto ora in vigore) per il possesso di ciclomotori inferiori ai 150 cc (Cfr. art. 4, comma 1, lettera c, e art. 6, comma 3, lettera a).

Prevedere l’aumento ad Euro 2.500 per una persona che vive sola, nonché l’incremento di tale cifra di Euro 500 per ogni componente successivo, relativi alla disponibilità massima di patrimoni mobiliari e altre attività finanziarie, al fine di accedere ai contributi (Cfr. art. 4, comma 1 lettera d) e art. 6, comma 3, lettera b).

Aumentare la prima quota del Reddito di Inserimento da 155,68 a 165 Euro (quota per la prima persona del nucleo) e contemporaneamente modificare la scala di equivalenza delle quote per gli altri componenti del nucleo, mantenendo gli importi attuali per i nuclei fino a tre componenti e modificando la scala attuale da quattro componenti in poi nel seguente modo. Ciò al fine sia di aumentare i contributi possibili per le persone sole, sia di evitare sia quelli per nuclei numerosi disincentivino dalla ricerca di attività lavorative. (Cfr. art.5, comma 3)

N. componenti

Reddito di Inserimento del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti percentuali

1

1

2

1,80

3

2,60

4

3,40

>=5

Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni

ulteriore componente

Prevedere che non concorrano alla formazione del reddito dei richiedenti i contributi parte degli incentivi monetari percepiti nell’ambito dei percorsi formativi che prevedano tirocini aziendali finalizzati all’inserimento lavorativo (cfr. art. 5 comma 6);

Per i beneficiari di Reddito di Inserimento ridurre l’attuale vincolo che considera motivo ostativo all’erogazione degli interventi a sostegno del reddito la titolarità di qualunque diritto reale su qualunque bene immobiliare (salvo la casa di abitazione), prevedendo misure che dipendono dal tipo di diritto sui patrimoni che è in capo a persone del nucleo nel modo di seguito descritto. Inoltre ridurre le vigenti decurtazioni al Reddito di Inserimento dall’attuale importo di 109,34 Euro mensili all’importo di Euro 50 mensili se vi è possesso dell’abitazione propria, al fine di non penalizzare gli adulti abili al lavoro che vivono in abitazioni di proprietà di scarso valore;

Se titolari di un diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abita per documentati motivi:

se il nucleo vive in un alloggio in locazione, fino alla data di effettiva fruizione di tale diritto, dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di affitto (attualmente 137 Euro mensili);

se invece il nucleo è proprietario dell’alloggio in cui vive, deve rinunciare a questo diritto. In attesa della rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una volta, e dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di affitto.

Se titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti la casa che il nucleo abita

In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà di diritti di proprietà, nuda proprietà o usufrutto inerenti alla all’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6;

In caso di nuclei composti esclusivamente da persone abili al lavoro, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato e l’importo totale erogabile è decurtato della somma di 50 Euro, qualora almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A/6;

In caso di nuclei composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà ed usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale se questa è classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.

La titolarità del diritto di proprietà sull’abitazione principale non costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà.

c) Diritti reali non inerenti alla casa principale (proprietà, nuda proprietà, usufrutto

In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria catastale "C", contributo può essere erogato, qualora la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000. Il valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente atto.

Qualora invece la suddetta quota sia superiore a 5.000 Euro e non superiore a 30.000 Euro, il nucleo deve esperire tutti i tentativi di alienazione di tali beni o della relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato per un periodo di tre mesi ed è decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed il controllo delle suddette iniziative, ed in attesa dell’alienazione del bene, il Reddito di Inserimento Sociale, con le decurtazioni descritte, può essere erogato per un ulteriore periodo di 6 mesi non prorogabile.

Il contributo non può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro 30.000.

Indipendentemente dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Inserimento Sociale può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero, dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro, ordinanze di esproprio.

Qualora il nucleo abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità descritte all’art. 2, comma 11, lettera b) esclusivamente per l’importo eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di Euro 2.500.

I criteri sopra descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati il valore convenzionale di Euro 250 per metro quadrato." (Cfr. art. 6, comma 3, lettera d).

Per i beneficiari di Reddito di Inserimento (cioè adulti abili) rimodulare l’erogazione di alcuni contributi per esigenze specifiche di minore importanza, quali l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, manutenzione ordinaria dell’abitazione, perché possono essere acquistati o riparati in economia. Prevedere che l’erogazione per la riparazione di tali mobili o elettrodomestici sia erogabile una volta sola l’acquisto per la dotazione della medesima abitazione Questo limite non opera per le persone "non abili", cioè beneficiarie di Reddito di Mantenimento (Cfr. art. 9, comma 1, lettere "d" ed "f").

