Circoscrizione 4 San Donato Campidoglio Parella ATTI CONSILIARI - MARZO 2002 
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Atto 27 - n° mecc. 0200636/87

CITTA' DI TORINO

Consiglio Circoscrizionale n. 4

"SAN DONATO CAMPIDOGLIO PARELLA"

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

4 MARZO 2002

ore 20,30 presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: BOSSO Giovanni Mario, CACCIAPUOTI Francesco, CERRATO Claudio, CARTELLA Ferdinando, DEL BIANCO Marianna, DELLE FAVE Maria Grazia, DEMARIE Stefania, DOMINESE Stefano, ENRICI BELLOM Maura, FARANO Nicola, FAZZONE Davide, FERRARI Francesco, FERRARI Giorgio Luigi, FRA Laura Maria, GAI Giorgio Maria, LAVOLTA Enzo, MOLINARO Aldo, POLLINI Alfredo, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, VALLE Mauro e VIGNALE Gian Luca.

In totale n. 23 Consiglieri

Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: Grazia BARBARO, Laura QUAGLIA.

Con l'assistenza del Segretario Dr. A.R. MELIDORO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 (Art.42, comma II, Regolamento Decentramento). Concessione pluriennale del locale di C.so Svizzera 61 al Comitato di Riqualificazione Urbana Borgo Vecchio Campidoglio. Disciplinare. Approvazione.


Il Presidente Guido Alunno, di concerto con la Coordinatrice della I Commissione Laura FRA

riferisce:

In attuazione del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazione, è stata espletata la procedura per l’individuazione del concessionario del locale di C.so Svizzera 61.

Il concessionario è stato individuato nel Comitato di Riqualificazione Borgo Vecchio Campidoglio, con sede in Torino, alla via Rocciamelone 7, rappresentato dal signor STIGLIANO Giovanni, nato a Rotondella (MT) il 10/07/943 e residente in Torino alla via Fossano 2, in qualità di presidente pro-tempore, come risulta da idonea documentazione acquisita agli atti.

Il concessionario ha presentato un progetto per la ristrutturazione dell’immmobile, che costituisce allegato del disciplinare.

Visto i pareri espressi:

dal Settore Tecnico Immobili Circoscrizionale, favorevole sugli interventi di ristrutturazione proposti dal Comitato stesso e sulla congruità dei costi con i prezzi usati dalla Città di Torino

dal Gruppo di lavoro interassessorile, favorevole sull’individuazione del concessionario e sulla determinazione del canone annuo, fissato in € 410,00, pari circa al 31% del valore di mercato valutato dal competente Settore Tecnico in euro 1627,00 in considerazione dello stato di manutenzione e conservazione dell’immobile,

Occorre ora provvedere ad approvare la concessione e l’attribuzione dei vantaggi economici, nella forma della riduzione del canone di concessione, nella misura sopraindicato.

Si propone di approvare la concessione, per la durata di 6 anni, determinata dall’entità dei lavori, dell’immobile comunale sito in Corso Svizzera 61, al Comitato di Riqualificazione Borgo Vecchio Campidoglio, con sede in Torino, alla via Rocciamelone 7, rappresentato dal signor STIGLIANO Giovanni, nato a Rotondella (MT) il 10/07/943 e residente in Torino alla via Fossano 2, in qualità di presidente pro-tempore, al canone annuo di € 410,00, pari circa al 25% del valore di mercato valutato dal competente settore ecnico in euro 1627,00 e alle condizioni riportate nell’allegato schema di disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

-Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal23/7/1996 il quale fra l'altro, all'art. 42 comma II, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

- dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;

- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la concessione a favore del Comitato di Riqualificazione Urbana "Campidoglio Borgo Vecchio " con sede in Torino Via Rocciamelone n.7, Cod. Fisc. 97540480015, nella persona del suo Presidente Stigliano Giovanni, residente in Torino, alla Via Fossano n.2 Cod. Fisc. STG GNN 43L10 H591C avente ad oggetto l' immobile di proprietà comunale sito in C.so Svizzera n.61, per la durata di sei anni, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data della firma del verbale di consegna dell’immobile, e quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, l’applicazione di un canone annuo, inferiore al valore di mercato, nella misura di Euro 410,00 pari circa al 25% del valore di mercato valutato dal competente Settore Tecnico in Euro 1627,00.
  2. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale la concessione di detto immobile .
  3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 quarto comma del testo unico approvato con D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267.
  4. OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

    Durante la discussione esce dall’aula la Consigliera Stefania DEMARIE per cui i Consiglieri presenti in aula sono 22

    VOTAZIONE PALESE

    PRESENTI: 22

    VOTANTI: 20

    VOTI FAVOREVOLI: 16

    VOTI CONTRARI: 4

    ASTENUTI 2 (Bosso,Gai)

    Pertanto il Consiglio

    DELIBERA

    1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed alle condizioni riportate nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la concessione a favore del Comitato di Riqualificazione Urbana "Campidoglio Borgo Vecchio " con sede in Torino Via Rocciamelone n.7, Cod. Fisc. 97540480015, nella persona del suo Presidente Stigliano Giovanni, residente in Torino, alla Via Fossano n.2 Cod. Fisc. STG GNN 43L10 H591C avente ad oggetto l' immobile di proprietà comunale sito in C.so Svizzera n.61, per la durata di sei anni, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data della firma del verbale di consegna dell’immobile, e quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, l’applicazione di un canone annuo, inferiore al valore di mercato, nella misura di Euro 410,00 pari al 25% del valore di mercato valutato dal competente Settore Tecnico in Euro 1627,00.

