n. 115/3-05
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
21 LUGLIO 2005
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del giorno 21 Luglio
2005 alle ore 00,01 - nell'aula consiliare
in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al
Presidente Michele PAOLINO, che presiede
la seduta,
i Consiglieri BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO,
CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO,
FREZZA, GANDOLFO, PEVERARO, SCARLATELLI,
SEMERARO e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 14 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, ARNULFO,
BURA, CANELLI, GALAVOTTI, GATTO, IANNETTI,
INVIDIA, LONGO, SCALETTI e STALTERI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - CONVENZIONE PER
LA GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO
"CENISIA" SITO IN VIA CESANA 12.
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - CONVENZIONE
PER LA GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO
"CENISIA" SITO IN VIA CESANA 12.
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della V Commissione Sport
BUCCIOL, riferisce:
Il complesso sportivo denominato "Cenisia"
è sito tra via Cesana, corso Vittorio
Emanuele II, via Revello, e comprende l'impianto
sportivo, il giardino pubblico ed i locali
pertinenziali. In particolare è composto
da un campo da calcio con relative tribune,
un campo da calcetto, gli spogliatoi con
annesse docce, dei prefabbricati adibiti
a ufficio e magazzino, l'ex alloggio di
custodia adibito a sede sociale dell'Associazione;
fanno inoltre parte del complesso i locali
pertinenziali sottostanti ed adiacenti le
tribune ed il giardino pubblico sito tra
le vie Cesana e Revello su C.so Vittorio
Emanuele II. Il complesso sportivo è
individuato negli inventari dei beni immobili
della Città al n. 568 -Indisponibili
- gruppo 2 categoria 10, partita catastale
n. 1292986 foglio 1224 particella n. 538
sub 3 ( via Cesana 12 p.t.), sub 4 (corso
Vittorio Emanuele n.178-181-187/ A, p.t.),
sub 5 (via Cesana n.6 p.t.). (all. 2/a,
2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f - n. ) ed è
gestito in regime di convenzione dall'Associazione
Sportiva Cenisia.
L'Associazione Cenisia, fondata nel 1919
ha una antica e gloriosa tradizione calcistica
di rilievo cittadino e da anni svolge la
propria attività sportiva nell'impianto
omologo. Sia l'impianto sportivo sia il
giardino ed i locali pertinenziali sono
stati dati dalla Città alla suddetta
associazione in gestione, in momenti diversi,
in seguito a distinte, complesse e dialettiche
fasi istruttorie, con distinti provvedimenti
amministrativi - a tal proposito si elencano
di seguito gli atti amministrativi di maggior
rilievo - e le relative concessioni sono
state rinnovate e prorogate negli anni a
fronte dell'impegno dimostrato nella conduzione
dell'impianto sportivo e della realizzazione
a proprie spese di rilevanti opere di miglioria.
La Città ha assegnato la gestione
dell'impianto sportivo di via Cesana 12
all'Associazione Sportiva Borgata Cenisia
con deliberazione del Consiglio Comunale
del 7 ottobre 1996 (mecc. 9605625/10) per
una durata di anni cinque fino al 30 giugno
2001.
Con deliberazione del 24 aprile 1997 (mecc.
9702655/46), la Giunta Comunale ha affidato
la gestione, con scadenza il 30 giugno 2001,
del giardino pubblico sito tra le vie Revello,
Cesana e il Corso Vittorio Emanuele II alla
succitata Associazione che si è assunta
l'onere di provvedere all'apertura e chiusura
al pubblico dello stesso, includendo, in
tale concessione, anche i locali sottostanti
e adiacenti alle tribune che costituiscono
una pertinenza dell'impianto sportivo e
formano con il giardino un'unica cosa.
In considerazione dei lavori di ristrutturazione
realizzati dall'Associazione concessionaria
nei locali sottostanti ed adiacenti la tribuna,
con propri mezzi finanziari, consentendone
l'utilizzo sia per le attività associative
sia per quelle istituzionali della Circoscrizione,
il Consiglio circoscrizionale, con deliberazione
n. mecc. 98 02214/86 del 14 settembre 1998,
ha proposto la proroga della concessione
dell'impianto sportivo, del giardino pubblico
e relativi immobili, in scadenza il 30/06/2001,
all'Associazione Borgata Cenisia fino al
30/06/ 2006.
