Atto n. 162 n. mecc.
2004 09295/87
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
8 NOVEMBRE 2004
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni,
CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO
Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano,
ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio,
FRA Laura Maria, , LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo,
PUGLISI Ettore, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro, VIGNALE
Gian Luca, ZACCURI Rocco.
In totale n. 24
Consiglieri
Risulta assente per
giustificati motivi il Consigliere: GAI Giorgio.
Con l'assistenza del
Segretario Stefano GELLATO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE - (artt.43
e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Approvazione
Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo,
semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’Azione
Amministrativa".
Il Presidente Guido
ALUNNO riferisce.
Con nota del 20
settembre 2004, n.prot.005302, il Servizio Centrale Consiglio Comunale
ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza
ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito
alla "Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento
amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza
dell’Azione Amministrativa".
Con la Legge 142/1990,
riforma delle autonomie locali, ai Comuni, tra l’altro, è stata
conferita autonomia statuaria e regolamentare.
Tale autonomia,
è stata gradualmente ampliata dalla legislazione successiva di
riforma della Pubblica Amministrazione e di decentramento
autonomistico, ed ha trovato piena consacrazione:
- nel
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali –
D.Lgs.267/2000 che, all’articolo 7 ha stabilito che la potestà
regolamentare dei Comuni e delle Provincie si eserciti in tutte le
materie di propria competenza;
- con la
riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con Legge
Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha dato valenza
appunto costituzionale sia all’autonomia statuaria ("I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti…….."– articolo 114 Cost.), sia all’autonomia
regolamentare ("I Comuni, le Provincie e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"
– articolo 117 Cost.).
Vista la rilevanza
assunta dalla potestà regolamentare degli Enti Locali, rilevanza
che peraltro si è accresciuta anche a seguito del processo
già ricordato di ampliamento dell’autonomia di Comuni e Province
a causa della scelta di accentuare in senso federalista l’ordinamento
della Repubblica, è parso necessario, al Segretario Generale
della Città, procedere ad una rivisitazione dei regolamenti
attualmente in vigore allo scopo di:
- verificare
la necessarietà e l’attualità delle norme vigenti;
- predisporre
le eventuali proposte di modifica laddove fossero ritenute opportune
per garantire il miglior raggiungimento dell’obiettivo della buona
amministrazione, ovvero la conformità a sopravvenute leggi, o
altre disposizioni di fonte gerarchicamente superiore.
In tale lavoro
è stata avvertita la necessità, soprattutto per
facilitarne l’utilizzo, di predisporre nel contempo testi unici di
regolamenti normanti materie tra loro strettamente connesse.
Particolare
importanza, vista la valenza che assumono per i cittadini, sono i
regolamenti che disciplinano le disposizioni attuative della normativa,
legislativa e statuaria, in materia di procedimento amministrativo,
semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’azione
amministrativa.
Materie queste di
grande rilevanza perché unificate dal rappresentare fondamentali
tutele e garanzie per i cittadini, singoli ed associati, nel rapporto
con la Pubblica Amministrazione, nonché la possibilità
per gli stessi di intervenire nella formazione dell’attività
amministrativa.
La Città di
Torino, peraltro, si è dotata nel corso degli anni, di testi
regolamentari normanti le materie suddette, secondo quanto previsto
dalla legislazione nazionale. Tali Regolamenti sono:
- il
Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle
dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989 (mecc.1989
06775/14);
- il
Regolamento sul Difensore Civico (n. 194), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992 (mecc.1992 03895/49) e
successivamente modificato con deliberazione del 14 ottobre 2003
(mecc.2002 07565/002);
- il
Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (n.200), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994 (n.mecc.1994
00897/02);
- il
Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e
proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1994
(n.mecc.1994 07255/02);
- il
Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi
(n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26
aprile 1995 (n.mecc.1994 08979/04);
- il
Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003 (n.mecc.2003
05061/002).
L’esame dei testi
suddetti ha evidenziato come, sia per l’evoluzione normativa
sviluppatasi, (soprattutto a far parte dal 1990), sia a seguito
dell’esperienza concreta di applicazione dei medesimi, fosse
necessario, ovvero opportuno, apportare loro modifiche, anche rilevanti.
Tali modifiche hanno
riguardato i seguenti istituti:
PARTECIPAZIONE
Oltre alla
semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze e
delle petizioni al Sindaco, è stato regolamentato il diritto di
tribuna, attualmente esistente nella prassi e solo enunciato nel
Regolamento del Consiglio Comunale.
