Atto n. 126 n. mecc.
2005 07209/87
Il Consiglio di Circoscrizione
n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
19 SETTEMBRE
2005
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania,
DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura,
FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI
Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo,
MOLINARO Aldo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA
Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro,
ZACCURI Rocco.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO
Grazia, POLLINI Alfredo, GAI Giorgio,
VIGNALE Gian Luca.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE
(Art.43 e 44, Regolamento Decentramento)
avente ad oggetto "Riordino delle prestazioni
domiciliari Sociali e Socio-Sanitarie
"
Il Presidente
Guido Alunno di concerto con il Coordinatore
alla IV Commissione, Mauro Valle, riferisce.
Ai sensi
degli art.43 e 44 del Regolamento del
Decentramento veniva comunicato con
lettera n° prot.31394 del 18 luglio
2005 l’invito alla IV Circoscrizione
ad esprimere parere relativamente allo
schema di deliberazione proposto il
12/7/2005 dalla Giunta comunale al Consiglio
Comunale avente come oggetto: "Riordino
delle prestazioni domiciliari sociali
e socio sanitarie".
Con tale
proposta, costruita coerentemente con
quanto previsto dal Piano di Zona dei
Servizi Sociali, anche raccogliendo
le richieste e proposte degli organismi
sociali e delle associazioni che hanno
partecipato alla definizione del Piano
stesso, si intende riordinare il sistema
di offerta dei servizi domiciliari,
con la contestuale revisione dei criteri
d’accesso agli stessi.
In particolare
in considerazione degli obiettivi/azioni
degli atti sopra indicati è risultato
necessario ricomporre il sistema dell’assistenza
a domicilio, attraverso un'identificazione
più precisa dei ruoli da attribuire/riconoscere
ai vari attori interagenti nel sistema
attraverso:
-
la promozione,
il sostegno ed il riconoscimento
del ruolo esercitato dalla famiglia,
distinguendo le attività prestate
in base ai fondamentali doveri di
solidarietà intrafamiliare, per
le quali è necessario sviluppare
attività di sostegno e sollievo,
dallo svolgimento di prestazioni
riconducibili al lavoro di cura,
per le quali occorre prevedere un
riconoscimento anche economico mediante
rimborsi spese forfettari eventualmente
utilizzabili, in caso di necessità,
per versare contributi previdenziali
volontari;
-
la promozione,
il sostegno e il riconoscimento
dell'assunzione di un ruolo parafamigliare
da parte di volontari singoli e
il conseguente riordino della prestazione
dell'affidamento famigliare distinguendo,
anche ai fini della determinazione
dell'entità del rimborso spese riconosciuto,
tra l'esercizio di funzioni tipiche
della solidarietà di vicinato e
lo svolgimento di prestazioni riconducibili
al lavoro di cura;
-
la definizione
del ruolo esercitato dagli operatori
professionali di diversa qualifica
nel sistema della cura, in particolare
assistenti domiciliari e collaboratori
familiari, in relazione allo specifico
professionale e alla necessità di
ottimizzare/promuovere lo sviluppo
delle risorse umane;
-
la distinzione
dei ruoli esercitati nel sistema
dal servizio pubblico ( titolare
della presa in carico, che deve
garantire prioritariamente i compiti
della valutazione del bisogno e
della verifica/monitoraggio sugli
interventi in atto) e dalle
imprese sociali, cui va riconosciuta
autonomia nella progettazione operativa
e nella gestione degli interventi,
nonché la responsabilità dell'esecuzione
del progetto assistenziale.
Perchè
tale ricomposizione sia realizzabile
operativamente sul piano tecnico ed
organizzativo, occorre però che vengano
definite nuove regole al fine di:
1) superare
l’attuale disomogeneità tra i criteri
di accesso alle varie prestazioni domiciliari,
che troppo spesso finisce per condizionare,
a scapito dell’appropriatezza, la scelta
di una rispetto all’altra. Si tratta
di adottare modalità di valutazione
della condizione socio-economica e procedure
analoghe per l’accesso a tutte le prestazioni
domiciliari, tali da incentivare il
ricorso a tali interventi rispetto a
quelli residenziali, senza peraltro
penalizzare chi necessita di ricovero.
