Atto n.17 n. mecc 2005-00445/87
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
24 GENNAIO 2005
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI
Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI
BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura
Maria, GAI Giorgio, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo,
PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale n. 22 Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, QUAGLIA Laura,
VIGNALE Gian Luca.
Con l'assistenza del Segretario
Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così
indicato all'ordine del giorno:
C4 .PARERE (Artt. 43 e
44 del Regolamento del Decentramento) avente ad oggetto "Modifiche alla
disciplina degli interventi di assistenza economica".
Il Presidente Guido
Alunno, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Mauro
Valle, riferisce:
Con richiesta
pervenuta il 13 dicembre 2004, prot. n. 7166/1-8-5, la Divisione
Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie chiede alla IV
Circoscrizione, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento sul
Decentramento della Città di Torino, l’espressione del parere in
merito alla deliberazione approvata dalla Giunta Comunale nella seduta
del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19 avente per oggetto "Modifiche
alla disciplina degli interventi di assistenza economica"; tale
proposta intende migliorare i vigenti criteri di erogazione
dell’assistenza economica, sulla scorta dell’esperienza dei servizi
sociali cittadini degli ultimi anni ed è stata costruita,
coerentemente con quanto previsto dal Piano di Zona dei servizi
sociali, anche raccogliendo le richieste e proposte degli organismi
sociali e delle associazioni che hanno partecipato alla definizione del
Piano di Zona.
Quella che segue
è una sintesi delle modifiche alla vigente deliberazione
sull’assistenza economica: i punti sotto riportati seguono la
numerazione dei punti della proposta di deliberazione.
Sono altresì
evidenziati gli articoli della deliberazione vigente, nei punti che si
propone di modificare:
La vigente
deliberazione prevede che i contributi si possano erogare solo a
persone in possesso del permesso di soggiorno. Si propone di poterli
erogare anche ai rifugiati politici che siano in attesa del rinnovo del
permesso di soggiorno, poiché tale rinnovo è automatico e
non è soggetto ad alcuna valutazione da parte degli organi
statali. (Cfr. art. 2, comma 1, seconda frase);
Poter erogare tutti
gli interventi (e non solo quelli per "esigenze specifiche", come
attualmente previsto) alle persone senza fissa dimora che risiedono
presso la residenza fittizia "Casa Comunale": subito se la loro
precedente residenza era in Torino, solo dopo 6 mesi di residenza in
"Casa Comunale" se la loro precedente residenza era fuori Torino. Si
eviterebbe così di non poter intervenire per i torinesi che
diventano senza fissa dimora proprio nel momento di maggior
necessità di sostegno, mantenendo tuttavia la scelta originaria
del C.C. di non incentivare una "immigrazione forzosa" di senza fissa
dimora da fuori Torino. (Cfr. art. 2, comma1, ultima frase);
Non considerare per un
massimo di sei mesi tra i redditi del nucleo del richiedente i redditi
di terze persone (non parenti o affini) che lo ospitano
temporaneamente. Poiché vi sono persone fragili e senza casa che
sono ospitate da amici per brevi periodi, ma senza che essi li aiutino
anche economicamente, si propone che siano valutati i redditi di questo
intero "nucleo di fatto" soltanto dopo almeno 3 mesi di convivenza.
Tale condizione opera una volta sola per ogni nucleo che ospita chi
richiede i contributi. (Cfr. art. 2, comma 6, terzo trattino)
4) Non considerare tra
i redditi che si valutano nel nucleo i lasciti, donazioni, somme
arretrate ricevute, nella misura che è stata già usata
dal nucleo prima della richiesta di contributo: oltre che per spese
sanitarie, fallimenti ed usura (come è già ora previsto),
anche per pagare l’affitto, sanare morosità di affitto od
utenze, tasse di successione, spese funerarie, ripristino
dell’agibilità dell’abitazione principale a seguito
dichiarazione di inagibilità, eliminazione di barriere
architettoniche in conformità con le norme che regolano la
materia. Stante anche la possibilità di agevolazioni previste
dalle vigenti norme fiscali, queste deduzioni possono essere concesse
nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta a favore dei
componenti del nucleo. Le spese elencate si considerano tra i redditi
se si dimostra di averle sostenute dopo il percepimento delle somme dai
suddetti lasciti e redditi, esibendo fatture o documentazione della
spesa. (Cfr. art. 2, comma 11, lettera b, ultimo trattino);
Modificare le
modalità con le quali ora si considerano tra i redditi i valori
delle donazioni od intestazioni a terzi di beni mobili ed immobili a
titolo gratuito: prevedendo che se componenti del nucleo hanno
intestato o donato a terzi, senza ricavarne proventi, beni mobili od
immobili nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il valore
di tali beni all’atto dell’intestazione non si considera interamente
(come avviene ora), ma si considera esclusivamente se superiore a 2.500
Euro, se beni mobili e qualora la quota della base imponibile ai fini
del versamento dell’ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a
Euro 2.500, se beni immobili (Cfr. art. 2, comma 11 lettera b);
Includere tra le
entrate da non considerare come redditi anche le indennità di
frequenza erogate dall’INPS ai minori disabili, in analogia a quanto
è già previsto per l’indennità di accompagnamento
e le rendite INAIL (Cfr. art. 2, comma 11, lettera e).
