n. 54/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
3 MAGGIO 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 3 maggio 2005,
alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so
Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente
Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI,
COPPERI, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, NETTIS,
PEVERARO, SEMERARO e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 16 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: BURA, FIORITO, FREZZA,
GALAVOTTI, GANDOLFO, LONGO, SCALETTI, SCARLATELLI
e STALTERI
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE
PARZIALE N. 117 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: MODIFICA
DELLE MODALITA' DI INTERVENTO IN AREA NORMATIVA
TE (AREE E COMPLESSI DI EDIFICI A DESTINAZIONE
TERZIARIA). ADOZIONE.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE
PARZIALE N. 117 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: MODIFICA
DELLE MODALITA' DI INTERVENTO IN AREA NORMATIVA
TE (AREE E COMPLESSI DI EDIFICI A DESTINAZIONE
TERZIARIA). ADOZIONE. ** PARERE SFAVOREVOLE
**
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della II Commissione COPPERI,
riferisce:
La Divisione Urbanistica Edilizia Privata
- Settore Procedure Amministrative Urbanistiche,
con nota del 25 marzo 2005 prot. n. 2064-To6.001/0000344,
ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere
il parere di competenza, ai sensi dell'art.
43 del Regolamento sul Decentramento, in
merito alla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale (mecc. 2005-01587/009) avente
come oggetto: "Variante Parziale n.
117 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma
7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Modifica delle
modalità di intervento in area normativa
T.E. (Aree e complessi di edifici a destinazione
terziaria). Adozione."
Nel Piano Regolatore Generale della Città
di Torino le aree o i complessi di edifici
a destinazione terziaria compresi in "area
normativa TE" , pari a 138 aree per
complessivi mq. 630.000 circa di superficie
fondiaria, costituiscono una parte degli
immobili disciplinati dal Piano negli usi
consolidati (complessivamente 38 milioni
di mq. di cui 10,5 ad uso produttivo, 26,7
mq. ad uso prevalentemente residenziale).
Si tratta di immobili posti prevalentemente
in aree centrali e corrispondenti nella
grande maggioranza a strutture esistenti
al momento della formazione del Piano: sedi
di banche, assicurazioni e uffici direzionali
privati ma anche pubblici.
I pochi casi di lotti ancora non edificati
o comunque con usi in atto non terziari
corrispondono ad aree comprese in Piani
particolareggiati in itinere negli anni
di formazione del P.R.G. (via Botticelli
e corso Tazzoli) ovvero a scelte specifiche
di riconversione e valorizzazione di immobili
di proprietà comunali (ex CEAT di
corso Regio Parco). Al momento della formazione
del nuovo piano l'opinione prevalente, che
stava alla base delle scelte fatte, era
da un lato che le attività terziarie
in atto costituissero in genere situazioni
ormai consolidate, e dall'altro che il terziario
(in particolare quello "superiore"
a carattere direzionale) costituisse comunque
un attività "ricca", in
grado di sostenere alti costi insediativi
e con prospettiva di crescita.
Era, inoltre, ancora forte l'impressione
suscitata dalle modifiche urbanistico-edilizie
avvenute negli anni precedenti quando interi
isolati e palazzi storici nelle aree centrali
erano stati trasformati in sedi direzionali
e uffici, con l'espulsione progressiva della
residenza.
Le norme del nuovo piano sono state elaborate
a partire da questi presupposti, da un lato
per regolare le possibilità di crescita
ulteriore delle attività terziarie,
con la richiesta di dotazione di standard
pieni in caso di interventi edilizi che
eccedessero il restauro e risanamento conservativo,
e dall'altro per consentire il riuso in
senso residenziale degli immobili con destinazione
terziaria, per recuperare in qualche misura
l'erosione del passato.
L'obiettivo del Piano era, infatti, favorire
la ripolarizzazione delle attività
terziario-direzionali verso la nuova centralità
costituita dalla Spina Centrale, in alternativa
al Centro Storico per il quale si auspicava
il recupero in senso residenziale.