Inoltre, in considerazione della rilevante
consistenza della offerta privata in
quest’ambito, vanno individuate le modalità
attraverso le quali il servizio pubblico
possa garantire un servizio di segretariato
sociale/valutazione/orientamento alla
popolazione che lo richiede e che necessita
di queste prestazioni, indipendentemente
dalle sue condizioni socio-economiche
e quindi anche nel caso non siano dovuti
interventi a carico parziale/totale
dell’Amministrazione.
Pertanto,
nelle more dell’adozione da parte della
Regione Piemonte del provvedimento di
cui all’art.40 della l.r.1/2004 in materia
di criteri per il concorso degli
utenti al costo delle prestazioni sociali,
è necessario approvare le norme sui
criteri di accesso alle prestazioni
domiciliari di cui all’allegato 1 della
proposta di deliberazione, facente
parte integrante del provvedimento in
esame.
2) adeguare
l’offerta pubblica alla evoluzione della
domanda di domiciliarità proveniente
dalla popolazione torinese, che in particolare
riguarda l’utenza anziana: oltre ai
dati demografici che vedono nella nostra
città, a fronte di una popolazione di
circa 900.000 unità, la presenza di
oltre 89.000 anziani ultrasettantacinquenni
(di cui 42.000 anagraficamente soli
e circa 23.000 senza figli o con figli
residenti fuori Torino), con un indice
di vecchiaia più alto del 60% di quello
della cintura e dell'11% di quello regionale,
un’indagine condotta sugli accessi ai
servizi sociali della Città in corso
2003 evidenzia che il 50% delle richieste
di intervento riguardano persone anziane
mentre i dati relativi alla erogazione
delle prestazioni domiciliari nell’ultimo
triennio segnalano un forte incremento
assoluto e percentuale delle risposte
a persone anziane, che risultano beneficiarie
nel 70 % dell’assistenza domiciliare,
nell’95 % del telesoccorso e a favore
delle quali in corso 2004 sono stati
gestiti 1225 affidi familiari
( a fronte dei 712 del 2001) e 1570
assegni di cura ( a fronte degli 810
del 2001).
In particolare
la recente notevole crescita del ricorso
a tali prestazioni e l’analisi qualitativa
dei casi che ne hanno beneficiato suggerisce
la necessità di una rivisitazione più
complessiva degli strumenti a disposizione
degli operatori sociali nei confronti
degli anziani, riconoscendo anche in
ambito sociale una specificità dei servizi
loro offerti e declinando le forme concrete
della domiciliarità.
In quest’ambito
da un lato occorre promuovere, attraverso
il coinvolgimento della comunità locale,
azioni di natura preventiva e di vigilanza
attiva volte a ritardare il più possibile
la perdita dell’autonomia e la conseguente
necessità della presa in carico individuale:
in tal senso si tratta di ricondurre
a sistema le azioni sperimentali realizzate
con il progetto "Domiciliarità leggera"
avviato con deliberazione della Giunta
Comunale del 15 luglio 2003 n.mecc.
200305506/19 e implementato con deliberazione
della Giunta Comunale del 21 luglio
2004 n. mecc.200406313/19.
Dall’altro,
quando invece la presa in carico diventi
necessaria, occorre attuare una progettazione
individualizzata degli interventi e
una scelta appropriata delle prestazioni,
distinguendo i percorsi degli utenti
e le modalità organizzative dei servizi
in relazione alla condizione di autosufficienza
o meno dell’anziano richiedente/beneficiario
delle prestazioni.
Nel caso
di non autosufficienza della persona
infatti, in base all’accordo sull’attuazione
regionale dei Livelli Essenziali di
Assistenza, intervenuto con D.G.R. del
23 dicembre 2003 n.51, la titolarità
degli interventi domiciliari risulta
in capo al Servizio Sanitario Nazionale
e le prestazioni assumono prevalente
rilevanza socio-sanitaria.
