Atto n. 38
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO
- PARELLA", convocato nelle prescritte forme
in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria
del
1 MARZO 2004
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico in Via
Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido
i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando,
CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE
FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE
Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola,
FAZZONE Davide, FERRARI Francesco, FERRARI Giorgio,
FRA Laura Maria, GAI Giorgio, LAVOLTA Enzo,
MOLINARO Aldo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo,
VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca.
In totale n. 23
Consiglieri
Risultano assenti
per giustificati motivi i Consiglieri: QUAGLIA
Laura e POLLINI Alfredo.
Con l'assistenza
del Segretario Dott. Michele FATIBENE
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE (artt.
43 e 44 Regolamento sul Decentramento) avente
ad oggetto "Regolamento per l’applicazione della
tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati. Modifiche."
Il Presidente
Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Giorgio Ferrari, riferisce:
Con nota prot.
281 del 28 gennaio 2004 la Divisione Servizi
Tributari, Catasto e Partecipate, ha trasmesso
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
avente per oggetto "Regolamento per l’applicazione
della tassa per la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati. Modifiche", per l’acquisizione
del relativo parere, come previsto dall’art.
43 del Regolamento sul Decentramento.
In merito al Regolamento
Comunale sull’applicazione della Tassa per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si
evidenzia che il testo proposto ricalca nella
prima parte il testo precedente, nella seconda
si rileva l’avvenuta abrogazione dell’art. 19
"Particolari condizioni d’uso" che prevedeva
la riduzione della tariffa per l’unico occupante
di età inferiore ai 65 anni, per l’unico occupante
ultrasessantacinquenne, per le abitazioni tenute
a disposizione per uso stagionale o per uso
limitato, per la parte abitativa delle costruzioni
rurali occupate dall’agricoltore e per i locali
ed aree scoperte dell’abitazione adibiti ad
uso non continuativo e di pubblico trattamento.
Confermata la
possibilità, per la Giunta Comunale, di deliberare
agevolazioni a favore di commercianti e artigiani
che svolgono la loro attività nelle aree interessate
da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti
lavori pubblici quali la Metropolitana, il Passante
ferroviario, le Olimpiadi Invernali (Art. 19
ter, comma 1).
Si rileva che
all’art. 19 ter, ai commi 2 e 3, concernenti
particolari agevolazioni al pagamento del suddetto
canone annuale rispettivamente per le associazioni
ONLUS e per le associazioni di cui alla L. 383/00
e per i nuclei familiari con una certificazione
ISEE, è stata abrogata la percentuale di riduzione
sul pagamento della tassa, sostituita dalla
facoltà della Giunta, sentita la competente
Commissione Consiliare, di deliberare annualmente
la percentuale di riduzione, introdotta altresì
anche per i locali stabilmente destinati ai
culti riconosciuti dallo Stato.
Si sottolinea
positivamente l’inserimento di un nuovo articolo
-il 19 quater- che sancisce la possibilità per
la Giunta Comunale di deliberare annualmente
una riduzione del tributo a favore dei residenti
e/o delle imprese commerciali ed artigianali
site nell’area circostante la discarica di Basse
di Stura fino al momento della chiusura definitiva
della suddetta.
Per facilitarne
la comprensione, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, si evidenziano di seguito le
principali modifiche al regolamento in oggetto
proposte.
Rispetto al Regolamento
attualmente in vigore, si rileva l’abrogazione
totale dell’art. 19 (Particolari condizioni
d’uso) riferito alle riduzioni della tariffa
unitaria dal 10% al 20% applicate in particolari
situazioni. Rimangono invece in vigore gli artt.
19 bis (Riduzioni) e 19 ter (Particolari agevolazioni),
fatta eccezione, per quanto riguarda quest’ultimo,
dell’ultimo comma del punto 3, che richiamava
l’art. 19, abrogato come si è detto sopra.
Per quanto riguarda
l’articolo 19 bis, si sottolinea in particolare
la conferma del comma 3 che prevede la concessione
di riduzioni tariffarie al fine di incentivare
il servizio di raccolta differenziata. Tale
conferma ci consente di perseguire nell’intento
di ottenere riduzioni tariffarie per quanto
riguarda il progetto di raccolta differenziata
proposto per il Borgo Campidoglio.
Per quanto riguarda
l’art. 19 ter vengono operate alcune sostanziali
variazioni: viene modificato il punto 2, che
in precedenza prevedeva una riduzione del 30%
per le ONLUS e le Associazioni di cui alla Legge
383/2000 (Disciplina delle Associazioni di promozione
sociale) comprese le Associazioni Bocciofile;
il nuovo testo recita che tale riduzione può
essere concessa.
Il punto 3, che
riconosceva una riduzione del 50% per i nuclei
familiari con ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) uguale o inferiore ad
Euro 6.708,00, è stato modificato in quanto
si prevede unicamente la possibilità di una
riduzione. Inoltre il limite relativo all’ISEE
viene annualmente stabilito dalla Giunta Comunale,
sentita la competente Commissione Consiliare.
Il punto 4 del nuovo testo, prevede la possibilità
di una riduzione per i locali stabilmente destinati
ai culti riconosciuti dallo Stato, mentre il
punto 5 rimanda, per le percentuali di esenzione
da applicare alle fattispecie indicate ai commi
precedenti, alla deliberazione in cui all’art.
172 lettera e) D.Lgs. 267/2000 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali).
Infine, i punti 4 e 5 del precedente testo vengono
riportati, senza sostanziali variazioni, ai
punti 6 e 7 del nuovo testo.
Infine l’art.
19 quater del testo attualmente in vigore (Rifiuti
speciali) viene richiamato integralmente dall’art.
19 quinque del nuovo testo, e si introduce un
nuovo art. 19 quater "Temporanea riduzione per
emissioni olfattive provenienti dalla discarica
di Basse di Stura".
La I Commissione
riunitasi in data 27 febbraio 2004 ha esaminato
e discusso le modifiche proposte.
Alla luce di quanto
suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono
maggiormente significativi, si propone di esprimere
parere favorevole in merito alle modifiche
proposte al "Regolamento sull’applicazione della
tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilabili" condizionato all’introduzione
nel Bilancio Preventivo relativo all’anno finanziario
2004 di misure di riduzione per "particolari
condizioni d’uso" così come previste nell’abrogato
art. 19.
Tutto ciò premesso
La Giunta Circoscrizionale
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49)
del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del
27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.
43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali
ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le
modalità
Propone al Consiglio
Circoscrizionale
di esprimere parere
favorevole in merito alle modifiche proposte
al "Regolamento sull’applicazione della tassa
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili".
Parere tuttavia condizionato all’introduzione
nel Bilancio Preventivo relativo all’anno finanziario
2004 di misure di riduzione per "particolari
condizioni d’uso" così come previste nell’abrogato
art. 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 23
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI:
14
VOTI CONTRARI:
4 (Vignale, Cacciapuoti, Puglisi, Barbaro)
ASTENUTI: 5 ( Valle,
Molinaro, Gai, Demarie, Bosso)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole in merito alle modifiche proposte
al "Regolamento sull’applicazione della tassa
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili".
Parere tuttavia condizionato all’introduzione
nel Bilancio Preventivo relativo all’anno finanziario
2004 di misure di riduzione per "particolari
condizioni d’uso" così come previste nell’abrogato
art. 19.
(su
archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_01521.html)