Sul finire degli anni '90, a distanza di
pochi anni dall'approvazione del nuovo Piano
Regolatore, la situazione andava modificandosi:
in particolare le attività terziarie
presenti risultarono meno "consolidate"
del previsto e si rese necessario consentire
la trasformazione di questi immobili (alcuni
di indubbio valore anche sotto il profilo
storico-documentario) verso usi di tipo
ricettivo, tutelando, al contempo, la presenza
delle attività commerciali già
esistenti al piano terra degli edifici terziari,
in particolare lungo vie e percorsi commerciali
del centro.
In tal senso volgevano le modifiche ai
disposti che regolano gli interventi nell'area
normativa TE apportate dalla variante al
P.R.G. n. 37 (la cosidetta "variante
normativa") approvata nel marzo del
2002.
Con lo stesso provvedimento venne anche
modificato il testo iniziale che consentiva
il cambio d'uso a favore della residenza,
con una riformulazione "tecnica"
più stringata che ammette sempre
l'uso residenziale, ferme restando, però,
le modalità di intervento dell'area
TE (nel presupposto implicito, quindi, che
l'uso residenziale costituisse un "accessorio"
della attività principale di natura
terziaria).
Alla luce della evoluzione di questi ultimi
anni e delle applicazioni concrete derivate
dalla citata disposizione normativa, sono
emersi i limiti di questa formulazione che
richiede un urgente intervento correttivo.
Va precisato, innanzitutto, che i presupposti
sopra descritti, da cui muoveva il P.R.G.,
sono oggi superati: attualmente il terziario
non è più in grado di "espellere"
la residenza.
La situazione economica è tale per
cui non esiste quasi domanda di spazi per
uffici (oltre tutto con condizioni insediative
più onerose) e conseguentemente la
tendenza è quella di cogliere l'occasione
di un mercato residenziale ancora attivo
per realizzare abitazioni piuttosto che
uffici. Tale fenomeno non riguarda solo
le aree centrali, dove avrebbe ancora un
senso secondo il disegno originale del Piano,
ma anche le aree periferiche e i contesti
a carattere produttivo, certamente non idonei,
nei quali l'uso residenziale potrebbe essere
ammesso solamente come complementare e accessorio
ad un insediamento di attività terziarie
o di servizio alle imprese.
Ciò premesso si rende necessario
modificare la norma relativa alle aree TE
nel senso di consentire in esse solo un
parziale uso residenziale a condizione che
venga comunque mantenuto e garantito l'uso
prevalente (almeno superiore al 50% della
S.L.P.) della attività terziaria
principale. Ferma restando questa prevalenza,
si ritiene inoltre opportuno ammettere ai
piani bassi degli edifici con destinazione
TE, l'insediamento di nuove attività
commerciali e di artigianato di servizio
alle persone e imprese, che possono utilmente
integrare ed arricchire l'offerta di funzioni
urbane connesse a questa categoria di aree
normative, interessate in questa fase, da
significative trasformazioni funzionali,
mentre nel P.R.G. vigente la possibilità
è limitata al mantenimento delle
destinazioni commerciali in atto alla data
di approvazione del Piano stesso.
Tutto ciò premesso, l'Amministrazione
ritiene di adottare le seguenti modifiche
al testo delle Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione del P.R.G:
All'articolo 8 punto 13 Area TE, comma 54,
eliminare gli ultimi due capoversi e sostituirli
con il seguente:
"Fatta salva la prevalenza delle destinazioni
di cui ai capoversi precedenti, sono inoltre
ammessi gli usi residenziali (v. art. 3
punto 1A) e, limitatamente ai piani interrato,
terreno, ammezzato e primo, attività
commerciali al dettaglio, attività
di ristorazione e pubblici esercizi e artigianato
di servizio (di cui all'art. 3 punti 4A1a,
4A1b1, 4A2, 4 A3) ."
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente
comunale, non presenta incompatibilità
con i piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
Il presente provvedimento non comporta decremento
della dotazione di servizi pubblici. Si
specifica che per quanto attiene alla quantità
globale di servizi, per effetto di tutte
le Varianti parziali del P.R.G. vigente
adottate e approvate successivamente alla
data di approvazione del P.R.G., compreso
il provvedimento in oggetto, non si producono
gli effetti di cui al 4 comma dell'art.
17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento risulta altresì
coerente con il Piano di zonizzazione acustica
avviato dalla Giunta Comunale con Deliberazione
n. 2002-10032/21 del 26 novembre 2002, così
come risulta dal parere espresso dal Settore
Ambiente e Territorio prot. n. 1728/05 del
4 febbraio 2005, che si allega.