Prevedere la revisione
delle modalità di erogazione del Reddito di Mantenimento,
coerentemente con i principi sanciti dalla deliberazione in materia di
armonizzazione con le leggi statali a sostegno del reddito, anche al
fine di evitare che l'INPS riduca o non conceda le prestazioni di sua
competenza ai percettori di Reddito di Mantenimento. Per tale motivo
è necessario inoltre formalizzare che una quota del Reddito di
Mantenimento è finalizzata al pagamento di utenze domestiche, e
come tale riconosciuta anche dalla Magistratura in occasione di
sentenze che ha condannato l’INPS ad erogare l’Assegno sociale.
Ciò al fine di evitare che l’INPS consideri l’intera quota del
Reddito di Mantenimento tra i redditi dei pensionati, e quindi riduca
loro gli assegni sociali e le maggiorazioni INPS. (Cfr. art.3, comma 3);
Per i beneficiari di
Reddito di Mantenimento ridurre l’attuale vincolo che considera motivo
ostativo all’erogazione degli interventi a sostegno del reddito la
titolarità di qualunque diritto reale su qualunque bene
immobiliare (salvo la casa di abitazione), prevedendo misure che
dipendono dal tipo di diritto sui patrimoni che è in capo a
persone del nucleo nel modo di seguito descritto:
Se titolari di un diritto
di abitazione su una casa sita in Torino che non abita per motivi
documentabili:
se il nucleo vive in
un alloggio in locazione, fino alla data di effettiva fruizione di tale
diritto, dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari
all’importo massimo erogabile per le spese di affitto (attualmente 137
Euro mensili);
- se invece il nucleo
è proprietario dell’alloggio in cui vive, deve rinunciare a
questo diritto. In attesa della rinuncia, il contributo può
essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una volta, e dal
contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo
massimo erogabile per le spese di affitto.)
Se titolari di diritti
reali inerenti la casa che il nucleo abita (proprietà, nuda
proprietà, usufrutto):
In caso di nuclei
composti esclusivamente da persone non abili al lavoro il contributo
può essere erogato, qualora tali nuclei siano titolari di
diritti di proprietà ed usufrutto di fabbricati di qualsiasi
categoria catastale;
In caso di nuclei
composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il
contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà ed
usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se
questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5,
A6.
In caso di nuclei
composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il
contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà ed usufrutto inerenti alla
proprietà dell’abitazione principale se questa è
classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.
La titolarità
del diritto di proprietà sull’abitazione principale non
costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per
effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al
coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi
ad alienare la propria quota del diritto di proprietà
c) Se titolari di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti case diverse da quella che il
nucleo abita:
Qualora il nucleo viva
in un alloggio in locazione, sia titolare di un diritto di abitazione
su una casa sita in Torino che non abiti per motivi documentabili, fino
alla data di effettiva fruizione di tale diritto dal contributo totale
erogabile si sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per
le spese di abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino
della presente deliberazione.
Qualora invece il
nucleo sia proprietario dell’alloggio in cui vive e sia titolare di un
diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abiti per
motivi documentabili, deve rinunciare a tale diritto. In attesa di tale
rinuncia, il contributo può essere erogato per un periodo di tre
mesi rinnovabili una sola volta e dal contributo totale erogabile si
sottrae una cifra pari all’importo massimo erogabile per le spese di
abitazione descritto all’art. 14, comma 2, primo trattino, della
presente deliberazione.
