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Atto 126 n. mecc. 2005 07209/87

Atto n. 126 n. mecc. 2005 07209/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

19 SETTEMBRE 2005

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, ZACCURI Rocco.

In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, POLLINI Alfredo, GAI Giorgio, VIGNALE Gian Luca.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (Art.43 e 44, Regolamento Decentramento) avente ad oggetto "Riordino delle prestazioni domiciliari Sociali e Socio-Sanitarie "

Il Presidente Guido Alunno di concerto con il Coordinatore alla IV Commissione, Mauro Valle, riferisce.

Ai sensi degli art.43 e 44 del Regolamento del Decentramento veniva comunicato con lettera n° prot.31394 del 18 luglio 2005 l’invito alla IV Circoscrizione ad esprimere parere relativamente allo schema di deliberazione proposto il 12/7/2005 dalla Giunta comunale al Consiglio Comunale avente come oggetto: "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie".

Con tale proposta, costruita coerentemente con quanto previsto dal Piano di Zona dei Servizi Sociali, anche raccogliendo le richieste e proposte degli organismi sociali e delle associazioni che hanno partecipato alla definizione del Piano stesso, si intende riordinare il sistema di offerta dei servizi domiciliari, con la contestuale revisione dei criteri d’accesso agli stessi.

In particolare in considerazione degli obiettivi/azioni degli atti sopra indicati è risultato necessario ricomporre il sistema dell’assistenza a domicilio, attraverso un'identificazione più precisa dei ruoli da attribuire/riconoscere ai vari attori interagenti nel sistema attraverso:

  • la promozione, il sostegno ed il riconoscimento del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà intrafamiliare, per le quali è necessario sviluppare attività di sostegno e sollievo, dallo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura, per le quali occorre prevedere un riconoscimento anche economico mediante rimborsi spese forfettari eventualmente utilizzabili, in caso di necessità, per versare contributi previdenziali volontari;
  • la promozione, il sostegno e il riconoscimento dell'assunzione di un ruolo parafamigliare da parte di volontari singoli e il conseguente riordino della prestazione dell'affidamento famigliare distinguendo, anche ai fini della determinazione dell'entità del rimborso spese riconosciuto, tra l'esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
  • la definizione del ruolo esercitato dagli operatori professionali di diversa qualifica nel sistema della cura, in particolare assistenti domiciliari e collaboratori familiari, in relazione allo specifico professionale e alla necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
  • la distinzione dei ruoli esercitati nel sistema dal servizio pubblico ( titolare della presa in carico, che deve garantire prioritariamente i compiti della valutazione del bisogno e della verifica/monitoraggio sugli interventi in atto) e dalle imprese sociali, cui va riconosciuta autonomia nella progettazione operativa e nella gestione degli interventi, nonché la responsabilità dell'esecuzione del progetto assistenziale.

Perchè tale ricomposizione sia realizzabile operativamente sul piano tecnico ed organizzativo, occorre però che vengano definite nuove regole al fine di:

1) superare l’attuale disomogeneità tra i criteri di accesso alle varie prestazioni domiciliari, che troppo spesso finisce per condizionare, a scapito dell’appropriatezza, la scelta di una rispetto all’altra. Si tratta di adottare modalità di valutazione della condizione socio-economica e procedure analoghe per l’accesso a tutte le prestazioni domiciliari, tali da incentivare il ricorso a tali interventi rispetto a quelli residenziali, senza peraltro penalizzare chi necessita di ricovero. Inoltre, in considerazione della rilevante consistenza della offerta privata in quest’ambito, vanno individuate le modalità attraverso le quali il servizio pubblico possa garantire un servizio di segretariato sociale/valutazione/orientamento alla popolazione che lo richiede e che necessita di queste prestazioni, indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche e quindi anche nel caso non siano dovuti interventi a carico parziale/totale dell’Amministrazione.

Pertanto, nelle more dell’adozione da parte della Regione Piemonte del provvedimento di cui all’art.40 della l.r.1/2004 in materia di criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociali, è necessario approvare le norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari di cui all’allegato 1 della proposta di deliberazione, facente parte integrante del provvedimento in esame.