    2) Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale la concessione di detto immobile

    Il Consiglio con distinta e palese votazione

    PRESENTI: 22

    VOTANTI: 20

    VOTI FAVOREVOLI: 16

    VOTI CONTRARI: 4

    ASTENUTI: 2 (Bosso,Gai)

    DELIBERA

  5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 quarto comma del testo unico approvato con D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO sito in Torino - Corso Svizzera 61 – AL COMITATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGO VECCHIO CAMPIDOGLIO.

ART. 1

OGGETTO

L'Amministrazione comunale concede al Comitato di Riqualificazione Urbana Borgo Vecchio Campidoglio , ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti e Associazioni, l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito in Torino - Corso Svizzera 61 - piano terra - della superficie di mq. 70 con annessa cantina pertinenziale di mq.30 circa.

L'immobile è consegnato al concessionario, libero da persone, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Nel fabbricato non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

ART. 2

DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente contratto sono da destinare a sede del Comitato, alle condizioni contenute nel Regolamento comunale per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni e nel presente disciplinare con divieto di ogni diverso uso.

Il Concessionario non può cedere, nè in tutto nè in parte, il godimento dell'immobile oggetto del presente disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 3

DURATA

La concessione ha la durata di anni 6 con decorrenza dal primo giorno successivo alla data della firma del verbale di consegna dell’immobile

Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito (con preavviso di mesi sei).

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 6. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui agli artt.5 e 6, senza alcun onere per il concedente.

Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile.

Al termine della concessione , od in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all'atto della concessione con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città.

ART. 4

CANONE

Il Concessionario verserà alla Città di Torino un canone annuo di € 410,00, in rate annuali anticipate.

Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione, al Cassiere della Circoscrizione IV, ogni anno entro e non oltre il ……

Il pagamento non può essere sospeso, nè ritardato, nè eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il mancato pagamento del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo all'automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale.

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per l’anno in corso.

ART.5

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA

Il concessionario si impegna a realizzare i lavori indicati nell’allegato progetto con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti presenti in materia.

I lavori dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario.

Il concessionario dovrà ultimare i lavori proposti entro 1 anno dal rilascio delle relative concessioni o autorizzazione di legge che dovranno essere richieste entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

La Città di Torino potrà revocare in qualunque momento la concessione nel caso in cui le opere non siano ultimate nel termine stabilito dal precedente comma senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In tal caso l’immobile dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova libero da persone o cose. Resta inteso che, qualora venissero proposti e approvati nuovi lavori di miglioria da parte del concessionario o richiesti dalla Città, il presente atto potrà essere rivisto.

ART. 6

MANUTENZIONE

E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.

Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato dalla Città.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati a persone o cose dai lavori preventivamente autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 7

PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà della Città dal momento della loro esecuzione senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 8

RIPARAZIONI E RESTAURI

La Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonchè qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 9

SPESE

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas e telefono, oltre alla tassa raccolta rifiuti, i cui contratti devono essere direttamente intestati.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori.

ART. 10

GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare il conduttore presta cauzione di €….. mediante fidejussione bancaria n. rilasciata il ….. da….. di Torino - - e valevole per tutto il rapporto contrattuale.

Ogni effetto della fidejussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare della cauzione a copertura dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni diritto.

Per la durata del presente contratto il concessionario dovrà, inoltre, sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

ART. 11

RESPONSABILITA'

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario manleva la Città da qualsiasi responsabilitaà o questione connessa con l'uso in comune del bene e la gestione dello stesso.

ART. 12

ACCERTAMENTI

I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART.13

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall’attuazione del presente disciplinare è competente il Foro di Torino.

ART. 14

DOMICILIO

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Signor STIGLIANO Giovanni- Via Fossano 2 - 10145 TORINO.

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Il presente atto mentre vincola sin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi e di Controllo.

Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, ………

Per accettazione, firma..........................................................

Cognome, nome. STIGLIANO GIOVANNI

Luogo e data di nascita ROTONDELLA (MT)

Codice Fiscale STG GNN 43L10 H591C

Indirizzo VIA FOSSANO 2 10145 TORINO

Telefono …

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