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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 00415/086

n. 7/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
25 GENNAIO 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 25 Gennaio 2005, alle ore 20.45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: BURA, GALAVOTTI e SCALETTI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE. * PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO *


Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione NETTIS, riferisce:

La Divisione Ambiente e Verde - Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti, con nota del 15 dicembre 2005 n. prot. 5363 - IV.5.9, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Modifiche."
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2001-12136/21 adottata nella seduta del 10 giugno 2002 è stato approvato il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Città di Torino in ottemperanza all'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 22/97 ("Decreto Ronchi").
Tale Regolamento ha successivamente ottenuto l'omologazione da parte dell'ASL competente con provvedimento assunto in data 9 ottobre 2002; l'adozione di detto provvedimento di omologazione, previsto per legge, ha consentito la legittima applicabilità delle norme regolamentari in argomento.
A due anni dall'entrata in vigore del Regolamento, a fronte dell'introduzione di nuove normative di Settore, si è ritenuto opportuno conformare il contenuto normativo del Regolamento alle nuove metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti, definire i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti urbani speciali non pericolosi, nonché modificare alcune norme in funzione di una più precisa e funzionale applicabilità delle stesse anche alla luce dell'esperienza maturata nel corso dei due anni di vigenza del Regolamento.

Le principali e significative innovazioni si possono così brevemente riassumere.

