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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 04888/086

n. 85/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
28 GIUGNO 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 28 giugno 2005, alle ore 00,01 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 20 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI, GANDOLFO, SCALETTI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C. 3 - PARERE IN MERITO A "PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI"

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione BURZIO, riferisce:


La Divisione Commercio - Settore Attività Economiche e di Servizio, con nota del 5 maggio 2005 prot. n. 14228/08-4/25, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005-02351/016) avente come oggetto: "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l'inserimento di punti vendita non esclusivi ".
Il piano di localizzazione delle rivendite di giornali e riviste della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184/94 del 4/10/94, esecutiva dal 28/10/94, è stato adottato in attuazione della Legge n. 416 e s.m.i. del 5/8/81, nonché della normativa Regionale di riferimento.
Il suddetto piano di localizzazione deve essere adeguato ai criteri indicati dalla nuova disciplina sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, approvata con la Legge n. 108 del 13/4/99 e con il Decreto Legislativo 24/4/01 n. 170.
La nuova disciplina normativa è stata adottata al fine di potenziare la diffusione sul territorio dei punti di vendita di quotidiani e periodici; la Legge n. 108 del 13/4/99 ha concesso tale possibilità ai seguenti esercizi commerciali: rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali con superficie fino a 1.500 mq, esercizi pubblici, esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati fino a mq. 120, le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq. di effettuare in via sperimentale l'attività di vendita di quotidiani e/o periodici, per mesi 18.
A tale sperimentazione sul territorio della Città di Torino hanno partecipato 495 esercizi, tuttavia alla fine del periodo di sperimentazione sono state rilasciate solo 48 autorizzazioni; la procedura normativa, integrata con le disposizioni regionali, prevede che i partecipanti, alla fine del periodo di sperimentazione, dovevano presentare una apposita richiesta con l'attestazione di aver partecipato alla suddetta sperimentazione, al fine di poter essere autorizzati in modo definitivo.
La nuova disciplina normativa di riferimento ha introdotto inoltre la differenziazione tra punti di vendita esclusivi, riferiti alle attività che vendono solo quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusivi, riferiti alle attività che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici.
Il Decreto Legislativo 170/2001 ha inoltre attribuito alle regioni la competenza ad adottare dei criteri e parametri di riferimento in base ai quali i Comuni devono ridefinire i nuovi piani di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici.
La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta del 28/4/03 n. 101-9183 ha approvato i criteri indicando in modo espresso che i punti non esclusivi sono legittimati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici e in modo complementare rispetto all'attività commerciale o paracommerciale di presupposto.
Gli esercizi nei quali può essere effettuata l'attività di vendita non esclusiva sono indicati nell'art. 2 comma 3 del D.L.vo 170/01; tale indicazione è ritenuta dalla Regione tassativa, tranne i casi in cui in un Comune non esistano punti di vendita o non vi sia un piano di localizzazione.
La normativa regionale indica i criteri a cui far riferimento precisando che i piani di localizzazione debbano essere definiti suddividendo il territorio in zone omogenee, tenendo conto:
a) della densità della popolazione,
b) del numero delle famiglie,
c) delle caratteristiche sociali,
d) delle caratteristiche urbanistiche,
e) dell'entità delle vendite degli ultimi 2 anni,
f) delle condizioni di accessibilità,
g) dell'esistenza di altri punti di vendita esclusivi e non.
La normativa regionale precisa inoltre che nella predisposizione dei piani di localizzazione bisogna fare riferimento anche alle caratteristiche delle singole zone con particolare riferimento alla densità della popolazione residente e dei nuclei familiari, alla presenza di flussi di popolazione non residente ed alle caratteristiche urbanistiche e sociali, fra le quali l'esistenza di insediamenti industriali produttivi, commerciali e ricettivi.
Il Settore Urbanistica Commerciale sulla base dei parametri indicati nella normativa regionale ha definito un nuovo piano di localizzazione dei piani di vendita , utilizzando la suddivisione del territorio cittadino come già definito per gli aspetti statistici, ovvero in 94 zone.
Tale articolazione appare più corretta della precedente, che invece si basava sulla suddivisione del territorio secondo l'estensione delle circoscrizioni, e quindi configurava dei macro raggruppamenti che racchiudevano delle zone anche non omogenee.
