Atto n. 104 n. mecc.
2005 05209/87
Il Consiglio
di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO -
CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione,
per la seduta ordinaria del
28 GIUGNO
2005
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente
ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano,
ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola,
FAZZONE Davide, FRA Laura Maria, LAVOLTA
Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo,
PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE
Mauro, ZACCURI Rocco.
In totale
n. 19 Consiglieri
Risultano
assenti per giustificati motivi i Consiglieri:
BARBARO Grazia, DEMARIE Stefania, FERRARI
Giorgio, GAI Giorgio, QUAGLIA Laura,
VIGNALE Gian Luca,
Con l'assistenza
del Segretario Dott.ssa Anna GROSSO
Ha adottato
in
SEDUTA
PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE-
(artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento)
avente ad oggetto "Variante parziale
n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art.17
comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento
normativo per l’abolizione delle barriere
architettoniche. Adozione".
Il Presidente
Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore
della II Commissione Claudio CERRATO,
riferisce.
Con nota
del 16 maggio 2005, n.prot.3365, la
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
- Settore Procedure Amministrative Urbanistiche,
ha richiesto alla Circoscrizione di
esprimere il parere di competenza ai
sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento
del Decentramento in merito alla ""Variante
parziale n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art.
17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
Adeguamento normativo per l’abolizione
delle barriere architettoniche. Adozione".
In data
13 febbraio 2003 il Consiglio Comunale
ha approvato un ordine del giorno avente
per oggetto: "Norme per il superamento
delle barriere architettoniche". Con
lo stesso la Città si è impegnata ad
assumere provvedimenti per consentire
ai portatori di handicap procedure agevolate
per adeguare alle proprie esigenze quei
fabbricati che non siano soggetti a
particolari vincoli di tutela.
Il quadro
normativo disposto nel tempo dal legislatore
è volto a realizzare una città senza
barriere e impone il rispetto delle
prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità nella costruzione di nuovi
edifici e nella ristrutturazione di
quelli esistenti, compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata,
agevolata nonché per gli spazi esterni
di pertinenza.
Identica
attenzione è rivolta agli spazi pedonali,
scale e rampe, servizi igienici pubblici,
arredo urbano, parcheggi e alle strutture
sportive, agli impianti di balneazione
e a quelli autostradali, che devono
essere realizzati in conformità alle
disposizioni in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche.
Accade,
tuttavia, che taluni interventi necessari
per eliminare i limiti all'attività
dei soggetti affetti da menomazioni
non siano concretamente realizzabili
perché in contrasto con le previsioni
del P.R.G.
Sotto
questo profilo si rileva che il legislatore
ha previsto "deroghe" solo per interventi
relativi ad "accessori tecnici" quali
la realizzazione di ascensori, anche
esterni, di rampe etc. Non ha invece
preso in considerazione le ipotesi in
cui una famiglia debba ampliare la propria
abitazione per renderla funzionale a
una persona disabile.
Si evidenzia,
pertanto, la necessità di proporre una
modifica alle Norme vigenti prevedendo,
anche in deroga agli indici di edificabilità
del Piano, particolari disposizioni
finalizzate a migliorare la fruibilità
degli edifici interessati, con interventi
di limitato impatto urbanistico, in
linea con gli obiettivi della Legge
13/89.
Facendo,
pertanto, seguito al citato ordine del
giorno approvato in Consiglio Comunale
il 13 febbraio 2003 e considerato che
una modifica della normativa attuale
costituisce un interesse per la collettività,
si ritiene di proporre una variante
urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma
7 della Legge Urbanistica Regionale
apportando allo strumento urbanistico
generale, in particolare alle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione,
alcune modifiche che riguardano :
-
all'art.4 delle
N.U.E.A., nell'ambito della definizione
degli interventi di completamento,
l'inserimento di specifico comma
finalizzato a consentire, negli
edifici mono e bifamigliari, occupati
da persone con handicap grave, ampliamenti
fino a 25 mq in deroga agli indici
di edificabilità della zona normativa
in cui ricadono. Al fine di garantire
il rispetto sostanziale della norma,
si specifica che la deroga sarà
consentita "una tantum" e non è
quindi reiterabile. Al fine di evitare
eventuali abusi, all'atto del rilascio
del titolo abilitativo per la realizzazione
degli interventi in deroga, si prevede
la stipula di un atto di impegno,
di durata triennale, di non variazione
della destinazione d'uso, di non
alienazione e non locazione a soggetti
non disabili. Per i rimanenti edifici,
sempre a destinazione residenziale,
l'ampliamento di cui sopra è ammesso
unicamente se realizzato all'interno
della proiezione del fabbricato,
con chiusura di spazi esistenti
dell'edificio, fatti salvi i limiti,
le finalità e le condizioni di cui
sopra. Tali nuove disposizioni,
al fine di salvaguardare gli edifici
di particolare interesse storico
- architettonico, vengono estese
anche agli immobili vincolati ai
sensi dell'art. 26 delle N.U.E.A.
limitatamente a quelli appartenente
al gruppo 3 "Edifici di valore storico
– ambientale", gruppo 4 "Edifici
di valore documentario" e gli "Edifici
caratterizzanti il tessuto storico"
limitatamente alle fronti prospettanti
i cortili con l'impegno, da parte
del richiedente, del
ripristino
dello stato originario qualora ne
decada l'esigenza;
-
all'art.8
delle N.U.E.A., nelle aree normative
R1, R2, R3, R9 e M1,
l'inserimento di specifico comma
al fine di consentire, in presenza
di interventi di ristrutturazione
edilizia e completamento, il mantenimento
dei bassi fabbricati esistenti ad
uso autorimessa, qualora utilizzati
da portatori di handicap;
-
al
medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi,
cabine e impianti tecnologici" si
propone infine di integrare la norma
ove esclude espressamente la possibilità
di realizzare parcheggi a raso nelle
aree di pertinenza di talune aree
normative. La modifica introduce
la possibilità di realizzare tali
parcheggi purchè a esclusivo servizio
di invalidi residenti.
