n. 6/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
25 GENNAIO 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 25 Gennaio 2005, alle ore 20.45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI,
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO,
IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO,
SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: BURA, GALAVOTTI e
SCALETTI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO ALLE "MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA".
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLE "MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA"
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della IV^ Commissione SCARLATELLI,
riferisce:
La Divisione Servizi Sociali e Rapporti
con le Aziende Sanitarie con nota n. 18972
del 13/12/04 ha richiesto alla Circoscrizione
ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento
sul Decentramento della Città di
Torino, di esprimere il parere di competenza
in merito alla deliberazione approvata dalla
Giunta Comunale nella seduta del 7 dicembre
2004 n. mecc. 411557/19 avente per oggetto
"Modifiche alla disciplina degli interventi
di assistenza economica"; tale proposta
intende migliorare i vigenti criteri di
erogazione dell'assistenza economica, sulla
scorta dell'esperienza dei servizi sociali
cittadini degli ultimi anni ed è
stata costruita, coerentemente con quanto
previsto dal Piano di Zona dei servizi sociali,
tenendo conto delle richieste e proposte
degli organismi sociali e delle associazioni
che hanno partecipato alla definizione del
Piano di Zona.
Quella che segue è una sintesi delle
modifiche alla vigente deliberazione sull'assistenza
economica: i punti sotto riportati seguono
la numerazione dei punti della proposta
di deliberazione. Sono altresì evidenziati
gli articoli della deliberazione vigente,
nei punti che si propone di modificare.
1) La vigente deliberazione prevede che
i contributi si possano erogare solo a persone
in possesso del permesso di soggiorno. Si
propone di poterli erogare anche ai rifugiati
politici che siano in attesa del rinnovo
del permesso di soggiorno, poiché
tale rinnovo è automatico e non è
soggetto ad alcuna valutazione da parte
degli organi statali. (Cfr. art. 2, comma
1, seconda frase)
2) Poter erogare tutti gli interventi (e
non solo quelli per "esigenze specifiche",
come attualmente previsto) alle persone
senza fissa dimora che risiedono presso
la residenza fittizia "Casa Comunale":
subito se la loro precedente residenza era
in Torino, solo dopo 6 mesi di residenza
in "Casa Comunale" se la loro
precedente residenza era fuori Torino. Si
eviterebbe così di non poter intervenire
per i torinesi che diventano senza fissa
dimora proprio nel momento di maggior necessità
di sostegno, mantenendo tuttavia la scelta
originaria del C.C. di non incentivare una
"immigrazione forzosa" di senza
fissa dimora da fuori Torino. (Cfr. art.
2, comma 1, ultima frase)
3) Non considerare per un massimo di sei
mesi tra i redditi del nucleo del richiedente
i redditi di terze persone (non parenti
o affini) che lo ospitano temporaneamente.
Poiché vi sono persone fragili e
senza casa che sono ospitate da amici per
brevi periodi, ma senza che essi li aiutino
anche economicamente, si propone che siano
valutati i redditi di questo intero "nucleo
di fatto" soltanto dopo almeno 3 mesi
di convivenza. Tale condizione opera una
volta sola per ogni nucleo che ospita chi
richiede i contributi. (Cfr. art. 2, comma
6, terzo trattino)
4) Non considerare tra i redditi che si
valutano nel nucleo i lasciti, donazioni,
somme arretrate ricevute, nella misura che
è stata già usata dal nucleo
prima della richiesta di contributo: oltre
che per spese sanitarie, fallimenti ed usura
(come è già ora previsto),
anche per pagare l'affitto, sanare morosità
di affitto od utenze, tasse di successione,
spese funerarie, ripristino dell'agibilità
dell'abitazione principale a seguito dichiarazione
di inagibilità, eliminazione di barriere
architettoniche in conformità con
le norme che regolano la materia. Stante
anche la possibilità di agevolazioni
previste dalle vigenti norme fiscali, queste
deduzioni possono essere concesse nella
misura del 30% della spesa effettivamente
sostenuta a favore dei componenti del nucleo.