ART. 2 - Definizioni
Viene aggiunta la definizione di gestore del servizio;
ART. 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti
Viene aggiunto il riferimento alla legge 155/2003 per la promozione di accordi e intese relative a destinazione di prodotti o beni e forme di reimpiego prima della loro dismissione
ART. 6 - Classificazioni dei rifiuti
Eliminazione di alcuni rifiuti dalla definizione di rifiuti urbani, in relazione a nuove disposizioni di legge.
ART. 7 - Assimilazione dei rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi
Si integra, nell'assimilazione dei rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, con vari riferimenti normativi recentemente entrati in vigore. Per esempio il DPR 254/2003 (sui rifiuti sanitari); il Regolamento 1774/2002/CE (sui rifiuti di origine animale).
In relazione alla TARSU si alzano i quantitativi di rifiuti prodotti dai banchi dei mercati.
Si integra con la considerazione dei rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni, da attività non continuative o periodica.
ART. 8 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta
L'articolo viene modificato prevedendo l'integrazione della definizione di sistemi domiciliari (porta a porta)
ART. 9 - Conferimenti
L'articolo viene modificato prevedendo l'integrazione del divieto di utilizzo di trituratori di rifiuti presso abitazioni.
ART. 10 - Contenitori per la raccolta
Si prevede l'obbligo del proprietario o amministratore o condomini di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili, prevedendo anche le responsabilità in caso di danneggiamento o alienazione dei contenitori, prevedendo l'obbligo di esporre in giorni e orari prestabiliti sul tratto viario prospiciente l'immobile.
Si prevede inoltre che i contenitori siano conformi al Codice della Strada con le istruzioni sul materiale da introdurre.
Per le nuove costruzioni si prevede la predisposizione di appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori.
ART. 11 - Operazioni di raccolta
Viene apportata una modifica non sostanziale, con la previsione di effettuare la raccolta "in orario diurno e notturno" mentre nella versione precedente il regolamento specificava "antimeridiano, pomeridiano, serale e notturno".
ART. 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate
Si precisano le modalità per le raccolte stradali.
Anche per le raccolte differenziate si prevede la possibilità di raccolte porta a porta con contenitori o sacchi dedicati alle utenze nei cortili.
Si elimina il riferimento al Programma Comunale di gestione dei Rifiuti in relazione alla promozione da parte dell'Amministrazione Comunale, degli Ecocentri o Stazioni di conferimento di materiali.
In relazione alle attività di raccolta differenziata promosse da associazioni di volontariato si prevede che queste si impegnino a rendere disponibili i dati di raccolta.
ART. 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
Viene sintetizzata la definizione delle modalità di raccolta della carta.
Si aggiunge un riferimento al Contratto di Servizio per le frequenze minime di svuotamento dei contenitori.
Per la raccolta domiciliare si prevede il riferimento alla frequenza più opportuna o su chiamata eliminando il riferimento alla frequenza di base settimanale.
ARTT. 15 e 16 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine e della plastica
Anche per la raccolta del vetro e della plastica si fa riferimento alla raccolta domiciliare e ai necessari contenitori.
ART. 17 - Raccolta differenziata della frazione verde
Viene precisato che la raccolta di frazioni verdi su chiamata (cioè su appuntamento), a differenza della consegna presso Ecocentro, è a titolo oneroso.
ART. 18 - Raccolta differenziata della frazione organica
Anche per le frazioni organiche (vegetali e animali) si prevede la raccolta stradale e quella domiciliare.
ART. 19 (comma 5) - Raccolta differenziata delle pile
Per la raccolta delle pile si aggiunge il riferimento alle batterie dei telefoni cellulari e altri accumulatori.
ART. 22 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati
Specificazione della definizione di centri di raccolta incustoditi
ART. 23 - Rifiuti ingombranti
Per i rifiuti ingombranti si prevede un servizio raccolta con cadenza fissa stabilita dal gestore.
ART. 25 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
Per i rifiuti cimiteriali (resti ossei o mortali in seguito a scavi) si inserisce il riferimento alla normativa del DPR 254/2003, con la previsione dell'onerosità a carico del produttore cioè dell'assuntore dei lavori. Al Responsabile del cimitero viene attribuito il compito di sovraintendere agli obblighi di legge, fatti salvi i poteri di ordinanza in capo al Sindaco e allo stesso responsabile.
Si aggiunge il riferimento alla figura del gestore delle strutture cimiteriali.
Si eliminano i riferimenti specifici alla normativa pregressa
ART. 28 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento
In merito allo spazzamento si aggiunge il servizio di sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali.
Si aggiunge il riferimento agli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da convenzioni previste dagli strumenti urbanistici.
ART. 29 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati
Per i rifiuti abbandonati si precisa che se non si individua il responsabile dell'abbandono rispondono in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento dell'area. Inoltre in caso di inottemperanza l'amministrazione provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
ART. 30 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
Si precisa la competenza di pulizia del tratto di strada prospiciente l'immobile, indipendentemente dal tipo di uso dell'immobile
Per la pulizia del marciapiede proprietario o amm.inistratore o condomini o conduttori in solido tra loro collaborano con il Comune. Si prevede la raccolta dei rifiuti accumulati negli appositi contenitori e il divieto di spostarli sulla pubblica via.
ART. 31 Contenitori porta rifiuti
Dovranno essere concordate le tipologie di contenitori e cestini portarifiuti nel caso in cui si realizzino opere urbanistiche a scomputo
ART. 32 - Volantinaggio
Per la violazione dei divieti relativi alle attività di volantinaggio si prevede la responsabilità in solido del beneficiario del messaggio pubblicitario nel caso in cui non si individui l'autore
ART. 34 - Manifestazioni pubbliche
Per le manifestazioni pubbliche si prevede che gli oneri straordinari per lo spazzamento siano a carico degli organizzatori, compresi i casi in cui promotore o organizzatore sia la Civica Amministrazione
ART. 35 - Conferimento e raccolta dei rifiuti animali
Si aggiornano i riferimenti normativi al Regolamento 1774/2002/CE per i rifiuti animali
ART. 37 - Cantieri su aree pubbliche e private
Si individuano con maggior precisione in imprese e/o committenti i soggetti che effettuano lavori in cantieri
ART. 47 - Sistema sanzonatorio
Sanzioni: vengono modificate le cifre per le singole sanzioni, arrotondando le cifre dei minimi e massimi, con l'aumento, nella maggior parte dei casi, degli importi minimi e la diminuzione dei massimi.

