n. 123/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
19 SETTEMBRE 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 19 settembre 2005, alle ore 20,45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL,
BURZIO, CANELLI, CAVAGLIA', CERMIGNANI,
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO,
IANNETTI, INVIDIA, LONGO, PEVERARO, SCARLATELLI,
SEMERARO e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI,
SCALETTI e STALTERI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO "
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI
E SOCIO - SANITARIE".
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. .3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO "
RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI
E SOCIO - SANITARIE"
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della IV^ Commissione SCARLATELLI,
riferisce:
La Divisione Servizi Sociali e Rapporti
con le Aziende Sanitarie, con nota del 18
Luglio 2005 prot. n. 31394/043, ha richiesto
alla Circoscrizione di esprimere di competenza
ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento in merito alla proposta
di deliberazione, assunta dalla Giunta Comunale
in data 12 luglio 2005 n. mecc. 2005 - 0505648/19
Oggetto: "Riordino delle prestazioni
domiciliari sociali e socio-sanitarie".
Fanno parte integrante di tale provvedimento
i seguenti allegati:
· Allegato1: Prestazioni Domiciliari
sociali e socio-sanitarie. Criteri di accesso
e di contribuzione al costo;
· Allegato 2: Linee guida per l'appropiatezza
degli interventi Domiciliari per gli anziani;
· Allegato 3: Specifiche per l'utilizzo
delle prestazioni Domiciliari di cui all'Allegato
2 a favore di persone con disabilità,
minori e loro famigliari.
Il provvedimento è stato esaminato
nel corso della Seduta di IV Commissione
in data 13 settembre 2005, presenti i soggetti
che in ambito circoscrizionale interagiscono
nelle politiche attive che riguardano i
cittadini anziani residenti nella circoscrizione.
Con il provvedimento oggetto del parere,
si è inteso "riordinare"
tutti gli interventi che nel corso del tempo
si sono organizzati, in ambito cittadino
e circoscrizionale.
In particolare con deliberazione del Consiglio
Comunale del 14 febbraio 1984 n.mecc. 8309598/19,
sulla base di precedenti sperimentazioni,
veniva istituito il servizio di assistenza
domiciliare, quale intervento svolto da
personale con qualifica professionale regionale
e consistente in attività di supporto
alle persone ed alle famiglie nella gestione
della vita quotidiana, con l'obiettivo prioritario
di consentire il più possibile la
permanenza al proprio domicilio di minori,
disabili ed anziani.
A tale prestazione principale se ne sono
affiancate nel tempo numerose altre, introdotte
via via in risposta ai bisogni espressi
dalle singole tipologie di utenza e di conseguenza
con differenziazioni sia sul piano dei criteri
di accesso che delle modalità gestionali.
In particolare sono stati normati:
- l'affidamento diurno a volontari di minori
(C.C. del. 30 giugno 1986 n.mecc. 8606570/19)
e successivamente anche di disabili ed anziani
(C.C. del 28 settembre 1989 n. mecc. 8909698/19)
- il telesoccorso ( C.C. del 4 febbraio
1985 n. mecc. 8500914/19) per anziani e
disabili;
- i pasti a domicilio (C.C. del 4 febbraio
1987 n. mecc. 8614433/19) per anziani ed
inabili;
- le prestazioni integrative al servizio
di assistenza domiciliare (G.C. del 13 ottobre
1998 n. mecc. 9808433/19), che non consistono
in una nuova tipologia di servizio ma in
interventi complementari relativi all'igiene
della persona e alla manutenzione della
casa previsti dal capitolato di gara dell'appalto
concorso n.48/98, approvato con deliberazione
Giunta Comunale del 23 aprile 1998 mecc.
9802942/19;
- i servizi di tregua (C.C. dell'8 novembre
1999 n. mecc. 9908665/19) consistenti in
interventi integrati resi da operatori professionali
e volontari volti a garantire un sollievo
ai familiari che quotidianamente si occupano
della cura di propri congiunti anziani non
autosufficienti;
- gli assegni di cura per minori, disabili
ed anziani con problemi di autosufficienza
e i contributi per il sostegno domiciliare
di minori non disabili (C.C. del 12 febbraio
2001 n. mecc. 200005700/19), entrambi consistenti
in una erogazione economica finalizzata
all'assunzione di collaboratori/trici familiari
.