Le spese elencate si considerano tra i redditi
se si dimostra di averle sostenute dopo
il percepimento delle somme dai suddetti
lasciti e redditi, esibendo fatture o documentazione
della spesa. (Cfr. art. 2, comma 11, lettera
b, ultimo trattino)
5) Modificare le modalità con le
quali ora si considerano tra i redditi i
valori delle donazioni od intestazioni a
terzi di beni mobili ed immobili a titolo
gratuito: prevedendo che se componenti del
nucleo hanno intestato o donato a terzi,
senza ricavarne proventi, beni mobili od
immobili nei tre anni precedenti la richiesta
di contributo, il valore di tali beni all'atto
dell'intestazione non si considera interamente
(come avviene ora), ma si considera esclusivamente
se superiore a 2.500 Euro, se beni mobili
e qualora la quota della base imponibile
ai fini del versamento dell'ICI intestata
o alienata dal nucleo sia superiore a Euro
2.500, se beni immobili (Cfr. art. 2, comma
11 lettera b).
6) Includere tra le entrate da non considerare
come redditi anche le indennità di
frequenza erogate dall'INPS ai minori disabili,
in analogia a quanto è già
previsto per l'indennità di accompagnamento
e le rendite INAIL (Cfr. art. 2, comma 11,
lettera e).
7) Prevedere la revisione delle modalità
di erogazione del Reddito di Mantenimento,
coerentemente con i principi sanciti dalla
deliberazione in materia di armonizzazione
con le leggi statali a sostegno del reddito,
anche al fine di evitare che l'INPS riduca
o non conceda le prestazioni di sua competenza
ai percettori di Reddito di Mantenimento.
Per tale motivo è necessario inoltre
formalizzare che una quota del Reddito di
Mantenimento è finalizzata al pagamento
di utenze domestiche, e come tale riconosciuta
anche dalla Magistratura in occasione di
sentenze che ha condannato l'INPS ad erogare
l'Assegno sociale. Ciò al fine di
evitare che l'INPS consideri l'intera quota
del R. di Mantenimento tra i redditi dei
pensionati, e quindi riduca loro gli assegni
sociali e le maggiorazioni INPS. (Cfr. art.3,
comma 3).
8) Per i beneficiari di Reddito di Mantenimento
ridurre l'attuale vincolo che considera
motivo ostativo all'erogazione degli interventi
a sostegno del reddito la titolarità
di qualunque diritto reale su qualunque
bene immobiliare (salvo la casa di abitazione),
prevedendo misure che dipendono dal tipo
di diritto sui patrimoni che è in
capo a persone del nucleo nel modo di seguito
descritto:
a) Se titolari di un diritto di abitazione
su una casa sita in Torino che non abita
per motivi documentabili:
- se il nucleo vive in un alloggio in locazione,
fino alla data di effettiva fruizione di
tale diritto, dal contributo totale erogabile
si sottrae una cifra pari all'importo massimo
erogabile per le spese di affitto (attualmente
137 Euro mensili);
- se invece il nucleo è proprietario
dell'alloggio in cui vive, deve rinunciare
a questo diritto. In attesa della rinuncia,
il contributo può essere erogato
per un periodo di tre mesi rinnovabili una
volta, e dal contributo totale erogabile
si sottrae una cifra pari all'importo massimo
erogabile per le spese di affitto.)
b) Se titolari di diritti reali inerenti
la casa che il nucleo abita (proprietà,
nuda proprietà, usufrutto):
- In caso di nuclei composti esclusivamente
da persone non abili al lavoro il contributo
può essere erogato, qualora tali
nuclei siano titolari di diritti di proprietà
ed usufrutto di fabbricati di qualsiasi
categoria catastale;
- In caso di nuclei composti sia da persone
non abili, sia da persone abili al lavoro,
il contributo può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà, nuda proprietà
ed usufrutto inerenti alla proprietà
dell'abitazione principale, se questa è
classificata nelle categorie catastali A2,
A3, A4, A5, A6.
