Atto n. 62
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA",
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta
ordinaria del
5 APRILE 2004
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO
Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM
Maura, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo,
MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE
Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI Rocco.
In totale n. 21 Consiglieri
Risultano assenti per giustificati
motivi i Consiglieri: Stefania DEMARIE, Laura QUAGLIA, Giorgio GAI e
Nicola FARANO.
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Simonetta Fabri Calandrini
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così
indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE- (artt. 43
e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto
"Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7
della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del
P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio
CERRATO, riferisce.
Con nota del 5 marzo
2004, Prot. n. 434, la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata -
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, ha richiesto alla
Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli
artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla
"Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della
L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a
seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".
L'Amministrazione
Comunale ha avviato un processo di revisione generale del Regolamento
Edilizio della Città, il cui impianto originario risale al 1913
ed è rimasto quasi invariato fino ad oggi. Tale processo di
revisione ha portato alla stesura definitiva del nuovo Regolamento
Edilizio, redatto in conformità al Regolamento Tipo Regionale
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29
luglio 1999.
Il nuovo testo
è stato, dunque, realizzato in conformità al predetto
Regolamento Tipo Regionale ma, al contempo, ripropone quelle
prescrizioni normative contenute nel Regolamento vigente che,
maggiormente, hanno determinato i caratteri essenziali della forma
urbana consolidata e che ancora oggi vengono ritenute adeguate a
disciplinare la morfologia della nuova edificazione.
L'adeguamento al
Regolamento Edilizio Tipo ha condotto alla modifica di definizioni e
metodi di calcolo di alcuni usuali parametri e indici edilizi ed
urbanistici.
In particolare, nel
Nuovo Regolamento Edilizio è stata introdotta una diversa
definizione di "altezza dei fabbricati" derivante dall'art. 13 "altezza
dei fronti della costruzione (Hf) e dell'art. 14 "altezza della
costruzione (H)" del titolo III del Regolamento Edilizio Tipo
Regionale, il cui contenuto deve essere obbligatoriamente inserito nel
Regolamento Edilizio del Comune.
E' stato inoltre,
introdotto un nuovo sistema di valutazione della superficie "utile"
degli edifici in progetto da computare ai fini delle verifiche
urbanistico-edilizie.
Il nuovo dato di
riferimento, denominato "superficie utile lorda" (Sul) corrisponde in
sostanza alla "superficie lorda di pavimento" (SLP) del P.R.G. vigente,
che viene ora sostituita dalla nuova definizione. In conformità
a quanto previsto nel Regolamento Tipo Regionale, sono stati esclusi
dal calcolo della superficie utile lorda (Sul) le superfici relative ai
vani accessori (volumi tecnici, porticati, logge, parcheggi interni,
cantine e depositi interrati, vani scala e ascensori),
indipendentemente dalla loro superficie e dalla destinazione del
fabbricato.
Con il nuovo
Regolamento Edilizio è stata, pertanto, estesa a tutti i tipi di
insediamento l'esclusione dal computo di questi spazi accessori
particolari (vani scala e ascensori), generalizzando l'innovazione
già introdotta dal P.R.G. approvato nel 1995 con esclusivo
riferimento alle destinazioni residenziali.
Di conseguenza, il
diverso sistema di calcolo adottato per la "Sul" determina, in alcuni
casi, uno scarto tra la superficie calcolata in base alla vigente
normativa e quella determinata con riferimento alla nuova definizione.
Tale scarto è crescente quanto maggiore è l'incidenza dei
connettori verticali e dipende dalla tipologia edilizia e dalle
specifiche scelte progettuali compiute, ma l'elemento di maggior
rilevanza è rappresentato dall'inclusione/esclusione dei vari
scala dal vigente calcolo della S.L.P.
Perché non si
produca una modifica nel dimensionamento del P.R.G. occorre, quindi,
nell'adeguare l'impianto normativo (N.U.E.A.) al nuovo Regolamento
Edilizio Comunale, prevedere uno specifico "correttivo".
