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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 03073/086

n. 54/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
3 MAGGIO 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 3 maggio 2005, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, NETTIS, PEVERARO, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 16 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: BURA, FIORITO, FREZZA, GALAVOTTI, GANDOLFO, LONGO, SCALETTI, SCARLATELLI e STALTERI

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE PARZIALE N. 117 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: MODIFICA DELLE MODALITA' DI INTERVENTO IN AREA NORMATIVA TE (AREE E COMPLESSI DI EDIFICI A DESTINAZIONE TERZIARIA). ADOZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE PARZIALE N. 117 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: MODIFICA DELLE MODALITA' DI INTERVENTO IN AREA NORMATIVA TE (AREE E COMPLESSI DI EDIFICI A DESTINAZIONE TERZIARIA). ADOZIONE. ** PARERE SFAVOREVOLE **

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione COPPERI, riferisce:

La Divisione Urbanistica Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, con nota del 25 marzo 2005 prot. n. 2064-To6.001/0000344, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005-01587/009) avente come oggetto: "Variante Parziale n. 117 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: Modifica delle modalità di intervento in area normativa T.E. (Aree e complessi di edifici a destinazione terziaria). Adozione."
Nel Piano Regolatore Generale della Città di Torino le aree o i complessi di edifici a destinazione terziaria compresi in "area normativa TE" , pari a 138 aree per complessivi mq. 630.000 circa di superficie fondiaria, costituiscono una parte degli immobili disciplinati dal Piano negli usi consolidati (complessivamente 38 milioni di mq. di cui 10,5 ad uso produttivo, 26,7 mq. ad uso prevalentemente residenziale).
Si tratta di immobili posti prevalentemente in aree centrali e corrispondenti nella grande maggioranza a strutture esistenti al momento della formazione del Piano: sedi di banche, assicurazioni e uffici direzionali privati ma anche pubblici.
I pochi casi di lotti ancora non edificati o comunque con usi in atto non terziari corrispondono ad aree comprese in Piani particolareggiati in itinere negli anni di formazione del P.R.G. (via Botticelli e corso Tazzoli) ovvero a scelte specifiche di riconversione e valorizzazione di immobili di proprietà comunali (ex CEAT di corso Regio Parco). Al momento della formazione del nuovo piano l'opinione prevalente, che stava alla base delle scelte fatte, era da un lato che le attività terziarie in atto costituissero in genere situazioni ormai consolidate, e dall'altro che il terziario (in particolare quello "superiore" a carattere direzionale) costituisse comunque un attività "ricca", in grado di sostenere alti costi insediativi e con prospettiva di crescita.
Era, inoltre, ancora forte l'impressione suscitata dalle modifiche urbanistico-edilizie avvenute negli anni precedenti quando interi isolati e palazzi storici nelle aree centrali erano stati trasformati in sedi direzionali e uffici, con l'espulsione progressiva della residenza.
Le norme del nuovo piano sono state elaborate a partire da questi presupposti, da un lato per regolare le possibilità di crescita ulteriore delle attività terziarie, con la richiesta di dotazione di standard pieni in caso di interventi edilizi che eccedessero il restauro e risanamento conservativo, e dall'altro per consentire il riuso in senso residenziale degli immobili con destinazione terziaria, per recuperare in qualche misura l'erosione del passato.
L'obiettivo del Piano era, infatti, favorire la ripolarizzazione delle attività terziario-direzionali verso la nuova centralità costituita dalla Spina Centrale, in alternativa al Centro Storico per il quale si auspicava il recupero in senso residenziale.

Sul finire degli anni '90, a distanza di pochi anni dall'approvazione del nuovo Piano Regolatore, la situazione andava modificandosi: in particolare le attività terziarie presenti risultarono meno "consolidate" del previsto e si rese necessario consentire la trasformazione di questi immobili (alcuni di indubbio valore anche sotto il profilo storico-documentario) verso usi di tipo ricettivo, tutelando, al contempo, la presenza delle attività commerciali già esistenti al piano terra degli edifici terziari, in particolare lungo vie e percorsi commerciali del centro.

In tal senso volgevano le modifiche ai disposti che regolano gli interventi nell'area normativa TE apportate dalla variante al P.R.G. n. 37 (la cosidetta "variante normativa") approvata nel marzo del 2002.