- In caso di nuclei composti sia da persone
non abili, sia da persone abili al lavoro,
il contributo non può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà ed usufrutto inerenti
alla proprietà dell'abitazione principale
se questa è classificata nelle categorie
catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.
La titolarità del diritto di proprietà
sull'abitazione principale non costituisce
comunque motivo di esclusione dal contributo
se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria, essa non
è disponibile perché assegnata
al coniuge separato del richiedente. In
tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare
la propria quota del diritto di proprietà
c) Se titolari di diritti di proprietà
o usufrutto inerenti case diverse da quella
che il nucleo abita
Qualora il nucleo viva in un alloggio in
locazione, sia titolare di un diritto di
abitazione su una casa sita in Torino che
non abiti per motivi documentabili, fino
alla data di effettiva fruizione di tale
diritto dal contributo totale erogabile
si sottrae una cifra pari all'importo massimo
erogabile per le spese di abitazione descritto
all'art. 14, comma 2, primo trattino della
presente deliberazione.
Qualora invece il nucleo sia proprietario
dell'alloggio in cui vive e sia titolare
di un diritto di abitazione su una casa
sita in Torino che non abiti per motivi
documentabili, deve rinunciare a tale diritto.
In attesa di tale rinuncia, il contributo
può essere erogato per un periodo
di tre mesi rinnovabili una sola volta e
dal contributo totale erogabile si sottrae
una cifra pari all'importo massimo erogabile
per le spese di abitazione descritto all'art.
14, comma 2, primo trattino, della presente
deliberazione.
Diritti reali inerenti alla casa principale
In caso di nuclei composti esclusivamente
da persone non abili al lavoro come definite
all'art. 2, comma 7, il contributo può
essere erogato, qualora tali nuclei siano
titolari di diritti di proprietà
o usufrutto di fabbricati di qualsiasi categoria
catastale che ne costituiscano l'abitazione
principale.
In caso di nuclei composti sia da persone
non abili, sia da persone abili al lavoro,
il contributo può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà, nuda proprietà
o usufrutto inerenti alla proprietà
dell'abitazione principale, se questa è
classificata nelle categorie catastali A2,
A3, A4, A5, A6 con riserva di successivo
adeguamento agli eventuali riordini dei
valori catastali, mediante atti della Giunta
Comunale.
In caso di nuclei composti sia da persone
non abili, sia da persone abili al lavoro,
il contributo non può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti
alla proprietà dell'abitazione principale
se questa è classificata nelle categorie
catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10 con riserva
di successivo adeguamento agli eventuali
riordini dei valori catastali, mediante
atti della Giunta Comunale.
La titolarità del diritto di proprietà
sull'abitazione principale non costituisce
comunque motivo di esclusione dal contributo
se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria, essa non
è disponibile perché assegnata
al coniuge separato del richiedente. In
tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare
la propria quota del diritto di proprietà
secondo le modalità previste dal
presente atto. Sono fatte salve le disposizioni
previste all'art. 22.
Diritti reali non inerenti alla casa principale
In caso di titolarità di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti
a terreni o fabbricati di categorie catastali
A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in
qualsiasi località e non utilizzati
come abitazione principale, nonché
a fabbricati di categoria catastale "C",
il contributo può essere erogato
qualora la quota di base imponibile ai fini
del versamento dell'ICI di tali immobili
detenuta complessivamente dal nucleo non
sia superiore a Euro 5.000. Il valore dei
proventi generati dall'eventuale usufrutto
su tali cespiti immobiliari concorre alla
formazione del reddito del nucleo secondo
quanto disposto dal presente atto.