Conseguenza
fondamentale di tale accordo è il riconoscimento
di rilevanza sanitaria alle prestazioni
domiciliari fornite dalla Città agli
anziani non autosufficienti,
ambito di intervento in cui in collaborazione
con le ASL cittadine si è avviato sperimentalmente
in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto
Torino Domiciliarità, finanziato con
l'art. 71 ex legge 448/98 (legge finanziaria
per l'anno 1999) e attuato con le modalità
di cui alle deliberazioni della Giunta
Comunale del 28 gennaio 2003( n. mecc.
200300445/19) e del 7 dicembre 2004
n. mecc. 200410460/19, realizzando un
proficuo confronto sui contenuti .
Pertanto,
alla luce di quanto sopra, è necessario
approvare il documento di indirizzo,
costruito al fine di orientare direttamente
l’azione in materia degli operatori
sociali e sanitari, denominato Linee
guida per l’appropriatezza degli interventi
domiciliari per gli anziani di cui all’allegato
2 della rposta di deliberazione, facente
parte integrante del provvedimento in
esame.
3) individuare
le specifiche per l’utilizzo delle prestazioni
domiciliari così ridefinite in favore
di altre tipologie di utenza: minori
e disabili. A tal proposito va sottolineato
che l’accordo regionale di cui alla
succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003
n.51 non consente ancora la definizione
di un sistema globale ed integrato di
prestazioni domiciliari a favore di
tutte le tipologie di utenza, rinviando
in particolare la regolamentazione degli
interventi nei confronti di persone
con problemi psichiatrici, affette da
dipendenze o da HIV o con malattie terminali,
nei cui confronti per altro il D.P.C.M.
del 29 novembre 2001 prevede che gli
interventi socio-sanitari di natura
domiciliare siano totalmente a carico
del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto,
nelle more di tali accordi con il presente
atto è possibile prevedere l’erogazione
di prestazioni domiciliari a eventuale
carico dell’Amministrazione comunale,
oltre che in favore delle persone anziane
di cui al punto precedente, solamente
nei confronti di minori e disabili.
Pur nella generale unitarietà del sistema,
le prestazioni descritte nell’allegato
2 si applicano a tali tipologie di utenza
con le modalità descritte nell’allegato
3, facente parte integrante del presente
provvedimento, che individua gli obiettivi
particolari e i necessari adattamenti
ai bisogni specifici, da perseguirsi
in tali casi;
4) stipulare
un accordo di programma con le Aziende
Sanitarie Locali torinesi in materia
di interventi domiciliari, da adottarsi
con successivo provvedimento della Giunta
Comunale, che dovrà definire le modalità
organizzative per:
-
garantire modalità
di erogazione delle prestazioni
domiciliari che favoriscano percorsi
unitari per l’utenza, con particolare
riferimento alla continuità assistenziale
tra la fase dell’acuzie/postacuzie,
a totale titolarità sanitaria, e
la fase della lungoassistenza in
cui, a seconda delle condizioni
socio-economiche del beneficiario,
l’Amministrazione può o meno essere
chiamata a riconoscere una integrazione
di natura economica;
-
realizzare la
valutazione congiunta da parte dei
servizi sociali e sanitari circa
l’assistibilità a domicilio in particolare
degli anziani non autosufficienti
che avranno richiesto l’intervento
dell’Unità Valutativa Geriatrica
delle ASL, attraverso il raccordo
con gli interventi dei Medici di
Medicina Generale e dei Servizi
di Cure Domiciliari delle Aziende
Sanitarie;
-
giungere all’approvazione
congiunta di progetti individualizzati
di massima applicabili alle varie
tipologie di utenza standardizzabili
in relazione alle condizioni di
autosufficienza e alla consistenza
della rete sociale, sulla base dei
quali definire sin dalla fase valutativa
l'ipotesi di mix di prestazioni
fino al massimale erogabile e l’entità
del concorso finanziario dei due
enti e dell'utente, che dovranno
costituire il riferimento per le
progettualità operative da mettere
in atto;
-
gestire le eventuali
liste d’attesa per l’attivazione
degli interventi secondo criteri
di omogeneità e di trasparenza e,
mediante il ricorso alle modalità
ed agli strumenti di valutazione
di cui alla DGR 17-15226 del 30
marzo 2005, garantendo priorità
alle situazioni connotate da debolezza
socio-economica, correlata al grado
di limitazione dell’autonomia personale;
- prevedere un nuovo
sistema di erogazione delle prestazioni
che consenta:
-
la regolazione
del mercato privato, ampiamente
diffuso in questo settore e sviluppatosi
negli anni in modo non regolato,
a tutela della qualità delle prestazioni
rese agli utenti e della regolarità
dei rapporti di lavoro degli operatori
coinvolti;
-
l’utilizzo non
solo da parte dei servizi sociali
della città ma anche di tutti i
suoi potenziali e diversificati
"clienti" presenti sul territorio
cittadino: siano essi privati, qualora
non intendano avvalersi o per la
parte per cui non hanno diritto
ad usufruire dell’intervento pubblico
oppure altri enti pubblici, prime
fra tutte le Aziende Sanitarie Locali
per la parte a loro totale/parziale
carico a seconda delle fasi dell’intervento
o della tipologia di utenza in questione;
-
l’espressione
da parte del beneficiario e/o della
sua famiglia, qualora ne abbiano
la capacità e se lo desiderano e
nell’ambito di regole predefinite
di correttezza e trasparenza, le
proprie preferenze in merito alle
modalità di erogazione della prestazione
e nella scelta del fornitore di
fiducia.