Con lo stesso provvedimento venne anche modificato il testo iniziale che consentiva il cambio d'uso a favore della residenza, con una riformulazione "tecnica" più stringata che ammette sempre l'uso residenziale, ferme restando, però, le modalità di intervento dell'area TE (nel presupposto implicito, quindi, che l'uso residenziale costituisse un "accessorio" della attività principale di natura terziaria).
Alla luce della evoluzione di questi ultimi anni e delle applicazioni concrete derivate dalla citata disposizione normativa, sono emersi i limiti di questa formulazione che richiede un urgente intervento correttivo. Va precisato, innanzitutto, che i presupposti sopra descritti, da cui muoveva il P.R.G., sono oggi superati: attualmente il terziario non è più in grado di "espellere" la residenza.
La situazione economica è tale per cui non esiste quasi domanda di spazi per uffici (oltre tutto con condizioni insediative più onerose) e conseguentemente la tendenza è quella di cogliere l'occasione di un mercato residenziale ancora attivo per realizzare abitazioni piuttosto che uffici. Tale fenomeno non riguarda solo le aree centrali, dove avrebbe ancora un senso secondo il disegno originale del Piano, ma anche le aree periferiche e i contesti a carattere produttivo, certamente non idonei, nei quali l'uso residenziale potrebbe essere ammesso solamente come complementare e accessorio ad un insediamento di attività terziarie o di servizio alle imprese.
Ciò premesso si rende necessario modificare la norma relativa alle aree TE nel senso di consentire in esse solo un parziale uso residenziale a condizione che venga comunque mantenuto e garantito l'uso prevalente (almeno superiore al 50% della S.L.P.) della attività terziaria principale. Ferma restando questa prevalenza, si ritiene inoltre opportuno ammettere ai piani bassi degli edifici con destinazione TE, l'insediamento di nuove attività commerciali e di artigianato di servizio alle persone e imprese, che possono utilmente integrare ed arricchire l'offerta di funzioni urbane connesse a questa categoria di aree normative, interessate in questa fase, da significative trasformazioni funzionali, mentre nel P.R.G. vigente la possibilità è limitata al mantenimento delle destinazioni commerciali in atto alla data di approvazione del Piano stesso.
Tutto ciò premesso, l'Amministrazione ritiene di adottare le seguenti modifiche al testo delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G:
All'articolo 8 punto 13 Area TE, comma 54, eliminare gli ultimi due capoversi e sostituirli con il seguente:

"Fatta salva la prevalenza delle destinazioni di cui ai capoversi precedenti, sono inoltre ammessi gli usi residenziali (v. art. 3 punto 1A) e, limitatamente ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo, attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio (di cui all'art. 3 punti 4A1a, 4A1b1, 4A2, 4 A3) ."
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2002-10032/21 del 26 novembre 2002, così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio prot. n. 1728/05 del 4 febbraio 2005, che si allega.
Si specifica, inoltre che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
In data 26 aprile 2005 la II Commissione si è riunita per analizzare la proposta di Variante Parziale n. 117 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., relativa alla modifica delle modalità di intervento in area normativa T.E.
La II Commissione concorda sulla analisi della situazione di crisi del settore terziario di qualità che attualmente è insediato prevalentemente nelle aree centrali della Città.
Sorprende quindi che, anziché sviluppare politiche tese a favorire la ripresa delle attività industriali ancora presenti in Città, dunque favorire una inversione di tendenza sulle attività di terziario avanzato esistenti, per mantenere l'occupazione di qualità, si consenta un'ulteriore incremento di edilizia residenziale.
Stupisce anche che si continui a proporre la possibilità di realizzare strutture commerciali medie, sino a 1800 mq. di superficie di vendita, 4A1b1, quando ormai la Città è satura di ipermercati e supermercati anch'essi in crisi dopo aver contribuito alla chiusura di moltissime attività al dettaglio.
La II Commissione ritiene quindi che la Variante Parziale proposta sia scarsamente lungimirante, che porterà a ulteriori riduzioni delle attività di qualità ancora presenti in Città e che le varianti al P.R.G., in un periodo di forte crisi economica, debbano essere lo strumento con il quale l'Amministrazione favorisce lo sviluppo di attività e l'occupazione sul territorio cittadino.
Per quanto esposto, la II Commissione della Circoscrizione III propone di esprimere parere negativo alla Variante Parziale N.117 in oggetto e propone di apportare al testo delle Norme Urbanistico Edilizia di Attuazione del P.R.G. le seguenti modifiche e integrazioni:
All'art. 8 punto 13 Area T.E., comma 54, eliminare gli ultimi 2 capoversi e sostituirli con il seguente:
"Nei limiti del 25% della SLP sono inoltre ammessi gli usi residenziali (vedi art. 3 punto 1A) e, limitatamente ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo piano, attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione in pubblici esercizi e artigianato di servizio (di cui all'art. 3 punti 4A1a, 4A2, 4A3)".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere negativo alla Variante Parziale N.117 in oggetto e propone di apportare al testo delle Norme Urbanistico Edilizia di Attuazione del P.R.G. le seguenti modifiche e integrazioni:
All'art. 8 punto 13 Area T.E., comma 54, eliminare gli ultimi due capoversi e sostituirli con il seguente:
"Nei limiti del 25% della SLP sono inoltre ammessi gli usi residenziali (vedi art. 3 punto 1A) e, limitatamente ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo piano, attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione in pubblici esercizi e artigianato di servizio (di cui all' art. 3 punti 4A1, 4A2, 4A3)".


Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 16
Astenuti 1 (Trabucco)
Votanti 15
Voti favorevoli 13
Voti contrari 2

D E L I B E R A

di esprimere parere negativo alla Variante Parziale N.117 in oggetto e propone di apportare al testo delle Norme Urbanistico Edilizia di Attuazione del P.R.G. le seguenti modifiche e integrazioni:

All'art. 8 punto 13 Area T.E., comma 54, eliminare gli ultimi due capoversi e sostituirli con il seguente:
"Nei limiti del 25% della SLP sono inoltre ammessi gli usi residenziali (vedi art. 3 punto 1A) e, limitatamente ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo piano, attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione in pubblici esercizi e artigianato di servizio (di cui all' art. 3 punti 4A1, 4A2, 4A3)".









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