Atto
3 n. mecc. 2004 00201/087 |
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Atto n.
3
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO
- PARELLA", convocato nelle prescritte forme in
1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
19 GENNAIO
2004
Sono presenti nell'aula
consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli
18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri:
BARBARO Grazia , BOSSO Giovanni Mario CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE
Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE
Davide, FERRARI Francesco, FERRARI Giorgio, FRA
Laura Maria, GAI Giorgio, LAVOLTA Enzo, MOLINARO
Aldo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO
Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca.
In totale n. 23
Consiglieri
Risultano assenti
per giustificati motivi i Consiglieri: CACCIAPUOTI
Francesco e POLLINI Alfredo.
Con l'assistenza
del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE (artt.
43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente
ad oggetto "Gestore unico del Servizio Idrico
Integrato. Affidamento alla SMA Torino S.p.A.
della gestione delle fontanelle. Contratto di
Servizio per la Gestione delle fontanelle. Approvazione".
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della
II Commissione Claudio CERRATO, riferisce:
Con nota del 28
novembre 2003, Prot.n.40145, la Divisione Infrastrutture
e Mobilità, Settore Ponti e Vie d'Acqua, ha richiesto
alla Circoscrizione di esprimere il parere di
competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento
del Decentramento in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto "Gestore unico del Servizio
Idrico Integrato. Affidamento alla SMA Torino
S.p.A. della gestione delle fontanelle. Contratto
di Servizio per la Gestione delle fontanelle.
Approvazione".
La Società per Azioni
denominata "Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A.", siglabile "S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero
"SMAT S.p.A.", veniva appositamente costituita
in data 17 febbraio 2000 tra il Comune di Torino
ed altri Comuni dell’"Ambito 3 Torinese", sulla
base della Convenzione sottoscritta in pari data
dagli stessi ai sensi dell’abrogato art. 24 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 30 D. Lgs.
18 agosto 2001, n. 267), per l’esercizio delle
attività che concorrono a formare il Servizio
Idrico Integrato, così come definito dall’art.
4 lettera f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36
"Legge Galli".
Tale costituzione
avveniva in esecuzione della deliberazione n.
167 del Consiglio Comunale del 19 luglio 1999
(mecc. 9904149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999,
la quale, nel dare avvio all'attuazione della
legislazione nazionale e regionale in materia
di risorse idriche (Legge 5 gennaio 1994, n. 36
e L.R. 20 gennaio 1997, n. 13) nella prospettiva
di superare la gestione dei servizi idrici da
parte dei comuni del bacino torinese con notevoli
differenziazioni organizzative in relazione agli
acquedotti, fognature ed impianti di depurazione-approvava
la costituzione, ai sensi degli artt. 22, comma
3, lettera e), e 24 della Legge n. 142/90 e per
gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 36/94,
nonché dell'art. 7 della L.R. n. 13/97, di una
società per azioni quale mezzo dei comuni associati
per la gestione del Servizio Idrico Integrato
(S.I.I.) e di altri complementari che costituiscono
oggetto della Società.
Con la stessa deliberazione
del Consiglio Comunale n. 167/99 venivano, altresì,
individuate linee guida relative, tra l’altro,
alla valutazione dei beni e servizi dell’A.A.M.
Torino S.p.A. e dell’Azienda Po Sangone (APS)
per il loro successivo totale conferimento alla
Società, nonché alla definizione dei contratti
tra i Comuni e la nuova Società di gestione del
Servizio Idrico Integrato, al fine di porre in
essere le basi per dare avvio all’operatività
della Società stessa.
Successivamente
venivano conferiti alla Società stessa, con efficacia
dal 1° aprile 2001, i rami aziendali dell’"Azienda
Po-Sangone" e della società "Azienda Acque Metropolitane
Torino S.p.A." connessi, rispettivamente, al servizio
di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane
ed al servizio di cui all’art. 12, comma 1, della
Legge n. 36/1994 (approvvigionamento, trattamento
e distribuzione acqua potabile).