2) adeguare l’offerta pubblica alla evoluzione della domanda di domiciliarità proveniente dalla popolazione torinese, che in particolare riguarda l’utenza anziana: oltre ai dati demografici che vedono nella nostra città, a fronte di una popolazione di circa 900.000 unità, la presenza di oltre 89.000 anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000 anagraficamente soli e circa 23.000 senza figli o con figli residenti fuori Torino), con un indice di vecchiaia più alto del 60% di quello della cintura e dell'11% di quello regionale, un’indagine condotta sugli accessi ai servizi sociali della Città in corso 2003 evidenzia che il 50% delle richieste di intervento riguardano persone anziane mentre i dati relativi alla erogazione delle prestazioni domiciliari nell’ultimo triennio segnalano un forte incremento assoluto e percentuale delle risposte a persone anziane, che risultano beneficiarie nel 70 % dell’assistenza domiciliare, nell’95 % del telesoccorso e a favore delle quali in corso 2004 sono stati gestiti 1225 affidi familiari ( a fronte dei 712 del 2001) e 1570 assegni di cura ( a fronte degli 810 del 2001).

In particolare la recente notevole crescita del ricorso a tali prestazioni e l’analisi qualitativa dei casi che ne hanno beneficiato suggerisce la necessità di una rivisitazione più complessiva degli strumenti a disposizione degli operatori sociali nei confronti degli anziani, riconoscendo anche in ambito sociale una specificità dei servizi loro offerti e declinando le forme concrete della domiciliarità.

In quest’ambito da un lato occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento della comunità locale, azioni di natura preventiva e di vigilanza attiva volte a ritardare il più possibile la perdita dell’autonomia e la conseguente necessità della presa in carico individuale: in tal senso si tratta di ricondurre a sistema le azioni sperimentali realizzate con il progetto "Domiciliarità leggera" avviato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 n.mecc. 200305506/19 e implementato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2004 n. mecc.200406313/19.

Dall’altro, quando invece la presa in carico diventi necessaria, occorre attuare una progettazione individualizzata degli interventi e una scelta appropriata delle prestazioni, distinguendo i percorsi degli utenti e le modalità organizzative dei servizi in relazione alla condizione di autosufficienza o meno dell’anziano richiedente/beneficiario delle prestazioni.

Nel caso di non autosufficienza della persona infatti, in base all’accordo sull’attuazione regionale dei Livelli Essenziali di Assistenza, intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003 n.51, la titolarità degli interventi domiciliari risulta in capo al Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni assumono prevalente rilevanza socio-sanitaria.

Conseguenza fondamentale di tale accordo è il riconoscimento di rilevanza sanitaria alle prestazioni domiciliari fornite dalla Città agli anziani non autosufficienti, ambito di intervento in cui in collaborazione con le ASL cittadine si è avviato sperimentalmente in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto Torino Domiciliarità, finanziato con l'art. 71 ex legge 448/98 (legge finanziaria per l'anno 1999) e attuato con le modalità di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 28 gennaio 2003( n. mecc. 200300445/19) e del 7 dicembre 2004 n. mecc. 200410460/19, realizzando un proficuo confronto sui contenuti .

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario approvare il documento di indirizzo, costruito al fine di orientare direttamente l’azione in materia degli operatori sociali e sanitari, denominato Linee guida per l’appropriatezza degli interventi domiciliari per gli anziani di cui all’allegato 2 della rposta di deliberazione, facente parte integrante del provvedimento in esame.

3) individuare le specifiche per l’utilizzo delle prestazioni domiciliari così ridefinite in favore di altre tipologie di utenza: minori e disabili. A tal proposito va sottolineato che l’accordo regionale di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003 n.51 non consente ancora la definizione di un sistema globale ed integrato di prestazioni domiciliari a favore di tutte le tipologie di utenza, rinviando in particolare la regolamentazione degli interventi nei confronti di persone con problemi psichiatrici, affette da dipendenze o da HIV o con malattie terminali, nei cui confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 prevede che gli interventi socio-sanitari di natura domiciliare siano totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, nelle more di tali accordi con il presente atto è possibile prevedere l’erogazione di prestazioni domiciliari a eventuale carico dell’Amministrazione comunale, oltre che in favore delle persone anziane di cui al punto precedente, solamente nei confronti di minori e disabili. Pur nella generale unitarietà del sistema, le prestazioni descritte nell’allegato 2 si applicano a tali tipologie di utenza con le modalità descritte nell’allegato 3, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua gli obiettivi particolari e i necessari adattamenti ai bisogni specifici, da perseguirsi in tali casi;