La
variante pertanto prevede quanto segue:
- all'art.
4 delle N.U.E.A., dopo il comma 42quater,
inserire i seguenti nuovo commi:
"43
Ampliamenti fino a 25 mq di edifici
unifamiliari e bifamiliari strettamente
necessari per migliorarne la fruibilità
da parte di portatori di handicap
possono essere realizzati, una tantum,
anche in deroga all'indice di edificabilità,
fermo restando il rispetto degli altri
parametri edilizi ed urbanistici relativi
a detta tipologia di intervento, fatto
salvo quanto specificato al comma
43ter.
Detti
ampliamenti sono ammessi previo rilascio
di atto di impegno di non variazione
della destinazione d'uso, di non alienazione
e non locazione a nuclei familiari
privi di soggetti portatori di handicap
per un periodo di tre anni. Il predetto
atto di impegno dovrà essere stipulato
al momento del rilascio dell'idoneo
titolo abilitativo e trascritto presso
la Conservatoria dei registri immobiliari.
43bis
Per i rimanenti edifici – ad
uso residenziale - detti ampliamenti
(con gli stessi limiti, finalità e
condizioni) possono essere attuati
unicamente mediante la realizzazione
di verande o la chiusura di superfici
ricomprese all'interno della proiezione
dell'edificio (compresi balconi, terrazzi
ecc…), fatto salvo quanto specificato
al comma 43ter. L'intervento
dovrà riguardare le fronti verso i
cortili e, nel caso di chiusura di
volumi, è soggetto al parere della
Commissione Edilizia. Solo in caso
di dimostrata impossibilità, tale
intervento è ammesso sulle fronti
con affaccio su spazi pubblici e pubbliche
vie, previo parere della Commissione
Edilizia.
La
chiusura di superfici per la realizzazione
di volumi è comunque subordinata a
verifica statica.
43ter
Negli edifici soggetti all’art.
26, limitatamente a quelli appartenenti
al gruppo 3 "Edifici di valore storico
– ambientale", al gruppo 4 "Edifici
di valore documentario" e gli "Edifici
caratterizzanti il tessuto storico",
sono consentiti ampliamenti secondo
le modalità del comma 43bis,
con obbligo al ripristino dello stato
originario una volta cessato l’utilizzo
del bene da parte dei soggetti aventi
diritto.
- all'art.8
delle N.U.E.A., in calce ai commi
6, 11, 14,33 e 36, aggiungere il seguente
testo:
"In
ogni caso, possono essere mantenuti
i bassi fabbricati esistenti ad uso
autorimessa al servizio esclusivo
di portatori di handicap."
- all'art.8
in calce al comma 75 inserire il seguente
nuovo comma:
"75bis
Nelle aree di pertinenza degli
edifici esistenti è comunque ammessa
l'individuazione di un posto auto ad
esclusivo servizio di portatori di handicap."
D)
all’art.26 al comma 14 "Tipi di intervento"
dopo le parole : "in cui sono stati
contraddistinti gli edifici" aggiungere:
", fatto salvo quanto specificato all’art.
4 comma 43ter"
Il
presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale
al PRG vigente ai sensi dell' art. 17,
comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il
provvedimento in oggetto inoltre non
comporta decremento della dotazione
di servizi pubblici. Si specifica che,
per quanto attiene alla quantità globale
di servizi, le Varianti parziali al
P.R.G. vigente adottate e approvate
successivamente alla data di approvazione
del P.R.G. stesso non producono gli
effetti di cui al 4 comma dell' art.
17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Il
provvedimento risulta infine coerente
con il Piano di zonizzazione acustica
avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 02 10032/21 del 26 novembre 2002,
così come si rileva dal parere espresso
dal Settore Tutela Ambiente che è parte
integrante del presente provvedimento.
L'adeguamento
normativo è stato illustrato e discusso
nel corso della seduta della II Commissione
congiunta delle Circoscrizioni III,
IV e V, tenutasi in data 14 giugno 2005,
con l'ausilio di un Tecnico del Settore
Strumentazione Urbanistica.
Tutto
ciò premesso
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto
il Regolamento del Decentramento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio
1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno
1996 il quale, fra l'altro, all'art.43
elenca i provvedimenti per i quali è
obbligatorio l'acquisizione del parere
dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44
ne stabilisce i termini e le modalità.
PROPONE
AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla proposta di deliberazione avente
per oggetto "Variante parziale n.
89 al P.R.G. ai sensi dell'art.17
comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
Adeguamento normativo per l’abolizione
delle barriere architettoniche. Adozione".
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Risulta
assente al momento della votazione il
Consigliere Giovanni Bosso per cui i
Consiglieri presenti in aula al momento
del voto sono 18.
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
18
VOTANTI:
18
VOTI
FAVOREVOLI: 18
VOTI
CONTRARI://
ASTENUTI:
//
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito
alla proposta di deliberazione avente
per oggetto "Variante parziale n.
89 al P.R.G. ai sensi dell'art.17
comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
Adeguamento normativo per l’abolizione
delle barriere architettoniche. Adozione".
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