Unitamente al nuovo piano di localizzazione è necessario adottare anche il regolamento che disciplina le procedure autorizzative, che recepisce le indicazioni normative nazionali e regionali; in particolare il nuovo Regolamento distingue i punti di vendita esclusivi da quelli non esclusivi e definisce, sulla base delle risultanze del nuovo piano di localizzazione le distanze minime tra esercizi che bisogna osservare nel rilascio di nuove autorizzazione di punti di vendita esclusivi o promiscui, o per il trasferimento di quelle esistenti; all'art. 4 sono previste distanze minime suddivise in base alle zone di addensamento già definite dal Piano di localizzazione degli insediamenti commerciali adottato dalla Città in attuazione del Decreto Legislativo 114/1998:
A1. centro storico,
A2. centri storici secondari,
A3. addensamenti commerciali forti nelle zone periferiche,
A4. addensamenti commerciali minori o interstiziali, aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento commerciale.
In riferimento ai punti di vendita non esclusivi, la normativa regionale precisa che gli stessi hanno una funzione di completamento rispetto alla rete concretamente operante ed hanno la funzione di integrare la medesima, per tale ragione la programmazione degli stessi non può avvenire sulla base dei criteri relativi al fabbisogno dell'utenza o propri dei piani di localizzazione quindi, come criterio per il loro insediamento appare opportuno stabilire quello delle distanze; a tal fine l'art. 5 prevede che l'insediamento degli stessi sia subordinato all'osservanza di una distanza minima pari al doppio di quella prevista per i punti di vendita esclusivi.
Particolare rilevanza è da attribuire alla norma regolamentare (art.9) che prevede l'istituzione di una Commissione "Rivendite quotidiani e periodici", composta da:
- Presidente - Assessore o suo delegato,
- Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio,
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato,
- Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori,
- Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei distributori,
- Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazioni delle rivendite non esclusive ai sensi del D.L.vo 170/2001,
che ha la competenze di esaminare le problematiche relative all'applicazione del Regolamento e alla normativa vigente in materia.
Il nuovo piano, valutato sotto l'aspetto dell'impatto sociale, favorisce una migliore copertura del territorio e conseguentemente un miglior sevizio in favore dell'utenza; la suddivisione del territorio in zone omogenee determinerà una distribuzione dei punti di vendita in stretta correlazione alle peculiarità e alle caratteristiche di ogni singola zona.
Il nuovo Regolamento, valutato sotto l'aspetto normativo, è certamente qualificabile come un atto necessario in quanto recepisce i criteri stabiliti dalla Regione e ne dispone l'applicazione; definisce gli iter autorizzativi improntati ai criteri stabiliti dalla Regione e ne dispone l'applicazione; definisce gli iter autorizzativi improntati ai criteri di semplificazione dell'attività amministrativa recependo le procedure relative alla denuncia di inizio attività e alle comunicazioni.
Alla Commissione III Lavoro, Commercio e Artigianato, riunitasi in data 06/06/05, hanno partecipato i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Giornalai, che hanno reso note le peculiarità e le problematiche del settore delle edicole e della filiera editoriale, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dall'Amministrazione per la messa a punto del nuovo piano di localizzazione dei punti vendita e del relativo regolamento.
Si ritiene di esprimere parere favorevole in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 02351/016: "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l'inserimento di punti vendita non esclusivi", invitando il Consiglio comunale a verificare con particolare attenzione le osservazioni presentate dalle Organizzazioni sindacali di categoria, soprattutto per quanto riguarda le distanze minime previste per i punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;


PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


di esprimere parere favorevole, in merito al "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l'inserimento di punti vendita non esclusivi " di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 02351/016, invitando il Consiglio comunale a verificare con particolare attenzione le osservazioni presentate dalle Organizzazioni sindacali di categoria, soprattutto per quanto riguarda le distanze minime previste per i punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano (i Consiglieri Iannetti e Longo non partecipano al voto), accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 18
Astenuti 5 (Arnulfo, Bura, Fiorito, Invidia e Trabucco)
Votanti 13
Voti favorevoli 13

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole, in merito al "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l'inserimento di punti vendita non esclusivi " di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 02351/016, invitando il Consiglio comunale a verificare con particolare attenzione le osservazioni presentate dalle Organizzazioni sindacali di categoria, soprattutto per quanto riguarda le distanze minime previste per i punti vendita esclusivi e non esclusivi.











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