4) stipulare un accordo di programma con le Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari, da adottarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale, che dovrà definire le modalità organizzative per:

  1. garantire modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari che favoriscano percorsi unitari per l’utenza, con particolare riferimento alla continuità assistenziale tra la fase dell’acuzie/postacuzie, a totale titolarità sanitaria, e la fase della lungoassistenza in cui, a seconda delle condizioni socio-economiche del beneficiario, l’Amministrazione può o meno essere chiamata a riconoscere una integrazione di natura economica;
  2. realizzare la valutazione congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari circa l’assistibilità a domicilio in particolare degli anziani non autosufficienti che avranno richiesto l’intervento dell’Unità Valutativa Geriatrica delle ASL, attraverso il raccordo con gli interventi dei Medici di Medicina Generale e dei Servizi di Cure Domiciliari delle Aziende Sanitarie;
  3. giungere all’approvazione congiunta di progetti individualizzati di massima applicabili alle varie tipologie di utenza standardizzabili in relazione alle condizioni di autosufficienza e alla consistenza della rete sociale, sulla base dei quali definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi di mix di prestazioni fino al massimale erogabile e l’entità del concorso finanziario dei due enti e dell'utente, che dovranno costituire il riferimento per le progettualità operative da mettere in atto;
  4. gestire le eventuali liste d’attesa per l’attivazione degli interventi secondo criteri di omogeneità e di trasparenza e, mediante il ricorso alle modalità ed agli strumenti di valutazione di cui alla DGR 17-15226 del 30 marzo 2005, garantendo priorità alle situazioni connotate da debolezza socio-economica, correlata al grado di limitazione dell’autonomia personale;
  1. prevedere un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni che consenta:
  1. la regolazione del mercato privato, ampiamente diffuso in questo settore e sviluppatosi negli anni in modo non regolato, a tutela della qualità delle prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti di lavoro degli operatori coinvolti;
  2. l’utilizzo non solo da parte dei servizi sociali della città ma anche di tutti i suoi potenziali e diversificati "clienti" presenti sul territorio cittadino: siano essi privati, qualora non intendano avvalersi o per la parte per cui non hanno diritto ad usufruire dell’intervento pubblico oppure altri enti pubblici, prime fra tutte le Aziende Sanitarie Locali per la parte a loro totale/parziale carico a seconda delle fasi dell’intervento o della tipologia di utenza in questione;
  3. l’espressione da parte del beneficiario e/o della sua famiglia, qualora ne abbiano la capacità e se lo desiderano e nell’ambito di regole predefinite di correttezza e trasparenza, le proprie preferenze in merito alle modalità di erogazione della prestazione e nella scelta del fornitore di fiducia.

A tali fini con il presente provvedimento occorre pertanto introdurre progressivamente in quest’ambito e con particolare ma non esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare qualificata, la modalità dei titoli per l’acquisto di servizi sociali di cui all’art.17 della l.328/2000 a fianco di altri sistemi di erogazione come il trasferimento monetario; prevedere l’utilizzo di tali strumenti nell’ambito di una progettazione individualizzata curata dai servizi pubblici dei due comparti. Pertanto occorre demandare alla Giunta Comunale l’istituzione della sezione C dell’Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che consentano una transizione graduale del sistema nel tempo che tenga conto da un lato della necessaria continuità degli interventi in atto sia sotto il profilo dei bisogni dei beneficiari che delle garanzie occupazionali dei lavoratori impegnati e dall’altro delle esigenze di informazione ed orientamento da garantire agli utenti perché la possibilità di scelta di cui all’art.3 comma 4 della l.328/2000 possa essere esercitata con piena consapevolezza.

Il sistema che deriva dall’approvazione del presente provvedimento, in forza del quale vengono abrogate le succitate disposizioni istitutive delle singole prestazioni, presenta caratteristiche fortemente innovative rispetto a quello attualmente in essere e quindi risulta necessario normare in modo particolarmente circostanziato la transizione, che, tenuto conto della particolare fragilità dei destinatari, non potrà che essere realizzata in modo graduale ed al contempo flessibile, in modo da non costituire un brusco ed immotivato cambiamento dei singoli percorsi individuali.

