n. 84/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
28 GIUGNO 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 28 giugno 2005, alle ore 00,01 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL,
BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI,
FIORITO, FREZZA, GATTO, IANNETTI, INVIDIA,
LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO
e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 20 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI,
GANDOLFO, SCALETTI e STALTERI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE
PARZIALE N. 89 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO
NORMATIVO PER L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE. ADOZIONE".
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE
PARZIALE N. 89 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO
NORMATIVO PER L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE. ADOZIONE.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della II Commissione COPPERI,
riferisce:
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
- Settore Procedure Amministrative Urbanistiche,
con nota del 16 maggio 2005 prot. n. 3365
-TO6.001/00003.19, ha richiesto alla Circoscrizione
di esprimere il parere di competenza, ai
sensi dell'art. 44 comma 1 del Regolamento
sul Decentramento, in merito alla deliberazione
del Consiglio Comunale (mecc. 2005-03088/09)
avente come oggetto: "Variante parziale
n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma
7 della L.R. 56/77 e s.m.i. : Adeguamento
normativo per l'abolizione delle barriere
architettoniche. Adozione".
In data 13 febbraio 2003 il Consiglio Comunale
ha approvato un ordine del giorno avente
per oggetto: "Norme per il superamento
delle barriere architettoniche".
Con lo stesso la Città si è
impegnata ad assumere provvedimenti per
consentire ai portatori di handicap procedure
agevolate per adeguare alle proprie esigenze
quei fabbricati che non siano soggetti a
particolari vincoli di tutela.
Il quadro normativo disposto nel tempo dal
legislatore è volto a realizzare
una città senza barriere e impone
il rispetto delle prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità
nella costruzione di nuovi edifici e nella
ristrutturazione di quelli esistenti, compresi
quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata, agevolata nonché per
gli spazi esterni di pertinenza.
Identica attenzione è rivolta agli
spazi pedonali, scale e rampe, servizi igienici
pubblici, arredo urbano, parcheggi e alle
strutture sportive, agli impianti di balneazione
e a quelli autostradali, che devono essere
realizzati in conformità alle disposizioni
in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.
Accade, tuttavia, che taluni interventi
necessari per eliminare i limiti all'attività
dei soggetti affetti da menomazioni non
siano concretamente realizzabili perché
in contrasto con le previsioni del P.R.G.
Sotto questo profilo si rileva che il legislatore
ha previsto "deroghe" solo per
interventi relativi ad "accessori tecnici"
quali la realizzazione di ascensori, anche
esterni, di rampe etc. Non ha invece preso
in considerazione le ipotesi in cui una
famiglia debba ampliare la propria abitazione
per renderla funzionale a una persona disabile.
Si evidenzia, pertanto, la necessità
di proporre una modifica alle norme vigenti
prevedendo, anche in deroga agli indici
di edificabilità del Piano, particolari
disposizioni finalizzate a migliorare la
fruibilità degli edifici interessati,
con interventi di limitato impatto urbanistico,
in linea con gli obiettivi della Legge 13/89.
Facendo seguito al citato ordine del giorno
approvato in Consiglio Comunale il 13 febbraio
2003 e considerato che una modifica della
normativa attuale costituisce un interesse
per la collettività, si ritiene di
proporre una variante urbanistica, ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale, apportando allo strumento urbanistico
generale, in particolare alle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione, alcune modifiche
che riguardano :
- all'art. 4 delle N.U.E.A., nell'ambito
della definizione degli interventi di completamento,
l'inserimento di specifico comma finalizzato
a consentire, negli edifici mono e bifamigliari,
occupati da persone con handicap grave,
ampliamenti fino a 25 mq in deroga agli
indici di edificabilità della zona
normativa in cui ricadono. Al fine di garantire
il rispetto sostanziale della norma, si
specifica che la deroga sarà consentita
"una tantum" e non è quindi
reiterabile.
Al fine di evitare eventuali abusi, all'atto
del rilascio del titolo abilitativo per
la realizzazione degli interventi in deroga,
si prevede la stipula di un atto di impegno,
di durata triennale, di non variazione della
destinazione d'uso, di non alienazione e
non locazione a soggetti non disabili.
Per i rimanenti edifici, sempre a destinazione
residenziale, l'ampliamento di cui sopra
è ammesso unicamente se realizzato
all'interno della proiezione del fabbricato,
con chiusura di spazi esistenti dell'edificio,
fatti salvi i limiti, le finalità
e le condizioni di cui sopra.
Tali nuove disposizioni, al fine di salvaguardare
gli edifici di particolare interesse storico
- architettonico, sono estese anche agli
immobili vincolati ai sensi dell'art. 26
delle N.U.E.A. limitatamente a quelli appartenente
al gruppo 3 "Edifici di valore storico
- ambientale", gruppo 4 "Edifici
di valore documentario" e agli "Edifici
caratterizzanti il tessuto storico"
limitatamente alle fronti prospettanti i
cortili con l'impegno, da parte del richiedente,
del ripristino dello stato originario qualora
ne decada l'esigenza.
- All'art. 8 delle N.U.E.A., nelle aree
normative R1, R2, R3, R9 e M1, l'inserimento
di specifico comma al fine di consentire,
in presenza di interventi di ristrutturazione
edilizia e completamento, il mantenimento
dei bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa,
qualora utilizzati da portatori di handicap.
- Al medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi,
cabine e impianti tecnologici" si propone
infine di integrare la norma ove esclude
espressamente la possibilità di realizzare
parcheggi a raso nelle aree di pertinenza
di talune aree normative. La modifica introduce
la possibilità di realizzare tali
parcheggi purché a esclusivo servizio
di invalidi residenti.