Ai nuclei composti esclusivamente dalle
persone descritte all'art. 2, comma 7, lettere
a), b), c), h), le quali non abbiano parenti
in Torino, e intendano cedere a titolo gratuito
beni immobili sui quali siano titolari di
diritti reali, poiché questi ultimi
costituiscono l'unico motivo ostativo per
fruire dei contributi del presente atto,
la Città può erogare un importo
per far fronte alle spese notarili, sino
ad un massimo di Euro 2.000. A tale proposito,
previa la presentazione del documento fiscale
relativo all'avvenuto pagamento delle spese
di cessione redatto da un notaio, nonché
del consenso manifestato in forma scritta,
dal Reddito di Mantenimento erogabile ai
suddetti nuclei sarà detratto un
importo non superiore al 30% a titolo di
recupero della somma eventualmente versata
dalla Città per la quietanza dell'onorario
notarile. Esclusivamente in materia di onorari
notarili, al presente comma sono applicabili
gli artt. 10 comma 5 e 19 comma 2 in materia
di effettuazione di spese per servizi acquistabili
da più fornitori e di pagamento diretto
di fatture, conti od obbligazioni da parte
della Città.
Il Reddito di Mantenimento non può
essere erogato qualora il nucleo sia titolare
di diritti di proprietà o usufrutto
inerenti a terreni o fabbricati ubicati
in qualsiasi località che non siano
utilizzati come abitazione principale e
la cui quota di base imponibile ai fini
del versamento dell'ICI detenuta complessivamente
dal nucleo sia superiore a Euro 30.000.
Indipendentemente dalla quota proprietaria
del nucleo, il Reddito di Mantenimento può
essere erogato senza le suddette decurtazioni
qualora alienazione onerosa o rinuncia o
donazione si siano dimostrate non effettuabili
a causa di emissioni di ordinanze di sgombero,
dichiarazioni di inagibilità, provvedimenti
di sequestro, ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato
a terzi beni immobili, il valore di tali
beni all'atto della rispettiva donazione
o intestazione concorre alla formazione
del reddito del nucleo familiare secondo
le modalità descritte all'art. 2,
comma 11, lettera b) esclusivamente per
l'importo eccedente la quota di base imponibile
ai fini del versamento dell'ICI di Euro
2.500. (Cfr. art. 4, comma 1, lettera b).
I criteri sopra descritti si applicano in
caso di titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto o di diritti
analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari
localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati
il valore convenzionale di Euro 250 per
metro quadrato. (Cfr. art. 4, comma 1, lettera
b)
9) Differenziare la riduzione che si applica
al contributo erogabile per il possesso
di veicoli, dimezzandola a 39 Euro mensili
(rispetto a quanto ora in vigore) per il
possesso di ciclomotori inferiori ai 150
cc (Cfr. art. 4, comma 1, lettera c, e art.
6, comma 3, lettera a).
10) Prevedere l'aumento ad Euro 2.500 per
una persona che vive sola, nonché
l'incremento di tale cifra di Euro 500 per
ogni componente successivo, relativi alla
disponibilità massima di patrimoni
mobiliari e altre attività finanziarie,
al fine di accedere ai contributi (Cfr.
art. 4, comma 1 lettera d) e art. 6, comma
3, lettera b).
11) Aumentare la prima quota del Reddito
di Inserimento da 155,68 a 165 Euro (quota
per la prima persona del nucleo) e contemporaneamente
modificare la scala di equivalenza delle
quote per gli altri componenti del nucleo,
mantenendo gli importi attuali per i nuclei
fino a tre componenti e modificando la scala
attuale da quattro componenti in poi nel
seguente modo. Ciò al fine sia di
aumentare i contributi possibili per le
persone sole, sia di evitare che quelli
per nuclei numerosi disincentivino dalla
ricerca di attività lavorative. (Cfr.
art.5, comma 3).
N. componenti Reddito di Inserimento del
nucleo = quota base moltiplicata per le
seguenti percentuali
1 1
2 1,80
3 2,60
4 3,40
>=5 Si aggiunge al moltiplicatore 0,30
per ogni
ulteriore componente
12) Prevedere che non concorrano alla formazione
del reddito dei richiedenti i contributi
parte degli incentivi monetari percepiti
nell'ambito dei percorsi formativi che prevedano
tirocini aziendali finalizzati all'inserimento
lavorativo (cfr. art. 5 comma 6).
