n. 85/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
28 GIUGNO 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 28 giugno 2005, alle ore 00,01 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL,
BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI,
FIORITO, FREZZA, GATTO, IANNETTI, INVIDIA,
LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO
e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 20 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI,
GANDOLFO, SCALETTI e STALTERI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO A "PIANO DI
LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI
DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER
L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI".
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "PIANO
DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI
DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER
L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI"
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della III Commissione BURZIO,
riferisce:
La Divisione Commercio - Settore Attività
Economiche e di Servizio, con nota del 5
maggio 2005 prot. n. 14228/08-4/25, ha richiesto
alla Circoscrizione di esprimere il parere
di competenza ai sensi degli artt. 43 e
44 del Regolamento sul Decentramento in
merito alla proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale (mecc. 2005-02351/016)
avente come oggetto: "Piano di localizzazione
dei punti di vendita esclusivi di quotidiani
e periodici e criteri per l'inserimento
di punti vendita non esclusivi ".
Il piano di localizzazione delle rivendite
di giornali e riviste della Città
di Torino, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 184/94 del 4/10/94,
esecutiva dal 28/10/94, è stato adottato
in attuazione della Legge n. 416 e s.m.i.
del 5/8/81, nonché della normativa
Regionale di riferimento.
Il suddetto piano di localizzazione deve
essere adeguato ai criteri indicati dalla
nuova disciplina sul riordino del sistema
di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, approvata con la Legge n. 108
del 13/4/99 e con il Decreto Legislativo
24/4/01 n. 170.
La nuova disciplina normativa è stata
adottata al fine di potenziare la diffusione
sul territorio dei punti di vendita di quotidiani
e periodici; la Legge n. 108 del 13/4/99
ha concesso tale possibilità ai seguenti
esercizi commerciali: rivendite di generi
di monopolio, rivendite di carburanti e
di oli minerali con superficie fino a 1.500
mq, esercizi pubblici, esercizi adibiti
alla vendita di libri e prodotti equiparati
fino a mq. 120, le strutture di vendita
come definite dall'articolo 4, comma 1,
lettere e), f) e g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo
di superficie di vendita pari a 700 mq.
di effettuare in via sperimentale l'attività
di vendita di quotidiani e/o periodici,
per mesi 18.
A tale sperimentazione sul territorio della
Città di Torino hanno partecipato
495 esercizi, tuttavia alla fine del periodo
di sperimentazione sono state rilasciate
solo 48 autorizzazioni; la procedura normativa,
integrata con le disposizioni regionali,
prevede che i partecipanti, alla fine del
periodo di sperimentazione, dovevano presentare
una apposita richiesta con l'attestazione
di aver partecipato alla suddetta sperimentazione,
al fine di poter essere autorizzati in modo
definitivo.
La nuova disciplina normativa di riferimento
ha introdotto inoltre la differenziazione
tra punti di vendita esclusivi, riferiti
alle attività che vendono solo quotidiani
e periodici, e punti vendita non esclusivi,
riferiti alle attività che in aggiunta
ad altre merci sono autorizzati alla vendita
di soli quotidiani o di soli periodici.
Il Decreto Legislativo 170/2001 ha inoltre
attribuito alle regioni la competenza ad
adottare dei criteri e parametri di riferimento
in base ai quali i Comuni devono ridefinire
i nuovi piani di localizzazione dei punti
di vendita di quotidiani e periodici.
La Regione Piemonte con deliberazione di
Giunta del 28/4/03 n. 101-9183 ha approvato
i criteri indicando in modo espresso che
i punti non esclusivi sono legittimati alla
vendita di soli quotidiani o di soli periodici
e in modo complementare rispetto all'attività
commerciale o paracommerciale di presupposto.
Gli esercizi nei quali può essere
effettuata l'attività di vendita
non esclusiva sono indicati nell'art. 2
comma 3 del D.L.vo 170/01; tale indicazione
è ritenuta dalla Regione tassativa,
tranne i casi in cui in un Comune non esistano
punti di vendita o non vi sia un piano di
localizzazione.
La normativa regionale indica i criteri
a cui far riferimento precisando che i piani
di localizzazione debbano essere definiti
suddividendo il territorio in zone omogenee,
tenendo conto:
a) della densità della popolazione,
b) del numero delle famiglie,
c) delle caratteristiche sociali,
d) delle caratteristiche urbanistiche,
e) dell'entità delle vendite degli
ultimi 2 anni,
f) delle condizioni di accessibilità,
g) dell'esistenza di altri punti di vendita
esclusivi e non.
La normativa regionale precisa inoltre che
nella predisposizione dei piani di localizzazione
bisogna fare riferimento anche alle caratteristiche
delle singole zone con particolare riferimento
alla densità della popolazione residente
e dei nuclei familiari, alla presenza di
flussi di popolazione non residente ed alle
caratteristiche urbanistiche e sociali,
fra le quali l'esistenza di insediamenti
industriali produttivi, commerciali e ricettivi.
Il Settore Urbanistica Commerciale sulla
base dei parametri indicati nella normativa
regionale ha definito un nuovo piano di
localizzazione dei piani di vendita , utilizzando
la suddivisione del territorio cittadino
come già definito per gli aspetti
statistici, ovvero in 94 zone.
Tale articolazione appare più corretta
della precedente, che invece si basava sulla
suddivisione del territorio secondo l'estensione
delle circoscrizioni, e quindi configurava
dei macro raggruppamenti che racchiudevano
delle zone anche non omogenee.