Tra i beni aziendali
conferiti erano compresi i beni già concessi in
uso dalla Città alle stesse A.A.M. Torino S.p.A.
ed A.P.S. per l’esercizio dei relativi servizi
pubblici, rispettivamente con atto di concessione
d’uso in data 22 marzo1997 e con atto in data
30 marzo 1999.
A seguito di detti
conferimenti la SMAT S.p.A. diveniva operativa
a far data dal 1 aprile 2001, con conseguente
successione della società stessa in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo alle aziende suddette,
come previsto dall’art.27 del suo Statuto Sociale,
e pertanto nei rispettivi complessi aziendali
conferiti e quindi nei precedenti contratti, tra
cui la Convenzione Quadro tra la Città di Torino
e l’A.A.M. Torino S.p.A. per la gestione del servizio
pubblico idro-potabile, sottoscritta in data 22
marzo 1997, e la Convenzione tra la Città di Torino
e l’Azienda Po-Sangone per la gestione della rete
fognaria pubblica, sottoscritta in data 30 marzo
1999.
Quanto alla definizione
dei contratti tra i Comuni e la nuova società
di gestione del servizio idrico integrato, in
esecuzione della citata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 167/99, che prevedeva che i Comuni
soci regolassero con apposita convenzione i loro
rapporti con la società per la gestione del servizio,
la Giunta Comunale con deliberazione n. 209 in
data 20 febbraio 2001 (mecc. 200101244/64), esecutiva
dal 12 marzo 2001, predisposti gli atti necessari
per consentire l’operatività della SMAT S.p.A.,
approvava una bozza di "Convenzione Tipo tra i
singoli Enti Locali e la S.M.A.T. S.p.A. per il
Servizio Idrico Integrato", nonché una bozza di
"Contratto Tipo per la Concessione di beni in
uso", ciò al fine di armonizzare ed uniformare
i rapporti contrattuali tra ciascun Ente Pubblico
ed il futuro ente gestore, fermo restando che
per tali atti si prevedeva espressamente l’adeguamento
alla Convenzione che sarebbe stata predisposta
(tenendo anche conto dello schema di Convenzione-tipo
e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti
tra le Autorità d’ambito e i soggetti gestori,
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 31/23227 in data 24 novembre 1997, in attuazione
della L.R. n. 13/97) dalla Autorità d’Ambito,
sola competente, ai sensi di legge, in ordine
all’affidamento del servizio all’Ente Gestore
(art.7.6 Convenzione tra Enti).
In esecuzione di
detta deliberazione della Giunta Comunale n. 209,
preso atto che si erano realizzate le condizioni
di operatività della SMAT S.p.A. e, in particolare,
che erano stati effettuati i conferimenti dei
rami aziendali di A.A.M. Torino S.p.A. ed A.P.S.
con effetto dal 1o aprile 2001, con
scrittura privata inserita al n. 1900 del registro
A.P. della Civica Amministrazione, in data 13
febbraio 2002 veniva sottoscritta la Convenzione
fra la Città di Torino e la SMA Torino S.p.A.
per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art.
7, commi 4-5-6-7 della citata Convenzione tra
Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, con
la quale si affidava alla società la gestione
del Servizio Idrico Integrato, comprendente, in
particolare: captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione di acqua per usi civili e industriali,
nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo
controllo, depurazione delle acque reflue urbane,
loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione
nell’ambiente e smaltimento dei residui della
depurazione.
Da ultimo, con deliberazione
della Giunta Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc.
2002 01669/064), esecutiva dal 31 marzo 2002,
in attesa che l’Autorità d’Ambito procedesse all’affidamento
del servizio e predisponesse la relativa convenzione
ed al fine di soddisfare le emerse esigenze di
coordinamento tra le precedenti Convenzioni tra
la Città di Torino, da un lato, e la società A.A.M.
Torino S.p.A. ed il Consorzio Po Sangone, dall’altro,
e la nuova Convenzione sottoscritta in data 13
febbraio 2002, venivano approvate alcune precisazioni
ed integrazioni da apportare a quest’ultima convenzione.