13) Per i beneficiari di Reddito di Inserimento
ridurre l'attuale vincolo che considera
motivo ostativo all'erogazione degli interventi
a sostegno del reddito la titolarità
di qualunque diritto reale su qualunque
bene immobiliare (salvo la casa di abitazione),
prevedendo misure che dipendono dal tipo
di diritto sui patrimoni che è in
capo a persone del nucleo nel modo di seguito
descritto. Inoltre ridurre le vigenti decurtazioni
al Reddito di Inserimento dall'attuale importo
di 109,34 Euro mensili all'importo di Euro
50 mensili se vi è possesso dell'abitazione
propria, al fine di non penalizzare gli
adulti abili al lavoro che vivono in abitazioni
di proprietà di scarso valore.
a) Se titolari di un diritto di abitazione
su una casa sita in Torino che non abita
per documentati motivi:
- se il nucleo vive in un alloggio in locazione,
fino alla data di effettiva fruizione di
tale diritto, dal contributo totale erogabile
si sottrae una cifra pari all'importo massimo
erogabile per le spese di affitto (attualmente
137 Euro mensili);
- se invece il nucleo è proprietario
dell'alloggio in cui vive, deve rinunciare
a questo diritto. In attesa della rinuncia,
il contributo può essere erogato
per un periodo di tre mesi rinnovabili una
volta, e dal contributo totale erogabile
si sottrae una cifra pari all'importo massimo
erogabile per le spese di affitto.
b) Se titolari di diritti di proprietà
o usufrutto inerenti la casa che il nucleo
abita
- In caso di nuclei composti sia da persone
non abili, sia da persone abili al lavoro,
il contributo può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà , nuda proprietà
o usufrutto inerenti all'abitazione principale,
se questa è classificata nelle categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6;
- In caso di nuclei composti esclusivamente
da persone abili al lavoro, il Reddito di
Inserimento Sociale può essere erogato
e l'importo totale erogabile è decurtato
della somma di 50 Euro, qualora almeno un
componente sia titolare di diritti di proprietà
o usufrutto inerenti alla proprietà
dell'abitazione principale, se questa è
classificata nelle categorie catastali A2,
A3, A4, A5, A/6;
- In caso di nuclei composti sia da persone
non abili, sia da persone abili al lavoro,
il contributo non può essere erogato,
qualora tali nuclei siano titolari di diritti
di proprietà ed usufrutto inerenti
alla proprietà dell'abitazione principale
se questa è classificata nelle categorie
catastali A/1, A7, A/8, A9, A/10.
La titolarità del diritto di proprietà
sull'abitazione principale non costituisce
comunque motivo di esclusione dal contributo
se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria, essa non
è disponibile perché assegnata
al coniuge separato del richiedente. In
tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare
la propria quota del diritto di proprietà.
c) Diritti reali non inerenti alla casa
principale (proprietà, nuda proprietà,
usufrutto
In caso di titolarità di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti
a terreni o fabbricati di categorie catastali
A2, A3, A4, A5, A6 che siano ubicati in
qualsiasi località e non utilizzati
come abitazione principale, nonché
a fabbricati di categoria catastale "C",
contributo può essere erogato, qualora
la quota di base imponibile ai fini del
versamento dell'ICI di tali immobili detenuta
complessivamente dal nucleo non sia superiore
a Euro 5.000. Il valore dei proventi generati
dall'eventuale usufrutto su tali cespiti
immobiliari concorre alla formazione del
reddito del nucleo secondo quanto disposto
dal presente atto.
Qualora invece la suddetta quota sia superiore
a 5.000 Euro e non superiore a 30.000 Euro,
il nucleo deve esperire tutti i tentativi
di alienazione di tali beni o della relativa
rinuncia. In attesa di tali esiti, il Reddito
di Inserimento Sociale può essere
erogato per un periodo di tre mesi ed è
decurtato nella misura del 50%. Previa la
verifica ed il controllo delle suddette
iniziative, ed in attesa dell'alienazione
del bene, il Reddito di Inserimento Sociale,
con le decurtazioni descritte, può
essere erogato per un ulteriore periodo
di 6 mesi non prorogabile.
