n. 47/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
20 APRILE 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 20 Aprile 2005, alle ore 20.45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURZIO, COPPERI, FIORITO, FREZZA,
GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, LONGO, NETTIS,
PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO, e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: BURA, CAVAGLIA',
CERMIGNANI, GALAVOTTI, INVIDIA, SCALETTI
e STALTERI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE
DEL REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART.
1 COMMI 336 E 337 LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE
DEL REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART.
1 COMMI 336 E 337 LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della I Commissione GANDOLFO,
riferisce:
Con nota prot. n. 4522 TO1004/1 del 25
marzo 2005 la Divisione Servizi Tributari
e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione
il parere di competenza ai sensi dell'art.
43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento
del Decentramento, sulla proposta di deliberazione
concernente: "Agevolazioni ICI in materia
di attribuzione/aggiornamento del classamento
catastale a seguito e con riferimento dell'entrata
in vigore dei commi 336 e 337 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n.311: integrazione
del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli
Immobili".
La proposta di integrazione al testo del
Regolamento dell'Imposta Comunale sugli
Immobili, ormai consolidato nel tempo, è
stata formulata sulla base delle disposizioni
di legge sopra richiamate e delle complesse
procedure attuative definite, con provvedimento
del 16 febbraio 2005 (in G.U. n.40 del 18/02/2005)
dall'Agenzia del Territorio. Tale proposta,
che consiste nell'introduzione di un nuovo
articolo, il 4 ter, è essenzialmente
finalizzata ad agevolare i contribuenti
nell'adempimento della legge.
In estrema sintesi, i commi 336 e 337 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 (Legge
Finanziaria 2005) prevedono che i Comuni,
constatata la presenza di immobili di proprietà
privata non dichiarati in catasto ovvero
la sussistenza di situazioni di fatto non
più coerenti con i classamenti catastali
per intervenute variazioni edilizie, richiedano
la presentazione di atti di aggiornamento.
Qualora i soggetti interessati non ottemperino
alla richiesta, provvederanno gli uffici
dell'Agenzia del Territorio ponendo a carico
dell'inadempiente gli oneri per l'attività
svolta dalle proprie strutture e notificandogli
le risultanze del classamento e la relativa
rendita. Le nuove rendite catastali dichiarate
o comunque attribuite avranno effetti retroattivi,
in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno successivo alla
data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, indicata nella
richiesta notificata dal comune, ovvero,
in assenza della suddetta indicazione, dal
1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta
del Comune.
Si rileva che l'operazione avviata dalla
Finanziaria 2005, che si configura come
misura di equità fiscale, implicherà
effetti, anche fiscali, nel medio e nel
lungo periodo e porterà ad un sostanziale
aggiornamento delle banche dati catastali,
attraverso un riallineamento con l'attuale
situazione di fatto.
Nel contempo, si evidenziano da un lato
gli adempimenti gravosi sia per i Comuni
sia per l'Agenzia del Territorio e dall'altro,
vista l'efficacia retroattiva della norma,
gli oneri non indifferenti per i cittadini
resisi a suo tempo inadempienti nei confronti
del fisco comunale .
Considerato che la normativa vigente in
materia di autonomia impositiva e finanziaria
dei Comuni, così come più
volte precisato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali, contempla la facoltà dei
Comuni sia di prevedere agevolazioni per
i contribuenti che adempiano entro un termine
definito a obblighi tributari precedentemente
in parte o in tutto non adempiuti, sia di
escludere o ridurre i relativi interessi
e sanzioni; il Comune di Torino in via eccezionale
e per un arco di tempo limitato, intende
agevolare la definizione dei rapporti tributari
relativi alle annualità di imposta
arretrate conseguenti agli obblighi posti
a carico dei contribuenti dall'art. 1 commi
336 e 337 della legge 311/2004 prevedendo
l'applicazione di un'aliquota agevolata,
ed escludendo sanzioni ed interessi, per
i soggetti passivi ICI, a condizione che
presentino spontaneamente all'Agenzia del
territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento
prima della richiesta del Comune.