A tali
fini con il presente provvedimento occorre
pertanto introdurre progressivamente
in quest’ambito e con particolare ma
non esclusivo riferimento alle prestazioni
di assistenza domiciliare qualificata,
la modalità dei titoli per l’acquisto
di servizi sociali di cui all’art.17
della l.328/2000 a fianco di altri sistemi
di erogazione come il trasferimento
monetario; prevedere l’utilizzo di tali
strumenti nell’ambito di una progettazione
individualizzata curata dai servizi
pubblici dei due comparti. Pertanto
occorre demandare alla Giunta Comunale
l’istituzione della sezione C dell’Albo
dei fornitori accreditati di prestazioni
socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari
e la contestuale identificazione di
caratteristiche qualitative degli interventi
e di tariffe calmierate, prevedendo
modalità per il suo utilizzo che consentano
una transizione graduale del sistema
nel tempo che tenga conto da un lato
della necessaria continuità degli interventi
in atto sia sotto il profilo dei bisogni
dei beneficiari che delle garanzie occupazionali
dei lavoratori impegnati e dall’altro
delle esigenze di informazione ed orientamento
da garantire agli utenti perché la possibilità
di scelta di cui all’art.3 comma 4 della
l.328/2000 possa essere esercitata con
piena consapevolezza.
Il sistema
che deriva dall’approvazione del presente
provvedimento, in forza del quale vengono
abrogate le succitate disposizioni istitutive
delle singole prestazioni, presenta
caratteristiche fortemente innovative
rispetto a quello attualmente in essere
e quindi risulta necessario normare
in modo particolarmente circostanziato
la transizione, che, tenuto conto della
particolare fragilità dei destinatari,
non potrà che essere realizzata in modo
graduale ed al contempo flessibile,
in modo da non costituire un brusco
ed immotivato cambiamento dei singoli
percorsi individuali.
In particolare
dal momento che il riordino comporta
regole diverse sia in materia di criteri
di accesso sia in materia di indirizzi
per l’utilizzo delle prestazioni si
prevede che il nuovo sistema si applichi
in modo complessivo alle richieste presentate
dopo 45 giorni dall'esecutività del
provvedimento che approva il primo elenco
di fornitori accreditati, mentre, relativamente
ai casi in corso, al momento del rinnovo
si applichino le seguenti regole:
-
sul piano della
valutazione della situazione economica,
a meno che siano intervenute variazioni
che l’abbiano migliorata, è possibile
conservare nel tempo, senza quindi
procedere al calcolo del massimale
secondo i nuovi criteri, il valore
economico delle prestazioni in corso
di erogazione al momento del riordino:
stante la diversa considerazione
nei due sistemi dell’indennità di
accompagnamento, il beneficiario
di tale provvidenza e di un assegno
di cura erogato per la prima volta
dopo l’aprile 2003 ha comunque facoltà
di richiedere l’applicazione del
nuovo conteggio;
-
sul piano invece
della tipologia di prestazioni erogate,
occorre procedere ad una valutazione
della loro appropriatezza alla luce
dei nuovi indirizzi: i servizi sociali
che hanno in carico il caso, di
concerto con i servizi sanitari
qualora si tratti di situazione
rimessa alla competenza delle Unità
Valutative operanti presso le ASL,
formulano una nuova ipotesi di progetto
assistenziale individualizzato e
concordano con il beneficiario/la
sua famiglia il passaggio al nuovo
sistema, che, qualora non siano
intervenute modificazioni nella
situazione della persona che avrebbero
comunque determinato la variazione
del progetto, può anche essere attuato
per fasi in un arco di tempo massimo
di anni due dall’avvio del nuovo
sistema.