Il contributo non può essere erogato
qualora il nucleo sia titolare di diritti
di proprietà o usufrutto inerenti
a terreni o fabbricati ubicati in qualsiasi
località che non siano utilizzati
come abitazione principale e la cui quota
di base imponibile ai fini del versamento
dell'ICI detenuta complessivamente dal nucleo
sia superiore a Euro 30.000.
Indipendentemente dalla quota proprietaria
del nucleo, il Reddito di Inserimento Sociale
può essere erogato senza le suddette
decurtazioni qualora alienazione onerosa
o rinuncia o donazione si siano dimostrate
non effettuabili a causa di emissioni di
ordinanze di sgombero, dichiarazioni di
inagibilità, provvedimenti di sequestro,
ordinanze di esproprio.
Qualora il nucleo abbia intestato o donato
a terzi beni immobili, il valore di tali
beni all'atto della rispettiva donazione
o intestazione concorre alla formazione
del reddito del nucleo familiare secondo
le modalità descritte all'art. 2,
comma 11, lettera b) esclusivamente per
l'importo eccedente la quota di base imponibile
ai fini del versamento dell'ICI di Euro
2.500.
I criteri sopra descritti si applicano in
caso di titolarità di diritti di
proprietà o usufrutto o di diritti
analoghi, inerenti su patrimoni immobiliari
localizzati all'estero, attribuendo ai fabbricati
il valore convenzionale di Euro 250 per
metro quadrato." (Cfr. art. 6, comma
3, lettera d).
14) Per i beneficiari di Reddito di Inserimento
(cioè adulti abili) rimodulare l'erogazione
di alcuni contributi per esigenze specifiche
di minore importanza, quali l'acquisto di
mobili ed elettrodomestici, manutenzione
ordinaria dell'abitazione, perché
possono essere acquistati o riparati in
economia. Prevedere che l'erogazione per
la riparazione di tali mobili o elettrodomestici
sia erogabile una volta sola l'acquisto
per la dotazione della medesima abitazione.
Questo limite non opera per le persone "non
abili", cioè beneficiarie di
Reddito di Mantenimento (Cfr. art. 9, comma
1, lettere "d" ed "f").
15) Non considerare i contributi analoghi
al Reddito di Mantenimento o di Inserimento
Sociale entro l'ammontare delle Esigenze
specifiche nel caso in cui coloro che ne
usufruiscano sia collocati in strutture
residenziali, anche al fine di permettere
loro di beneficiare dell'intero ammontare
dei contributi per le Esigenze specifiche,
in base al disposto dell'art. 10, comma
2 (Cfr. art. 10, comma 3).
16) Alzare la soglia di reddito che consente
l'accesso alle esigenze specifiche, includendo
nel Reddito di Mantenimento anche il massimale
per l'affitto, poiché attualmente
questo intervento risulta poco fruibile
dalle persone più deboli, cioè
anziani ed invalidi. (Cfr. art. 10, comma
1).
17) Introdurre limitazioni nell'erogare
contributi che risarciscono perdite subite
in seguito a delitti, perché la richiesta
di tali contributi si è dimostrata
presentabile con motivazioni opportunistiche;
prevedere pertanto che sia erogabile a ultrasessantacinquenni
o invalidi al 100/%, che vivano soli, siano
privi di parenti in Torino. Prevedere altresì
che tale contributo non debba venire detratto
dal massimale erogabile per le "esigenze
specifiche". (Cfr. art. 9, comma 11,
lettera h).
18) La Città è impegnata nell'attività
di riordino delle prestazioni di domiciliarità
e dei relativi criteri di accesso in cui
saranno ricompresi anche i contributi per
le cure domiciliari previste all'art. 12.
