n. 32/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
9 MARZO 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 9 marzo 2005,
alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so
Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente
Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI,
COPPERI, FREZZA, GATTO, NETTIS, PEVERARO,
SCALETTI, SEMERARO e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 17 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: FIORITO, GALAVOTTI,
GANDOLFO, IANNETTI, INVIDIA LONGO, SCARLATELLI
e STALTERI
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA
CITTA' DI TORINO"
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA
CITTA' DI TORINO"
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della III Commissione BURZIO,
riferisce:
La Divisione Commercio - Settore Attività
Economiche e di Servizio - Comparto Commercio
su Aree Private e Attività Artigianali
ha richiesto alla Circoscrizione con nota
del 25 gennaio 2005 prot. n. 2099/08-004/24,
di esprimere il parere di competenza ai
sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento in merito alla proposta
di deliberazione della Giunta Comunale (mecc.
2005-00131/16) avente come oggetto: "Modifica
del Regolamento per la disciplina delle
attività di parrucchiere ed estetica
della Città di Torino".
Il Regolamento per la disciplina delle attività
di parrucchiere ed estetica della Città
di Torino approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 11/10/1999 (n.
mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15/12/1999,
ha sottoposto alla disciplina dell'attività
di estetica l'utilizzo delle lampade UVA
consentendo agli esercizi già in
essere, di poter regolarizzare la loro attività
dal punto di vista igienico-sanitario ed
anche amministrativo.
Nel corso dei trascorsi 5 anni di applicazione
del suddetto Regolamento le Associazioni
di categoria, sia delle attività
di parrucchiere che di estetista, hanno
rilevato i consistenti costi che gli esercenti
devono sostenere per poter adeguare i locali
ai requisiti igienico-sanitari, chiedendo
alla Civica Amministrazione di verificare
la possibilità di apportare delle
modifiche tali da rendere meno onerosi gli
interventi e garantire comunque la salvaguardia
degli aspetti igienico-sanitari necessari
al regolare esercizio dell'attività.
Per affrontare la suddetta problematica,
in data 16 luglio 2001 è stata convocata
la Commissione Comunale Consultiva di cui
fa parte l'ASL di Torino e nel corso di
tale incontro sono state individuate le
modifiche che possono essere effettuate
al vigente Regolamento relativamente agli
aspetti igienico-sanitari.
Tra le modifiche più rilevanti si
segnalano: in riferimento ai servizi igienici
si è concordato che il pavimento
sia costituito da materiale solido, ben
connesso, liscio, impermeabile, lavabile
e disinfettabile sostituendo la precedente
prescrizione che richiedeva l'utilizzo di
piastrelle greificate, inoltre è
stata sostituita la precedente prescrizione
che richiedeva per i locali ad uso dell'esercizio
e degli accessori che gli angoli di raccordo
tra le pareti e il pavimento fossero arrotondati,
mentre la modifica proposta non richiede
tale requisito in quanto la lavabilità
e la disinfettabilità nelle zone
di raccordo fra le pareti e il pavimento
è garantita anche nel caso in cui
non vi siano dei raccordi arrotondati.
Inoltre si prevede che l'obbligatorietà
di disporre di una cappa o di altre idonee
apparecchiature per l'aspirazione dei vapori
sia collegata con il tipo e le modalità
di utilizzo dei prodotti cosmetici impiegati.
Le modifiche recepiscono inoltre anche le
disposizioni regionali vigenti in materia
che per i gestori e per gli addetti all'attività
non prevedono più l'obbligo di munirsi
del libretto di idoneità sanitaria.
Per la salvaguardia dei centri storici si
è convenuto altresì di modificare
le prescrizioni relative ai servizi igienici
prevedendo la possibilità che gli
stessi possano essere ubicati anche all'esterno
dell'edificio in comune con altre attività
solo nel caso in cui i locali siano soggetti
a vincoli storici o architettonici; mentre
la previgente disposizione non prevedeva
specificatamente i casi in cui era ammessa
tale possibilità.