In particolare dal momento che il riordino comporta regole diverse sia in materia di criteri di accesso sia in materia di indirizzi per l’utilizzo delle prestazioni si prevede che il nuovo sistema si applichi in modo complessivo alle richieste presentate dopo 45 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva il primo elenco di fornitori accreditati, mentre, relativamente ai casi in corso, al momento del rinnovo si applichino le seguenti regole:

  • sul piano della valutazione della situazione economica, a meno che siano intervenute variazioni che l’abbiano migliorata, è possibile conservare nel tempo, senza quindi procedere al calcolo del massimale secondo i nuovi criteri, il valore economico delle prestazioni in corso di erogazione al momento del riordino: stante la diversa considerazione nei due sistemi dell’indennità di accompagnamento, il beneficiario di tale provvidenza e di un assegno di cura erogato per la prima volta dopo l’aprile 2003 ha comunque facoltà di richiedere l’applicazione del nuovo conteggio;
  • sul piano invece della tipologia di prestazioni erogate, occorre procedere ad una valutazione della loro appropriatezza alla luce dei nuovi indirizzi: i servizi sociali che hanno in carico il caso, di concerto con i servizi sanitari qualora si tratti di situazione rimessa alla competenza delle Unità Valutative operanti presso le ASL, formulano una nuova ipotesi di progetto assistenziale individualizzato e concordano con il beneficiario/la sua famiglia il passaggio al nuovo sistema, che, qualora non siano intervenute modificazioni nella situazione della persona che avrebbero comunque determinato la variazione del progetto, può anche essere attuato per fasi in un arco di tempo massimo di anni due dall’avvio del nuovo sistema.

Il sistema di erogazioni ed interventi che deriva dall'applicazione del presente atto deve essere necessariamente considerato come sperimentale, per i complessi effetti che genera. Pertanto in fase di avvio del riordino attuato con il presente atto, per un periodo di 24 mesi dalla sua esecutività, la Giunta, sentita la IV Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti per introdurre modalità correttive, al fine di adattare i criteri del presente atto alle conseguenze che emergeranno nella sua applicazione, sia rispetto alla compatibilità economica con le risorse disponibili per la Città, sia rispetto agli effetti delle prestazioni sui cittadini. Tali provvedimenti dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di predisposizione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe per l'esercizio finanziario successivo alla loro adozione.

La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata discussa in sede di IV Commissione circoscrizionale in data 8 settembre 2005.

A seguito delle premesse sopra indicate, si esprimono le seguenti considerazioni.

Si ritiene molto positivo:

  • il superamento dell’attuale disomogeneità tra i criteri d’accesso alle prestazioni domiciliari, prevedendo una peculiare specificità alle tipologie d’intervento non condizionate dalla mera erogazione in base alla condizione economica;
  • l’adeguamento dell’offerta pubblica all’evoluzione della domanda di domiciliarità;
  • individuare le specifiche per l’utilizzo delle prestazioni domiciliari non solo per anziani ma anche per minori e disabili;
  • il richiamo relativo all’allungamento della speranza di vita e all’andamento cronico di una sempre più variegata gamma di patologie: neorolesioni post traumatiche, sindromi invalidanti, disabilità psico motorie, disabilità neuropsichiche, tra cui insufficienze mentali con disturbi della relazione e del comprotamento;
  • l’incremento della franchigia a 70.000 euro del valore catastale degli immobili di proprietà di prima abitazione del richiedente le prestazioni,
  • il riconoscimento di un contributo economico ai famigliari che si prendono cura al domicilio dei congiunti non autosufficienti;
  • l’indicazione alla stipula di un accordo di programma con le Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari, con un coinvolgimento, anche economico, più vincolante delle AASSLL torinesi;
  • l’indicazione che nel caso di non autosufficienza la titolarità degli interventi domiciliari risulta in capo al Servizio Sanitario Nazionale e che le prestazioni assumono prevalente rilevanza socio-sanitaria;
  • la valutazione della situazione economica del solo beneficiario nel caso di non autosufficienza e non dei suoi conviventi o famigliari;
  • la regolazione del mercato privato, ampiamente diffuso in questo settore e sviluppatosi negli anni in modo non regolato, a tutela della qualità delle prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti di lavoro degli operatori coinvolti;

Accanto a queste considerazioni positive, si esprimono tuttavia alcune perplessità.