Diritti reali inerenti
alla casa principale
In caso di nuclei
composti esclusivamente da persone non abili al lavoro come definite
all’art. 2, comma 7, il contributo può essere erogato, qualora
tali nuclei siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto
di fabbricati di qualsiasi categoria catastale che ne costituiscano
l’abitazione principale.
In caso di nuclei
composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il
contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà o
usufrutto inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se
questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5,
A6 con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei
valori catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
In caso di nuclei
composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il
contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà o usufrutto inerenti alla
proprietà dell’abitazione principale se questa è
classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con
riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori
catastali, mediante atti della Giunta Comunale.
La titolarità
del diritto di proprietà sull’abitazione principale non
costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per
effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al
coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi
ad alienare la propria quota del diritto di proprietà secondo le
modalità previste dal presente atto. Sono fatte salve le
disposizioni previste all'art. 22.
Diritti reali non
inerenti alla casa principale
In caso di
titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a
terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che
siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come
abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria
catastale "C",
il contributo
può essere erogato qualora la quota di base imponibile ai fini
del versamento dell’ICI di tali immobili detenuta complessivamente dal
nucleo non sia superiore a Euro 5.000. Il valore dei proventi generati
dall’eventuale usufrutto su tali cespiti immobiliari concorre alla
formazione del reddito del nucleo secondo quanto disposto dal presente
atto.
Ai nuclei composti
esclusivamente dalle persone descritte all’art. 2, comma 7, lettere a),
b), c), h), le quali non abbiano parenti in Torino, e intendano cedere
a titolo gratuito beni immobili sui quali siano titolari di diritti
reali, poiché questi ultimi costituiscono l’unico motivo
ostativo per fruire dei contributi del presente atto, la Città
può erogare un importo per far fronte alle spese notarili, sino
ad un massimo di Euro 2.000. A tale proposito, previa la presentazione
del documento fiscale relativo all’avvenuto pagamento delle spese di
cessione redatto da un notaio, nonché del consenso manifestato
in forma scritta, dal Reddito di Mantenimento erogabile ai suddetti
nuclei sarà detratto un importo non superiore al 30% a titolo di
recupero della somma eventualmente versata dalla Città per la
quietanza dell’onorario notarile. Esclusivamente in materia di onorari
notarili, al presente comma sono applicabili gli artt. 10 comma 5 e 19
comma 2 in materia di effettuazione di spese per servizi acquistabili
da più fornitori e di pagamento diretto di fatture, conti od
obbligazioni da parte della Città.
Il Reddito di
Mantenimento non può essere erogato qualora il nucleo sia
titolare di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a terreni
o fabbricati ubicati in qualsiasi località che non siano
utilizzati come abitazione principale e la cui quota di base imponibile
ai fini del versamento dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo
sia superiore a Euro 30.000.
Indipendentemente
dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Mantenimento
può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora
alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non
effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero,
dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro,
ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo
abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni
all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla
formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità
descritte all’art. 2, comma 11, lettera b) esclusivamente per l’importo
eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI
di Euro 2.500. (Cfr. art. 4, comma 1, lettera b).
I criteri sopra
descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su
patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati
il valore convenzionale di Euro 250 per metro quadrato. (Cfr. art. 4,
comma 1, lettera b);
9) Differenziare la
riduzione che si applica al contributo erogabile per il possesso di
veicoli, dimezzandola a 39 Euro mensili (rispetto a quanto ora in
vigore) per il possesso di ciclomotori inferiori ai 150 cc (Cfr. art.
4, comma 1, lettera c, e art. 6, comma 3, lettera a).
Prevedere l’aumento ad
Euro 2.500 per una persona che vive sola, nonché l’incremento di
tale cifra di Euro 500 per ogni componente successivo, relativi alla
disponibilità massima di patrimoni mobiliari e altre
attività finanziarie, al fine di accedere ai contributi (Cfr.
art. 4, comma 1 lettera d) e art. 6, comma 3, lettera b).
Aumentare la prima
quota del Reddito di Inserimento da 155,68 a 165 Euro (quota per la
prima persona del nucleo) e contemporaneamente modificare la scala di
equivalenza delle quote per gli altri componenti del nucleo, mantenendo
gli importi attuali per i nuclei fino a tre componenti e modificando la
scala attuale da quattro componenti in poi nel seguente modo.
