Atto
4 n. mecc 2004 00216/087 |
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Atto n.
4
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO
- PARELLA", convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
19 GENNAIO
2004
Sono presenti nell'aula
consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli
18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
BARBARO Grazia , BOSSO Giovanni Mario CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE
Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE
Davide, FERRARI Francesco, FERRARI Giorgio, FRA
Laura Maria, GAI Giorgio, LAVOLTA Enzo, MOLINARO
Aldo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO
Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca.
In totale n. 23
Consiglieri
Risultano assenti
per giustificati motivi i Consiglieri: CACCIAPUOTI
Francesco e POLLINI Alfredo.
Con l'assistenza
del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così
indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE- (artt.
43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente
ad oggetto "Variante in itinere
al progetto definitivo della variante strutturale
al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale
- art. 17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino
- Progetto preliminare".
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della
II Commissione Claudio CERRATO, riferisce:
Con nota del 2 dicembre
2003, Prot.n.2541, la Divisione Edilizia Urbanistica
- Settore Procedure Amministrative e Urbanistiche,
ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere
il parere di competenza ai sensi degli artt. 43
e 44 del Regolamento del Decentramento in merito
alla proposta di deliberazione avente per oggetto
"Variante in itinere al progetto
definitivo della variante strutturale al P.R.G.
n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale - art.
17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino
- Progetto preliminare".
Con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37, del 10 marzo 2003
n.mecc.2002-11600/09, è stato adottato il progetto
definitivo della Variante Strutturale n. 38 -
Comparto Produttivo.
Ai sensi dell'art.
15, comma 9 della L.U.R., si trasmette il provvedimento
alla Regione Piemonte per la sua definitiva approvazione.
Tale variante, è
finalizzata a dare risposte, anche diversificate,
riguardanti il sistema produttivo e manifatturiero
e più in generale alle attività economiche presenti
nel territorio cittadino.
In base alle analisi
e ricerche svolte è emerso che il sistema produttivo
ha dato segnali divergenti rispetto alla politica
industriale indirettamente esercitata dagli indirizzi
del Piano Regolatore approvato nel 1995. A tali
segnali l'Amministrazione Comunale ha risposto
con iniziative rivolte ad un'analisi delle tendenze
in atto con l'approvazione della variante n. 37
(variante all'apparato normativo) e con la proposta
di variante sopra richiamata relativa al comparto
produttivo e artigianale (variante n. 38).
Tra le varie analisi
sono state in particolare verificate le previsioni
inerenti le Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.)
e le Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.),
che per la quasi totalità sono attualmente orientate
a favorire prevalentemente le nuove localizzazioni
residenziali.
Tale generalizzata
monofunzionalità verso usi residenziali, ha indotto,
in via generale, l'espulsione delle attività produttive
e artigianali, soprattutto di carattere medio/piccolo,
presenti negli ambiti di trasformazione in assenza
di possibile localizzazione alternativa nel tessuto
urbano.
Tra le strategie
di intervento della variante n. 38, volte a contenere
il processo di espulsione di tali attività, è
stata individuata la previsione, in tali ambiti,
della possibilità di conservare parte del tessuto
e delle attività esistenti diversamente da quanto
previsto generalmente per gli ambiti di trasformazione,
che infatti presuppongono una radicale trasformazione
urbanistica.
In particolare,
per tali ambiti, denominati "Ambiti di Riordino"
le analisi propedeutiche alla variante n. 38 hanno
evidenziato l'esigenza di edifici ed attività
consolidate, in certi casi con superfici lorde
di pavimento esistenti prossime o superiori a
quelle realizzabili secondo le regole del Piano
Regolatore Generale.
La variante n. 38,
nel procedere al puntuale riconoscimento di alcuni
casi ritenuti significativi, ha fissato per tali
ambiti, parametri e regole di trasformazione,
anche in rapporto agli indici fondiari esistenti,
congruenti con motivazione economica volta al
riordino ed allla riqualificazione del tessuto
esistente.
Si tratta di ambiti
o parti di essi che sono risultati di improbabile
trasformazione secondo le prescrizioni attuali
del P.R.G., per il radicamento delle attività
esistenti, in edifici generalmente in buono stato
manutentivo, o per l'alta densità esistente e
l'elevato numero di attività in essi allocate.
L'obbiettivo è,
pertanto, quello di offrire opportunità di razionalizzazione
e sviluppo di insediamenti misto produttivi esistenti
collocati all'interno del tessuto urbano e sviluppatisi
in modo frammentato e disordinato.
A seguito dell'adozione
del progetto definitivo della variante n. 38,
sono inoltre pervenute agli Uffici Centrali alcune
proposte progettuali finalizzate alla riorganizzazione
di ambiti con le stesse caratteristiche, che seppur
non attualmente ricompresi nella variante n. 38,
potrebbero essere ricondotti ala disciplina generale
introdotta nelle N.U.E.A. per gli Ambiti di Riordino.
Con la variante
relativa al comparto produttivo e artigianale
si sono, infatti, introdotte anche alcune variazioni
e integrazioni normative volte a garantire un
quadro normativo coerente con le nuove ipotesi
di trasformazione urbanistica.
