Atto n. 151 n.
mecc.2004 08235/87
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
11 OTTOBRE 2004
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA
Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria
Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO
Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo,
MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, VIGNALE Gian Luca,
ZACCURI Rocco.
In totale n. 19
Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: BARBARO Grazia, BOSSO Giovanni,
QUAGLIA Laura, GAI Giorgio, RABELLINO Renzo e VALLE Mauro
Con l'assistenza del Segretario
Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così
indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE- (artt. 43
e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto
"Variante parziale n. 97 ai sensi dell'art.17 della L.R. 56/77 e
s.m.i.. Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per la
realizzazione dei "Parcheggi di interscambio".
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio
CERRATO, riferisce.
Con nota dell’8
settembre 2004, n.prot.1733, la Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, ha richiesto
alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli
artt.43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito alla "
Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art.17 comma 7 della
L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a
seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".
Con deliberazione del
Consiglio Comunale 19 giugno 2002, n. mecc. 2002 00155/6 sono stati
adottati il nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità
delle persone (PUT 2001) ed il Programma Urbano dei Parcheggi PUP
2001), previsti dalla legge 122/89.
Tra i principali
obiettivi del Programma Urbano dei Parcheggi vi è la
realizzazione dei cosiddetti "Parcheggi di interscambio" finalizzati a
ridurre l’afflusso dei veicoli privati nel centro urbano e nel centro
storico attraverso l’interscambio con sistemi di trasporto collettivo,
urbano ed extraurbano.
I "parcheggi di
interscambio" sono destinati agli addetti e agli utenti provenienti dal
bacino metropolitano. La loro ubicazione pertanto è
principalmente in posizione periferica, in corrispondenza delle
stazioni ferroviarie, delle stazioni della metropolitana e delle linee
portanti del trasporto pubblico di superficie, con valenza di grandi
nodi strategici serviti da mezzi di trasporto pubblico/collettivo ad
alta qualità di servizio e attrezzati con locali di
ristorazione, locali commerciali, sportelli di servizi pubblici,
servizi accessori all’auto.
Dalla descrizione
delle diverse tipologie di parcheggio si evince che i parcheggi di
interscambio, oltre a svolgere la funzione primaria costituita
dall’offerta di posti auto, devono essere dotati di infrastrutture che
favoriscono e incentivano lo scambio tra mezzo di trasporto privato e
pubblico.
Tali indicazioni
recepite nel Programma Urbano dei Parcheggi, non trovano però
pieno riscontro nel P.R.G. vigente. Infatti l’art. 8 delle N.U.E.A. del
P.R.G. individua le aree a parcheggio, contraddistinte con le lettere
"p", tra le aree a Servizi pubblici "S", classificandole tra le
"Attività di servizio" elencate all’articolo 3 punto 7 delle
N.U.E.A. stesse.
Nel sopracitato
articolo 3, al comma 16, si precisa che nelle "Attività di
servizio" sono ammesse destinazioni accessorie strettamente pertinenti
e connesse allo svolgimento dell’attività principale, quali
attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi (articolo
3 punto 4A1a "attività commerciali al dettaglio: esercizi di
vicinato" – superficie e pubblici esercizi" – superficie di vendita non
superiore a mq.250 – e articolo 3 punto 4A2 "Attività per la
ristorazione e pubblici esercizi").
Inoltre le N.U.E.A.
all’articolo 19 comma 8bis specificano che "In tutte le aree per
servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici o afferenti le
attività di servizio insediate".
Per aree a parcheggio
il P.R.G. ammette la presenza di attività accessorie pertinenti
all’attività principale, ma esclusivamente per quelle
espressamente elencate, tra le quali non figurano tutte le
attività individuate per i parcheggi di interscambio e descritte
nel P.U.P.
Data la
necessità di coordinare i due strumenti di pianificazione si
ritiene di procedere all’adozione di specifica variante urbanistica ai
sensi dell’articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
La finalità del
presente provvedimento è pertanto quella di rendere
urbanisticamente coerenti le previsioni generali contenute nel
Programma Urbano dei Parcheggi con il vigente Piano Regolatore,
procedendo all’adeguamento delle N.U.E.A. relativamente alle
attività previste nei parcheggi di interscambio.