In seguito il concessionario ha richiesto
un'ulteriore proroga sino al 30 giugno 2016,
motivando tale richiesta con la necessità
di eseguire nuove opere di miglioria, da
intendersi effettuate a proprie spese, quali
l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione
del campo di calcio, la costruzione di un
campo di calcio a cinque ed a fronte degli
oneri a proprio carico per la conduzione
e la manutenzione ordinaria del giardino
pubblico, l'apertura e chiusura dello stesso
e relativa custodia.
Alla luce di quanto realizzato dall'Associazione
Borgata Cenisia nell'intero complesso: giardino
pubblico, locali pertinenziali e impianto
sportivo; visto l'intendimento, di apportare
nuove migliorie, in corso di attuazione,
che rivalutavano il patrimonio della Città;
considerato l'impegno dimostrato nella conduzione
dell'impianto sportivo, la Circoscrizione
con deliberazione n. mecc. 200008112/86
del 23 ottobre 2000 ha approvato la proposta
di proroga della concessione fino al 2016.
Accogliendo tale proposta, il Consiglio
Comunale con Deliberazione del 28 marzo
2001 (mecc. 2001 01673/10), esecutiva dal
13 aprile 2001, il Consiglio Comunale ha
pertanto rinnovato la concessione in gestione
sociale per anni quindici a partire dal
1 luglio 2001 fino al 30 giugno 2016 dell'impianto
sportivo denominato Cenisia all'Associazione
Borgata Cenisia ed ha contestualmente emendato
in alcune parti la convenzione sottoscritta
preliminarmente dal concessionario in adempimento
alla normativa vigente. L'Associazione,
nella persona del Rappresentante legale,
in data 22 gennaio 2002 presso il Settore
Contratti ha sottoscritto il testo definitivo
della convenzione-contratto che riporta
gli obblighi ed i divieti previsti dalla
legge, quelli introdotti dall'organo deliberativo
della Città di Torino e quelli concordati
in fase negoziale.
Nel marzo 2002 l'Associazione Sportiva
Borgata Cenisia ha assunto la nuova denominazione
di Associazione Sportiva Cenisia ed ha approvato
un nuovo Statuto.
Il complesso sportivo in oggetto presenta
la peculiarità di essere inserito
in un contesto urbano densamente popolato,
essere coinvolto nella gestione di un giardino
pubblico molto frequentato da anziani e
da famiglie con bambini, essere provvisto
di locali pertinenziali in grado di assolvere
funzioni diverse, nei quali si sono consolidate
nel corso degli anni un'attività
di ristorazione ed un servizio socio-educativo
della Città (Centro Gioco).
L'evoluzione della struttura ha visto ampliarsi,
attraverso un'attività di somministrazione
regolarmente autorizzata, il servizio di
bar-ristorante, rivolto ai frequentatori
dell'impianto sportivo e del giardino pubblico.
Conseguenza di ciò è stato,
in questi ultimi anni, un incremento dell'attività
commerciale contemporaneamente accompagnato
da un consolidamento dell'attività
sociale sviluppatasi nell'ambito del "
Centro gioco La Filastrocca", entrambe
favorite dall'essere localizzate tra un
impianto sportivo ed un giardino pubblico
molto frequentati. Si è così
delineata una nuova configurazione dovuta
agli interventi di ristrutturazione effettuati
dal concessionario, che hanno ampliato la
fruibilità della struttura adeguandola
all'evoluzione della domanda, e al consolidarsi
di attività complementari capaci
di offrire ai cittadini diverse modalità
d'uso del proprio tempo libero.
Pertanto, tenuto conto che la convenzione
in atto prevede all'art. 16 la possibilità
che l'Amministrazione effettui periodicamente
una valutazione del complesso sportivo e
delle sue pertinenze per un eventuale adeguamento
del canone e considerato che il concessionario
stesso ha convenuto sulla necessità
di darne anticipata attuazione modificando
l'atto negoziale in merito all'aspetto patrimoniale
del canone, si intende procedere alla modifica
della convenzione vigente.