Il sistema delle prestazioni domiciliari
offerte dai servizi sociali della Città
risulta pertanto composito e diversificato
e necessita di una revisione organica, che
lo riconduca ad un disegno unitario, senza
al tempo stesso eliminare le differenze
che risultano necessarie per rispondere
a bisogni differenti.
Sulle modalità di tale revisione,
prevista nel documento programmatico del
Sindaco per il 2001/2006, è intervenuta
la mozione n. 5 approvata dal Consiglio
Comunale in data 28/1/2002, che in particolare
prevede la necessità di:
- sviluppare, in accordo e con la partecipazione
finanziaria delle ASL, gli interventi per
favorire l'assistenza al proprio domicilio
delle persone non autosufficienti e per
supportare le loro famiglie, anche con l'avvio
di nuove iniziative e misure di aiuto quali
ad esempio i buoni servizio per poter utilizzare
lavoratori e lavoratrici domiciliari di
imprese accreditate;
- introdurre il riconoscimento di un contributo
economico ai familiari che si prendono cura
al domicilio dei congiunti non autosufficienti.
I contenuti di tale riordino sono stati
oggetto di ampio confronto nell'ambito dei
tavoli, ed in particolare di quello denominato
Anziani e Domiciliarità, di concertazione
realizzati per l'approvazione del Piano
dei Servizi Sociali 2003-2006, adottato
con deliberazione del C.C. del 17 novembre
2003 n. mecc. 200306026/19.
In considerazione degli obiettivi/azioni
di tali atti risulta necessario ricomporre
il sistema dell'assistenza a domicilio,
attraverso un'identificazione più
precisa dei ruoli da attribuire/riconoscere
ai vari attori interagenti nel sistema attraverso:
- la promozione, il sostegno ed il riconoscimento
del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo
le attività prestate in base ai fondamentali
doveri di solidarietà intrafamiliare,
per le quali è necessario sviluppare
attività di sostegno e sollievo,
dallo svolgimento di prestazioni riconducibili
al lavoro di cura, per le quali occorre
prevedere un riconoscimento anche economico
mediante rimborsi spese forfettari eventualmente
utilizzabili, in caso di necessità,
per versare contributi previdenziali volontari;
- la promozione, il sostegno e il riconoscimento
dell'assunzione di un ruolo parafamigliare
da parte di volontari singoli e il conseguente
riordino della prestazione dell'affidamento
famigliare distinguendo, anche ai fini della
determinazione dell'entità del rimborso
spese riconosciuto, tra l'esercizio di funzioni
tipiche della solidarietà di vicinato
e lo svolgimento di prestazioni riconducibili
al lavoro di cura;
- la definizione del ruolo esercitato dagli
operatori professionali di diversa qualifica
nel sistema della cura, in particolare assistenti
domiciliari e collaboratori familiari, in
relazione allo specifico professionale e
alla necessità di ottimizzare/promuovere
lo sviluppo delle risorse umane;
- la distinzione dei ruoli esercitati nel
sistema dal servizio pubblico ( titolare
della presa in carico, che deve garantire
prioritariamente i compiti della valutazione
del bisogno e della verifica/monitoraggio
sugli interventi in atto) e dalle imprese
sociali, cui va riconosciuta autonomia nella
progettazione operativa e nella gestione
degli interventi, nonché la responsabilità
dell'esecuzione del progetto assistenziale.
Perchè tale ricomposizione sia realizzabile
operativamente sul piano tecnico ed organizzativo,
occorre però che vengano definite
nuove regole al fine di:
1) superare l'attuale disomogeneità
tra i criteri di accesso alle varie prestazioni
domiciliari, che troppo spesso finisce per
condizionare, a scapito dell'appropriatezza,
la scelta di una rispetto all'altra. Si
tratta di adottare modalità di valutazione
della condizione socio-economica e procedure
analoghe per l'accesso a tutte le prestazioni
domiciliari, tali da incentivare il ricorso
a tali interventi rispetto a quelli residenziali,
senza peraltro penalizzare chi necessita
di ricovero. Inoltre, in considerazione
della rilevante consistenza della offerta
privata in quest'ambito, vanno individuate
le modalità attraverso le quali il
servizio pubblico possa garantire un servizio
di segretariato sociale/valutazione/orientamento
alla popolazione che lo richiede e che necessita
di queste prestazioni, indipendentemente
dalle sue condizioni socio-economiche e
quindi anche nel caso non siano dovuti interventi
a carico parziale/totale dell'Amministrazione.