Tuttavia, dall'esame
puntuale di proposte progettuali presentate da
privati per l'attuazione di interventi in ambiti
suscettibili di possibili trasformazioni in linea
con i criteri sopra illustrati, è emersa l'esigenza
di un ulteriore affinamento e calibratura delle
specifiche norme sugli ambiti di riordino.
A tal fine, nelle
more dell'approvazione regionale, a seguito di
valutazioni riguardanti le modalità attuative
degli ambiti di riordino, si è ritenuto opportuno
proporre l'integrazione delle disposizioni normative
di cui all'art. 7 comma 18 e all'art. 9 delle
N.U.E.A.
Le integrazioni
riguardo il tema del reperimento degli standard
urbanistici di cui all'art. 21 della L.U.R. in
presenza di determinate tipologie di interventi
ammessi.
Si è ritenuto di
introdurre la cessione delle aree nel rispetto
degli standard urbanistici di cui all'art. 21
della legge regionale 56/77 per gli interventi
di "Restauro e risanamento conservativo" e di
"Ristrutturazione edilizia", qualora comportino
cambio di destinazione d'uso e per gli interventi
di "Sostituzione edilizia", "Completamento", "Ristrutturazione
urbanistica" e di "Nuovo Impianto".
Viene, altresì,
introdotta la possibilità di "monetizzare", in
alternativa alla cessione gratuita, le aree a
servizi, nel caso in cui fosse dimostrata l'impossibilità
di reperire tali aree nell'ambito dell'intervento.
Nella circolare
del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio
1989, n. 16/U.R.E. titolata "L.R. 5 dicembre 1977,
n. 56 e s.m.i. - Le procedure, gli atti amministrativi
e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione
degli strumenti urbanistici" si specifica che
la necessità di una variante "in itinere" può
intervenire prima e anche dopo che la Regione
abbia richiesto di apportare modifiche a norma
dell'art. 15,commi 12 e 15 della L.R. 5 dicembre
1977, n, 56 e s.m.i. (richiamato anche dal 7°
comma dell'art. 40 della stessa legge).
Considerato che
l'Amministrazione ritiene che gli elementi sopra
emersi costituiscano pubblico interesse e ritenendo
nel contempo di non inficiare il percorso di approvazione
della Variante n. 38, si propone di integrare
il testo delle NUEA, così come adottato nel testo
del progetto definitivo del Comparto Produttivo,
con le modifiche normative qui a seguito illustrate.
Si propone, pertanto,
di integrare il progetto definitivo della variante
n. 38:
- con l'inserimento dell'art.
7 delle N.U.E.A. di P.R.G. in calce al comma
18 punto E della seguente prescrizione integrativa
della precedente:
"Negli ambiti
di riordino, per gli interventi di cui alle
lett. C) e d) dell'art. 4 della NUEA, qualora
comportino cambio di destinazione d'uso, e in
ogni caso, per gli interventi di cui alle lettere
e), f), g), i) dovrà essere garantito il rispetto
degli standard urbanistici ai sensi di quanto
disposto all'art. 21 della Legge regionale 56/77
e s.m.i.
Per gli interventi
di cui alle lettere c). d) che non comportino
cambio di destinazione d'uso non prevista la
cessazione di aree per servizi, ai sensi dell'art.
21 legge regionale 56/77 e s.m.i.
Le aree per servizi,
in caso di dimostrata impossibilità del loro
idoneo reperimento nell'ambito di intervento,
in alternativa alla cessione gratuita, possono
essere monetizzate, fino ad un massimo del 50%,
in base ai criteri previsti delle vigenti disposizioni
(art. 6 comma 9 NUEA).
Nei casi in cui,
ai sensi dei commi precedenti, sia previsto
il reperimento di aree per servizi da cedere
o da assoggettare all'uso pubblico, lo Studio
Unitario di Riordino e la relativa convenzione
quadro dovranno altresì individuare la quantità
e la localizzazione delle aree stesse, ovvero
la loro monetizzazione".
- con l'inserimento dell'art.
6 della N.U.E.A. di P.R.G., comma 9 del punto
n. 4)
"4) Per gli interventi
previsti nelle zone urbane di trasformazione (Ambiti
di Riordino) di cui all'art. 7 punto E".
Il presente provvedimento
risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione
acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 2002 10032/21 del 26 novembre 2002 e non presenta
incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti,
e costituisce variante in itinere alla variante
strutturale del P.R.G. n. 38 ai sensi della Legge
Urbanistica Regionale (circolare del Presidente
della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n.
16/URE).
In data 11 dicembre
2003 la II Commissione si è riunita per
discutere sulla "Variante in itinere al progetto
definitivo della variante strutturale al P.R.G.
n. 38 (Comparto Produttivo e Artigianale - art.
17 comma 4 della L.U.R.) - Ambiti di riordino
- Progetto preliminare".
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49)
del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del
27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.
43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto "Variante
in itinere al progetto definitivo della variante
strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo
e Artigianale - art. 17 comma 4 della L.U.R.)
- Ambiti di riordino - Progetto preliminare".
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 23
VOTANTI: 21
VOTI FAVOREVOLI: 21
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: 2 ( Valle Molinaro)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto "Variante
in itinere al progetto definitivo della variante
strutturale al P.R.G. n. 38 (Comparto Produttivo
e Artigianale - art. 17 comma 4 della L.U.R.)
- Ambiti di riordino - Progetto preliminare".
(su
archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_00216.html)
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