A tal fine la Circoscrizione ha provveduto
ad acquisire da parte della Divisione Gestione
e Valorizzazione del Patrimonio Settore
Logistica e Valutazioni Immobiliari la valutazione
patrimoniale del complesso sportivo che
in totale risulta essere di 89.916,00 /anno
di cui: per la parte sportiva (campo calcio,
campo calcetto, spogliatoi, uffici, servizi,
ex alloggio di custodia): 40.655,00 /anno;
per i locali ad uso bar-ristorante: 37.184,00
/anno; per il locale ad uso centro-gioco:
8.304,00 / anno; per il giardino:
3.773,00 / anno.
Dall'analisi della valutazione patrimoniale
si evince un frazionamento dell'impianto
in tre aree in ragione della diversa destinazione
d'uso: uno spazio destinato alla attività
sportiva (l'impianto sportivo in senso stretto),
un'area sociale, in quanto destinata all'assolvimento
di una funzione di tipo sociale (locale
ad uso centro-gioco) ed un'area a prevalente
uso commerciale.
Per la parte sportiva, in analogia con quanto
proposto per impianti analoghi, valutata
la tipologia, l'uso sociale e la collocazione
territoriale dell'impianto sportivo, si
propone un abbattimento pari al 90% della
valutazione patrimoniale riferita alla parte
sportiva e quindi un canone parziale annuo
di 4.065,00.
Per ciò che concerne l'area utilizzata
come centro gioco si rileva che la stessa
rappresenta un'opportunità ludico
- relazionale qualificata sul piano educativo
per i bambini non iscritti al nido e un
ulteriore sostegno alle famiglie che già
utilizzano i nidi d'infanzia e che necessitano
di un ulteriore servizio più funzionale
alle loro esigenze. Il concessionario, infatti,
ospita nei locali pertinenziali l'Agenzia
educativa CEMEA che gestisce per conto della
Città un servizio educativo, denominato
Centro gioco "La Filastrocca",
rivolto ai bambini di 0 - 6 anni ed alle
loro famiglie residenti sul territorio della
circoscrizione. Questo servizio offre ai
bimbi spazi dove socializzare e sviluppare
competenze di tipo cognitivo e affettivo
relazionale ed agli adulti un punto di aggregazione
dove confrontarsi su problemi comuni, elaborare
rapporti di fiducia con altre persone e
riflettere sui possibili modelli educativi.
Pertanto, si propone un abbattimento pari
al 90% della valutazione patrimoniale riferita
alla componente destinata ad un uso sociale
del complesso, nel caso specifico il locale
ad uso centro gioco, e quindi un canone
parziale annuo di 831,00.
Per ciò che concerne i locali adibiti
a bar ristorante si propone un abbattimento
pari al 72,61% della valutazione patrimoniale,
e quindi un canone parziale annuo di
10.184,00 considerata la rinnovata disponibilità
espressa dal concessionario di provvedere
alla gestione del giardino - cioè
alla sua custodia, apertura, chiusura, pulizia
e manutenzione - gestione che, se fosse
a carico della Città, comporterebbe
un onere stimato in circa 30.000,00.
Per ciò che concerne il giardino,
considerato ai fini della concessione una
pertinenza dell'impianto sportivo, non lo
si ritiene rilevante ai fini della determinazione
del canone sia per la natura pubblica in
ragione della fruibilità dello stesso
da parte di tutta la collettività
che per la sua importanza specifica; il
parco rappresenta infatti un importante
luogo di aggregazione, di gioco e di memoria
storica per i cittadini della circoscrizione
ed in quanto area verde migliora la qualità
della vita sociale della popolazione insediata
sul territorio.
Pertanto, per le motivazioni suesposte,
nell'ambito dell'autonomia negoziale e come
convenuto con il concessionario, considerato
l'uso sociale e la collocazione territoriale
dell'intero complesso, considerata la valutazione
patrimoniale delle singole componenti ed
i relativi abbattimenti, si propone di applicare
un canone annuo complessivo di 15.080,00.
In relazione alla convenzione vigente ed
ai rapporti intercorsi ed intercorrenti
tra la Città ed il concessionario,
si prende atto che il concessionario si
occupa direttamente della manutenzione ordinaria
e straordinaria dell'intero complesso, compreso
il giardino pubblico, ad esclusione della
manutenzione degli impianti idrico ed elettrico
del giardino pubblico, come descritto in
dettaglio nella convenzione, che l'Associazione
ha provveduto nel corso dei decenni a realizzare
a sue spese ingenti opere di miglioria e
che, in relazione alle opere che hanno dato
origine alla proroga della concessione fino
al 2016, queste risultano in parte già
essere state realizzate, come nel caso della
sostituzione dell'impianto di illuminazione
del campo da calcio.