In particolare,
oltre alle integrazioni introdotte, relative alla
durata e alla decorrenza della convenzione, nonché
circa la titolarità della S.M.A.T. S.p.A a far
data dal 1 aprile 2001 ad introitare le tariffe
relative al servizio di acquedotto e depurazione
con corresponsione del relativo canone, si precisava,
mediante inserimento di un punto "7" nell’art.
7, alla parte "Servizio Fognature" della nuova
convenzione, che il servizio di fognatura sarebbe
stato espletato sulla base della Convenzione approvata
dal Comune di Torino con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 405 in data 21 dicembre 1998 (mecc.
9808101/21), esecutiva dal 4 gennaio 1999, e della
Giunta Comunale in data 25 marzo 1999 (mecc. 9902123/22)
e sottoscritta dalla Città e dall’Azienda Po-Sangone
in data 30 marzo 1999, anche al fine di attuare
in modo graduale la piena operatività del servizio
fognario su settori non ancora serviti.
In ottemperanza
alla previsione normativa, secondo la quale per
i servizi pubblici a rilevanza industriale non
sono contemplate altre forme di gestione se non
quella attraverso società di capitali individuate
con gara ad evidenza pubblica, fatto salvo un
periodo transitorio per l'attuazione delle disposizioni
in merito alla riorganizzazione anche mediante
riunificazione delle gestioni esistenti, l’Autorità
d’Ambito Torinese 3 con deliberazione n. 78, in
applicazione dell’art. 35 L. 448/01 e dell’art.
7 L.R. Piemonte n. 13/97 individuava le Aziende
che avrebbero potuto proseguire la gestione nel
periodo transitorio nella configurazione attuale
o mediante trasformazione. La stessa Autorità
con deliberazione 108-298401
del 6 dicembre 2002 ha approvato la Convenzione-Atto
unico di riconoscimento del servizio integrato–ATO
3 "Torinese" con la quale si provvedeva a riconoscere
le gestioni esistenti per il periodo transitorio
ai sensi della Legge 5 gennaio 1994
n. 36, della Legge Regione Piemonte 20 gennaio
1997, n. 13, tenuto conto della Legge 28 dicembre
2001, n. 448, art. 35.
Con lo stesso provvedimento
l’Autorità d’Ambito ha definito le modalità e
i tempi attraverso cui viene riorganizzato il
servizio idrico nel territorio dell’ATO/3 nel
corso del periodo transitorio, approvando tra
l’altro il disciplinare tecnico del servizio idrico
integrato con relativa carta dei servizi, riconoscendo
la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.,
tra le Aziende che possono proseguire la gestione
nel periodo transitorio.
Successivamente,
l’ATO ha ritenuto che tra le varie soluzioni percorribili
solo la riunificazione delle gestioni in capo
a soggetti gestori pubblici esistenti creerebbe
una prima rilevante zona territoriale integrata
di gestione del ciclo completo delle acque, con
avvicinamento progressivo ad una gestione unitaria
ed integrata dell’intero ambito ed alla sua "appaltabilità"
al termine del periodo transitorio mediante gara
ai sensi del vigente art. 113, c. 5, del D.Lgs.
267/00.
A tal fine l’ATO ha individuato, in via provvisoria,
nella SMAT S.p.A. (capogruppo della Associazione
Temporanea di Imprese tra l’ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A. e la S.M.A.T. S.p.A.), il coordinatore
della riunificazione delle gestioni pubbliche
per lo svolgimento dei compiti occorrenti e per
organizzare, anche al fine di predisporre tutti
gli atti necessari, l’attuazione della riunificazione
delle gestioni nel rispetto della vigente disciplina
italiana ed europea.
