Torna alla pagina iniziale della Corcoscrizione 3
   
ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 07244/086

n. 123/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
19 SETTEMBRE 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 19 settembre 2005, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, CANELLI, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI, SCALETTI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO " RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO - SANITARIE".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. .3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO " RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO - SANITARIE"

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della IV^ Commissione SCARLATELLI, riferisce:

La Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, con nota del 18 Luglio 2005 prot. n. 31394/043, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione, assunta dalla Giunta Comunale in data 12 luglio 2005 n. mecc. 2005 - 0505648/19 Oggetto: "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie".
Fanno parte integrante di tale provvedimento i seguenti allegati:
· Allegato1: Prestazioni Domiciliari sociali e socio-sanitarie. Criteri di accesso e di contribuzione al costo;
· Allegato 2: Linee guida per l'appropiatezza degli interventi Domiciliari per gli anziani;
· Allegato 3: Specifiche per l'utilizzo delle prestazioni Domiciliari di cui all'Allegato 2 a favore di persone con disabilità, minori e loro famigliari.
Il provvedimento è stato esaminato nel corso della Seduta di IV Commissione in data 13 settembre 2005, presenti i soggetti che in ambito circoscrizionale interagiscono nelle politiche attive che riguardano i cittadini anziani residenti nella circoscrizione.
Con il provvedimento oggetto del parere, si è inteso "riordinare" tutti gli interventi che nel corso del tempo si sono organizzati, in ambito cittadino e circoscrizionale.
In particolare con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1984 n.mecc. 8309598/19, sulla base di precedenti sperimentazioni, veniva istituito il servizio di assistenza domiciliare, quale intervento svolto da personale con qualifica professionale regionale e consistente in attività di supporto alle persone ed alle famiglie nella gestione della vita quotidiana, con l'obiettivo prioritario di consentire il più possibile la permanenza al proprio domicilio di minori, disabili ed anziani.
A tale prestazione principale se ne sono affiancate nel tempo numerose altre, introdotte via via in risposta ai bisogni espressi dalle singole tipologie di utenza e di conseguenza con differenziazioni sia sul piano dei criteri di accesso che delle modalità gestionali.
In particolare sono stati normati:
- l'affidamento diurno a volontari di minori (C.C. del. 30 giugno 1986 n.mecc. 8606570/19) e successivamente anche di disabili ed anziani (C.C. del 28 settembre 1989 n. mecc. 8909698/19)
- il telesoccorso ( C.C. del 4 febbraio 1985 n. mecc. 8500914/19) per anziani e disabili;
- i pasti a domicilio (C.C. del 4 febbraio 1987 n. mecc. 8614433/19) per anziani ed inabili;
- le prestazioni integrative al servizio di assistenza domiciliare (G.C. del 13 ottobre 1998 n. mecc. 9808433/19), che non consistono in una nuova tipologia di servizio ma in interventi complementari relativi all'igiene della persona e alla manutenzione della casa previsti dal capitolato di gara dell'appalto concorso n.48/98, approvato con deliberazione Giunta Comunale del 23 aprile 1998 mecc. 9802942/19;
- i servizi di tregua (C.C. dell'8 novembre 1999 n. mecc. 9908665/19) consistenti in interventi integrati resi da operatori professionali e volontari volti a garantire un sollievo ai familiari che quotidianamente si occupano della cura di propri congiunti anziani non autosufficienti;
- gli assegni di cura per minori, disabili ed anziani con problemi di autosufficienza e i contributi per il sostegno domiciliare di minori non disabili (C.C. del 12 febbraio 2001 n. mecc. 200005700/19), entrambi consistenti in una erogazione economica finalizzata all'assunzione di collaboratori/trici familiari .
Il sistema delle prestazioni domiciliari offerte dai servizi sociali della Città risulta pertanto composito e diversificato e necessita di una revisione organica, che lo riconduca ad un disegno unitario, senza al tempo stesso eliminare le differenze che risultano necessarie per rispondere a bisogni differenti.
Sulle modalità di tale revisione, prevista nel documento programmatico del Sindaco per il 2001/2006, è intervenuta la mozione n. 5 approvata dal Consiglio Comunale in data 28/1/2002, che in particolare prevede la necessità di:
- sviluppare, in accordo e con la partecipazione finanziaria delle ASL, gli interventi per favorire l'assistenza al proprio domicilio delle persone non autosufficienti e per supportare le loro famiglie, anche con l'avvio di nuove iniziative e misure di aiuto quali ad esempio i buoni servizio per poter utilizzare lavoratori e lavoratrici domiciliari di imprese accreditate;
- introdurre il riconoscimento di un contributo economico ai familiari che si prendono cura al domicilio dei congiunti non autosufficienti.