Inoltre si prende atto che per quanto riguarda
gli anni 1997-1998, la Città, in
mancanza di strumenti atti a quantificare
l'effettivo consumo d'acqua, ha provveduto
ad effettuare una stima teorica del costo
da addebitare al concessionario il quale
sta rispettando gli impegni assunti con
la Città adempiendo nei termini e
con le modalità fissate dalla Civica
Amministrazione ai pagamenti periodici delle
rate del piano di rientro.
Sempre in relazione alle utenze, rilevato
che permangono intestati alla Città
i contatori relativi alle due prese idriche
che forniscono l'acqua all'intero complesso
Cenisia, comprendente l'impianto sportivo,
il giardino pubblico ed i locali pertinenziali,
si ritiene opportuno dare piena applicazione
alla concessione vigente che prevede, tra
l'altro, che siano a carico della Città
le spese dell'acqua erogata per la manutenzione
del giardino e per l'impianto sportivo e
a carico del concessionario le spese relative
ai consumi idrici di tutti i fabbricati
oggetto della convenzione.
Pertanto, al fine di determinare il consumo
effettivo dell'utenza in argomento, in particolare
in relazione ai locali adibiti a ristorante-bar,
ed il corrispettivo dovuto per tale consumo
dal concessionario, questi si impegna ad
installare due prese idriche separate o
misuratori filiali per la ripartizione e
la misurazione dei consumi, ottemperando
così alla vigente convenzione e rendendo
possibile alla Città, a seguito delle
rilevazioni effettuate con i suddetti strumenti,
determinare l'ammontare della somma dovuta
dal concessionario per il periodo di vigenza
della attuale concessione e per il periodo
pregresso.
In ottemperanza alla concessione vigente,
il concessionario ha provveduto a volturarsi
le utenze relative all'energia elettrica
e al gas metano; contestualmente la Città
ha provveduto alla presa in carico dell'impianto
di illuminazione del giardino pubblico.
Tutto ciò premesso, vista la comprovata
disponibilità del concessionario
ad effettuare continue opere migliorative
a beneficio della collettività, ammodernando
le strutture esistenti e realizzandone di
nuove, che si intenderanno acquisite in
proprietà del Comune di Torino senza
alcuna indennità o compenso di sorta,
accrescendo così il valore dell'intero
complesso sportivo. Rilevata inoltre l'importanza
del complesso Cenisia nell'ambito della
pratica sportiva cittadina, anche alla luce
del recente successo della squadra Cenisia
nel campionato di 1^ Categoria 2004/2005,
interpretato positivamente con lo spirito
dilettantistico caratteristico della Società,
si intende confermare il pubblico interesse
alla concessione in gestione sociale all'Associazione
Cenisia, deliberata dal Consiglio Comunale
con provvedimento n. mecc. 2001 01673/10
del 28 marzo 2001 esecutivo dal 13 aprile
2001 e proporre di modificare la convenzione,
approvata con la suddetta deliberazione,
per quanto concerne il solo canone e la
cauzione definitiva ad esso correlata; pertanto
gli art. 4 e 20 avranno la seguente struttura:
Art. 4 "Canone"
"Il canone complessivo per l'utilizzo
dell'impianto è fissato in ragione
di 15.080,00 annui, IVA compresa,
da versare al cassiere della Circoscrizione
3 in rate mensili anticipate.
Il canone sarà rivalutato annualmente
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà
essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione,
da parte degli organi comunali competenti,
di regolamenti o provvedimenti amministrativi
in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà
ridefinire con il concessionario l'importo
del canone, riservandosi la facoltà
di recesso con preavviso di almeno tre mesi,
ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. in
caso di mancata accettazione del nuovo canone,
senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento
di eventuali lavori di miglioria effettuati
dal gestore e non ancora ammortizzati.
Il suddetto canone è stato stabilito
valutando:
- la tipologia dell'impianto, l'uso sociale
e la collocazione territoriale;
- la valutazione patrimoniale delle parti
componenti il complesso sportivo;
- il preventivo di spesa per i lavori di
miglioria e ammodernamento, messa a norma
dell'impiantistica, eliminazione delle barriere
architettoniche e costruzione nuovi manufatti,
per un ammontare di 227.241,03 presentato
dal concessionario".