A riordino ultimato tali prestazioni non
saranno più disciplinate dalla deliberazione,
poiché esse non mirano a sostenere
i redditi insufficienti, ma costituiscono
prestazioni strutturali per la permanenza
al domicilio dei cittadini in condizioni
di ridotta autosufficienza. In attesa di
tale riordino, è tuttavia necessario
prevedere la permanenza degli attuali motivi
di esclusione, al fine di non ingenerare
repentini cambi di regime applicabili alle
suddette prestazioni, nonché incertezza
del diritto in materia di cure domiciliari.
Quindi si propone di escludere i nuclei
in cui almeno un componente sia titolare
di diritti di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su uno o più
patrimoni immobiliari ubicati in qualunque
località, ad eccezione della proprietà
dell'abitazione principale, se questa è
classificata nelle categorie catastali A2,
A3, A4, A5. Se il nucleo è composto
esclusivamente da persone non abili, l'immobile
di loro proprietà non è soggetto
ad alcun limite catastale a condizione che
costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.
(Cfr. art. 13, comma 1).
19) Non considerare motivo ostativo all'erogazione
del contributo per l'affitto il non aver
presentato domanda per il Fondo affitto
ex L. 431 se ciò è accaduto
per documentati motivi indipendenti dalla
propria volontà e da parte di persone
invalide o in età avanzata. (Cfr.
art. 14, comma 2).
20) Non considerare motivo ostativo all'erogazione
del contributo dedicato all'affitto il non
averlo usato per risanare morosità
di affitto, a condizione che dalla concessione
in poi si dimostri che lo si utilizza a
tal fine. (Cfr. art. 14, comma 2, terza
frase del secondo capoverso).
21) Come al punto precedente, relativamente
al contributo per il pagamento delle utenze
domestiche, ed alle morosità nel
loro pagamento (Cfr. art. 14, comma 3, seconda
frase).
22 e 23 ) Prevedere che nella collocazione
in albergo di minori si eroghi un contributo
anche ad un maggiorenne, affinché
possa essere ospite in albergo con il minore,
nella misura dell'80% del contributo concesso
al minore (Cfr. art. 14, comma 4, lettera
"a", e comma 6).
24) Nell'ottica di riduzione dei termini
di istruttoria per la concessione dei contributi
alle persone anziane e disabili, prevedere
che gli Assegni di cura siano concessi per
un periodo massimo di dodici mesi, invece
di sei mesi, come avviene attualmente. Al
fine di ridurre i termini di istruttoria
ed accelerare l'erogazione del contributo
per ulteriori dodici mesi, prevedere procedure
semplificate nei confronti dei richiedenti
l'eventuale rinnovo del Reddito di Mantenimento
(Cfr. art. 18, comma 5).
25) Prevedere che i contributi indebitamente
erogati e che devono essere restituiti alla
Città siano considerati secondo i
criteri più favorevoli previsti dal
nuovo testo della deliberazione (Cfr. art.
18, comma 7).
26) Prevedere che tutti i criteri di erogazione
e gli importi dei contributi oggetto di
modificazione del presente atto ed in corso
alla data di entrata in vigore dello stesso,
proseguono fino alla data di scadenza secondo
i criteri che li hanno generati. A decorrere
dalla data dell'eventuale rinnovo, essi
saranno rinnovati in base ai criteri ed
agli importi previsti dal presente atto.
Ai contributi oggetto di modificazione richiesti
per la prima volta a decorrere dalla data
di entrata in vigore, si applicano tutti
i criteri del presente atto"(Cfr. art.24).
Alla luce di quanto esposto, si esprime
parere favorevole sulla proposta di deliberazione
in oggetto subordinandolo alla revisione
dei punti sottoelencati:
· In merito a quanto previsto dal
punto 25, con riferimento all'art. 18, comma
7 della deliberazione vigente, si propone
di non utilizzare i criteri più favorevoli
previsti dal testo della nuova deliberazione
per coloro che hanno ricevuto indebitamente
dei contributi relativi all'assegno di mantenimento
ed inserimento, ma che la restituzione alla
Città debba avvenire secondo i parametri
in vigore al momento della presentazione
della domanda di erogazione del contributo.
