CITTA'
DI TORINO
Consiglio
Circoscrizionale n. 4
"SAN
DONATO CAMPIDOGLIO PARELLA"
Il
Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO
- PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^
convocazione, per la seduta ordinaria del
4
MARZO 2002
ore
20,30 presenti nell'aula consiliare del Centro Civico
in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido
i Consiglieri: BOSSO Giovanni Mario, CACCIAPUOTI Francesco,
CERRATO Claudio, CARTELLA Ferdinando, DEL BIANCO Marianna,
DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE
Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE
Davide, FERRARI Francesco, FERRARI Giorgio Luigi,
FRA Laura Maria, GAI Giorgio Maria, LAVOLTA Enzo,
MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO
Renzo, VALLE Mauro e VIGNALE Gian Luca.
In
totale n. 23 Consiglieri
Risultano
assenti per giustificati motivi i Consiglieri: Grazia
BARBARO, Laura QUAGLIA.
Con
l'assistenza del Segretario Dr. A.R. MELIDORO
Ha
adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.4
(Art.42, comma II, Regolamento Decentramento). Concessione
pluriennale del locale di C.so Svizzera 61 al Comitato
di Riqualificazione Urbana Borgo Vecchio Campidoglio.
Disciplinare. Approvazione.
Il
Presidente Guido Alunno, di concerto con la Coordinatrice
della I Commissione Laura FRA
riferisce:
In
attuazione del Regolamento per la disciplina della
concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazione,
è stata espletata la procedura per l’individuazione
del concessionario del locale di C.so Svizzera 61.
Il
concessionario è stato individuato nel Comitato
di Riqualificazione Borgo Vecchio Campidoglio, con
sede in Torino, alla via Rocciamelone 7, rappresentato
dal signor STIGLIANO Giovanni, nato a Rotondella (MT)
il 10/07/943 e residente in Torino alla via Fossano
2, in qualità di presidente pro-tempore, come
risulta da idonea documentazione acquisita agli atti.
Il
concessionario ha presentato un progetto per la ristrutturazione
dell’immmobile, che costituisce allegato del disciplinare.
Visto
i pareri espressi:
dal
Settore Tecnico Immobili Circoscrizionale, favorevole
sugli interventi di ristrutturazione proposti dal
Comitato stesso e sulla congruità dei costi
con i prezzi usati dalla Città di Torino
dal
Gruppo di lavoro interassessorile, favorevole sull’individuazione
del concessionario e sulla determinazione del canone
annuo, fissato in € 410,00, pari circa al 31% del
valore di mercato valutato dal competente Settore
Tecnico in euro 1627,00 in considerazione dello stato
di manutenzione e conservazione dell’immobile,
Occorre
ora provvedere ad approvare la concessione e l’attribuzione
dei vantaggi economici, nella forma della riduzione
del canone di concessione, nella misura sopraindicato.
Si
propone di approvare la concessione, per la durata
di 6 anni, determinata dall’entità dei lavori,
dell’immobile comunale sito in Corso Svizzera 61,
al Comitato di Riqualificazione Borgo Vecchio Campidoglio,
con sede in Torino, alla via Rocciamelone 7, rappresentato
dal signor STIGLIANO Giovanni, nato a Rotondella (MT)
il 10/07/943 e residente in Torino alla via Fossano
2, in qualità di presidente pro-tempore, al
canone annuo di € 410,00, pari circa al 25% del valore
di mercato valutato dal competente settore ecnico
in euro 1627,00 e alle condizioni riportate nell’allegato
schema di disciplinare che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Tutto
ciò premesso
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-Visto
il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49)
del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n.
175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva
dal23/7/1996 il quale fra l'altro, all'art. 42 comma
II, dispone in merito alle "competenze proprie"
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto;
-
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
-
favorevole sulla regolarità tecnica;
-
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste
le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
- di
approvare, per le motivazioni espresse in narrativa
ed alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare,
che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, la concessione a favore
del Comitato di Riqualificazione Urbana "Campidoglio
Borgo Vecchio " con sede in Torino Via Rocciamelone
n.7, Cod. Fisc. 97540480015, nella persona del suo
Presidente Stigliano Giovanni, residente in Torino,
alla Via Fossano n.2 Cod. Fisc. STG GNN 43L10 H591C
avente ad oggetto l' immobile di proprietà
comunale sito in C.so Svizzera n.61, per la durata
di sei anni, con decorrenza dal primo giorno successivo
alla data della firma del verbale di consegna dell’immobile,
e quale vantaggio economico, attribuito ai sensi
del Regolamento per la concessione di beni immobili
comunali ad Enti ed Associazioni, l’applicazione
di un canone annuo, inferiore al valore di mercato,
nella misura di Euro 410,00 pari circa al 25% del
valore di mercato valutato dal competente Settore
Tecnico in Euro 1627,00.
- di
riservare a successivo provvedimento dirigenziale
la concessione di detto immobile .