Non considerare i contributi analoghi al Reddito di Mantenimento o di Inserimento Sociale entro l’ammontare delle Esigenze specifiche nel caso in cui coloro che ne usufruiscano sia collocati in strutture residenziali, anche al fine di permettere loro di beneficiare dell’intero ammontare dei contributi per le Esigenze specifiche, in base al disposto dell'art. 10, comma 2 (Cfr. art. 10, comma 3).

Alzare la soglia di reddito che consente l’accesso alle esigenze specifiche, includendo nel Reddito di Mantenimento anche il massimale per l’affitto, poiché attualmente questo intervento risulta poco fruibile dalle persone più deboli, cioè anziani ed invalidi. (Cfr. art. 10, comma 1)

Introdurre limitazioni nell’erogare contributi che risarciscono perdite subite in seguito a delitti, perché la richiesta di tali contributi si è dimostrata presentabile con motivazioni opportunistiche; prevedere pertanto che sia erogabile a ultrasessantacinquenni o invalidi al 100/%, che vivano soli, siano privi di parenti in Torino. Prevedere altresì che tale contributo non debba venire detratto dal massimale erogabile per le "esigenze specifiche". (Cfr. art. 9, comma 11, lettera h)

La Città è impegnata nell’attività di riordino delle prestazioni di domiciliarità e dei relativi criteri di accesso in cui saranno ricompresi anche i contributi per le cure domiciliari previste all’art. 12. A riordino ultimato tali prestazioni non saranno più disciplinate dalla deliberazione, poiché esse non mirano a sostenere i redditi insufficienti, ma costituiscono prestazioni strutturali per la permanenza al domicilio dei cittadini in condizioni di ridotta autosufficienza. In attesa di tale riordino, è tuttavia necessario prevedere la permanenza degli attuali motivi di esclusione, al fine di non ingenerare repentini cambi di regime applicabili alle suddette prestazioni, nonché incertezza del diritto in materia di cure domiciliari. Quindi si propone di escludere i nuclei in cui almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell’abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili, l’immobile di loro proprietà non è soggetto ad alcun limite catastale a condizione che costituisca l’abitazione in cui esse risiedono. (Cfr. art. 13, comma 1)

19) Non considerare motivo ostativo all’erogazione del contributo per l’affitto il non aver presentato domanda per il Fondo affitto ex L. 431 se ciò è accaduto per documentati motivi indipendenti dalla propria volontà e da parte di persone invalide o in età avanzata. (Cfr. art. 14, comma 2).

20) Non considerare motivo ostativo all’erogazione del contributo dedicato all’affitto il non averlo usato per risanare morosità di affitto, a condizione che dalla concessione in poi si dimostri che lo si utilizza a tal fine. (Cfr. art. 14, comma 2, terza frase del secondo capoverso)

21) Come al punto precedente, relativamente al contributo per il pagamento delle utenze domestiche, ed alle morosità nel loro pagamento (Cfr. art. 14, comma 3, seconda frase).

22 e 23 ) Prevedere che nella collocazione in albergo di minori si eroghi un contributo anche ad un maggiorenne, affinché possa essere ospite in albergo con il minore, nella misura dell’80% del contributo concesso al minore (Cfr. art. 14, comma 4, lettera "a", e comma 6)

Nell’ottica di riduzione dei termini di istruttoria per la concessione dei contributi alle persone anziane e disabili, prevedere che gli Assegni di cura siano concessi per un periodo massimo di dodici mesi, invece di sei mesi, come avviene attualmente. Al fine di ridurre i termini di istruttoria ed accelerare l'erogazione del contributo per ulteriori dodici mesi, prevedere procedure semplificate nei confronti dei richiedenti l'eventuale rinnovo del Reddito di Mantenimento (Cfr. art. 18, comma 5)

Prevedere che i contributi indebitamente erogati e che devono essere restituiti alla Città siano considerati secondo i criteri più favorevoli previsti dal nuovo testo della deliberazione (Cfr. art. 18, comma 7)

Prevedere che tutti i criteri di erogazione e gli importi dei contributi oggetto di modificazione del presente atto ed in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. A decorrere dalla data dell’eventuale rinnovo, essi saranno rinnovati in base ai criteri ed agli importi previsti dal presente atto. Ai contributi oggetto di modificazione richiesti per la prima volta a decorrere dalla data di entrata in vigore, si applicano tutti i criteri del presente atto"(Cfr. art.24).