Viene, pertanto,
introdotto, con la presente variante, un "parametro correttivo" da
applicare per gli interventi con destinazioni d'uso diverse dalla
residenza, fatta, altresì, eccezione per gli edifici
prevalentemente sviluppati (minimo 90%) ad un solo piano. In questi
casi, ai soli fini della verifica del rispetto degli indici edificatori
di Piano (indice di utilizzazione fondiaria/territoriale), la Sul
conteggiata dovrà essere incrementata nella misura fissa del 10%.
Sono stati proposti,
inoltre, valori più restrittivi a taluni parametri edilizi. Ad
esempio il rapporto di copertura consentito non può superare in
nessun caso il valore massimo di 2/3 della superficie fondiaria di
pertinenza; ogni fronte deve "ribaltare" su uno spazio libero
antistante di ampiezza almeno pari a 4/5 dell'altezza.
Sono state, infine,
introdotte norme specifiche per la tutela del verde privato e la difesa
delle alberature esistenti e per la realizzazione di zone verdi con
alberi di alto fusto nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni.
Premesso quanto sopra,
in conseguenza dell'approvazione del Regolamento Edilizio, si rende
necessario procedere all'adeguamento delle Norme Urbanistico - Edilizie
di Attuazione del P.R.G. relativamente alla determinazione dei valori
delle altezze massime consentite, che la normativa regionale demanda al
P.R.G. con riferimento alle singole aree normative, e all'allineamento
delle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, contenuti per
la maggior parte nell'art. 2 delle stesse norme.
Il ricorso al
provvedimento di variare è reso quindi necessario perché,
contestualmente all'approvazione del Regolamento Edilizio, sono state
introdotte alcune specifiche norme (parametro correttivo e
determinazione dei criteri di calcolo delle altezze - art. 2 N.U.E.A. e
norme abrogate - art. 34 N.U.E.A.) che, pur non modificando l'impianto
complessivo introdotto dal nuovo Regolamento, sono finalizzate a
perfezionare il "percorso" di adeguamento e allineamento normativo in
sintonia e in coerenza con le disposizioni della Regione.
Si deve, pertanto,
sostituire l'intero articolo 2 "Definizioni" delle Norme di Attuazione
con un nuovo articolo nel quale sono riportate le definizioni
discendenti dal nuovo Regolamento Edilizio, confermando così la
struttura originaria dello stesso articolo e si deve integrare l'art.
34 "Norme abrogate".
Pertanto il
provvedimento di variante prevede:
- la
sostituzione integrale dell'art. 2 "Definizioni" delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.);
- l'inserimento,
in calce dell'articolo 34, comma 2 delle N.U.E.A. della seguente frase:
", ove siano espressamente indicati i parametri edilizi-urbanistici di
riferimento";
- la
conseguente modifica nel testo delle N.U.E.A. di tutti i riferimenti,
abbreviazioni, acronimi etc. in contrasto con il nuovo Regolamento
Edilizio approvato con deliberazione n. 2003 08280/38.
Il provvedimento ha
rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità
con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al
P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale. Il provvedimento non comporta, inoltre, decretamento della
donazione dei servizi pubblici.
Per quanto attiene
alla qualità globale di servizi, per effetto di tutte le
Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate
successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il
provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4
comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento
risulta, infine, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2002 10032/21 del 26
novembre 2002.
L'adeguamento
normativo è stato illustrato e discusso nel corso della
Commissione II, riunitasi in data 23 marzo 2004, con l'ausilio di un
Tecnico del Settore Strumentazione Urbanistica.
Tutto ciò
premesso
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del
27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i
termini e le modalità.
PROPONE AL
CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per
oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma
7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del
P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
Viene
dato atto che non è richiesto parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o
indiretti sul bilancio.
OMISSIS DELLA
DISCUSSIONE
Durante la discussione
esce dall’aula il Consigliere Giovanni Bosso per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto sono 20
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 20
VOTANTI: 15
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI 5
(Vignale,Cacciapuoti, Puglisi, Pollini e Barbaro)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per
oggetto "Variante parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma
7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del
P.R.G. a seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio.
Adozione".
(su archivio centrale
http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_02561.html)