Il sistema
di erogazioni ed interventi che deriva
dall'applicazione del presente atto
deve essere necessariamente considerato
come sperimentale, per i complessi effetti
che genera. Pertanto in fase di avvio
del riordino attuato con il presente
atto, per un periodo di 24 mesi dalla
sua esecutività, la Giunta, sentita
la IV Commissione Consiliare, può adottare
provvedimenti per introdurre modalità
correttive, al fine di adattare i criteri
del presente atto alle conseguenze che
emergeranno nella sua applicazione,
sia rispetto alla compatibilità economica
con le risorse disponibili per la Città,
sia rispetto agli effetti delle prestazioni
sui cittadini. Tali provvedimenti dovranno
comunque essere sottoposti all'approvazione
del Consiglio Comunale in sede di predisposizione
della deliberazione di indirizzi in
tema di tariffe per l'esercizio finanziario
successivo alla loro adozione.
La proposta
di deliberazione di cui all’oggetto
è stata discussa in sede di IV Commissione
circoscrizionale in data 8 settembre
2005.
A seguito
delle premesse sopra indicate, si esprimono
le seguenti considerazioni.
Si ritiene
molto positivo:
-
il superamento
dell’attuale disomogeneità tra i
criteri d’accesso alle prestazioni
domiciliari, prevedendo una peculiare
specificità alle tipologie d’intervento
non condizionate dalla mera erogazione
in base alla condizione economica;
-
l’adeguamento
dell’offerta pubblica all’evoluzione
della domanda di domiciliarità;
-
individuare le
specifiche per l’utilizzo delle
prestazioni domiciliari non solo
per anziani ma anche per minori
e disabili;
-
il richiamo relativo
all’allungamento della speranza
di vita e all’andamento cronico
di una sempre più variegata gamma
di patologie: neorolesioni post
traumatiche, sindromi invalidanti,
disabilità psico motorie, disabilità
neuropsichiche, tra cui insufficienze
mentali con disturbi della relazione
e del comprotamento;
-
l’incremento
della franchigia a 70.000 euro del
valore catastale degli immobili
di proprietà di prima abitazione
del richiedente le prestazioni,
-
il riconoscimento
di un contributo economico ai famigliari
che si prendono cura al domicilio
dei congiunti non autosufficienti;
-
l’indicazione
alla stipula di un accordo di programma
con le Aziende Sanitarie Locali
torinesi in materia di interventi
domiciliari, con un coinvolgimento,
anche economico, più vincolante
delle AASSLL torinesi;
-
l’indicazione
che nel caso di non autosufficienza
la titolarità degli interventi domiciliari
risulta in capo al Servizio Sanitario
Nazionale e che le prestazioni assumono
prevalente rilevanza socio-sanitaria;
-
la valutazione
della situazione economica del solo
beneficiario nel caso di non autosufficienza
e non dei suoi conviventi o famigliari;
-
la regolazione
del mercato privato, ampiamente
diffuso in questo settore e sviluppatosi
negli anni in modo non regolato,
a tutela della qualità delle prestazioni
rese agli utenti e della regolarità
dei rapporti di lavoro degli operatori
coinvolti;
Accanto
a queste considerazioni positive, si
esprimono tuttavia alcune perplessità.