La variante pertanto prevede quanto segue:
A) all'art. 4 delle N.U.E.A., dopo il comma
42quater, inserire i seguenti nuovi commi:
"43 Ampliamenti fino a 25 mq di edifici
unifamiliari e bifamiliari strettamente
necessari per migliorarne la fruibilità
da parte di portatori di handicap possono
essere realizzati, una tantum, anche in
deroga all'indice di edificabilità,
fermo restando il rispetto degli altri parametri
edilizi ed urbanistici relativi a detta
tipologia di intervento, fatto salvo quanto
specificato al comma 43ter.
Detti ampliamenti sono ammessi previo rilascio
di atto di impegno di non variazione della
destinazione d'uso, di non alienazione e
non locazione a nuclei familiari privi di
soggetti portatori di handicap per un periodo
di tre anni. Il predetto atto di impegno
dovrà essere stipulato al momento
del rilascio dell'idoneo titolo abilitativo
e trascritto presso la Conservatoria dei
registri immobiliari.
43bis Per i rimanenti edifici - ad uso residenziale
- detti ampliamenti (con gli stessi limiti,
finalità e condizioni) possono essere
attuati unicamente mediante la realizzazione
di verande o la chiusura di superfici ricomprese
all'interno della proiezione dell'edificio
(compresi balconi, terrazzi ecc…), fatto
salvo quanto specificato al comma 43ter.
L'intervento dovrà riguardare le
fronti verso i cortili e, nel caso di chiusura
di volumi, è soggetto al parere della
Commissione Edilizia. Solo in caso di dimostrata
impossibilità, tale intervento è
ammesso sulle fronti con affaccio su spazi
pubblici e pubbliche vie, previo parere
della Commissione Edilizia.
La chiusura di superfici per la realizzazione
di volumi è comunque subordinata
a verifica statica.
43ter Negli edifici soggetti all'art. 26,
limitatamente a quelli appartenenti al gruppo
3 "Edifici di valore storico - ambientale",
al gruppo 4 "Edifici di valore documentario"
e gli "Edifici caratterizzanti il tessuto
storico", sono consentiti ampliamenti
secondo le modalità del comma 43bis,
con obbligo al ripristino dello stato originario
una volta cessato l'utilizzo del bene da
parte dei soggetti aventi diritto.
B) all'art. 8 delle N.U.E.A., in calce ai
commi 6, 11, 14,33 e 36, aggiungere il seguente
testo:
"In ogni caso, possono essere mantenuti
i bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa
al servizio esclusivo di portatori di handicap."
C) All'art. 8 in calce al comma 75 inserire
il seguente nuovo comma:
"75bis Nelle aree di pertinenza degli
edifici esistenti è comunque ammessa
l'individuazione di un posto auto ad esclusivo
servizio di portatori di handicap."
D) All'art. 26 al comma 14 "Tipi di
intervento" dopo le parole: "in
cui sono stati contraddistinti gli edifici"
aggiungere: ", fatto salvo quanto specificato
all'art. 4 comma 43ter".
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità
con i piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non
comporta decremento della dotazione di servizi
pubblici. Si specifica che, per quanto attiene
alla quantità globale di servizi,
le Varianti parziali al P.R.G. vigente,
adottate e approvate successivamente alla
data di approvazione del P.R.G. stesso,
non producono gli effetti di cui al 4 comma
dell' art. 17 della L.R. 56/77 e S.M.I.
Il provvedimento risulta infine coerente
con il Piano di zonizzazione acustica avviato
dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 02 10032/21 del 26 novembre 2002, così
come si rileva dal parere espresso dal Settore
Tutela Ambiente che è parte integrante
dell'allegato 1.
In data 14/ 6/ 2005 la II Commissione della
Circoscrizione 3 si è riunita in
seduta congiunta con le Circoscrizioni 4
e 5 per l'esame del parere in oggetto.
La variante è stata accolta favorevolmente
dai Cittadini e dai Consiglieri presenti
con una osservazione relativa alla possibilità,
presente in alcuni commi dell'art. 8 delle
N.U.E.A. e implicitamente espressa al punto
B, peraltro assai remota nei casi di intervento
di ristrutturazione edilizia, di demolizione
di bassi fabbricati ad uso parcheggio pertinenziale
con la eccezione dei parcheggi per disabili.
Data la carenza pregressa di posti auto,
la II Commissione propone pertanto di esprimere
parere favorevole alla variante 89 al P.R.G.
descritta in narrativa, a condizione che
alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A.
siano emendati per consentire il mantenimento
di tutti i bassi fabbricati esistenti con
destinazione d'uso a parcheggio nei casi
di intervento di ristrutturazione edilizia,
sopprimendo conseguentemente il punto B
in quanto inutile.
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Commissione propone pertanto di esprimere
parere favorevole alla variante 89 al P.R.G.
descritta in narrativa, a condizione che
alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A.
siano emendati per consentire il mantenimento
di tutti i bassi fabbricati esistenti con
destinazione d'uso a parcheggio nei casi
di intervento di ristrutturazione edilizia,
sopprimendo conseguentemente il punto B
in quanto inutile.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 20
Astenuti 7 (Arnulfo, Bura, Fiorito, Iannetti,
Invidia, Longo e Trabucco)
Votanti 13
Voti favorevoli 13
D E L I B E R A
Commissione propone pertanto di esprimere
parere favorevole alla variante 89 al P.R.G.
descritta in narrativa, a condizione che
alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A.
siano emendati per consentire il mantenimento
di tutti i bassi fabbricati esistenti con
destinazione d'uso a parcheggio nei casi
di intervento di ristrutturazione edilizia,
sopprimendo conseguentemente il punto B
in quanto inutile.
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