In particolare si esprimono riserve relativamente a:

  • La presa in considerazione delle risorse economiche dei famigliari stretti anche non conviventi di persona richiedente prestazioni di domiciliarità in situazione di auto sufficienza: tale disposizione è in contrasto con i Dgls 109/98 e 130/2000 che indicano in modo inequivocabile che non possono essere richiesti contributi ai congiunti non conviventi di beneficiari di prestazioni sociali (inoltre si segnala che la Città non considera i redditi dei non conviventi per altri servizi come le mense scolastiche);
  • La non previsione di eventuali riduzione delle quote previste a carico del beneficiario nel caso in cui lo stesso risulti con famigliari a carico;
  • La considerazione della casa di abitazione, se di proprietà, tra le risorse economiche da conteggiare tra le risorse economiche dei richiedenti: la casa costituisce bene primario e non fonte di reddito;
  • La mancanza di definizione di auto/non auto sufficienza: in nessuno degli allegati si entra nel merito dei criteri e delle modalità per la definizione dello stato di autosufficienza o meno.

Si tratta di una questione non secondaria poiché determina modalità di diverse per la valutazione delle situazione economica che dà diritto alla prestazione;

  • Le franchigie risultano le medesime sebbene le tipologie d’intervento e quindi i costi sono diversi in base all’intensità (bassa, media, alta) dello stesso: sarebbe preferibile introdurre franchigie diverse in base ai costi preventivati relativamente all’intensità delle prestazioni;
  • La considerazione dell’indennità di accompagnamento fra le risorse che rientrano tra i redditi dei soggetti richiedenti prestazioni di domiciliarità: tale indennità infatti non è prevista come sostegno al reddito, ma come risorsa per garantire alla persona disabile mobilità ed autonomia (ad esempio la manutenzione di ausili, l’adeguamento dell’abitazione, le spese in strutture alberghiere dotate di servizi adeguati, ma spesso di categoria elevata così come i trasporti ferroviari, ecc.);
  • L’introduzione di titoli per l’acquisto di servizi sociali come modalità per ottenere prestazioni di domiciliarità senza alcuna indicazione sui criteri di accreditamento o di linea di indirizzo per l’accreditamento dei fornitori (ad esempio cooperative sociali, enti for profit, accreditamento individuale) e delle caratteristiche delle prestazioni previste in accreditamento: tutto viene delegato alla Giunta comunale, esautorando di fatto il Consiglio comunale e quindi le Circoscrizioni da ulteriori interventi in merito.

Si evidenzia inoltre che, in un momento in cui il lavoro è caratterizzato da situazioni di precarietà e flessibilità, l’introduzione del cosiddetto buono-servizio possa costituire un ulteriore rischio di incremento di incertezza nei rapporti lavorativi tra fornitori e prestatori d’opera, con la possibilità di situazioni occupazionali precarie di lavoratori che devono effettuare prestazioni particolarmente delicate, come i servizi alla persona: se la capacità di impresa dei fornitori deve essere incoraggiata ciò non deve avvenire a scapito dei lavoratori.

Infine c’è il rischio che l’utente, in un momento di necessità, non sia in grado e/o non abbia gli strumenti per fare scelte realmente consapevoli e congruenti al proprio bisogno;

  • L’utilizzo del termine "clienti" (pag. 3 punto 5b) riferito ad eventuali soggetti richiedenti prestazioni di domiciliarità: si tratta in realtà di cittadini che intendono esercitare il diritto all’assistenza sociale così come previsto dalla Costituzione della Repubblica all’art.38.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 0980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

  • di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione, approvata dalla Giunta Comunale in data 12/7/2005, avente ad oggetto: "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie", condizionato all’accoglimento delle osservazioni indicate in narrativa.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall’aula al momento del voto i Consiglieri Bosso Quaglia e Puglisi per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 18

VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI: 18

VOTI CONTRARI: //

ASTENUTI://

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

  • di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione, approvata dalla Giunta Comunale in data 12/7/2005, avente ad oggetto: "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie", condizionato all’accoglimento delle osservazioni indicate in narrativa.

su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_07209.html

Archivio

inserimento 6.10.2005
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