n. 122/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
19 SETTEMBRE 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 19 settembre 2005, alle ore 20,45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL,
BURZIO, CANELLI, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO,
FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA,
LONGO, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO e
TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 20 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, CERMIGNANI,
GALAVOTTI, SCALETTI e STALTERI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO
EDILIZIO - MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA".
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO
EDILIZIO - MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA" ** FAVOREVOLE
CONDIZIONATO **
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della II Commissione COPPERI,
riferisce:
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
- Settore Dirigenza di Coordinamento Edilizia
Privata, con nota del 4 agosto 2005 prot.
n. 3142/05 -TO1.004, ha richiesto alla Circoscrizione
di esprimere il parere di competenza, ai
sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento, in merito alla deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 2005 05658/38)
approvata dalla Giunta Comunale nella seduta
del 19 luglio 2005 in ordine alla modifica
dell'art. 2 del Regolamento Edilizio.
Il vigente Regolamento Edilizio, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2003 8280/38 in data 20/12/2004, è
stato redatto in coerenza al Regolamento
Edilizio Tipo Regionale, di cui alla L.R.
8 luglio 1999 n. 19.
In particolare per quanto concerne la composizione
della Commissione Edilizia l'art. 2 del
Regolamento prevede che tale organo consultivo
dell'Amministrazione sia composto da 6 membri
esperti e da 6 membri scelti tra terne designate
dalle categorie economiche e professionali,
tutti nominati dal Consiglio Comunale e,
in conformità con le indicazioni
regionali, che sia presieduto dal Sindaco
o dall'Assessore delegato.
Una recente pronuncia del T.A.R. Piemonte
ha tuttavia ritenuto illegittima la presenza
degli organi politici nella Commissione
Edilizia di un comune della nostra regione
in quanto non conforme al principio di portata
generale introdotto nell'ordinamento dalle
recenti innovazioni normative, che afferma
la netta separazione fra le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo (proprie
degli organi politici e di governo) e quelle
di gestione (proprie dei dirigenti).
Tale orientamento trova piena conferma nel
parere del Consiglio di Stato n. 2447/03
espresso su richiesta del Ministero dell'Interno
- Direzione Centrale delle Autonomie - Ufficio
per l'Attuazione delle Riforme delle Autonomie
Locali e per la tenuta degli Statuti - e
pervenuto a questo Comune con nota della
Prefettura in data 17 maggio 2005.
La stessa nota della Prefettura conclude
che la presenza di organi politici nella
Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi
su richieste di permessi edilizi, non è
più consentita dall'assetto normativo
attuale, e che qualora tale presenza sia
espressamente prevista da regolamenti comunali,
gli enti locali dovranno provvedere alle
necessarie modifiche.
A tale scopo è dunque necessario
procedere alla modifica dell'art. 2 del
vigente Regolamento Edilizio che disciplina
la formazione della Commissione Edilizia
stralciando le previsioni non compatibili
con la normativa ed integrando con un ulteriore
esperto di nomina consigliare la composizione
della Commissione Edilizia come segue:
- articolo 2
- Il comma 1 attualmente così formulato:
"La Commissione Edilizia, organo tecnico
consultivo comunale in tema di qualità
urbana in campo edilizio, architettonico
ed urbanistico, è composta dal Sindaco
o dall'Assessore suo delegato che la presiede,
dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici
della Città o suo delegato, e da
dodici componenti nominati dal Consiglio
Comunale"
viene sostituito dal seguente:
- comma 1:"La Commissione Edilizia,
organo tecnico consultivo comunale in tema
di qualità urbana in campo edilizio,
architettonico ed urbanistico, è
composta dal Vicedirettore Generale dei
Servizi Tecnici della Città o suo
delegato che la presiede, e da tredici componenti
nominati dal Consiglio Comunale"
- Il periodo di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'art. 2 attualmente così
formulato:
a) cinque esperti in progettazione architettonica,
progettazione urbanistica, storia dell'architettura
urbana;
viene sostituito dal seguente:
a) sei esperti in progettazione architettonica,
progettazione urbanistica, storia dell'architettura
urbana.
La II Commissione si è riunita in
data 07.09.2005 per discutere il parere
in merito a "Regolamento Edilizio -
modifica alla composizione della Commissione
Edilizia".
Constatato che la modifica del Regolamento
deve essere comunque realizzata, considerata
la pronuncia del TAR, visto il parere del
Consiglio di Stato e la nota della Prefettura,
citati in narrativa, la II Commissione propone
che il sesto esperto che deve integrare
la Commissione Edilizia sia designato dalle
Circoscrizioni, attualmente escluse dai
lavori della Commissione Edilizia medesima.
Tutto ciò premesso:
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
· Visto l'art. 54 dello Statuto
della Città di Torino;
· Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
· Dato atto che il parere di cui
all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole in merito
al "Regolamento Edilizio - modifica
alla composizione della Commissione Edilizia",
a condizione che l'esperto in progettazione
architettonica, progettazione urbanistica,
storia dell'architettura urbana di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del regolamento
Edilizio emendato nella proposta di deliberazione
in oggetto, sia designato dalle Circoscrizioni,
con procedura da definire.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 20
Astenuti 6 (Arnulfo, Bura, Iannetti, Invidia,
Longo e Trabucco)
Votanti 14
Voti favorevoli 14
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole in merito
al "Regolamento Edilizio - modifica
alla composizione della Commissione Edilizia",
a condizione che l'esperto in progettazione
architettonica, progettazione urbanistica,
storia dell'architettura urbana di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del regolamento
Edilizio emendato nella proposta di deliberazione
in oggetto, sia designato dalle Circoscrizioni,
con procedura da definire.
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