Si propone quindi di
introdurre, all’interno del corpo normativo del P.R.G., il richiamo
specifico ai "parcheggio di interscambio" così come definiti nel
P.U.P., consentendo la presenza dei cosiddetti "servizi accessori
all’auto" (vendita prodotti, relativi uffici e servizi, officina,
autolavaggio……) nei parcheggi suddetti.
Parimenti, considerato
che la destinazione a "parcheggio" rientra tra le attività di
servizio di cui al punto 7 dell’articolo 3 delle N.U.E.A. si propone di
consentire, in tutte le attività di servizio, quali destinazioni
accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento
dell’attività principale, anche le "attività principale,
anche le "attività artigianali di servizio" descritte al punto 4
A3) del citato articolo 3 delle N.U.E.A. al fine di promuovere le
attività insediabili per una ottimazione dell’uso delle aree
stesse.
Il ricorso al
provvedimento di variante riviste carattere di pubblico interesse in
quanto, in linea generale, determina la possibilità di offrire,
nelle aree destinate a servizi pubblici, maggiori destinazioni
accessorie e, in particolare, nelle aree destinate a parcheggio di
interscambio un variegato servizio di assistenza ai fruitori delle
stesse, coerentemente alla normativa di settore, oltre che un valore
aggiunto alle strutture.
Il presente
provvedimento di variante, pertanto, prevede:
- All’articolo
3 delle N.U.E.A., al comma 16, dopo le parole "attività
commerciali al dettaglio" eliminare la congiunzione "e" e inserire il
carattere ","; dopo le parole "pubblici esercizi" inserire le seguenti
parole "e attività artigianali di servizio"; dopo le
parole "punti 4A1a" eliminare la congiunzione "e" e inserire il
carattere ","; dopo i caratteri "4A2" inserire i seguenti caratteri "e4A3".
- All’articolo
8 delle N.U.E.A., in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:
"75bis
Nei " Parcheggi di interscambio"
previsti nel Programma Urbano dei Parcheggi approvato dalla
Città sono ammesse le destinazioni di cui all’articolo 3 punti
4A1a, 4A2 e 4A3 delle presenti N.U.E.A.".
- All’articolo
31 delle N.U.E.A., in calce al comma 8 inserire il seguente nuovo testo:
" - nelle aree
destinate dal Programma Urbano dei Parcheggi a "parcheggio di
interscambio", anche come impianti autonomi".
Il presente
provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’articolo 17, comma 7
della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente
provvedimento non comporta inoltre decremento della dotazione di
servizi pubblici.
Per quanto attiene
alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le
Varianti parziali del PRG vigente adottate e approvate successivamente
alla data di approvazione del PRG, compreso il provvedimento in
oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell’articolo
17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Per quanto riguarda la
compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica, il Settore
Tutela Ambiente ha fatto presente che la stessa non può essere
espressa in via generale, ma dovrà essere valutata, di volta in
volta su ogni singolo progetto.
Il Settore citato
dovrà, pertanto, essere interpellato in futuro, in relazione
alle singole attuazioni, come è specificato nell’allegato 1 al
presente provvedimento.
Relativamente alla
proposta di deliberazione in oggetto, illustrata
e discussa nella seduta dalla
II Commissione permanente di lavoro riunitasi il 7 ottobre 2004, si
ritiene opportuno condividere quanto espresso evidenziando tuttavia la
necessità di coinvolgere le Associazioni di categoria
interessate dalle tipologie di insediamento nelle aree destinate ai
parcheggi di interscambio, per valutarne caso per caso l’impatto sugli
impianti preesistenti ed offrire un servizio omogeneo sul territorio
cittadino.
Tutto ciò
premesso
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996
04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i
termini e le modalità.
PROPONE AL
CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
- di
esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai
sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento
normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del
nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI:16
VOTI FAVOREVOLI:16
VOTI CONTRARI://
ASTENUTI: 3 (Demarie, Pollini, Vignale)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole in merito alla proposta di
deliberazione avente per oggetto " Variante parziale n. 97 al P.R.G. ai
sensi dell'art.17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Adeguamento
normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'applicazione del
nuovo Regolamento Edilizio. Adozione".
(su archivio centrale
http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_08235.html)