Alla luce delle
modificazioni introdotte dalla normativa di settore
nel corso degli ultimi anni, nonché degli atti
dell’Autorità d’Ambito e di quanto concordato
con Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2002
e modificata il 12 giugno 2002 si riteneva opportuno
integrare ulteriormente i documenti sopra citati
relativamente al servizio fognario, disponendo
che i cosiddetti "canoni di fognatura", che precedentemente
avevano natura di prestazione a carattere tributario,
a seguito delle novità introdotte dall’art. 31,
commi 28, 29 e 30, della Legge 23 dicembre 1998
n. 448, non hanno più natura tributaria, ma hanno
natura di corrispettivi a fronte della prestazione
di un servizio.
Pertanto, anche
in considerazione dell’intervenuta capacità di
attuare la piena operatività del servizio fognario
su settori non ancora serviti da parte della SM.A.T.
S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio
idrico integrato, si ritiene che S.M.A.T. S.p.A.
possa introitare detti canoni e, pertanto, si
rende necessario rivedere gli impegni che questa
andrà ad assumere relativamente agli interventi
di smaltimento delle acque superficiali.
Infatti, nelle premesse
della Convenzione per la gestione della rete fognaria
pubblica, approvata con i succitati provvedimenti,
che attualmente regola i rapporti tra il Comune
di Torino e la S.M.A.T S.p.A. limitatamente al
servizio di fognatura–si precisava che l’affidamento
della gestione delle caditoie stradali delle aree
attrezzate per lo scarico dei camper, dei canali
di fognatura bianca e delle bealere sarebbe stato
oggetto di successivo provvedimento deputato all’approvazione
delle relative specifiche tecniche.
Quindi, in attuazione
di tale previsione, si riteneva opportuno e necessario
disporre tale affidamento, inserendo i relativi
obblighi all’art. 7 della Convenzione, stipulata
fra la Città di Torino e la SMAT S.p.A. Torino
S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi
dell’art. 7, commi 4-5-6-7 della citata Convenzione
tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000,
con la quale si affidava alla società la gestione
del Servizio Idrico Integrato, comprendente, in
particolare: captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione di acqua per usi civili e industriali,
nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo
controllo, depurazione delle acque reflue urbane,
loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione
nell’ambiente e smaltimento dei residui della
depurazione.
Con il medesimo
provvedimento, da ultimo citato, si prendeva atto
della deliberazione del 21 maggio 2003 n. 129
con la quale tra l’altro l’ATO 3 approvava la
Convenzione–tipo contenente le condizioni di gestione
per la prosecuzione in forma associata della gestione
in economia nella fase di avvio del programma
di riunificazione alla quale si ritiene di dover
aderire, seppur nel rispetto delle peculiarità
dei rapporti già disciplinati tra il Comune di
Torino e la S.M.A.T. S.p.A. in materia di servizio
idrico integrato in generale e del servizio fognario
in particolare, per favorire il lavoro di omogeneizzazione
delle diverse realtà presenti all’interno dell’Autorità
d’ambito n. 3 Torinese.
Infine, sempre nella
deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto
2003 mecc. 2003 063004/64 si prevedeva che in
un separato provvedimento si procedesse, tra l'altro,
l’affidamento alla S.M.A.T. S.p.A. della gestione
delle fontanelle comunali.
A tal proposito
è necessario rilevare che tali fontanelle, forniscono
un sostanziale contributo alla funzionalità ed
alla pulizia della rete fognaria, conferendo acqua
corrente nella stessa attraverso l'erogazione
di acqua a getto continuo e fornendo quindi un
apporto utile ai canali di fognatura per il lavaggio
dei medesimi, essendo ormai tutte collegate all'acquedotto
municipale.
Le fontanelle di
cui trattasi, da distinguersi dalle fontanelle
monumentali, hanno un'origine remota, sicuramente
legata a necessità contingenti di approvvigionamento
idrico in luoghi aperti e accessibili al pubblico
e risalente ai primi anni del secolo, quando queste
fontanelle, in ghisa di colore verde, iniziavano
a sostituire delle altre di uguale foggia, ma
realizzate in pietra.
Agli inizi del Novecento
la loro utilità ed efficacia cominciava a essere
rilevante, anche per il numero di richieste, pertanto,
l'acquedotto municipale istituisce al suo interno
un apposito servizio che consente di dare organicità
ed efficienza ai vari punti di erogazione.