I contenuti di tale riordino sono stati oggetto di ampio confronto nell'ambito dei tavoli, ed in particolare di quello denominato Anziani e Domiciliarità, di concertazione realizzati per l'approvazione del Piano dei Servizi Sociali 2003-2006, adottato con deliberazione del C.C. del 17 novembre 2003 n. mecc. 200306026/19.
In considerazione degli obiettivi/azioni di tali atti risulta necessario ricomporre il sistema dell'assistenza a domicilio, attraverso un'identificazione più precisa dei ruoli da attribuire/riconoscere ai vari attori interagenti nel sistema attraverso:
- la promozione, il sostegno ed il riconoscimento del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà intrafamiliare, per le quali è necessario sviluppare attività di sostegno e sollievo, dallo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura, per le quali occorre prevedere un riconoscimento anche economico mediante rimborsi spese forfettari eventualmente utilizzabili, in caso di necessità, per versare contributi previdenziali volontari;
- la promozione, il sostegno e il riconoscimento dell'assunzione di un ruolo parafamigliare da parte di volontari singoli e il conseguente riordino della prestazione dell'affidamento famigliare distinguendo, anche ai fini della determinazione dell'entità del rimborso spese riconosciuto, tra l'esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;
- la definizione del ruolo esercitato dagli operatori professionali di diversa qualifica nel sistema della cura, in particolare assistenti domiciliari e collaboratori familiari, in relazione allo specifico professionale e alla necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
- la distinzione dei ruoli esercitati nel sistema dal servizio pubblico ( titolare della presa in carico, che deve garantire prioritariamente i compiti della valutazione del bisogno e della verifica/monitoraggio sugli interventi in atto) e dalle imprese sociali, cui va riconosciuta autonomia nella progettazione operativa e nella gestione degli interventi, nonché la responsabilità dell'esecuzione del progetto assistenziale.
Perchè tale ricomposizione sia realizzabile operativamente sul piano tecnico ed organizzativo, occorre però che vengano definite nuove regole al fine di:
1) superare l'attuale disomogeneità tra i criteri di accesso alle varie prestazioni domiciliari, che troppo spesso finisce per condizionare, a scapito dell'appropriatezza, la scelta di una rispetto all'altra. Si tratta di adottare modalità di valutazione della condizione socio-economica e procedure analoghe per l'accesso a tutte le prestazioni domiciliari, tali da incentivare il ricorso a tali interventi rispetto a quelli residenziali, senza peraltro penalizzare chi necessita di ricovero. Inoltre, in considerazione della rilevante consistenza della offerta privata in quest'ambito, vanno individuate le modalità attraverso le quali il servizio pubblico possa garantire un servizio di segretariato sociale/valutazione/orientamento alla popolazione che lo richiede e che necessita di queste prestazioni, indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche e quindi anche nel caso non siano dovuti interventi a carico parziale/totale dell'Amministrazione.
Pertanto, nelle more dell'adozione da parte della Regione Piemonte del provvedimento di cui all'art. 40 della l.r.1/2004 in materia di criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociali, è necessario approvare le norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento .
2) adeguare l'offerta pubblica alla evoluzione della domanda di domiciliarità proveniente dalla popolazione torinese, che in particolare riguarda l'utenza anziana: oltre ai dati demografici che vedono nella nostra città, a fronte di una popolazione di circa 900.000 unità, la presenza di oltre 89.000 anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000 anagraficamente soli e circa 23.000 senza figli o con figli residenti fuori Torino), con un indice di vecchiaia più alto del 60% di quello della cintura e dell'11% di quello regionale, un'indagine condotta sugli accessi ai servizi sociali della Città in corso 2003 evidenzia che il 50% delle richieste di intervento riguardano persone anziane mentre i dati relativi alla erogazione delle prestazioni domiciliari nell'ultimo triennio segnalano un forte incremento assoluto e percentuale delle risposte a persone anziane, che risultano beneficiarie nel 70 % dell'assistenza domiciliare, nell'95 % del telesoccorso e a favore delle quali in corso 2004 sono stati gestiti 1225 affidi familiari ( a fronte dei 712 del 2001) e 1570 assegni di cura ( a fronte degli 810 del 2001).
In particolare la recente notevole crescita del ricorso a tali prestazioni e l'analisi qualitativa dei casi che ne hanno beneficiato suggerisce la necessità di una rivisitazione più complessiva degli strumenti a disposizione degli operatori sociali nei confronti degli anziani, riconoscendo anche in ambito sociale una specificità dei servizi loro offerti e declinando le forme concrete della domiciliarità.