- di
dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
quarto comma del testo unico approvato con D. Leg.
18 agosto 2000 n. 267.
OMISSIS
DELLA DISCUSSIONE
Durante
la discussione esce dall’aula la Consigliera Stefania
DEMARIE per cui i Consiglieri presenti in aula sono
22
VOTAZIONE
PALESE
PRESENTI:
22
VOTANTI:
20
VOTI
FAVOREVOLI: 16
VOTI
CONTRARI: 4
ASTENUTI
2 (Bosso,Gai)
Pertanto
il Consiglio
DELIBERA
1)
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa
ed alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare,
che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, la concessione a favore
del Comitato di Riqualificazione Urbana "Campidoglio
Borgo Vecchio " con sede in Torino Via Rocciamelone
n.7, Cod. Fisc. 97540480015, nella persona del suo
Presidente Stigliano Giovanni, residente in Torino,
alla Via Fossano n.2 Cod. Fisc. STG GNN 43L10 H591C
avente ad oggetto l' immobile di proprietà
comunale sito in C.so Svizzera n.61, per la durata
di sei anni, con decorrenza dal primo giorno successivo
alla data della firma del verbale di consegna dell’immobile,
e quale vantaggio economico, attribuito ai sensi
del Regolamento per la concessione di beni immobili
comunali ad Enti ed Associazioni, l’applicazione
di un canone annuo, inferiore al valore di mercato,
nella misura di Euro 410,00 pari al 25% del valore
di mercato valutato dal competente Settore Tecnico
in Euro 1627,00.
2)
Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale
la concessione di detto immobile
Il
Consiglio con distinta e palese votazione
PRESENTI:
22
VOTANTI:
20
VOTI
FAVOREVOLI: 16
VOTI
CONTRARI: 4
ASTENUTI:
2 (Bosso,Gai)
DELIBERA
- di
dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
quarto comma del testo unico approvato con D. Leg.
18 agosto 2000 n. 267.
DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI TORINO sito in Torino - Corso Svizzera 61
– AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGO VECCHIO
CAMPIDOGLIO.
ART.
1
OGGETTO
L'Amministrazione
comunale concede al Comitato di Riqualificazione Urbana
Borgo Vecchio Campidoglio , ai sensi e secondo le
disposizioni del Regolamento per la concessione di
immobili comunali ad Enti e Associazioni, l'utilizzo
dell'immobile di proprietà comunale sito in
Torino - Corso Svizzera 61 - piano terra - della superficie
di mq. 70 con annessa cantina pertinenziale di mq.30
circa.
L'immobile
è consegnato al concessionario, libero da persone,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati
di proprietà della Città.
ART.
2
DESTINAZIONE
DELL'IMMOBILE
I
locali oggetto del presente contratto sono da destinare
a sede del Comitato, alle condizioni contenute nel
Regolamento comunale per la concessione di beni immobili
ad Enti ed Associazioni e nel presente disciplinare
con divieto di ogni diverso uso.
Il
Concessionario non può cedere, nè in
tutto nè in parte, il godimento dell'immobile
oggetto del presente disciplinare.
In
caso di mancato adempimento degli obblighi di cui
ai commi precedenti, la Città potrà
esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato
il risarcimento degli eventuali danni conseguenti
all'inadempimento.
In
tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi
e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si
trovano senza che la Città stessa sia tenuta
a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di
qualsiasi titolo.
ART.
3
DURATA
La
concessione ha la durata di anni 6 con decorrenza
dal primo giorno successivo alla data della firma
del verbale di consegna dell’immobile
Alla
scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto
il concessionario dovrà presentare domanda
di rinnovo nelle forme di rito (con preavviso di mesi
sei).
Il
concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente
dal contratto con un preavviso di mesi 6. In tale
caso rimarranno a carico del concessionario tutte
le spese sostenute per gli interventi di cui agli
artt.5 e 6, senza alcun onere per il concedente.
Per
sopravvenute esigenze di interesse pubblico la
concessione potrà essere revocata con un preavviso
di mesi tre. Il concessionario non potrà pretendere
alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione
anticipata dell'immobile.
Al
termine della concessione , od in caso di restituzione
anticipata, il concessionario dovrà restituire
l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova all'atto della concessione con tutte le migliorie
apportate senza alcun onere per la Città.
ART.
4
CANONE
Il
Concessionario verserà alla Città di
Torino un canone annuo di € 410,00, in rate annuali
anticipate.
Il
pagamento di detto canone dovrà avvenire con
le modalità previste dalla Civica Amministrazione,
al Cassiere della Circoscrizione IV, ogni anno entro
e non oltre il ……
Il
pagamento non può essere sospeso, nè
ritardato, nè eseguito in misura parziale in
base a pretese od eccezioni di sorta.
Il
mancato pagamento del canone, costituisce motivo di
risoluzione del contratto e dà luogo all'automatica
costituzione in mora del concessionario anche agli
effetti del pagamento degli interessi legali, con
riferimento al periodo di ritardo, senza necessità
di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di
maggiori danni.