PROCEDIMENTO
In particolare, si
segnalano le innovazioni in materia di:
Tra i principi
informatori della Legge 241, l’articolo 2 prevede l’obbligo di
concludere il procedimento in tempi prefissati, prescrivendo che ogni
procedimento debba essere concluso mediante l’adozione di provvedimento
espresso, entro un termini determinato dalle singole Amministrazioni o,
in difetto, entro 30 giorni dall’inizio del procedimento. Le nuove
norme, hanno confermato che i tempi conclusivi (intermedi e
complessivi) del procedimento sono individuati per ciascun procedimento
con deliberazione della Giunta Comunale. A tal fine, previo
monitoraggio dei procedimenti, sono state aggiornate le relative schede
dei procedimenti, che dovranno essere successivamente approvate con
deliberazione dell’organo esecutivo.
L’avvio del
procedimento comporta da parte dell’Amministrazione procedente la
necessità di individuarne il responsabile. La proposta di nuova
norma regolamentare prevede l’individuazione dei responsabili in
ragione della natura del provvedimento (mono o plurisettoriale), fermo
restando che sarà cura delle singole Divisioni, Servizi e
Settori individuare i nominativi dei singoli responsabili (e renderli
pubblici con mezzi idonei).
ACCESSO
Merita segnalare tra
le innovazioni apportate la migliore regolamentazione dell’accesso ai
sensi della legislazione vigente, prevedendo
- sia
l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto
dalla Legge 241/1990, per i soggetti portatori di un interesse
giuridicamente rilevante;
- sia
l’accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso
dell’Amministrazione, per tutti i cittadini, così come impone
agli Enti Locali l’articolo 10 del D. Lgs.267/2000.
Si è inoltre
provveduto ad aggiornare gli allegati "A" e "B" del regolamento
precedente individuanti (anche se non in via esclusiva) alcuni
tipologie di documenti per i quali è previsto, rispettivamente
il diniego o il differimento dell’accesso.
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
La regolamentazione ha
privilegiato la disciplina delle dichiarazioni sostitutive, che
costituiscono l’innovazione più significativa in materia di
semplificazione amministrativa nel rapporto cittadini/amministrazione.
Si evidenzia che sono stati disciplinati dettagliatamente i controlli
da effettuare sulle suddette dichiarazioni, anche con particolare
riferimento alla regolarizzazione, alla decadenza del beneficio e alla
responsabilità penale del dichiarante.
DIFENSORE CIVICO
Oltre ad alcune
modifiche di dettaglio, è previsto che in caso di decesso,
decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o temporaneo del
Difensore Civico, le sue funzioni siano svolte dal Difensore Civico
Provinciale, con le modalità da apposita convenzione. Per quanto
riguarda invece la disciplina in merito ai Referendum consultivo ed
abrogativo, preso atto che il regolamento attualmente vigente è
stato riformulato nel luglio 2003, e verificato che non esistono
novità legislative in materia, non è stata apportata
alcuna modifica.
Successivamente, per
le motivazioni espresse in premessa, si è provveduto a redigere
un Testo Unico (allegato 1) delle norme regolamentari in
esame.
Tale Testo Unico, allo
scopo di raccogliere utili contributi, in data 27 aprile 2004 è
stato trasmesso dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio
Comunale ed ai componenti il Comitato di Direzione della struttura
organizzativa della Città. Il Presidente del Consiglio Comunale,
in data 17 maggio 2004, ha a sua volta trasmesso il Testo Unico al
Vicepresidente ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale, invitandoli a
proporre eventuali modifiche.
A seguito delle
osservazioni ricevute, si è provveduto a introdurre alcune
innovazioni al testo originario.
La proposta di
deliberazione in oggetto è stata illustrata nella riunione dei
Capigruppo l’11 ottobre 2004.
Tutto ciò
premesso,
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996
04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i
termini e le modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO DI
CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per
oggetto "Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento
amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza
dell’Azione Amministrativa".
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI:24
VOTANTI: 23
VOTI FAVOREVOLI:23
VOTI CONTRARI://
ASTENUTI:1 (Bosso)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente per
oggetto "Approvazione Testo Unico delle norme regolanti il procedimento
amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza
dell’Azione Amministrativa".
(su archivio centrale
http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_09295.html)