Ciò al fine sia di aumentare i contributi possibili per le
persone sole, sia di evitare sia quelli per nuclei numerosi
disincentivino dalla ricerca di attività lavorative. (Cfr.
art.5, comma 3)
N. componenti
|
Reddito di
Inserimento del nucleo = quota base moltiplicata per le seguenti
percentuali
|
1
|
1
|
2
|
1,80
|
3
|
2,60
|
4
|
3,40
|
>=5
|
Si aggiunge al
moltiplicatore 0,30 per ogni
ulteriore
componente
|
Prevedere che non
concorrano alla formazione del reddito dei richiedenti i contributi
parte degli incentivi monetari percepiti nell’ambito dei percorsi
formativi che prevedano tirocini aziendali finalizzati all’inserimento
lavorativo (cfr. art. 5 comma 6);
Per i beneficiari di
Reddito di Inserimento ridurre l’attuale vincolo che considera motivo
ostativo all’erogazione degli interventi a sostegno del reddito la
titolarità di qualunque diritto reale su qualunque bene
immobiliare (salvo la casa di abitazione), prevedendo misure che
dipendono dal tipo di diritto sui patrimoni che è in capo a
persone del nucleo nel modo di seguito descritto. Inoltre ridurre le
vigenti decurtazioni al Reddito di Inserimento dall’attuale importo di
109,34 Euro mensili all’importo di Euro 50 mensili se vi è
possesso dell’abitazione propria, al fine di non penalizzare gli adulti
abili al lavoro che vivono in abitazioni di proprietà di scarso
valore;
Se titolari di un
diritto di abitazione su una casa sita in Torino che non abita per
documentati motivi:
se il nucleo vive in
un alloggio in locazione, fino alla data di effettiva fruizione di tale
diritto, dal contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari
all’importo massimo erogabile per le spese di affitto (attualmente 137
Euro mensili);
se invece il nucleo
è proprietario dell’alloggio in cui vive, deve rinunciare a
questo diritto. In attesa della rinuncia, il contributo può
essere erogato per un periodo di tre mesi rinnovabili una volta, e dal
contributo totale erogabile si sottrae una cifra pari all’importo
massimo erogabile per le spese di affitto.
Se titolari di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti la casa che il nucleo abita
In caso di nuclei
composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il
contributo può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà di diritti di proprietà,
nuda proprietà o usufrutto inerenti alla all’abitazione
principale, se questa è classificata nelle categorie catastali
A2, A3, A4, A5, A6;
In caso di nuclei
composti esclusivamente da persone abili al lavoro, il Reddito di
Inserimento Sociale può essere erogato e l’importo totale
erogabile è decurtato della somma di 50 Euro, qualora almeno un
componente sia titolare di diritti di proprietà o usufrutto
inerenti alla proprietà dell’abitazione principale, se questa
è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A/6;
In caso di nuclei
composti sia da persone non abili, sia da persone abili al lavoro, il
contributo non può essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà ed usufrutto inerenti alla
proprietà dell’abitazione principale se questa è
classificata nelle categorie catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.
La titolarità
del diritto di proprietà sull’abitazione principale non
costituisce comunque motivo di esclusione dal contributo se, per
effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al
coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi
ad alienare la propria quota del diritto di proprietà.
c) Diritti reali
non inerenti alla casa principale (proprietà, nuda
proprietà, usufrutto
In caso di
titolarità di diritti di proprietà o usufrutto inerenti a
terreni o fabbricati di categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 che
siano ubicati in qualsiasi località e non utilizzati come
abitazione principale, nonché a fabbricati di categoria
catastale "C", contributo può essere erogato, qualora la quota
di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI di tali immobili
detenuta complessivamente dal nucleo non sia superiore a Euro 5.000. Il
valore dei proventi generati dall’eventuale usufrutto su tali cespiti
immobiliari concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo
quanto disposto dal presente atto.
Qualora invece la
suddetta quota sia superiore a 5.000 Euro e non superiore a 30.000
Euro, il nucleo deve esperire tutti i tentativi di alienazione di tali
beni o della relativa rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito di
Inserimento Sociale può essere erogato per un periodo di tre
mesi ed è decurtato nella misura del 50%. Previa la verifica ed
il controllo delle suddette iniziative, ed in attesa dell’alienazione
del bene, il Reddito di Inserimento Sociale, con le decurtazioni
descritte, può essere erogato per un ulteriore periodo di 6 mesi
non prorogabile.
