CITTA’ DI TORINO
Consiglio di
Circoscrizione n. 4
CAMPIDOGLIO SAN DONATO
PARELLA
INTERPELLANZA avente
ad oggetto " occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di
dehors stagionali e continuativi. Un regolamento rispettato da molti ma
non da tutti per quale motivo? Presenta dai Consiglieri di Alleanza
Nazionale Francesco Cacciapuoti Ettore Puglisi e Gian Luca Vignale.
Preso atto del
Regolamento
sui DEHORS approvato dal Consiglio Comunale in data 1 marzo 2004 con
delibera n. mecc 2003 08479/016, dietro parere delle Circoscrizioni.
Preso atto ancora
Che il parere della IV
Circoscrizione è stato poco vincolante se non per la richiesta
come da delibera :" al comma 4 la Circoscrizione 4 propone di ridurre
la distanza minima per il passaggio pedonale a mt. 1,5 nel caso di
marciapiedi inferiori a mt. 3".
Preso atto inoltre
dell'art.
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UBICAZIONE E DIMENSIONI
- I dehors devono essere installati
garantendo la maggiore attiguità possibile all’esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per
raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è
necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli,
salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale
di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è
consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede
stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di
trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e
ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad
una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di
culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di
tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono
risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del
responsabile dell’edificio stesso. Non è consentito installare
dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a
edifici o monumenti sottosposti a vincolo architettonico o ambientale,
se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono
occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati
dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in
contrasto con il Codice della Strada. In particolare in
prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di
ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall’intersezione non
deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo
del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza
inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico
competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso
deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici.
Qualora l’installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od
orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà a sue spese
alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito
il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di
almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato
esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il
marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso
deve essere lasciato libero l’intero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei
veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario,
adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di
sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di
divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un’occupazione di spazi limitrofi entro il
limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione
dell’esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi
limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere
elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga
richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione
dell’esercizio l’estensione lineare massima non può superare i
metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a
metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non
è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree
porticate o nel caso in cui l’occupazione in eccesso, rispetto alla
proiezione dell’esercizio, sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con
marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di
marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la
profondità massima consentita è pari ad un terzo della
profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica,
arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la
profondità massima che può risultare pari al ribaltamento
della larghezza, non deve essere superiore al 30% della
profondità dell’area pedonale. In tutti i casi deve essere
lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili
veicolarmente non è ammessa l’occupazione del suolo esterno al
porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad
eccezione delle aree previste nell’allegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze,
parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici;
l’occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di
rilascio dell’autorizzazione, in riferimento all’ambiente e alla
tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore
Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda
l’indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla
normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili
ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche
comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che
redige la domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla
rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà
essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.
Considerato l'art.
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PROROGA DEHORS STAGIONALI
1. La concessione di
occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da
servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere
prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la
scadenza originaria, di istanza in bollo al Direttore della
Circoscrizione di pertinenza o al Dirigente del Settore COTSP a seconda
delle rispettive competenze. Resta fermo che la durata complessiva del
periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni
nell’arco dell’anno solare. Potrà essere rilasciata una sola
proroga.
Considerato ancora
l'art.
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ATTIVITA’
1. Il
dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l’area occupata
è destinata all’attività di somministrazione e/o consumo
di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di
somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per
lo svolgimento dell’attività autorizzata, fatta salva la vigente
normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali,
preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato
l’utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non
deve creare pregiudizi o al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni
da divertimento ed intrattenimento
I Consiglieri della IV
Circoscrizione
Interpellano
Il
Presidente e il Coordinatore Competente per sapere:
- Quante sono state le richieste
d'installazione di dehors in IV Circoscrizione,
- Quanti sono stati i controlli da
parte dei settori competenti per controllare la regolarità
dell'installazione dei dehors in IV Circoscrizione
Interpellano inoltre
Gli Assessori Comunali
- TESSORE, e ALFIERI. per capire Se i Dehors del - Quadrilatero romano
- dei murazzi di Torino e - di Piazza Carlina hanno rispettato lo
stesso regolamento.
F.to I Consiglieri di A.N.
Gian Luca
VIGNALE