Si ritiene cioè che i criteri più
favorevoli debbano avere decorrenza non
retroattiva, in quanto dalla lettura della
proposta si evince che l'eventuale contributo
erogato indebitamente per mancanza di requisiti,
mancanza che nella nuova deliberazione non
è più causa ostativa, consenta
di sanare la propria situazione indebita
nei confronti della Città.
· In merito a quanto previsto al
punto 10, con riferimento all'art. 4, comma
1 lettera d) e art. 6, comma 3 lettera b)
della vigente deliberazione, a seguito dell'innalzamento
del tetto relativo alla disponibilità
di patrimonio mobiliare e finanziario, si
propone l'aumento ad Euro 3.000 (anziché
Euro 2.500) per persone che vivono sole,
ed altresì l'incremento per ogni
componente successivo del nucleo familiare,
si ritiene, così come citato nel
punto 11 essere importante una differenziazione
dell'incremento previsto in 500 per
ogni componente successivo al primo, onde
evitare che i nuclei numerosi siano avvantaggiati
maggiormente rispetto ai nuclei con un minor
numero di componenti, poiché i primi,
hanno una maggiore probabilità di
avere al loro interno persone abili con
possibilità di produrre reddito.
Si propone pertanto di prevedere per i nuclei
composti da più di quattro persone
un incremento pari a 300 per ogni
singolo ulteriore componente anziché
500 .
· Si auspica che i controlli sulle
dichiarazioni per l'erogazione dei contributi
di mantenimento e di inserimento, effettuati
ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed in ottemperanza
al T.U. delle Norme Regolamentari, il Referendum
d'Accesso, il Procedimento, la Documentazione
Amministrativa ed il Difensore Civico, approvato
dal Consiglio Comunale in data 25 ottobre
2004, avvengano non più a campione
e sulle dichiarazioni dubbie, ma sulla totalità
delle domande.
· In merito a quanto previsto dal
punto 18, con riferimento all'art. 13, comma
1 della vigente deliberazione, si precisa
che il parere favorevole è altresì
subordinato alla revisione dei criteri per
l'erogazione dei contributi denominati assegni
di cura, in quanto la deliberazione in oggetto
prevede che tali contributi vengano disciplinati
con un successivo provvedimento, nel quale
saranno sostenute, nel loro complesso, le
azioni mirate alla permanenza al proprio
domicilio dei Cittadini con ridotta autosufficienza.
Si ritiene importante anche prevedere un
adeguamento dei criteri, uniformandoli con
quelli utilizzati per l'erogazione dei contributi
di mantenimento e di inserimento. Si pone
quindi come vincolo per l'espressione del
parere favorevole, la predisposizione entro
tre mesi del nuovo atto deliberativo.
· In merito a quanto previsto al
punto 1 art. 2 comma 1, 2^ riga, si propone
di aggiungere: "ai rifugiati politici
in attesa del riconoscimento di tale status
giuridico e del rinnovo del permesso di
soggiorno".
Sentita la Commissione IV Sanità
e Servizi Sociali, riunitasi in data 11/01/05,
si ritiene di esprimere favorevole subordinandolo
all'accoglimento delle proposte di modifica
esplicitate nella parte narrativa del presente
provvedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13
maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175
(n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole, in merito
alle "Modifiche alla disciplina degli
interventi di assistenza economica",
di cui alla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale subordinandolo all'accoglimento
delle proposte di modifica esplicitate nella
parte narrativa del presente provvedimento.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 22
Astenuti 4 (Invidia, Longo, Stalteri e Trabucco)
Votanti 18
Voti favorevoli 17
Voti contrari 1
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole, in merito
alle "Modifiche alla disciplina degli
interventi di assistenza economica",
di cui alla proposta di deliberazione della
Giunta Comunale subordinandolo all'accoglimento
delle proposte di modifica esplicitate nella
parte narrativa del presente provvedimento.
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