Atto n. 107 n. mecc. 2004 04693/87
Il Consiglio di
Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
7 GIUGNO 2004
Sono presenti
nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al
Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, CACCIAPUOTI
Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI
BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura
Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo,
ZACCURI Rocco.
In totale n. 19
Consiglieri
Risultano assenti per
giustificati motivi i Consiglieri: BOSSO Giovanni, GAI Giorgio, POLLINI
Alfredo, PUGLISI Ettore, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca.
Con l'assistenza del
Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente
provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C. 4 PARERE- (artt. 43
e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto
"Proposta di deliberazione
relativa al regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS
in emergenza abitativa".
Il Presidente Guido
ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio
CERRATO e il Coordinatore della IV Commissione Mauro VALLE, riferisce.
Con nota del 27 aprile
2004, Prot.n.23412, l’Assessorato per le Politiche per la casa e
sviluppo delle periferie, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere
il parere di competenza ai sensi degli artt.43 e 44 del Regolamento del
Decentramento in merito alla "Proposta di deliberazione relativa al
regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in emergenza
abitativa".
La Legge Regione
Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, così come modificata dalla Legge
Regione Piemonte 3 settembre 2001, n. 22, disciplina l’assegnazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Tale assegnazione
avviene, in via generale, mediante la periodica emissione di bandi
pubblici, come previsto dall’art.4 e seguenti della medesima legge.
Tuttavia, poiché possono verificarsi particolari situazioni di
emergenza abitativa tali da non consentire a coloro che vi si trovano
di attendere l’emanazione dei suddetti bandi e di concorrervi,
l’articolo 13 della stessa legge regionale prevede che "I comuni sono
autorizzati ad assegnare… un’aliquota non eccedente il 50%, arrotondata
all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su
base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art.11, per far
fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa,
quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di profughi,
sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi
particolari esigenze individuate dai comuni medesimi."
Peraltro, le
"…specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa" cui fa
riferimento il sopracitato art.13 della Legge Regionale n. 46/95 e
s.m.i sono meramente esemplificative ed indicative di condizioni di
disagio abitativo. Al fine di dare concreta attuazione al dettato
normativo la Città si è dotata di uno strumento di
supporto tecnico politico.
Infatti, con
Deliberazione n. mecc. 1985 11632/12 del 30 settembre 1985, il
Consiglio Comunale istituiva la Commissione per l’Emergenza Abitativa
(C.E.A.) con la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali
e sostanziali relativi ai nuclei familiari in condizione di emergenza
abitativa.
La sopracitata
Deliberazione regolamentava la composizione della Commissione, il suo
funzionamento e la competenza ad esaminare la situazione di nuclei
familiari sottoposti a procedura di sfratto e dei cosiddetti "casi
sociali" al fine di un’eventuale assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica.
La predetta
Commissione, a tutt’oggi operante, ha svolto nel corso degli anni la
sua funzione consultiva secondo modalità e criteri autonomamente
assunti.
Risulta ora opportuno
disciplinare, mediante apposito regolamento, il funzionamento della
Commissione nonché i criteri di assegnazione degli alloggi di
E.R.P. destinati ai casi di emergenza abitativa allo scopo di garantire
maggiore trasparenza, efficacia ed equità.
Il regolamento si
propone quindi di riordinare in modo organico l’intera materia
sostituendo, a tal fine, precedenti atti deliberativi che vengono
così revocati.
Il regolamento
comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in Emergenza Abitativa
è stato illustrato e discusso nel corso della seduta congiunta
delle Commissioni II e IV, riunitesi in data 31 maggio 2004, con
l'ausilio ed il supporto di tecnici degli uffici competenti.
Nell’esaminare il
summenzionato regolamento sono emerse alcune considerazioni.
All’articolo
2 (Funzionamento della Commissione per l’Emergenza Abitativa) si
propone di precisare che il vicepresidente debba essere omogeneo alla
maggioranza del Consiglio Comunale poiché questi sostituisce il
presidente della Commissione, ossia l’Assessore, in caso di sua assenza
e dal momento che in caso di parità di voti espressi "prevale il
voto del presidente".
Si esprimono
fortissime riserve circa l’articolo 6 punto 4 poiché se da un
lato si condivide che l’esecuzione non deve essere avvenuta a seguito
di accordo tra le parti (es.: verbale di conciliazione), per contro non
si condivide quanto successivamente riportato, ossia che "in ogni caso
l’alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente
prima della conclusione della procedura esecutiva": ciò
significa che per aver diritto all’alloggio ERP (oltre agli altri
requisiti) bisogna essere stati sottoposti a sfratto forzoso con la
presenza della forza pubblica, del fabbro e del camion per il trasporto
dei mobili.
Relativamente
all’articolo 9 punto 1 (Ulteriori requisiti nei casi di emergenza
abitativa determinata da procedure di sfratto per morosità) si
propone che il periodo di regolare corresponsione del canone di
locazione prima dell’insorgere della morosità, precedentemente
fissato per almeno un anno e successivamente ridotto a dieci mesi, sia
definitivamente portato a sei mesi in quanto è evidente che il
lavoro di oggi non abbia più le caratteristiche di diversi anni
fa, quando il requisito dell’anno di canone pagato prima di incorrere
in morosità era giustificato. Oggi il lavoro flessibile,
precario, discontinuo, fa sì che una famiglia possa trovarsi
nell’impossibilità di pagare il canone anche pochi mesi dopo
aver stipulato il contratto di locazione. Si tratta senza dubbio di
morosità non colpevoli. Qualora un lavoratore dovesse perdere il
lavoro, quattro, sei, otto mesi dopo aver stipulato il contratto,
questi non può rischiare di non avere più diritto
all’alloggio perché manca l’anno di corresponsione del canone.
All’articolo 9 punto 2
del regolamento si sancisce che in caso di sfratto per morosità
si abbia diritto all’ERP se il nucleo familiare è in condizione
di assistenza o eventuale "assistibilità" da parte dei servizi
sociali. Tuttavia persone, famiglie, donne separate con uno o due figli
a carico con un reddito mensile tra i 400,00 e i 600,00 euro, non sono
considerate abbastanza povere dai Servizi Sociali. Ci sono stati
difatti casi con redditi analoghi che hanno fatto domanda ma dalla CEA
si sono viste negare il diritto all’ERP in quanto non assistite
né assistibili. Si propone pertanto di separare il requisito di
assistenza o "assistibilità" dal diritto all’ERP.
Tutto ciò
premesso
LA GIUNTA
CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento
del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996
04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i
provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del
parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i
termini e le modalità.
PROPONE AL CONSIGLIO DI
CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere
favorevole in merito alla "Proposta di deliberazione relativa al
regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in emergenza
abitativa" tenuto conto delle indicazioni esposte in narrativa e
rivolte ai Settori Amministrativi ed agli Assessorati competenti.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 19
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
di esprimere parere
favorevole in merito alla "Proposta di deliberazione relativa al
regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di ERPS in emergenza
abitativa" tenuto conto delle indicazioni esposte in narrativa e
rivolte ai Settori Amministrativi ed agli Assessorati competenti.
(su archivio centrale
http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_0404693.html)