La proposta di deliberazione "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica" è stata discussa nel corso della IV Commissione del 20/1/2004.

A seguito di quanto premesso, si ritiene di dare parere favorevole alle modifiche proposte alla vigente deliberazione sull’assistenza economica in quanto tendono a favorire il più possibile le categorie sociali maggiormente disagiate (stranieri, invalidi, anziani e senza fissa dimora), soprattutto nei momenti di cambiamento, quali l’allontanamento dal nucleo d’origine (separazioni) e il momento in cui devono predisporre l’allestimento di una nuova abitazione.

In particolare:

Si riconosce ai rifugiati politici la possibilità di aver rinnovato il contributo di assistenza economica anche con la semplice richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, in quanto questo è soggetto a rinnovo automatico

Si introduce la possibilità di erogare, sin dall’inizio della nuova residenza come senza fissa dimora, tutti i tipi di contributi a coloro che, pur già residenti in Torino, prendano residenza in Via Casa Comunale, senza dover far trascorrere i primi 6 mesi, periodo nel quale, vista la difficoltà del nuovo stato di senza fissa dimora, necessitano di maggior supporto anche di tipo economico

La possibilità per chi ospita temporaneamente un conoscente, di non vedere calcolati i propri redditi per i primi 6 mesi di ospitalità, al fine del conteggio di un eventuale contributo economico a favore della persona ospitata, affinché venga favorito questo tipo di aiuto tra persone amiche/conoscenti

Ampliare la possibilità di utilizzare i redditi da donazioni, lasciti o somme arretrate al fine di sanare morosità di affitto e/o utenze, spese funerarie, ecc.

Istituire una franchigia di 2500 euro per chi avesse fatto donazioni di beni mobili e/o immobili, essendo valori di modesta entità

Includere tra le entrate da non considerare, l’indennità di frequenza erogata dall’INPS a favore di minori disabili, analogamente a quanto avviene per l’Indennità di Accompagnamento

Scorporare dal Reddito di Mantenimento la quota relativa alle utenze, affinché l’INPS non la consideri come reddito, come stabilito da recenti sentenze della Magistratura

Introdurre dei correttivi al vincolo che impedisce l’erogazione di un qualsiasi contributo economico quando ci sia la proprietà, l’usufrutto, la nuda proprietà o il diritto di abitazione su un immobile (o porzione di esso) anche se non abitato dal richiedente. Nel caso di anziani o disabili si introduce anche la possibilità di avere un contributo come anticipo per una parte delle spese notarili per redigere l’atto che formalizzi la donazione dell’immobile, se il valore di questo è superiore ai 5000 euro

Ridurre la quota di penalità sul contributo per chi possieda un ciclomotore fino a 150 cc alla metà della quota di penalità per il possesso auto

Favorire il risparmio personale e familiare portando a 2500 euro la quota di franchigia concessa come disponibilità massima di patrimonio mobiliare , più 500 euro per ogni ulteriore componente il nucleo, al fine dell’accesso ai contributi

Non conteggiare nella formazione del reddito parte dei contributi erogati nei tirocini lavorativi, incentivando quindi il ricorso a questo tipo di formazione lavorativa

Ridurre per i titolari di Reddito di Inserimento, la quota da detrarre in caso di possesso di abitazione propria, a 50 euro mensili

Introdurre la possibilità di aver accesso ai contributi economici anche per i nuclei aventi titolo ad un contributo al Reddito di Inserimento, anche se proprietari di un immobile in cui non abitano per documentati motivi, con regole ben definite.

Limitare per i nuclei beneficiari di Reddito di Inserimento, l’acquisto di elettrodomestici o mobili di prima necessità, ad una sola dotazione per la medesima abitazione

Non considerare i contributi erogati in sostituzione del Reddito di Mantenimento o Inserimento per le persone inserite in strutture residenziali (Case di Ospitalità o Comunità Alloggio), per permettere loro di utilizzare l’intero ammontare del massimale annuo nel momento in cui venissero avviati in un processo di autonomia, e avessero quindi maggiore necessità di denaro per allestire un’abitazione

Ridurre la possibilità di avere contributi a titolo di risarcimento come vittime del delitto solo per anziani e disabili, che non abbiano parenti in Torino, più facilmente vittime di raggiro

Non penalizzare le persone invalide o in età avanzata nel caso non abbiano presentato domanda per il Fondo Affitto ex L. 431, perché risulta un onere difficilmente affrontabile da queste categorie particolarmente deboli

Consentire l’erogazione del contributo affitto e utenze anche per le persone morose, a condizione che dimostrino di pagare le suddette spese, dopo aver ricevuto il contributo per questo scopo erogato

Prevedere il pagamento di una quota per una persona maggiorenne che dorma in albergo insieme al minore ospitato a nostre spese, pari all’80% di quanto erogato al minore stesso, in quanto strideva la normativa che indicava la permanenza di un minore solo in albergo, rispetto a quella che vede prioritaria la tutela del minore stesso.

