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Atto 105 n. mecc.  0404710/87

Atto n. 105 n. mecc. 2004 04710/87

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

7 GIUGNO 2004

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BARBARO Grazia, CACCIAPUOTI Francesco, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Giorgio, FRA Laura Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, QUAGLIA Laura, RABELLINO Renzo, ZACCURI Rocco.

In totale n. 19 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: BOSSO Giovanni, GAI Giorgio, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, VALLE Mauro, VIGNALE Gian Luca.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 4 PARERE- (art.43 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli Impianti sportivi Comunali. Approvazione".

Il Presidente Guido ALUNNO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Enzo LAVOLTA riferisce.

Premesso che con deliberazione del C.C. n. mecc.1985 04607/10 del 26 marzo 19885, esecutiva dal 14 giugno 1985, viene trasferita alle Circoscrizioni la gestione degli Impianti Sportivi, con la sola esclusione dei "Grandi Impianti", considerati di interesse cittadino.

Con deliberazione del C.C. n. mecc. 1994 10962/10. Assunta in data 13 febbraio 1995, esecutiva dal 10 marzo 1995, avente per oggetto "Impianti Sportivi della Città-indirizzi ed indicazioni per la loro eventuale gestione sociale in regime di convenzione", vennero stabiliti i criteri per demandare la gestione di alcuni impianti sportivi comunali a società sportive .

Con ulteriore deliberazione del C.C. n. mecc. 1994 10961/10, assunta in data 21 marzo 1995, esecutiva dal 14 aprile 1995, avente per oggetto " Piscine Comunali-piano programmatico per la riapertura degli impianti chiusi e la gestione dei rimanenti", venne approvata la programmazione della riapertura delle piscine comunali chiuse

Negli ultimi anni è emersa la necessità di una revisione dei criteri e degli indirizzi attualmente adottati sulla base dei suggerimenti pervenuti per adattarli alle esigenze emerse.

Considerata la necessità di ottimizzare l’utilizzo degli impianti sportivi sia centrali che circoscrizionali; vista la disponibilità ad assumere la gestione di questi mediante convenzione espressa da Enti, Federazioni e Società Sportive; sulla base delle succitate deliberazioni del C.C. n.mecc. 1985 04607/10 e 199410962/10 occorre rivedere i criteri di determinazione dei canoni in regime di convenzione e rivalutare la durata delle concessioni in relazione agli investimenti stanziati dagli affidatari per le migliorie da apportare agli impianti rimessi.

Il regolamento in oggetto è stato esaminato in sede di V commissione l’11 maggio 2004.

Dall’analisi sono emerse alcune considerazioni:

E’ del tutto assente qualsiasi riferimento legislativo e normativo a favore dell’handicap quale ad esempio la Legge 104/92 già recepita dalla Giunta Comunale con delibera del 27 febbraio 2001 n° mecc. 2001 01825/19; né tantomeno, viene fatto alcun riferimento alle rilevanze sociali comprendenti i soggetti disabili riconosciuti da Organizzazioni e Federazioni Nazionali ed Internazionali. Valga, a titolo esemplificativo, rammentare le Paralimpiadi, l’anno dedicato all’handicap 2003, i numerosi avvenimenti-manifestazioni organizzati e patrocinati dagli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni).

Si ritiene pertanto opportuno riservare quote obbligatorie da annettere alla delibera in oggetto a cura della giunta proponente, nella misura minima del 2% per ogni rispettiva disciplina sportiva, avendo come parametro di calcolo la disponibilità oraria complessiva settimanale per ogni singolo impianto sportivo. Altrettanta percentuale del 2%, da riservare al disagio giovanile e sociale in genere. Va inoltre determinata la percentuale di gratuità a favore delle attività curriculari delle scuole in base alle consistenze demografiche diversificate sul territorio circoscrizionale, comunque in misura non inferiore al 5%, sulla base dello stesso criterio di cui sopra.

ART. 2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, IN CONVENZIONE, DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: il trasferimento degli immobili dal Settore Patrimonio alle Circoscrizioni dovrà comportare anche il relativo Finanziamento e Trasferimento di tutti i supporti accessori utili al funzionamento, nonché il relativo personale, qualora necessario, alla Circoscrizione che ne acquisisce la titolarità.