Il contributo non
può essere erogato qualora il nucleo sia titolare di diritti di
proprietà o usufrutto inerenti a terreni o fabbricati ubicati in
qualsiasi località che non siano utilizzati come abitazione
principale e la cui quota di base imponibile ai fini del versamento
dell’ICI detenuta complessivamente dal nucleo sia superiore a Euro
30.000.
Indipendentemente
dalla quota proprietaria del nucleo, il Reddito di Inserimento Sociale
può essere erogato senza le suddette decurtazioni qualora
alienazione onerosa o rinuncia o donazione si siano dimostrate non
effettuabili a causa di emissioni di ordinanze di sgombero,
dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti di sequestro,
ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo
abbia intestato o donato a terzi beni immobili, il valore di tali beni
all’atto della rispettiva donazione o intestazione concorre alla
formazione del reddito del nucleo familiare secondo le modalità
descritte all’art. 2, comma 11, lettera b) esclusivamente per l’importo
eccedente la quota di base imponibile ai fini del versamento dell’ICI
di Euro 2.500.
I criteri sopra
descritti si applicano in caso di titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto o di diritti analoghi, inerenti su
patrimoni immobiliari localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati
il valore convenzionale di Euro 250 per metro quadrato." (Cfr. art. 6,
comma 3, lettera d).
Per i beneficiari di
Reddito di Inserimento (cioè adulti abili) rimodulare
l’erogazione di alcuni contributi per esigenze specifiche di minore
importanza, quali l’acquisto di mobili ed elettrodomestici,
manutenzione ordinaria dell’abitazione, perché possono essere
acquistati o riparati in economia. Prevedere che l’erogazione per la
riparazione di tali mobili o elettrodomestici sia erogabile una volta
sola l’acquisto per la dotazione della medesima abitazione Questo
limite non opera per le persone "non abili", cioè beneficiarie
di Reddito di Mantenimento (Cfr. art. 9, comma 1, lettere "d" ed "f").
Non considerare i
contributi analoghi al Reddito di Mantenimento o di Inserimento Sociale
entro l’ammontare delle Esigenze specifiche nel caso in cui coloro che
ne usufruiscano sia collocati in strutture residenziali, anche al fine
di permettere loro di beneficiare dell’intero ammontare dei contributi
per le Esigenze specifiche, in base al disposto dell'art. 10, comma 2
(Cfr. art. 10, comma 3).
Alzare la soglia di
reddito che consente l’accesso alle esigenze specifiche, includendo nel
Reddito di Mantenimento anche il massimale per l’affitto, poiché
attualmente questo intervento risulta poco fruibile dalle persone
più deboli, cioè anziani ed invalidi. (Cfr. art. 10,
comma 1)
Introdurre limitazioni
nell’erogare contributi che risarciscono perdite subite in seguito a
delitti, perché la richiesta di tali contributi si è
dimostrata presentabile con motivazioni opportunistiche; prevedere
pertanto che sia erogabile a ultrasessantacinquenni o invalidi al
100/%, che vivano soli, siano privi di parenti in Torino. Prevedere
altresì che tale contributo non debba venire detratto dal
massimale erogabile per le "esigenze specifiche". (Cfr. art. 9, comma
11, lettera h)
La Città
è impegnata nell’attività di riordino delle prestazioni
di domiciliarità e dei relativi criteri di accesso in cui
saranno ricompresi anche i contributi per le cure domiciliari previste
all’art. 12. A riordino ultimato tali prestazioni non saranno
più disciplinate dalla deliberazione, poiché esse non
mirano a sostenere i redditi insufficienti, ma costituiscono
prestazioni strutturali per la permanenza al domicilio dei cittadini in
condizioni di ridotta autosufficienza. In attesa di tale riordino,
è tuttavia necessario prevedere la permanenza degli attuali
motivi di esclusione, al fine di non ingenerare repentini cambi di
regime applicabili alle suddette prestazioni, nonché incertezza
del diritto in materia di cure domiciliari. Quindi si propone di
escludere i nuclei in cui almeno un componente sia titolare di diritti
di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque
località, ad eccezione della proprietà dell’abitazione
principale, se questa è classificata nelle categorie catastali
A2, A3, A4, A5. Se il nucleo è composto esclusivamente da
persone non abili, l’immobile di loro proprietà non è
soggetto ad alcun limite catastale a condizione che costituisca
l’abitazione in cui esse risiedono. (Cfr. art. 13, comma 1)
19) Non considerare
motivo ostativo all’erogazione del contributo per l’affitto il non aver
presentato domanda per il Fondo affitto ex L. 431 se ciò
è accaduto per documentati motivi indipendenti dalla propria
volontà e da parte di persone invalide o in età avanzata.