Pertanto, nelle more dell'adozione da parte
della Regione Piemonte del provvedimento
di cui all'art. 40 della l.r.1/2004 in materia
di criteri per il concorso degli utenti
al costo delle prestazioni sociali, è
necessario approvare le norme sui criteri
di accesso alle prestazioni domiciliari
di cui all'allegato 1, facente parte integrante
del presente provvedimento .
2) adeguare l'offerta pubblica alla evoluzione
della domanda di domiciliarità proveniente
dalla popolazione torinese, che in particolare
riguarda l'utenza anziana: oltre ai dati
demografici che vedono nella nostra città,
a fronte di una popolazione di circa 900.000
unità, la presenza di oltre 89.000
anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000
anagraficamente soli e circa 23.000 senza
figli o con figli residenti fuori Torino),
con un indice di vecchiaia più alto
del 60% di quello della cintura e dell'11%
di quello regionale, un'indagine condotta
sugli accessi ai servizi sociali della Città
in corso 2003 evidenzia che il 50% delle
richieste di intervento riguardano persone
anziane mentre i dati relativi alla erogazione
delle prestazioni domiciliari nell'ultimo
triennio segnalano un forte incremento assoluto
e percentuale delle risposte a persone anziane,
che risultano beneficiarie nel 70 % dell'assistenza
domiciliare, nell'95 % del telesoccorso
e a favore delle quali in corso 2004 sono
stati gestiti 1225 affidi familiari ( a
fronte dei 712 del 2001) e 1570 assegni
di cura ( a fronte degli 810 del 2001).
In particolare la recente notevole crescita
del ricorso a tali prestazioni e l'analisi
qualitativa dei casi che ne hanno beneficiato
suggerisce la necessità di una rivisitazione
più complessiva degli strumenti a
disposizione degli operatori sociali nei
confronti degli anziani, riconoscendo anche
in ambito sociale una specificità
dei servizi loro offerti e declinando le
forme concrete della domiciliarità.
In quest'ambito da un lato occorre promuovere,
attraverso il coinvolgimento della comunità
locale, azioni di natura preventiva e di
vigilanza attiva volte a ritardare il più
possibile la perdita dell'autonomia e la
conseguente necessità della presa
in carico individuale: in tal senso si tratta
di ricondurre a sistema le azioni sperimentali
realizzate con il progetto "Domiciliarità
leggera" avviato con deliberazione
della Giunta Comunale del 15 luglio 2003
n.mecc. 200305506/19 e implementato con
deliberazione della Giunta Comunale del
21 luglio 2004 n. mecc.200406313/19.
Dall'altro, quando invece la presa in carico
diventi necessaria, occorre attuare una
progettazione individualizzata degli interventi
e una scelta appropriata delle prestazioni,
distinguendo i percorsi degli utenti e le
modalità organizzative dei servizi
in relazione alla condizione di autosufficienza
o meno dell'anziano richiedente/beneficiario
delle prestazioni.
Nel caso di non autosufficienza della persona
infatti, in base all' accordo sull'attuazione
regionale dei Livelli Essenziali di Assistenza,
intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003
n.51, la titolarità degli interventi
domiciliari risulta in capo al Servizio
Sanitario Nazionale e le prestazioni assumono
prevalente rilevanza socio-sanitaria.
Conseguenza fondamentale di tale accordo
è il riconoscimento di rilevanza
sanitaria alle prestazioni domiciliari fornite
dalla Città agli anziani non autosufficienti,
ambito di intervento in cui in collaborazione
con le ASL cittadine si è avviato
sperimentalmente in materia sin dal gennaio
2003 il Progetto Torino Domiciliarità,
finanziato con l'art. 71 ex legge 448/98
(legge finanziaria per l'anno 1999) e attuato
con le modalità di cui alle deliberazioni
della Giunta Comunale del 28 gennaio 2003(
n. mecc. 200300445/19) e del 7 dicembre
2004 n. mecc. 200410460/19, realizzando
un proficuo confronto sui contenuti .
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è
necessario approvare il documento di indirizzo,
costruito al fine di orientare direttamente
l'azione in materia degli operatori sociali
e sanitari, denominato Linee guida per l'appropriatezza
degli interventi domiciliari per gli anziani
di cui all'allegato 2, facente parte integrante
del provvedimento oggetto del parere.