In quest'ambito da un lato occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento della comunità locale, azioni di natura preventiva e di vigilanza attiva volte a ritardare il più possibile la perdita dell'autonomia e la conseguente necessità della presa in carico individuale: in tal senso si tratta di ricondurre a sistema le azioni sperimentali realizzate con il progetto "Domiciliarità leggera" avviato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 n.mecc. 200305506/19 e implementato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2004 n. mecc.200406313/19.
Dall'altro, quando invece la presa in carico diventi necessaria, occorre attuare una progettazione individualizzata degli interventi e una scelta appropriata delle prestazioni, distinguendo i percorsi degli utenti e le modalità organizzative dei servizi in relazione alla condizione di autosufficienza o meno dell'anziano richiedente/beneficiario delle prestazioni.
Nel caso di non autosufficienza della persona infatti, in base all' accordo sull'attuazione regionale dei Livelli Essenziali di Assistenza, intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003 n.51, la titolarità degli interventi domiciliari risulta in capo al Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni assumono prevalente rilevanza socio-sanitaria.
Conseguenza fondamentale di tale accordo è il riconoscimento di rilevanza sanitaria alle prestazioni domiciliari fornite dalla Città agli anziani non autosufficienti, ambito di intervento in cui in collaborazione con le ASL cittadine si è avviato sperimentalmente in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto Torino Domiciliarità, finanziato con l'art. 71 ex legge 448/98 (legge finanziaria per l'anno 1999) e attuato con le modalità di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 28 gennaio 2003( n. mecc. 200300445/19) e del 7 dicembre 2004 n. mecc. 200410460/19, realizzando un proficuo confronto sui contenuti .
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario approvare il documento di indirizzo, costruito al fine di orientare direttamente l'azione in materia degli operatori sociali e sanitari, denominato Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari per gli anziani di cui all'allegato 2, facente parte integrante del provvedimento oggetto del parere.
3) individuare le specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari così ridefinite in favore di altre tipologie di utenza: minori e disabili. A tal proposito va sottolineato che l'accordo regionale di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003 n.51 non consente ancora la definizione di un sistema globale ed integrato di prestazioni domiciliari a favore di tutte le tipologie di utenza, rinviando in particolare la regolamentazione degli interventi nei confronti di persone con problemi psichiatrici, affette da dipendenze o da HIV o con malattie terminali, nei cui confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 prevede che gli interventi socio-sanitari di natura domiciliare siano totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, nelle more di tali accordi con il presente atto è possibile prevedere l'erogazione di prestazioni domiciliari a eventuale carico dell'Amministrazione comunale, oltre che in favore delle persone anziane di cui al punto precedente, solamente nei confronti di minori e disabili. Pur nella generale unitarietà del sistema, le prestazioni descritte nell'allegato 2 si applicano a tali tipologie di utenza con le modalità descritte nell'allegato 3, facente parte integrante del provvedimento oggetto del parere, che individua gli obiettivi particolari e i necessari adattamenti ai bisogni specifici, da perseguirsi in tali casi;
4) stipulare un accordo di programma con le Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari, da adottarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale, che dovrà definire le modalità organizzative per:
a) garantire modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari che favoriscano percorsi unitari per l'utenza, con particolare riferimento alla continuità assistenziale tra la fase dell'acuzie/postacuzie, a totale titolarità sanitaria, e la fase della lungoassistenza in cui, a seconda delle condizioni socio-economiche del beneficiario, l'Amministrazione può o meno essere chiamata a riconoscere una integrazione di natura economica;
b) realizzare la valutazione congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari circa l'assistibilità a domicilio in particolare degli anziani non autosufficienti che avranno richiesto l'intervento dell'Unità Valutativa Geriatrica delle ASL, attraverso il raccordo con gli interventi dei Medici di Medicina Generale e dei Servizi di Cure Domiciliari delle Aziende Sanitarie;
c) giungere all'approvazione congiunta di progetti individualizzati di massima applicabili alle varie tipologie di utenza standardizzabili in relazione alle condizioni di autosufficienza e alla consistenza della rete sociale, sulla base dei quali definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi di mix di prestazioni fino al massimale erogabile e l'entità del concorso finanziario dei due enti e dell'utente, che dovranno costituire il riferimento per le progettualità operative da mettere in atto;
d) gestire le eventuali liste d'attesa per l'attivazione degli interventi secondo criteri di omogeneità e di trasparenza e, mediante il ricorso alle modalità ed agli strumenti di valutazione di cui alla DGR 17-15226 del 30 marzo 2005, garantendo priorità alle situazioni connotate da debolezza socio-economica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia personale;
5) prevedere un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni che consenta:
a) la regolazione del mercato privato, ampiamente diffuso in questo settore e sviluppatosi negli anni in modo non regolato, a tutela della qualità delle prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti di lavoro degli operatori coinvolti;
b) l'utilizzo non solo da parte dei servizi sociali della città ma anche di tutti i suoi potenziali e diversificati "clienti" presenti sul territorio cittadino: siano essi privati, qualora non intendano avvalersi o per la parte per cui non hanno diritto ad usufruire dell'intervento pubblico oppure altri enti pubblici, prime fra tutte le Aziende Sanitarie Locali per la parte a loro totale/parziale carico a seconda delle fasi dell'intervento o della tipologia di utenza in questione;
c) l'espressione da parte del beneficiario e/o della sua famiglia, qualora ne abbiano la capacità e se lo desiderano e nell'ambito di regole predefinite di correttezza e trasparenza, le proprie preferenze in merito alle modalità di erogazione della prestazione e nella scelta del fornitore di fiducia.