Detto
canone sarà aggiornato nella misura pari al
75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati, pubblicato annualmente sulla Gazzetta
Ufficiale.
In
caso di revoca della concessione l'Amministrazione
comunale conserverà per intero il canone per
l’anno in corso.
ART.5
LAVORI
DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA
Il
concessionario si impegna a realizzare i lavori indicati
nell’allegato progetto con le modalità
previste dalle Leggi e Regolamenti presenti in materia.
I
lavori dovranno essere eseguiti a totale cura e spese
del concessionario.
Il
concessionario dovrà ultimare i lavori proposti
entro 1 anno dal rilascio delle relative concessioni
o autorizzazione di legge che dovranno essere richieste
entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale
di consegna.
La
Città di Torino potrà revocare in qualunque
momento la concessione nel caso in cui le opere non
siano ultimate nel termine stabilito dal precedente
comma senza dover corrispondere alcun indennizzo o
compenso a qualsiasi titolo. In tal caso l’immobile
dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione
entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui
si trova libero da persone o cose. Resta inteso che,
qualora venissero proposti e approvati nuovi lavori
di miglioria da parte del concessionario o richiesti
dalla Città, il presente atto potrà
essere rivisto.
ART.
6
MANUTENZIONE
E'
a carico del concessionario la manutenzione ordinaria
e straordinaria dell'immobile e degli impianti, compresi
gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi
alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di
prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere
architettoniche.
Ogni
intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione
ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato
dalla Città.
Il
concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento
per danni causati a persone o cose dai lavori preventivamente
autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione
concedente.
In
caso di mancato adempimento degli obblighi di cui
ai commi precedenti, la Città potrà
esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato
il risarcimento degli eventuali danni conseguenti
all'inadempimento.
ART.
7
PROPRIETA'
Tutte
le nuove opere realizzate sui locali oggetto della
presente concessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice
Civile, sono acquisite in proprietà della Città
dal momento della loro esecuzione senza che questa
sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento
a qualsiasi titolo.
ART.
8
RIPARAZIONI
E RESTAURI
La
Città potrà in ogni tempo eseguire,
sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte
le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni
a suo insindacabile giudizio nonchè qualunque
opera di abbellimento e di restauro dello stabile
senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario,
indipendentemente dalla durata delle opere.
ART.
9
SPESE
Sono
a carico del concessionario tutte le spese relative
ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua,
gas e telefono, oltre alla tassa raccolta rifiuti,
i cui contratti devono essere direttamente intestati.
Sono
altresì a carico del concessionario le spese
relative all'installazione, sostituzione, riparazione
e manutenzione dei misuratori.
ART.
10
GARANZIE
A
garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare
il conduttore presta cauzione di €….. mediante fidejussione
bancaria n. rilasciata il ….. da….. di Torino - -
e valevole per tutto il rapporto contrattuale.
Ogni
effetto della fidejussione dovrà cessare sei
mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art.
1957 del Codice Civile.
La
Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere
l'ammontare della cauzione a copertura dei danni riscontrati
nei locali ed ogni eventuale suo credito salvo ed
impregiudicato ogni diritto.
Per
la durata del presente contratto il concessionario
dovrà, inoltre, sottoscrivere un'adeguata polizza
assicurativa per la responsabilità civile fabbricati
ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi
atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.
ART.
11
RESPONSABILITA'
Il
concessionario terrà l'Amministrazione comunale
indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e
dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno
che possa derivare a questi ultimi per effetto della
concessione, sia durante il periodo di esecuzione
di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia
durante il corso della concessione medesima.
Il
concessionario manleva la Città da qualsiasi
responsabilitaà o questione connessa con l'uso
in comune del bene e la gestione dello stesso.
ART.
12
ACCERTAMENTI
I
funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di
tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo
avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile
dato in concessione per accertamenti ed operazioni
nell'interesse dell'Amministrazione comunale.
ART.13
FORO
COMPETENTE
Per
ogni controversia derivante dall’attuazione del presente
disciplinare è competente il Foro di Torino.
ART.
14
DOMICILIO
Per
gli effetti della presente concessione, il concessionario
elegge il proprio domicilio presso il Signor STIGLIANO
Giovanni- Via Fossano 2 - 10145 TORINO.
Le
spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico
del concessionario.
Il
presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario,
non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta
approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi
e di Controllo.
Il
Concessionario dichiara di approvare specificatamente
le condizioni di cui al presente disciplinare.
Torino,
………
Per
accettazione, firma..........................................................
Cognome,
nome. STIGLIANO GIOVANNI
Luogo
e data di nascita ROTONDELLA (MT)
Codice
Fiscale STG GNN 43L10 H591C
Indirizzo
VIA FOSSANO 2 10145 TORINO
Telefono
…
Archivio