3) individuare le specifiche per l'utilizzo
delle prestazioni domiciliari così
ridefinite in favore di altre tipologie
di utenza: minori e disabili. A tal proposito
va sottolineato che l'accordo regionale
di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre
2003 n.51 non consente ancora la definizione
di un sistema globale ed integrato di prestazioni
domiciliari a favore di tutte le tipologie
di utenza, rinviando in particolare la regolamentazione
degli interventi nei confronti di persone
con problemi psichiatrici, affette da dipendenze
o da HIV o con malattie terminali, nei cui
confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre
2001 prevede che gli interventi socio-sanitari
di natura domiciliare siano totalmente a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, nelle more di tali accordi con
il presente atto è possibile prevedere
l'erogazione di prestazioni domiciliari
a eventuale carico dell'Amministrazione
comunale, oltre che in favore delle persone
anziane di cui al punto precedente, solamente
nei confronti di minori e disabili. Pur
nella generale unitarietà del sistema,
le prestazioni descritte nell'allegato 2
si applicano a tali tipologie di utenza
con le modalità descritte nell'allegato
3, facente parte integrante del provvedimento
oggetto del parere, che individua gli obiettivi
particolari e i necessari adattamenti ai
bisogni specifici, da perseguirsi in tali
casi;
4) stipulare un accordo di programma con
le Aziende Sanitarie Locali torinesi in
materia di interventi domiciliari, da adottarsi
con successivo provvedimento della Giunta
Comunale, che dovrà definire le modalità
organizzative per:
a) garantire modalità di erogazione
delle prestazioni domiciliari che favoriscano
percorsi unitari per l'utenza, con particolare
riferimento alla continuità assistenziale
tra la fase dell'acuzie/postacuzie, a totale
titolarità sanitaria, e la fase della
lungoassistenza in cui, a seconda delle
condizioni socio-economiche del beneficiario,
l'Amministrazione può o meno essere
chiamata a riconoscere una integrazione
di natura economica;
b) realizzare la valutazione congiunta da
parte dei servizi sociali e sanitari circa
l'assistibilità a domicilio in particolare
degli anziani non autosufficienti che avranno
richiesto l'intervento dell'Unità
Valutativa Geriatrica delle ASL, attraverso
il raccordo con gli interventi dei Medici
di Medicina Generale e dei Servizi di Cure
Domiciliari delle Aziende Sanitarie;
c) giungere all'approvazione congiunta di
progetti individualizzati di massima applicabili
alle varie tipologie di utenza standardizzabili
in relazione alle condizioni di autosufficienza
e alla consistenza della rete sociale, sulla
base dei quali definire sin dalla fase valutativa
l'ipotesi di mix di prestazioni fino al
massimale erogabile e l'entità del
concorso finanziario dei due enti e dell'utente,
che dovranno costituire il riferimento per
le progettualità operative da mettere
in atto;
d) gestire le eventuali liste d'attesa per
l'attivazione degli interventi secondo criteri
di omogeneità e di trasparenza e,
mediante il ricorso alle modalità
ed agli strumenti di valutazione di cui
alla DGR 17-15226 del 30 marzo 2005, garantendo
priorità alle situazioni connotate
da debolezza socio-economica, correlata
al grado di limitazione dell'autonomia personale;
5) prevedere un nuovo sistema di erogazione
delle prestazioni che consenta:
a) la regolazione del mercato privato, ampiamente
diffuso in questo settore e sviluppatosi
negli anni in modo non regolato, a tutela
della qualità delle prestazioni rese
agli utenti e della regolarità dei
rapporti di lavoro degli operatori coinvolti;
b) l'utilizzo non solo da parte dei servizi
sociali della città ma anche di tutti
i suoi potenziali e diversificati "clienti"
presenti sul territorio cittadino: siano
essi privati, qualora non intendano avvalersi
o per la parte per cui non hanno diritto
ad usufruire dell'intervento pubblico oppure
altri enti pubblici, prime fra tutte le
Aziende Sanitarie Locali per la parte a
loro totale/parziale carico a seconda delle
fasi dell'intervento o della tipologia di
utenza in questione;
c) l'espressione da parte del beneficiario
e/o della sua famiglia, qualora ne abbiano
la capacità e se lo desiderano e
nell'ambito di regole predefinite di correttezza
e trasparenza, le proprie preferenze in
merito alle modalità di erogazione
della prestazione e nella scelta del fornitore
di fiducia.
