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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 02753/086

n. 47/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
20 APRILE 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 20 Aprile 2005, alle ore 20.45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO, e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: BURA, CAVAGLIA', CERMIGNANI, GALAVOTTI, INVIDIA, SCALETTI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1 COMMI 336 E 337 LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1 COMMI 336 E 337 LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione GANDOLFO, riferisce:

Con nota prot. n. 4522 TO1004/1 del 25 marzo 2005 la Divisione Servizi Tributari e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione concernente: "Agevolazioni ICI in materia di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili".
La proposta di integrazione al testo del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ormai consolidato nel tempo, è stata formulata sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate e delle complesse procedure attuative definite, con provvedimento del 16 febbraio 2005 (in G.U. n.40 del 18/02/2005) dall'Agenzia del Territorio. Tale proposta, che consiste nell'introduzione di un nuovo articolo, il 4 ter, è essenzialmente finalizzata ad agevolare i contribuenti nell'adempimento della legge.
In estrema sintesi, i commi 336 e 337 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005) prevedono che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano la presentazione di atti di aggiornamento. Qualora i soggetti interessati non ottemperino alla richiesta, provvederanno gli uffici dell'Agenzia del Territorio ponendo a carico dell'inadempiente gli oneri per l'attività svolta dalle proprie strutture e notificandogli le risultanze del classamento e la relativa rendita. Le nuove rendite catastali dichiarate o comunque attribuite avranno effetti retroattivi, in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.
Si rileva che l'operazione avviata dalla Finanziaria 2005, che si configura come misura di equità fiscale, implicherà effetti, anche fiscali, nel medio e nel lungo periodo e porterà ad un sostanziale aggiornamento delle banche dati catastali, attraverso un riallineamento con l'attuale situazione di fatto.
Nel contempo, si evidenziano da un lato gli adempimenti gravosi sia per i Comuni sia per l'Agenzia del Territorio e dall'altro, vista l'efficacia retroattiva della norma, gli oneri non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale .
Considerato che la normativa vigente in materia di autonomia impositiva e finanziaria dei Comuni, così come più volte precisato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, contempla la facoltà dei Comuni sia di prevedere agevolazioni per i contribuenti che adempiano entro un termine definito a obblighi tributari precedentemente in parte o in tutto non adempiuti, sia di escludere o ridurre i relativi interessi e sanzioni; il Comune di Torino in via eccezionale e per un arco di tempo limitato, intende agevolare la definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate conseguenti agli obblighi posti a carico dei contribuenti dall'art. 1 commi 336 e 337 della legge 311/2004 prevedendo l'applicazione di un'aliquota agevolata, ed escludendo sanzioni ed interessi, per i soggetti passivi ICI, a condizione che presentino spontaneamente all'Agenzia del territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento prima della richiesta del Comune.

Pertanto, la Città di Torino propone di integrare il Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili introducendo il seguente articolo:
Art. 4 ter: Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L.30/12/2004, n. 311.

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà provata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n.701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, e che tali atti siano stati definitivamente accettati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti, mentre per le annualità 2005 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, i quali atti sono da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2005.
Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
3. L'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art.13 del D.Leg. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n.311.

La I Commissione riunitasi in data 13 aprile 2005 ha esaminato e discusso la proposta di integrazione del Regolamento ICI.
Alla luce di quanto esposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale tra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole, per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito all'integrazione proposta al "Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 18
Astenuti 2 (Arnulfo e Trabuccco)
Votanti 16
Voti favorevoli 14
Voti contrari 2

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole, per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito all'integrazione proposta al "Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili".

















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