Negli anni trenta,
con l'aumento delle richieste di nuove installazioni
e con l'introduzione del Testo Unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei comuni e delle province, la Città avocava
a sé il servizio, in modo da gestire in proprio,
tramite il servizio fognature, sia l'installazione
che la manutenzione di tutte le fontanelle, incluse
quelle in pietra.
Infatti, a norma
dell'art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2758
i comuni potevano "assumere, nei modi stabiliti
dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio
diretto dei pubblici servizi", tra i quali la
costruzione di acquedotti, fontane e la distribuzione
di acqua potabile.
Inoltre l'art. 71,
comma 2 dello Statuto prevede espressamente che
"il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici
da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina,
nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge,
le modalità di assunzione, al fine di assicurare
la regolarità, la continuità, l'economicità e
la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza".
Attualmente, visto
il ruolo determinante svolto da SMAT in ordine
alla gestione del servizio idrico integrato, ed
in particolare in ordine alla gestione della rete
fognaria pubblica, si ritiene ora opportuno e
necessario che anche la gestione di tutte le fontanelle
comunali, ad esclusione delle fontanelle monumentali,
sia affidata alla stessa Società già incaricata
delle altre gestioni idriche, tenuto conto, altresì,
che una delle caratteristiche funzionali delle
medesime è quella di erogare acqua a getto continuo,
fornendo quindi un apporto utile ai canali di
fognatura per il lavaggio degli stessi, essendo,
ormai tutte collegate all'acquedotto municipale.
Alla luce di tali
considerazioni si ritiene affidare la gestione
delle fontanelle alla SMAT S.p.A., in qualità
di gestore della rete fognaria pubblica, approvando
la relativa bozza di Contratto di Servizio per
la stessa durata della Convenzione del servizio
idrico integrato stipulata in data 13 febbraio
2002 e successivamente integrata e modificata,
nonché il relativo allegato tecnico.
In data 11/12/2003
la II Commissione si è riunita per discutere
sul parere in merito alla proposta di deliberazione
avente ad oggetto "Gestore
unico del Servizio Idrico Integrato-Affidamento
alla SMA Torino S.p.A. della gestione delle fontanelle.
Contratto di Servizio per la Gestione delle fontanelle.
Approvazione" ed ha inteso richiamare l’attenzione
sulla manutenzione dell’impianto fognario acque
bianche, caditoie, passato dalla gestione Circoscrizionale
alla SMA Torino S.pA. La Circoscrizione propone
che la pulizia e la piccola manutenzione delle
suddette caditoie venga nuovamente affidato alla
Circoscrizione.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49)
del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27
giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto "Gestore
unico del Servizio Idrico Integrato. Affidamento
alla SMA Torino S.p.A. della gestione delle fontanelle.
Contratto di Servizio per la Gestione delle fontanelle.
Approvazione".
Inoltre, si coglie
l'occasione per richiamare l'attenzione sulla
manutenzione dell'impianto fognario acque bianche,
caditoie, passato dalla gestione circoscrizionale
alla SMA Torino S.p.A. La Circoscrizione propone
che la pulizia e la piccola manutenzione delle
suddette caditoie venga nuovamente affidato alla
Circoscrizione.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 23
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI: 23
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione
avente per oggetto "Gestore
unico del Servizio Idrico Integrato. Affidamento
alla SMA Torino S.p.A. della gestione delle fontanelle.
Contratto di Servizio per la Gestione delle fontanelle.
Approvazione".
Inoltre, si coglie
l'occasione per richiamare l'attenzione sulla
manutenzione dell'impianto fognario acque bianche,
caditoie, passato dalla gestione circoscrizionale
alla SMA Torino S.p.A. La Circoscrizione propone
che la pulizia e la piccola manutenzione delle
suddette caditoie venga nuovamente affidato alla
Circoscrizione.
(su
archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_00201.html)
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