(Cfr. art. 14, comma 2).
20) Non considerare
motivo ostativo all’erogazione del contributo dedicato all’affitto il
non averlo usato per risanare morosità di affitto, a condizione
che dalla concessione in poi si dimostri che lo si utilizza a tal fine.
(Cfr. art. 14, comma 2, terza frase del secondo capoverso)
21) Come al punto
precedente, relativamente al contributo per il pagamento delle utenze
domestiche, ed alle morosità nel loro pagamento (Cfr. art. 14,
comma 3, seconda frase).
22 e 23 ) Prevedere
che nella collocazione in albergo di minori si eroghi un contributo
anche ad un maggiorenne, affinché possa essere ospite in albergo
con il minore, nella misura dell’80% del contributo concesso al minore
(Cfr. art. 14, comma 4, lettera "a", e comma 6)
Nell’ottica di
riduzione dei termini di istruttoria per la concessione dei contributi
alle persone anziane e disabili, prevedere che gli Assegni di cura
siano concessi per un periodo massimo di dodici mesi, invece di sei
mesi, come avviene attualmente. Al fine di ridurre i termini di
istruttoria ed accelerare l'erogazione del contributo per ulteriori
dodici mesi, prevedere procedure semplificate nei confronti dei
richiedenti l'eventuale rinnovo del Reddito di Mantenimento (Cfr. art.
18, comma 5)
Prevedere che i
contributi indebitamente erogati e che devono essere restituiti alla
Città siano considerati secondo i criteri più favorevoli
previsti dal nuovo testo della deliberazione (Cfr. art. 18, comma 7)
Prevedere che tutti i
criteri di erogazione e gli importi dei contributi oggetto di
modificazione del presente atto ed in corso alla data di entrata in
vigore dello stesso, proseguono fino alla data di scadenza secondo i
criteri che li hanno generati. A decorrere dalla data dell’eventuale
rinnovo, essi saranno rinnovati in base ai criteri ed agli importi
previsti dal presente atto. Ai contributi oggetto di modificazione
richiesti per la prima volta a decorrere dalla data di entrata in
vigore, si applicano tutti i criteri del presente atto"(Cfr. art.24).
La proposta di
deliberazione "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza
economica" è stata discussa nel corso della IV Commissione del
20/1/2004.
A seguito di quanto
premesso, si ritiene di dare parere favorevole alle modifiche
proposte alla vigente deliberazione sull’assistenza economica in quanto
tendono a favorire il più possibile le categorie sociali
maggiormente disagiate (stranieri, invalidi, anziani e senza fissa
dimora), soprattutto nei momenti di cambiamento, quali l’allontanamento
dal nucleo d’origine (separazioni) e il momento in cui devono
predisporre l’allestimento di una nuova abitazione.
In particolare:
Si riconosce ai
rifugiati politici la possibilità di aver rinnovato il
contributo di assistenza economica anche con la semplice richiesta di
rinnovo di permesso di soggiorno, in quanto questo è soggetto a
rinnovo automatico
Si introduce la
possibilità di erogare, sin dall’inizio della nuova residenza
come senza fissa dimora, tutti i tipi di contributi a coloro che, pur
già residenti in Torino, prendano residenza in Via Casa
Comunale, senza dover far trascorrere i primi 6 mesi, periodo nel
quale, vista la difficoltà del nuovo stato di senza fissa
dimora, necessitano di maggior supporto anche di tipo economico
La possibilità
per chi ospita temporaneamente un conoscente, di non vedere calcolati i
propri redditi per i primi 6 mesi di ospitalità, al fine del
conteggio di un eventuale contributo economico a favore della persona
ospitata, affinché venga favorito questo tipo di aiuto tra
persone amiche/conoscenti
Ampliare la
possibilità di utilizzare i redditi da donazioni, lasciti o
somme arretrate al fine di sanare morosità di affitto e/o
utenze, spese funerarie, ecc.
