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Atto 162 n. mecc. 09295/87

Atto n. 162 n. mecc. 2004 09295/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

8 NOVEMBRE 2004

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, , LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca, ZACCURI Rocco.

In totale n. 24 Consiglieri

Risulta assente per giustificati motivi il Consigliere: GAI Giorgio.

Con l'assistenza del Segretario Stefano GELLATO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE - (artt.43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’Azione Amministrativa".

Il Presidente Guido ALUNNO riferisce.

Con nota del 20 settembre 2004, n.prot.005302, il Servizio Centrale Consiglio Comunale ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla "Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’Azione Amministrativa".

Con la Legge 142/1990, riforma delle autonomie locali, ai Comuni, tra l’altro, è stata conferita autonomia statuaria e regolamentare.

Tale autonomia, è stata gradualmente ampliata dalla legislazione successiva di riforma della Pubblica Amministrazione e di decentramento autonomistico, ed ha trovato piena consacrazione:

  • nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali – D.Lgs.267/2000 che, all’articolo 7 ha stabilito che la potestà regolamentare dei Comuni e delle Provincie si eserciti in tutte le materie di propria competenza;
  • con la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha dato valenza appunto costituzionale sia all’autonomia statuaria ("I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti…….."– articolo 114 Cost.), sia all’autonomia regolamentare ("I Comuni, le Provincie e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" – articolo 117 Cost.).

Vista la rilevanza assunta dalla potestà regolamentare degli Enti Locali, rilevanza che peraltro si è accresciuta anche a seguito del processo già ricordato di ampliamento dell’autonomia di Comuni e Province a causa della scelta di accentuare in senso federalista l’ordinamento della Repubblica, è parso necessario, al Segretario Generale della Città, procedere ad una rivisitazione dei regolamenti attualmente in vigore allo scopo di:

  • verificare la necessarietà e l’attualità delle norme vigenti;
  • predisporre le eventuali proposte di modifica laddove fossero ritenute opportune per garantire il miglior raggiungimento dell’obiettivo della buona amministrazione, ovvero la conformità a sopravvenute leggi, o altre disposizioni di fonte gerarchicamente superiore.

In tale lavoro è stata avvertita la necessità, soprattutto per facilitarne l’utilizzo, di predisporre nel contempo testi unici di regolamenti normanti materie tra loro strettamente connesse.

Particolare importanza, vista la valenza che assumono per i cittadini, sono i regolamenti che disciplinano le disposizioni attuative della normativa, legislativa e statuaria, in materia di procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa.

Materie queste di grande rilevanza perché unificate dal rappresentare fondamentali tutele e garanzie per i cittadini, singoli ed associati, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché la possibilità per gli stessi di intervenire nella formazione dell’attività amministrativa.

La Città di Torino, peraltro, si è dotata nel corso degli anni, di testi regolamentari normanti le materie suddette, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Tali Regolamenti sono:

  • il Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989 (mecc.1989 06775/14);
  • il Regolamento sul Difensore Civico (n. 194), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992 (mecc.1992 03895/49) e successivamente modificato con deliberazione del 14 ottobre 2003 (mecc.2002 07565/002);
  • il Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (n.200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994 (n.mecc.1994 00897/02);
  • il Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1994 (n.mecc.1994 07255/02);
  • il Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi (n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26 aprile 1995 (n.mecc.1994 08979/04);
  • il Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003 (n.mecc.2003 05061/002).

L’esame dei testi suddetti ha evidenziato come, sia per l’evoluzione normativa sviluppatasi, (soprattutto a far parte dal 1990), sia a seguito dell’esperienza concreta di applicazione dei medesimi, fosse necessario, ovvero opportuno, apportare loro modifiche, anche rilevanti.

Tali modifiche hanno riguardato i seguenti istituti:

PARTECIPAZIONE

Oltre alla semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni al Sindaco, è stato regolamentato il diritto di tribuna, attualmente esistente nella prassi e solo enunciato nel Regolamento del Consiglio Comunale.

