Circoscrizione 4 San Donato Campidoglio Parella Città di Torino  >>  Circ. IV  >>  Atti Cons.  >>  Giugno 04
  San Donato - Campidoglio - Parella CERCA NEL SITO

Atto n. 109

CITTA’ DI TORINO

Consiglio di Circoscrizione n. 4

CAMPIDOGLIO SAN DONATO PARELLA

INTERPELLANZA avente ad oggetto " occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi. Un regolamento rispettato da molti ma non da tutti per quale motivo? Presenta dai Consiglieri di Alleanza Nazionale Francesco Cacciapuoti Ettore Puglisi e Gian Luca Vignale.

Preso atto del

Regolamento sui DEHORS approvato dal Consiglio Comunale in data 1 marzo 2004 con delibera n. mecc 2003 08479/016, dietro parere delle Circoscrizioni.

Preso atto ancora

Che il parere della IV Circoscrizione è stato poco vincolante se non per la richiesta come da delibera :" al comma 4 la Circoscrizione 4 propone di ridurre la distanza minima per il passaggio pedonale a mt. 1,5 nel caso di marciapiedi inferiori a mt. 3".

Preso atto inoltre dell'art.

4
UBICAZIONE E DIMENSIONI

  1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all’esercizio.
    2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell’edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottosposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
    3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l’installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell’esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
    4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l’intero marciapiede.
    5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
    6. È consentita un’occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell’esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell’esercizio l’estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui il dehors sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui l’occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell’esercizio, sia limitata a metri 1.
    7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 30% della profondità dell’area pedonale. In tutti i casi deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
    8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili veicolarmente non è ammessa l’occupazione del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree previste nell’allegato tecnico.
    9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l’occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione, in riferimento all’ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l’indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
    10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
    11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

Considerato l'art.

7
PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Direttore della Circoscrizione di pertinenza o al Dirigente del Settore COTSP a seconda delle rispettive competenze. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell’arco dell’anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

Considerato ancora l'art.

9
ATTIVITA’

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l’area occupata è destinata all’attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l’utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizi o al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

I Consiglieri della IV Circoscrizione

Interpellano

Il Presidente e il Coordinatore Competente per sapere:

  • Quante sono state le richieste d'installazione di dehors in IV Circoscrizione,
  • Quanti sono stati i controlli da parte dei settori competenti per controllare la regolarità dell'installazione dei dehors in IV Circoscrizione

Interpellano inoltre

Gli Assessori Comunali - TESSORE, e ALFIERI. per capire Se i Dehors del - Quadrilatero romano - dei murazzi di Torino e - di Piazza Carlina hanno rispettato lo stesso regolamento.

F.to I Consiglieri di A.N.

Francesco CACCIAPUOTI

Ettore PUGLISI

Gian Luca VIGNALE


Archivio

inserimento 07.07.2004
 «Torna indietro

Condizioni d’uso, privacy e cookie