Istituire una
franchigia di 2500 euro per chi avesse fatto donazioni di beni mobili
e/o immobili, essendo valori di modesta entità
Includere tra le
entrate da non considerare, l’indennità di frequenza erogata
dall’INPS a favore di minori disabili, analogamente a quanto avviene
per l’Indennità di Accompagnamento
Scorporare dal Reddito
di Mantenimento la quota relativa alle utenze, affinché l’INPS
non la consideri come reddito, come stabilito da recenti sentenze della
Magistratura
Introdurre dei
correttivi al vincolo che impedisce l’erogazione di un qualsiasi
contributo economico quando ci sia la proprietà, l’usufrutto, la
nuda proprietà o il diritto di abitazione su un immobile (o
porzione di esso) anche se non abitato dal richiedente. Nel caso di
anziani o disabili si introduce anche la possibilità di avere un
contributo come anticipo per una parte delle spese notarili per
redigere l’atto che formalizzi la donazione dell’immobile, se il valore
di questo è superiore ai 5000 euro
Ridurre la quota di
penalità sul contributo per chi possieda un ciclomotore fino a
150 cc alla metà della quota di penalità per il possesso
auto
Favorire il risparmio
personale e familiare portando a 2500 euro la quota di franchigia
concessa come disponibilità massima di patrimonio mobiliare ,
più 500 euro per ogni ulteriore componente il nucleo, al fine
dell’accesso ai contributi
Non conteggiare nella
formazione del reddito parte dei contributi erogati nei tirocini
lavorativi, incentivando quindi il ricorso a questo tipo di formazione
lavorativa
Ridurre per i titolari
di Reddito di Inserimento, la quota da detrarre in caso di possesso di
abitazione propria, a 50 euro mensili
Introdurre la
possibilità di aver accesso ai contributi economici anche per i
nuclei aventi titolo ad un contributo al Reddito di Inserimento, anche
se proprietari di un immobile in cui non abitano per documentati
motivi, con regole ben definite.
Limitare per i nuclei
beneficiari di Reddito di Inserimento, l’acquisto di elettrodomestici o
mobili di prima necessità, ad una sola dotazione per la medesima
abitazione
Non considerare i
contributi erogati in sostituzione del Reddito di Mantenimento o
Inserimento per le persone inserite in strutture residenziali (Case di
Ospitalità o Comunità Alloggio), per permettere loro di
utilizzare l’intero ammontare del massimale annuo nel momento in cui
venissero avviati in un processo di autonomia, e avessero quindi
maggiore necessità di denaro per allestire un’abitazione
Ridurre la
possibilità di avere contributi a titolo di risarcimento come
vittime del delitto solo per anziani e disabili, che non abbiano
parenti in Torino, più facilmente vittime di raggiro
Non penalizzare le
persone invalide o in età avanzata nel caso non abbiano
presentato domanda per il Fondo Affitto ex L. 431, perché
risulta un onere difficilmente affrontabile da queste categorie
particolarmente deboli
Consentire
l’erogazione del contributo affitto e utenze anche per le persone
morose, a condizione che dimostrino di pagare le suddette spese, dopo
aver ricevuto il contributo per questo scopo erogato
Prevedere il pagamento
di una quota per una persona maggiorenne che dorma in albergo insieme
al minore ospitato a nostre spese, pari all’80% di quanto erogato al
minore stesso, in quanto strideva la normativa che indicava la
permanenza di un minore solo in albergo, rispetto a quella che vede
prioritaria la tutela del minore stesso.
Si ritiene tuttavia
necessario aggiungere ulteriori variazioni alla delibera in oggetto:
art. 2 comma 1:
riga 5, tra "…rifugiati politici" e "ai sensi…"
aggiungere "o che abbiano fatto richiesta di riconoscimento di tale
status giuridico": si ritiene che il cittadino straniero in attesa
di riconoscimento di status di rifugiato politico sia quello in cui si
può verificare lo stato di maggiore necessità, con il
rischio che persone assistibili si espongano a marginalizzazione e
sfruttamento;
art. 2
comma 11: si propone di aggiungere, tra le entrate che NON
concorrono alla formazione del reddito familiare, le somme elargite da
terzi (familiari non conviventi, amici, volontari) nell'ambito di
relazioni di tipo solidaristico e finalizzate al pagamento delle spese
di abitazione. Si ritiene infatti che la possibilità di
mantenere la casa, in quanto elemento basilare di stabilità per
le famiglie, debba essere salvaguardata con ogni strumento e che non
possa essere penalizzata la dimensione di prossimità solidale
nei confronti dei nuclei più deprivati, stante anche l'attuale
situazione del mercato degli affitti e la riduzione progressiva dei
fondi a favore del sostegno alla locazione.