Pertanto, la Città di Torino propone
di integrare il Regolamento dell'Imposta
Comunale sugli Immobili introducendo il
seguente articolo:
Art. 4 ter: Agevolazioni in materia di atti
di attribuzione/aggiornamento del classamento
catastale a seguito e con riferimento all'entrata
in vigore dei commi 336 e 337 dell'art.
1, della L.30/12/2004, n. 311.
1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale
sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari
di diritti reali sulle unità immobiliari
di proprietà provata non dichiarate
in Catasto ovvero per le quali sussistono
situazioni di fatto non più coerenti
con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie, ubicate nel territorio
comunale, presentato alla competente Agenzia
Provinciale del Territorio prima che il
Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento
redatti ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministero delle Finanze 19
aprile 1994, n.701 con indicazione della
data cui far riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, a pena di inammissibilità
della definizione agevolata, e che tali
atti siano stati definitivamente accettati
dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica,
possono definire i rapporti tributari relativi
alle annualità di imposta arretrate
di loro competenza con il versamento di
una somma pari alla sola imposta o alla
maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione
dell'aliquota del 6‰, ovvero del 5,25‰ per
le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, all'intero imponibile nel caso
di prima attribuzione della rendita ovvero
al maggiore imponibile adottato nel caso
di aggiornamento della rendita preesistente
con esclusione, in entrambi i casi, degli
interessi e delle sanzioni amministrative
dovuti, mentre per le annualità 2005
e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate,
le aliquote determinate per ogni anno.
2. La definizione agevolata delle annualità
arretrate di cui al precedente comma si
perfeziona con il pagamento in autoliquidazione
delle somme dovute entro 30 giorni dalla
comunicazione dell'accettazione da parte
dell'Agenzia del Territorio degli atti di
attribuzione/aggiornamento di cui al D.M.
701/94, i quali atti sono da presentarsi
entro il termine perentorio del 31 ottobre
2005.
Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità
della definizione agevolata, a mezzo conto
corrente postale su apposito modulo predisposto
dall'Ufficio Tributi.
3. L'Ufficio Tributi provvede alla verifica
dell'indicazione della data cui far riferire
la mancata presentazione della denuncia
catastale e dell'adempimento dei versamenti
delle somme dovute a titolo di definizione
agevolata e, in caso di insufficienza del
versamento, liquida le maggiori somme dovute
assoggettandole alla sanzione di cui all'art.13
del D.Leg. 18 dicembre 1997, n. 471. In
caso di omessa e/o infedele indicazione
della data cui far riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale e in caso di omesso
versamento, con provvedimento motivato da
comunicare all'interessato a mezzo raccomandata
a.r., attiva la procedura di cui ai commi
336 e 337 della legge 30 dicembre 2004,
n.311.
La I Commissione riunitasi in data 13 aprile
2005 ha esaminato e discusso la proposta
di integrazione del Regolamento ICI.
Alla luce di quanto esposto, evidenziati
gli aspetti che si ritengono maggiormente
significativi, si propone di esprimere parere
favorevole.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n.
175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva
dal 23/7/96 - il quale tra l'altro, agli
artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri
di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 é:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole, per le
considerazioni e i motivi espressi nella
parte narrativa del presente provvedimento,
che qui integralmente si richiamano, in
merito all'integrazione proposta al "Regolamento
dell'Imposta Comunale sugli Immobili".
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 18
Astenuti 2 (Arnulfo e Trabuccco)
Votanti 16
Voti favorevoli 14
Voti contrari 2
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole, per le
considerazioni e i motivi espressi nella
parte narrativa del presente provvedimento,
che qui integralmente si richiamano, in
merito all'integrazione proposta al "Regolamento
dell'Imposta Comunale sugli Immobili".
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