PROCEDIMENTO

In particolare, si segnalano le innovazioni in materia di:

  • Tempi del procedimento

Tra i principi informatori della Legge 241, l’articolo 2 prevede l’obbligo di concludere il procedimento in tempi prefissati, prescrivendo che ogni procedimento debba essere concluso mediante l’adozione di provvedimento espresso, entro un termini determinato dalle singole Amministrazioni o, in difetto, entro 30 giorni dall’inizio del procedimento. Le nuove norme, hanno confermato che i tempi conclusivi (intermedi e complessivi) del procedimento sono individuati per ciascun procedimento con deliberazione della Giunta Comunale. A tal fine, previo monitoraggio dei procedimenti, sono state aggiornate le relative schede dei procedimenti, che dovranno essere successivamente approvate con deliberazione dell’organo esecutivo.

  • Responsabile

L’avvio del procedimento comporta da parte dell’Amministrazione procedente la necessità di individuarne il responsabile. La proposta di nuova norma regolamentare prevede l’individuazione dei responsabili in ragione della natura del provvedimento (mono o plurisettoriale), fermo restando che sarà cura delle singole Divisioni, Servizi e Settori individuare i nominativi dei singoli responsabili (e renderli pubblici con mezzi idonei).

ACCESSO

Merita segnalare tra le innovazioni apportate la migliore regolamentazione dell’accesso ai sensi della legislazione vigente, prevedendo

  • sia l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/1990, per i soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante;
  • sia l’accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione, per tutti i cittadini, così come impone agli Enti Locali l’articolo 10 del D. Lgs.267/2000.

Si è inoltre provveduto ad aggiornare gli allegati "A" e "B" del regolamento precedente individuanti (anche se non in via esclusiva) alcuni tipologie di documenti per i quali è previsto, rispettivamente il diniego o il differimento dell’accesso.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La regolamentazione ha privilegiato la disciplina delle dichiarazioni sostitutive, che costituiscono l’innovazione più significativa in materia di semplificazione amministrativa nel rapporto cittadini/amministrazione. Si evidenzia che sono stati disciplinati dettagliatamente i controlli da effettuare sulle suddette dichiarazioni, anche con particolare riferimento alla regolarizzazione, alla decadenza del beneficio e alla responsabilità penale del dichiarante.

DIFENSORE CIVICO

Oltre ad alcune modifiche di dettaglio, è previsto che in caso di decesso, decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o temporaneo del Difensore Civico, le sue funzioni siano svolte dal Difensore Civico Provinciale, con le modalità da apposita convenzione. Per quanto riguarda invece la disciplina in merito ai Referendum consultivo ed abrogativo, preso atto che il regolamento attualmente vigente è stato riformulato nel luglio 2003, e verificato che non esistono novità legislative in materia, non è stata apportata alcuna modifica.

Successivamente, per le motivazioni espresse in premessa, si è provveduto a redigere un Testo Unico (allegato 1) delle norme regolamentari in esame.

Tale Testo Unico, allo scopo di raccogliere utili contributi, in data 27 aprile 2004 è stato trasmesso dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio Comunale ed ai componenti il Comitato di Direzione della struttura organizzativa della Città. Il Presidente del Consiglio Comunale, in data 17 maggio 2004, ha a sua volta trasmesso il Testo Unico al Vicepresidente ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale, invitandoli a proporre eventuali modifiche.

A seguito delle osservazioni ricevute, si è provveduto a introdurre alcune innovazioni al testo originario.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata illustrata nella riunione dei Capigruppo l’11 ottobre 2004.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’Azione Amministrativa".

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI:24

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI:23

VOTI CONTRARI://

ASTENUTI:1 (Bosso)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’Azione Amministrativa".

(su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_09295.html)
Archivio

inserimento 31.1.2005
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