Si specifica, inoltre che, per quanto attiene
la quantità globale dei servizi,
per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente, adottate e approvate
successivamente alla data di approvazione
del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non sono stati superati i limiti di cui
alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo
17 della Legge Urbanistica Regionale.
In data 26 aprile 2005 la II Commissione
si è riunita per analizzare la proposta
di Variante Parziale n. 117 al P.R.G. ai
sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. 56/77
e s.m.i., relativa alla modifica delle modalità
di intervento in area normativa T.E.
La II Commissione concorda sulla analisi
della situazione di crisi del settore terziario
di qualità che attualmente è
insediato prevalentemente nelle aree centrali
della Città.
Sorprende quindi che, anziché sviluppare
politiche tese a favorire la ripresa delle
attività industriali ancora presenti
in Città, dunque favorire una inversione
di tendenza sulle attività di terziario
avanzato esistenti, per mantenere l'occupazione
di qualità, si consenta un'ulteriore
incremento di edilizia residenziale.
Stupisce anche che si continui a proporre
la possibilità di realizzare strutture
commerciali medie, sino a 1800 mq. di superficie
di vendita, 4A1b1, quando ormai la Città
è satura di ipermercati e supermercati
anch'essi in crisi dopo aver contribuito
alla chiusura di moltissime attività
al dettaglio.
La II Commissione ritiene quindi che la
Variante Parziale proposta sia scarsamente
lungimirante, che porterà a ulteriori
riduzioni delle attività di qualità
ancora presenti in Città e che le
varianti al P.R.G., in un periodo di forte
crisi economica, debbano essere lo strumento
con il quale l'Amministrazione favorisce
lo sviluppo di attività e l'occupazione
sul territorio cittadino.
Per quanto esposto, la II Commissione della
Circoscrizione III propone di esprimere
parere negativo alla Variante Parziale N.117
in oggetto e propone di apportare al testo
delle Norme Urbanistico Edilizia di Attuazione
del P.R.G. le seguenti modifiche e integrazioni:
All'art. 8 punto 13 Area T.E., comma 54,
eliminare gli ultimi 2 capoversi e sostituirli
con il seguente:
"Nei limiti del 25% della SLP sono
inoltre ammessi gli usi residenziali (vedi
art. 3 punto 1A) e, limitatamente ai piani
interrato, terreno, ammezzato e primo piano,
attività commerciali al dettaglio,
attività di ristorazione in pubblici
esercizi e artigianato di servizio (di cui
all'art. 3 punti 4A1a, 4A2, 4A3)".
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere negativo alla Variante
Parziale N.117 in oggetto e propone di apportare
al testo delle Norme Urbanistico Edilizia
di Attuazione del P.R.G. le seguenti modifiche
e integrazioni:
All'art. 8 punto 13 Area T.E., comma 54,
eliminare gli ultimi due capoversi e sostituirli
con il seguente:
"Nei limiti del 25% della SLP sono
inoltre ammessi gli usi residenziali (vedi
art. 3 punto 1A) e, limitatamente ai piani
interrato, terreno, ammezzato e primo piano,
attività commerciali al dettaglio,
attività di ristorazione in pubblici
esercizi e artigianato di servizio (di cui
all' art. 3 punti 4A1, 4A2, 4A3)".
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 16
Astenuti 1 (Trabucco)
Votanti 15
Voti favorevoli 13
Voti contrari 2
D E L I B E R A
di esprimere parere negativo alla Variante
Parziale N.117 in oggetto e propone di apportare
al testo delle Norme Urbanistico Edilizia
di Attuazione del P.R.G. le seguenti modifiche
e integrazioni:
All'art. 8 punto 13 Area T.E., comma 54,
eliminare gli ultimi due capoversi e sostituirli
con il seguente:
"Nei limiti del 25% della SLP sono
inoltre ammessi gli usi residenziali (vedi
art. 3 punto 1A) e, limitatamente ai piani
interrato, terreno, ammezzato e primo piano,
attività commerciali al dettaglio,
attività di ristorazione in pubblici
esercizi e artigianato di servizio (di cui
all' art. 3 punti 4A1, 4A2, 4A3)".
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