In particolare
si esprimono riserve relativamente a:
- La presa in considerazione
delle risorse economiche dei famigliari
stretti anche non conviventi di
persona richiedente prestazioni
di domiciliarità in situazione di
auto sufficienza: tale disposizione
è in contrasto con i Dgls 109/98
e 130/2000 che indicano in modo
inequivocabile che non possono essere
richiesti contributi ai congiunti
non conviventi di beneficiari di
prestazioni sociali (inoltre si
segnala che la Città non considera
i redditi dei non conviventi per
altri servizi come le mense scolastiche);
- La non previsione
di eventuali riduzione delle quote
previste a carico del beneficiario
nel caso in cui lo stesso risulti
con famigliari a carico;
- La considerazione
della casa di abitazione, se di
proprietà, tra le risorse economiche
da conteggiare tra le risorse economiche
dei richiedenti: la casa costituisce
bene primario e non fonte di reddito;
- La mancanza di
definizione di auto/non auto sufficienza:
in nessuno degli allegati si entra
nel merito dei criteri e delle modalità
per la definizione dello stato di
autosufficienza o meno.
Si tratta di una questione
non secondaria poiché determina modalità
di diverse per la valutazione delle
situazione economica che dà diritto
alla prestazione;
-
Le franchigie
risultano le medesime sebbene le
tipologie d’intervento e quindi
i costi sono diversi in base all’intensità
(bassa, media, alta) dello stesso:
sarebbe preferibile introdurre franchigie
diverse in base ai costi preventivati
relativamente all’intensità delle
prestazioni;
-
La considerazione
dell’indennità di accompagnamento
fra le risorse che rientrano tra
i redditi dei soggetti richiedenti
prestazioni di domiciliarità: tale
indennità infatti non è prevista
come sostegno al reddito, ma come
risorsa per garantire alla persona
disabile mobilità ed autonomia (ad
esempio la manutenzione di ausili,
l’adeguamento dell’abitazione, le
spese in strutture alberghiere dotate
di servizi adeguati, ma spesso di
categoria elevata così come i trasporti
ferroviari, ecc.);
-
L’introduzione
di titoli per l’acquisto di servizi
sociali come modalità per ottenere
prestazioni di domiciliarità senza
alcuna indicazione sui criteri di
accreditamento o di linea di indirizzo
per l’accreditamento dei fornitori
(ad esempio cooperative sociali,
enti for profit, accreditamento
individuale) e delle caratteristiche
delle prestazioni previste in accreditamento:
tutto viene delegato alla Giunta
comunale, esautorando di fatto il
Consiglio comunale e quindi le Circoscrizioni
da ulteriori interventi in merito.
Si evidenzia
inoltre che, in un momento in cui il
lavoro è caratterizzato da situazioni
di precarietà e flessibilità, l’introduzione
del cosiddetto buono-servizio possa
costituire un ulteriore rischio di incremento
di incertezza nei rapporti lavorativi
tra fornitori e prestatori d’opera,
con la possibilità di situazioni occupazionali
precarie di lavoratori che devono effettuare
prestazioni particolarmente delicate,
come i servizi alla persona: se la capacità
di impresa dei fornitori deve essere
incoraggiata ciò non deve avvenire a
scapito dei lavoratori.
Infine
c’è il rischio che l’utente, in un momento
di necessità, non sia in grado e/o non
abbia gli strumenti per fare scelte
realmente consapevoli e congruenti al
proprio bisogno;
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio
1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27
giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere
dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44
ne stabilisce i termini e le modalità
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
-
di esprimere
parere favorevole sulla proposta
di deliberazione, approvata dalla
Giunta Comunale in data 12/7/2005,
avente ad oggetto: "Riordino delle
prestazioni domiciliari sociali
e socio sanitarie", condizionato
all’accoglimento delle osservazioni
indicate in narrativa.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risultano
assenti dall’aula al momento del voto
i Consiglieri Bosso Quaglia e Puglisi
per cui i Consiglieri presenti in aula
al momento del voto sono 18.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
18
VOTANTI:
18
VOTI FAVOREVOLI:
18
VOTI CONTRARI:
//
ASTENUTI://
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
-
di esprimere
parere favorevole sulla proposta
di deliberazione, approvata dalla
Giunta Comunale in data 12/7/2005,
avente ad oggetto: "Riordino delle
prestazioni domiciliari sociali
e socio sanitarie", condizionato
all’accoglimento delle osservazioni
indicate in narrativa.
su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_07209.html