A tali fini con il provvedimento oggetto
del parere occorre pertanto introdurre progressivamente
in quest'ambito e con particolare ma non
esclusivo riferimento alle prestazioni di
assistenza domiciliare qualificata, la modalità
dei titoli per l'acquisto di servizi sociali
di cui all'art. 17 della l.328/2000 a fianco
di altri sistemi di erogazione come il trasferimento
monetario; prevedere l'utilizzo di tali
strumenti nell'ambito di una progettazione
individualizzata curata dai servizi pubblici
dei due comparti. Pertanto occorre demandare
alla Giunta Comunale l'istituzione della
sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati
di prestazioni socio-sanitarie relativa
a quelle domiciliari e la contestuale identificazione
di caratteristiche qualitative degli interventi
e di tariffe calmierate, prevedendo modalità
per il suo utilizzo che consentano una transizione
graduale del sistema nel tempo che tenga
conto da un lato della necessaria continuità
degli interventi in atto sia sotto il profilo
dei bisogni dei beneficiari che delle garanzie
occupazionali dei lavoratori impegnati e
dall'altro delle esigenze di informazione
ed orientamento da garantire agli utenti
perché la possibilità di scelta
di cui all'art. 3 comma 4 della l.328/2000
possa essere esercitata con piena consapevolezza.
Il sistema che deriva dall'approvazione
del provvedimento oggetto del parere, in
forza del quale vengono abrogate le succitate
disposizioni istitutive delle singole prestazioni,
presenta caratteristiche fortemente innovative
rispetto a quello attualmente in essere
e quindi risulta necessario normare in modo
particolarmente circostanziato la transizione,
che, tenuto conto della particolare fragilità
dei destinatari, non potrà che essere
realizzata in modo graduale ed al contempo
flessibile, in modo da non costituire un
brusco ed immotivato cambiamento dei singoli
percorsi individuali.
In particolare dal momento che il riordino
comporta regole diverse sia in materia di
criteri di accesso sia in materia di indirizzi
per l'utilizzo delle prestazioni si prevede
che il nuovo sistema si applichi in modo
complessivo alle richieste presentate dopo
45 giorni dall'esecutività del provvedimento
che approva il primo elenco di fornitori
accreditati, mentre, relativamente ai casi
in corso, al momento del rinnovo si applichino
le seguenti regole:
- sul piano della valutazione della situazione
economica, a meno che siano intervenute
variazioni che l'abbiano migliorata, è
possibile conservare nel tempo, senza quindi
procedere al calcolo del massimale secondo
i nuovi criteri, il valore economico delle
prestazioni in corso di erogazione al momento
del riordino: stante la diversa considerazione
nei due sistemi dell'indennità di
accompagnamento, il beneficiario di tale
provvidenza e di un assegno di cura erogato
per la prima volta dopo l'aprile 2003 ha
comunque facoltà di richiedere l'applicazione
del nuovo conteggio;
- sul piano invece della tipologia di prestazioni
erogate, occorre procedere ad una valutazione
della loro appropriatezza alla luce dei
nuovi indirizzi: i servizi sociali che hanno
in carico il caso, di concerto con i servizi
sanitari qualora si tratti di situazione
rimessa alla competenza delle Unità
Valutative operanti presso le ASL, formulano
una nuova ipotesi di progetto assistenziale
individualizzato e concordano con il beneficiario/la
sua famiglia il passaggio al nuovo sistema,
che, qualora non siano intervenute modificazioni
nella situazione della persona che avrebbero
comunque determinato la variazione del progetto,
può anche essere attuato per fasi
in un arco di tempo massimo di anni due
dall'avvio del nuovo sistema.
Il sistema di erogazioni ed interventi che
deriva dall'applicazione del atto deve essere
necessariamente considerato come sperimentale,
per i complessi effetti che genera. Pertanto
in fase di avvio del riordino attuato con
il presente atto, per un periodo di 24 mesi
dalla sua esecutività, la Giunta,
sentita la IV Commissione Consiliare, può
adottare provvedimenti per introdurre modalità
correttive, al fine di adattare i criteri
del presente atto alle conseguenze che emergeranno
nella sua applicazione, sia rispetto alla
compatibilità economica con le risorse
disponibili per la Città, sia rispetto
agli effetti delle prestazioni sui cittadini.
Tali provvedimenti dovranno comunque essere
sottoposti all'approvazione del Consiglio
Comunale in sede di predisposizione della
deliberazione di indirizzi in tema di tariffe
per l'esercizio finanziario successivo alla
loro adozione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art.54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 ( n. mecc.9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
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