Inoltre si è ritenuto necessario
regolamentare anche le attività di
sauna e bagno turco svolte nelle palestre,
per le quali seppur risulta necessaria l'autorizzazione
amministrativa per l'attività di
estetica, nonché la conformità
igienico-sanitaria dei locali, si ritiene
opportuno non applicare il requisito delle
distanze minime fra gli esercizi e tanto
in conformità a quanto già
dispone l'art. 5 comma 14 dell'attuale Regolamento
per le attività svolte all'interno
di ospedali, caserme, alberghi, centri commerciali
e discoteche.
Infine, si è ritenuto necessario
individuare come criterio per la definizione
delle attività che hanno finalità
terapeutiche e come tali non soggette alla
normativa sull'esercizio dell'attività
di estetica, quelle indicate nel Nomenclatore
Ufficiale della Regione Piemonte.
Modifica di rilievo è stata introdotta
all'art. 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso,
riformulato nel modo seguente: "in
caso di impresa gestita in forma societaria
non qualificabile come artigiana ai sensi
dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n.
443, come modificata dalla L. 20 maggio
1997, n. 133, in capo alla persona designata
ad assumere la direzione dell'azienda. Il
soggetto in possesso della qualifica professionale
che assume la direzione dell'azienda deve
accettare l'incarico con apposita dichiarazione
da presentarsi al Comune e garantire la
presenza nell'esercizio durante l'orario
di apertura. In caso di assenza per malattia
il direttore tecnico deve essere sostituito
con tempestiva comunicazione al competente
Settore Amministrativo"
Nel corso di alcuni incontri, le Associazioni
di categoria hanno chiesto di apportare
delle modifiche alle disposizioni che disciplinano
il trasferimento delle attività,
al fine di reintrodurre una disposizione
esistente nel previgente Regolamento, e
segnatamente la possibilità per i
titolari di attività di potersi trasferire
nella stessa zona purché la distanza
tra la sede originaria e quella oggetto
del trasferimento non sia superiore a 50
mt.
Durante la riunione della Commissione III
Lavoro, Commercio e Artigianato, del 23/02/05,
alla presenza di numerosi operatori del
settore sono state sollevate obiezioni e
perplessità circa la modifica proposta
all'art. 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso,
che così formulato risulterebbe più
penalizzante rispetto alla normativa nazionale
e regionale.
Pertanto, in merito alla proposta di deliberazione
della Giunta Comunale n. mecc. 2005-00131/16:
"Modifica del Regolamento per la disciplina
delle attività di parrucchiere ed
estetica della Città di Torino",
si ritiene di esprimere parere favorevole
condizionato alla riformulazione dell'art
3 comma 1 lettera c) quinto capoverso in
modo tale che non risulti più restrittivo
rispetto alla normativa nazionale e regionale
di riferimento, in particolare la Legge
4/1/1990 n. 1 e la Legge Regionale 9/12/1992
n. 54.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole, in merito
alla " Modifica del Regolamento per
la disciplina delle attività di parrucchiere
ed estetica della Città' di Torino",
di cui alla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 2005-00131/16,
condizionato alla riformulazione dell'art
3 comma 1 lettera c) quinto capoverso in
modo tale che non risulti più restrittivo
rispetto alla normativa nazionale e regionale
di riferimento, in particolare la Legge
4/1/1990 n. 1 e la Legge Regionale 9/12/1992
n. 54.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 17
Astenuti 3 (Arnulfo, Cermignani, Scaletti)
Votanti 14
Voti favorevoli 14
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole, in merito
alla " Modifica del Regolamento per
la disciplina delle attività di parrucchiere
ed estetica della Città' di Torino",
di cui alla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale n. mecc. 2005-00131/16,
condizionato alla riformulazione dell'art
3 comma 1 lettera c) quinto capoverso in
modo tale che non risulti più restrittivo
rispetto alla normativa nazionale e regionale
di riferimento, in particolare la Legge
4/1/1990 n. 1 e la Legge Regionale 9/12/1992
n. 54.
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