art. 9, lettera h:
interventi per fronteggiare mutamenti delle condizioni economiche
derivanti da sopravvenuta perdita del reddito da lavoro dipendente a
tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà e dal
comportamento del lavoratore. Con tali interventi si intende evitare di
assistere con contributi economici continuativi i nuclei che invece
possono trovare adeguata autonomia, e non possono essere concessi in
caso di presenza di altri ammortizzatori sociali. Poiché si
verifica che può intercorrere un lasso di tempo consistente tra
la concessione di tali ammortizzatori e l'effettiva erogazione, mentre
le famiglie di coloro che hanno perso il lavoro necessitano di aiuto
immediato per fronteggiare la situazione di emergenza, si propone di
erogare comunque un contributo parametrato sul numero dei componenti e
sulle spese sostenute per l'abitazione. Si propone altresì di
rivalutare in futuro la misura contenuta nel presente articolo al fine
di coordinarla con le altre misure attivate o attivabili nei diversi
ambiti delle Pubbliche amministrazioni e di renderla il più
possibile applicabile alle situazioni che si stanno con sempre maggiore
frequenza verificando nel territorio cittadino.
art. 18, comma 7:
si propone di non utilizzare i criteri più favorevoli previsti
dal testo della nuova deliberazione per coloro che hanno ricevuto
indebitamente dei contributi relativi all’assegno di mantenimento ed
inserimento, ma che la restituzione alla Città debba avvenire
secondo i parametri in vigore al momento della presentazione della
domanda di erogazione del contributo. Si ritiene cioè che i
criteri più favorevoli debbano avere decorrenza non retroattiva,
in quanto dalla lettura della proposta si evince che l’eventuale
contributo erogato indebitamente per mancanza di requisiti non sia
più causa ostativa e consenta di sanare la propria situazione
indebita nei confronti della Città.
Si sottolinea infine
che le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni per l’erogazione dei
contributi di mantenimento e di inserimento, effettuati ai sensi del
D.P.R. 445/2000, ed in ottemperanza al T.U. delle Norme Regolamentari,
il Referendum d’Accesso, il Procedimento, la Documentazione
Amministrativa ed il Difensore Civico, approvato dal Consiglio Comunale
in data 25 ottobre 2004, avvengano con rigorosità non più
a campione e sulle dichiarazioni dubbie, ma sulla totalità delle
domande e che i cittadini cui viene riconosciuto un beneficio di
assistenza economica, essendo costoro in situazione di grave
necessità, possano usufruire di tale contribuzione nel
più breve tempo possibile.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49)
del 27 giugno 1996 il quale fra l’altro all’art. 43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatoria l’acquisizione del
parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all’art. 44 ne
stabilisce i termini e le modalità
PROPONE AL CONSIGLIO DI
CIRCOSCRIZIONE
- Di
esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla
Giunta Comunale del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19, avente per
oggetto "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza
economica ", subordinandolo all’accoglimento delle proposte di modifica
esplicitate nella parte narrativa del presente provvedimento.
Il presente
provvedimento non comporta spesa.
OMISSIS DELLA
DISCUSSIONE
Durante
la discussione esce dall’aula il Consigliere Giorgio Gai per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
21
VOTANTI:
17
VOTI
FAVOREVOLI: 17
VOTI
CONTRARI: //
ASTENUTI
4 (Bosso Demarie Puglisi Pollini)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- Di
esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla
Giunta Comunale del 7 dicembre 2004 n. mecc. 411557/19, avente per
oggetto "Modifiche alla disciplina degli interventi di assistenza
economica ", subordinandolo all’accoglimento delle proposte di modifica
esplicitate nella parte narrativa del presente provvedimento.
Il
presente provvedimento non comporta spesa.
su archivio centrale
http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_00445.html)