Sentita la VI Commissione riunitasi in data 20 gennaio 2005, si ritiene di esprimere parere favorevole in merito alla deliberazione "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Modifiche" condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte:

1) Raccolta differenziata porta a porta:
Si richiede che la competenza dell'esposizione dei cassonetti per la raccolta differenziata porta a porta, sia affidata all'Ente Gestore, riconoscendo agli utenti la facoltà, di posizionare i cassonetti in area di pertinenza dell'utenza stessa e di permettere, agli operatori dell'Ente Gestore, l'accesso all'area individuata, in orari da questo stabiliti, per l'operazione di raccolta e che la raccolta differenziata porta a porta comprenda esclusivamente i rifiuti secchi (carta, vetro, plastica);
2) Raccolta differenziata delle pile, dei medicinali scaduti e delle siringhe:
Si richiede che venga resa obbligatoria l'esposizione, da parte dei rivenditori e farmacie, di appositi raccoglitori;
3) Rifiuti provenienti da attività cimiteriale:
Si richiede che gli oneri della gestione dei rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, così come quelli di resti ossei o mortali (art. 25 comma 3), non siano a carico del produttore, affinché la Città renda questo servizio a tutti i cittadini, e che al comma 5 della proposta di Nuovo Regolamento vengano soppresse le parole "e al Responsabile del Cimitero".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole in merito al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Modifiche" così come espresso in narrativa, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte:

1) Raccolta differenziata porta a porta:
Si richiede che la competenza dell'esposizione dei cassonetti per la raccolta differenziata porta a porta, sia affidata all'Ente Gestore, riconoscendo agli utenti la facoltà, di posizionare i cassonetti in area di pertinenza dell'utenza stessa e di permettere, agli operatori dell'Ente Gestore, l'accesso all'area individuata, in orari da questo stabiliti, per l'operazione di raccolta e che la raccolta differenziata porta a porta comprenda esclusivamente i rifiuti secchi (carta, vetro, plastica);
2) Raccolta differenziata delle pile, dei medicinali scaduti e delle siringhe:
Si richiede che venga resa obbligatoria l'esposizione, da parte dei rivenditori e farmacie, di appositi raccoglitori;
3) Rifiuti provenienti da attività cimiteriale:
Si richiede che gli oneri della gestione dei rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, così come quelli di resti ossei o mortali (art. 25 comma 3), non siano a carico del produttore, affinché la Città renda questo servizio a tutti i cittadini, e che al comma 5 della proposta di Nuovo Regolamento vengano soppresse le parole "e al Responsabile del Cimitero".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 22
Astenuti 1 (Fiorito)
Votanti 21
Voti favorevoli 14
Voti contrari 7

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole in merito al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Modifiche" così come espresso in narrativa, condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte:

1) Raccolta differenziata porta a porta:
Si richiede che la competenza dell'esposizione dei cassonetti per la raccolta differenziata porta a porta, sia affidata all'Ente Gestore, riconoscendo agli utenti la facoltà, di posizionare i cassonetti in area di pertinenza dell'utenza stessa e di permettere, agli operatori dell'Ente Gestore, l'accesso all'area individuata, in orari da questo stabiliti, per l'operazione di raccolta e che la raccolta differenziata porta a porta comprenda esclusivamente i rifiuti secchi (carta, vetro, plastica);
2) Raccolta differenziata delle pile, dei medicinali scaduti e delle siringhe:
Si richiede che venga resa obbligatoria l'esposizione, da parte dei rivenditori e farmacie, di appositi raccoglitori;
3) Rifiuti provenienti da attività cimiteriale:
Si richiede che gli oneri della gestione dei rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, così come quelli di resti ossei o mortali (art. 25 comma 3), non siano a carico del produttore, affinché la Città renda questo servizio a tutti i cittadini, e che al comma 5 della proposta di Nuovo Regolamento vengano soppresse le parole "e al Responsabile del Cimitero".




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