Si ritiene tuttavia necessario aggiungere ulteriori variazioni alla delibera in oggetto:

art. 2 comma 1: riga 5, tra "…rifugiati politici" e "ai sensi…" aggiungere "o che abbiano fatto richiesta di riconoscimento di tale status giuridico": si ritiene che il cittadino straniero in attesa di riconoscimento di status di rifugiato politico sia quello in cui si può verificare lo stato di maggiore necessità, con il rischio che persone assistibili si espongano a marginalizzazione e sfruttamento;

art. 2 comma 11: si propone di aggiungere, tra le entrate che NON concorrono alla formazione del reddito familiare, le somme elargite da terzi (familiari non conviventi, amici, volontari) nell'ambito di relazioni di tipo solidaristico e finalizzate al pagamento delle spese di abitazione. Si ritiene infatti che la possibilità di mantenere la casa, in quanto elemento basilare di stabilità per le famiglie, debba essere salvaguardata con ogni strumento e che non possa essere penalizzata la dimensione di prossimità solidale nei confronti dei nuclei più deprivati, stante anche l'attuale situazione del mercato degli affitti e la riduzione progressiva dei fondi a favore del sostegno alla locazione.

art. 9, lettera h: interventi per fronteggiare mutamenti delle condizioni economiche derivanti da sopravvenuta perdita del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento del lavoratore. Con tali interventi si intende evitare di assistere con contributi economici continuativi i nuclei che invece possono trovare adeguata autonomia, e non possono essere concessi in caso di presenza di altri ammortizzatori sociali. Poiché si verifica che può intercorrere un lasso di tempo consistente tra la concessione di tali ammortizzatori e l'effettiva erogazione, mentre le famiglie di coloro che hanno perso il lavoro necessitano di aiuto immediato per fronteggiare la situazione di emergenza, si propone di erogare comunque un contributo parametrato sul numero dei componenti e sulle spese sostenute per l'abitazione. Si propone altresì di rivalutare in futuro la misura contenuta nel presente articolo al fine di coordinarla con le altre misure attivate o attivabili nei diversi ambiti delle Pubbliche amministrazioni e di renderla il più possibile applicabile alle situazioni che si stanno con sempre maggiore frequenza verificando nel territorio cittadino.

art. 18, comma 7: si propone di non utilizzare i criteri più favorevoli previsti dal testo della nuova deliberazione per coloro che hanno ricevuto indebitamente dei contributi relativi all’assegno di mantenimento ed inserimento, ma che la restituzione alla Città debba avvenire secondo i parametri in vigore al momento della presentazione della domanda di erogazione del contributo. Si ritiene cioè che i criteri più favorevoli debbano avere decorrenza non retroattiva, in quanto dalla lettura della proposta si evince che l’eventuale contributo erogato indebitamente per mancanza di requisiti non sia più causa ostativa e consenta di sanare la propria situazione indebita nei confronti della Città.

Si sottolinea infine che le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni per l’erogazione dei contributi di mantenimento e di inserimento, effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed in ottemperanza al T.U. delle Norme Regolamentari, il Referendum d’Accesso, il Procedimento, la Documentazione Amministrativa ed il Difensore Civico, approvato dal Consiglio Comunale in data 25 ottobre 2004, avvengano con rigorosità non più a campione e sulle dichiarazioni dubbie, ma sulla totalità delle domande e che i cittadini cui viene riconosciuto un beneficio di assistenza economica, essendo costoro in situazione di grave necessità, possano usufruire di tale contribuzione nel più breve tempo possibile.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l’altro all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all’art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

  • Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla Giunta Comunale del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica ", subordinandolo all’accoglimento delle proposte di modifica esplicitate nella parte narrativa del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Giorgio Gai per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI: 17

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI 4 (Bosso Demarie Puglisi Pollini)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla Giunta Comunale del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza economica ", subordinandolo all’accoglimento delle proposte di modifica esplicitate nella parte narrativa del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta spesa.


    su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_00445.html)

Archivio

inserimento 5.05.2005
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