Unitamente al nuovo piano di localizzazione
è necessario adottare anche il regolamento
che disciplina le procedure autorizzative,
che recepisce le indicazioni normative nazionali
e regionali; in particolare il nuovo Regolamento
distingue i punti di vendita esclusivi da
quelli non esclusivi e definisce, sulla
base delle risultanze del nuovo piano di
localizzazione le distanze minime tra esercizi
che bisogna osservare nel rilascio di nuove
autorizzazione di punti di vendita esclusivi
o promiscui, o per il trasferimento di quelle
esistenti; all'art. 4 sono previste distanze
minime suddivise in base alle zone di addensamento
già definite dal Piano di localizzazione
degli insediamenti commerciali adottato
dalla Città in attuazione del Decreto
Legislativo 114/1998:
A1. centro storico,
A2. centri storici secondari,
A3. addensamenti commerciali forti nelle
zone periferiche,
A4. addensamenti commerciali minori o interstiziali,
aree non ricomprese nei buffer di alcun
addensamento commerciale.
In riferimento ai punti di vendita non esclusivi,
la normativa regionale precisa che gli stessi
hanno una funzione di completamento rispetto
alla rete concretamente operante ed hanno
la funzione di integrare la medesima, per
tale ragione la programmazione degli stessi
non può avvenire sulla base dei criteri
relativi al fabbisogno dell'utenza o propri
dei piani di localizzazione quindi, come
criterio per il loro insediamento appare
opportuno stabilire quello delle distanze;
a tal fine l'art. 5 prevede che l'insediamento
degli stessi sia subordinato all'osservanza
di una distanza minima pari al doppio di
quella prevista per i punti di vendita esclusivi.
Particolare rilevanza è da attribuire
alla norma regolamentare (art.9) che prevede
l'istituzione di una Commissione "Rivendite
quotidiani e periodici", composta da:
- Presidente - Assessore o suo delegato,
- Dirigente del Settore Attività
Economiche e di Servizio,
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale
o suo delegato,
- Rappresentanti delle Associazioni dei
consumatori,
- Rappresentanti delle Organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei
rivenditori, degli editori e dei distributori,
- Rappresentanti delle categorie interessate
al rilascio delle autorizzazioni delle rivendite
non esclusive ai sensi del D.L.vo 170/2001,
che ha la competenze di esaminare le problematiche
relative all'applicazione del Regolamento
e alla normativa vigente in materia.
Il nuovo piano, valutato sotto l'aspetto
dell'impatto sociale, favorisce una migliore
copertura del territorio e conseguentemente
un miglior sevizio in favore dell'utenza;
la suddivisione del territorio in zone omogenee
determinerà una distribuzione dei
punti di vendita in stretta correlazione
alle peculiarità e alle caratteristiche
di ogni singola zona.
Il nuovo Regolamento, valutato sotto l'aspetto
normativo, è certamente qualificabile
come un atto necessario in quanto recepisce
i criteri stabiliti dalla Regione e ne dispone
l'applicazione; definisce gli iter autorizzativi
improntati ai criteri stabiliti dalla Regione
e ne dispone l'applicazione; definisce gli
iter autorizzativi improntati ai criteri
di semplificazione dell'attività
amministrativa recependo le procedure relative
alla denuncia di inizio attività
e alle comunicazioni.
Alla Commissione III Lavoro, Commercio e
Artigianato, riunitasi in data 06/06/05,
hanno partecipato i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali Provinciali dei
Giornalai, che hanno reso note le peculiarità
e le problematiche del settore delle edicole
e della filiera editoriale, esprimendo apprezzamento
per il lavoro svolto dall'Amministrazione
per la messa a punto del nuovo piano di
localizzazione dei punti vendita e del relativo
regolamento.
Si ritiene di esprimere parere favorevole
in merito alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2005 02351/016: "Piano
di localizzazione dei punti di vendita esclusivi
di quotidiani e periodici e criteri per
l'inserimento di punti vendita non esclusivi",
invitando il Consiglio comunale a verificare
con particolare attenzione le osservazioni
presentate dalle Organizzazioni sindacali
di categoria, soprattutto per quanto riguarda
le distanze minime previste per i punti
vendita esclusivi e non esclusivi.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole, in merito
al "Piano di localizzazione dei punti
di vendita esclusivi di quotidiani e periodici
e criteri per l'inserimento di punti vendita
non esclusivi " di cui alla proposta
di deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2005 02351/016, invitando il Consiglio
comunale a verificare con particolare attenzione
le osservazioni presentate dalle Organizzazioni
sindacali di categoria, soprattutto per
quanto riguarda le distanze minime previste
per i punti vendita esclusivi e non esclusivi.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano (i Consiglieri Iannetti
e Longo non partecipano al voto), accertato
e proclamato il seguente esito:
Presenti 18
Astenuti 5 (Arnulfo, Bura, Fiorito, Invidia
e Trabucco)
Votanti 13
Voti favorevoli 13
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole, in merito
al "Piano di localizzazione dei punti
di vendita esclusivi di quotidiani e periodici
e criteri per l'inserimento di punti vendita
non esclusivi " di cui alla proposta
di deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2005 02351/016, invitando il Consiglio
comunale a verificare con particolare attenzione
le osservazioni presentate dalle Organizzazioni
sindacali di categoria, soprattutto per
quanto riguarda le distanze minime previste
per i punti vendita esclusivi e non esclusivi.
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