ART. 3 COMMISSIONE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI : l’ultimo capoverso prevede che "con determina dirigenziale si procederà alla concessione dell’impianto e all’approvazione del disciplinare di convenzione".

Sarebbe opportuno specificare le varie fasi della procedura di assegnazione al fine di evitare l’insorgere di problemi e mancanza di uniformità di comportamento delle Circoscrizioni.

  • approvazione dello schema di bando da parte del Consiglio Circoscrizionale;
  • determinazione dirigenziale di indizione di gara a procedura negoziata preceduta da pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 7,p. 1 ,D.Lvo 157/95
  • esperimento della gara
  • invio della deliberazione di proposta del Consiglio Circoscrizionale alla Direzione Sport per l’approvazione della concessione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 9 BOCCIOFILE LIBERA REGOLARIZZAZIONE: Occorre chiarire a quali condizioni verrà gestito il prefabbricato. Si propone, di esentare dagli oneri di gestione le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento per almeno i primi due anni, considerando tale periodo come "avviamento all’attività associativa". Corre qui l’obbligo di precisare che gli oneri di gestione, la costituzione in gruppo associativo è fortemente condizionata dal numero degli effettivi fruitori. Occorre pertanto prevedere la possibilità di derogare dai requisiti richiesti attualmente per l’ottenimento dei prefabbricati, in attesa che vi sia un numero stabile e sufficiente di soci in grado di sostenere gli impegni economici e di gestione in senso lato, del prefabbricato destinato alle bocciofile libere.

ART. 10 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA, NUOVE OPERE: l’articolo va considerato con diverse chiavi di lettura: distinguendo le attività dei servizi in convenzione dotati disufficienti fonti di autosostentamento finanziario, ricavato da contributi, sovvenzioni, quote associative, introiti tariffari riscossi per servizi a domanda individuale, attività commerciali (es. impianti polivalenti, impianti natatori, circoli di categorie aziendali, circoli rinomati e di prestigio storico-culturale, da quelle realtà associative spontanee senza risorse finanziarie se non gli esigui introiti derivanti da tesseramenti con quote popolari.

Il secondo comma cita genericamente "…i competenti Uffici del Comune di Torino". E’ opportuno specificare la Divisione e/o i settori competenti al controllo dei progetti ed indicare i termini temporali entro cui devono pervenire alla Circoscrizione i nulla osta e/o i pareri richiesti.

ART. 13 UTENZE E TASSA RACCOLTA RIFIUTI: le percentuali applicate alle bocciofile appaiono palesemente penalizzanti e discriminatorie rispetto a tutte le altre attività-servizi, per tale ragione si ritiene più idoneo indicare la seguente percentuale: le utenze idriche nella misura dell’80% dei costi a carico della Città e 20% a carico del concessionario. Per le bocciofile invece, dotate di servizio bar-ristoro 80% a carico del concessionario e 20% a carico della Città. Mentre si propone la gratuità di tutte le utenze per le bocciofile libere a cui verrà assegnato il prefabbricato modulo abitativo, per i primi due anni considerati di avviamento.

Inoltre, si ritiene che debba essere indicato il soggetto intestatario dei contratti relativi alle utenze, nei casi in cui esiste una ripartizione delle spese tra Città e concessionario.

ART. 16 PUBBLICITA’ E SEGNALETICA: si evidenzia la necessità di specificare nell’ambito di tale articolo che il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all’interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari; regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico, al fine di informare i frequentatori e di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei propri tesserati e dei frequentatori in genere.

ART. 21 CONTROLLI PER GLI IMPIANTI CIRCOSCRIZIONALI E CENTRALI: Non è definito a chi spetta il controllo tecnico e a chi spetta il controllo di gestione degli impianti.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. mecc. 1996 04113/49 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole in merito al "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", a condizione che vengano recepite le indicazioni espresse in narrativa

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere Francesco Cacciapuoti per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18,

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 18

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI:17

VOTI CONTRARI//

ASTENUTI: 1 (Demarie)

Pertanto il Consiglio

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito al "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", a condizione che vengano recepite le indicazioni espresse in narrativa.

(su archivio centrale http://www.comune.torino.it/delibere/2004/2004_0404710.html)
Archivio

inserimento 7.07.2004
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