Art. 20 "Cauzione definitiva"
"A garanzia dell'adempimento degli
obblighi contrattuali il concessionario
dovrà integrare la cauzione definitiva
prestata, Lire 5.000.000 (pari a
2.582,28), versata presso la Tesoreria Comunale,
di 5.712,11 tramite polizza assicurativa,
fidejussoria bancaria o versamento al Civico
Tesoriere della Città. Nel caso di
inadempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte dal concessionario e fatti salvi
i maggiori diritti della Città, sarà
disposto l'incameramento della cauzione
definitiva".
La suddetta modifica agli articoli 4 e 20
è riportata nell'allegato schema
di disciplinare (Allegato 1) che forma parte
integrante del presente provvedimento ed
è stato sottoscritto dal concessionario
per preliminare accettazione.
La convenzione resta salva in ogni altra
sua parte.
La proposta di modifica della convenzione
è stata presentata in V Commissione
Sport in data 7 luglio 2005 .
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto
della Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e
n. 175 ( n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno
1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale
fra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone
in merito alle "competenze proprie"
attribuite ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare per le motivazioni descritte
in narrativa, la modifica della convenzione,
approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale del 28 marzo 2001, n. mecc. 2001
01673/010, esecutiva dal 13 aprile 2001,
per quanto concerne la misura del canone
e la cauzione definitiva ad esso correlata
, come di seguito descritto e come riportato
nell'allegato schema di disciplinare (Allegato
1) che forma parte integrante del presente
provvedimento; pertanto gli art. 4 e 20
avranno la seguente struttura:
Art. 4 "Canone"
"Il canone complessivo per l'utilizzo
dell'impianto è fissato in ragione
di 15.080,00 annui, IVA compresa,
da versare al cassiere della Circoscrizione
3 in rate mensili anticipate.
Il canone sarà rivalutato annualmente
in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà
essere oggetto di rideterminazione a seguito
di leggi sopravvenute ovvero di adozione,
da parte degli organi comunali competenti,
di regolamenti o provvedimenti amministrativi
in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà
ridefinire con il concessionario l'importo
del canone, riservandosi la facoltà
di recesso con preavviso di almeno tre mesi,
ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. in
caso di mancata accettazione del nuovo canone,
senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento
di eventuali lavori di miglioria effettuati
dal gestore e non ancora ammortizzati.
Il suddetto canone è stato stabilito
valutando:
- la tipologia dell'impianto, l'uso sociale
e la collocazione territoriale;
- la valutazione patrimoniale delle parti
componenti il complesso sportivo;
- il preventivo di spesa per i lavori di
miglioria e ammodernamento, messa a norma
dell'impiantistica, eliminazione delle barriere
architettoniche e costruzione nuovi manufatti,
per un ammontare di 227.241,03 presentato
dal concessionario".
Art. 20 "Cauzione definitiva"
"A garanzia dell'adempimento degli
obblighi contrattuali il concessionario
dovrà integrare la cauzione definitiva
prestata, Lire 5.000.000 (pari a
2.582,28), versata presso la Tesoreria Comunale,
di 5.712,11 tramite polizza assicurativa,
fidejussoria bancaria o versamento al Civico
Tesoriere della Città. Nel caso di
inadempimento anche di una sola delle obbligazioni
assunte dal concessionario e fatti salvi
i maggiori diritti della Città, sarà
disposto l'incameramento della cauzione
definitiva."
La convenzione resta salva in ogni altra
sua parte.
2) di inoltrare il presente provvedimento
alla Divisione Sport e Tempo Libero per
i conseguenti atti di competenza in ottemperanza
all'art. 6 comma 4 della deliberazione del
Consiglio Comunale del 18/10/2004 n. mecc.
2004 03053/10;
3) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 14
Astenuti 2 (Fiorito e Trabucco)
Votanti 12
Voti favorevoli 12
D E L I B E R A
di approvare i punti 1) e 2) di cui sopra
che qui si richiamano integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta
votazione palese (Presenti 14 - Astenuti
1: Fiorito - Votanti 13 - Voti favorevoli
13) dichiara, vista l'urgenza, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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