A tali fini con il provvedimento oggetto del parere occorre pertanto introdurre progressivamente in quest'ambito e con particolare ma non esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare qualificata, la modalità dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'art. 17 della l.328/2000 a fianco di altri sistemi di erogazione come il trasferimento monetario; prevedere l'utilizzo di tali strumenti nell'ambito di una progettazione individualizzata curata dai servizi pubblici dei due comparti. Pertanto occorre demandare alla Giunta Comunale l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che consentano una transizione graduale del sistema nel tempo che tenga conto da un lato della necessaria continuità degli interventi in atto sia sotto il profilo dei bisogni dei beneficiari che delle garanzie occupazionali dei lavoratori impegnati e dall'altro delle esigenze di informazione ed orientamento da garantire agli utenti perché la possibilità di scelta di cui all'art. 3 comma 4 della l.328/2000 possa essere esercitata con piena consapevolezza.
Il sistema che deriva dall'approvazione del provvedimento oggetto del parere, in forza del quale vengono abrogate le succitate disposizioni istitutive delle singole prestazioni, presenta caratteristiche fortemente innovative rispetto a quello attualmente in essere e quindi risulta necessario normare in modo particolarmente circostanziato la transizione, che, tenuto conto della particolare fragilità dei destinatari, non potrà che essere realizzata in modo graduale ed al contempo flessibile, in modo da non costituire un brusco ed immotivato cambiamento dei singoli percorsi individuali.
In particolare dal momento che il riordino comporta regole diverse sia in materia di criteri di accesso sia in materia di indirizzi per l'utilizzo delle prestazioni si prevede che il nuovo sistema si applichi in modo complessivo alle richieste presentate dopo 45 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva il primo elenco di fornitori accreditati, mentre, relativamente ai casi in corso, al momento del rinnovo si applichino le seguenti regole:
- sul piano della valutazione della situazione economica, a meno che siano intervenute variazioni che l'abbiano migliorata, è possibile conservare nel tempo, senza quindi procedere al calcolo del massimale secondo i nuovi criteri, il valore economico delle prestazioni in corso di erogazione al momento del riordino: stante la diversa considerazione nei due sistemi dell'indennità di accompagnamento, il beneficiario di tale provvidenza e di un assegno di cura erogato per la prima volta dopo l'aprile 2003 ha comunque facoltà di richiedere l'applicazione del nuovo conteggio;
- sul piano invece della tipologia di prestazioni erogate, occorre procedere ad una valutazione della loro appropriatezza alla luce dei nuovi indirizzi: i servizi sociali che hanno in carico il caso, di concerto con i servizi sanitari qualora si tratti di situazione rimessa alla competenza delle Unità Valutative operanti presso le ASL, formulano una nuova ipotesi di progetto assistenziale individualizzato e concordano con il beneficiario/la sua famiglia il passaggio al nuovo sistema, che, qualora non siano intervenute modificazioni nella situazione della persona che avrebbero comunque determinato la variazione del progetto, può anche essere attuato per fasi in un arco di tempo massimo di anni due dall'avvio del nuovo sistema.
Il sistema di erogazioni ed interventi che deriva dall'applicazione del atto deve essere necessariamente considerato come sperimentale, per i complessi effetti che genera. Pertanto in fase di avvio del riordino attuato con il presente atto, per un periodo di 24 mesi dalla sua esecutività, la Giunta, sentita la IV Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti per introdurre modalità correttive, al fine di adattare i criteri del presente atto alle conseguenze che emergeranno nella sua applicazione, sia rispetto alla compatibilità economica con le risorse disponibili per la Città, sia rispetto agli effetti delle prestazioni sui cittadini. Tali provvedimenti dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di predisposizione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe per l'esercizio finanziario successivo alla loro adozione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art.54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 ( n. mecc.9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;



 «Torna indietro
Condizioni d’uso, privacy e cookie