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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali MECC. N. 2005 05669/086

n. 115/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
21 LUGLIO 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del giorno 21 Luglio 2005 alle ore 00,01 - nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 14 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, ARNULFO, BURA, CANELLI, GALAVOTTI, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, SCALETTI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO "CENISIA" SITO IN VIA CESANA 12. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DEL COMPLESSO SPORTIVO "CENISIA" SITO IN VIA CESANA 12. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Sport BUCCIOL, riferisce:

Il complesso sportivo denominato "Cenisia" è sito tra via Cesana, corso Vittorio Emanuele II, via Revello, e comprende l'impianto sportivo, il giardino pubblico ed i locali pertinenziali. In particolare è composto da un campo da calcio con relative tribune, un campo da calcetto, gli spogliatoi con annesse docce, dei prefabbricati adibiti a ufficio e magazzino, l'ex alloggio di custodia adibito a sede sociale dell'Associazione; fanno inoltre parte del complesso i locali pertinenziali sottostanti ed adiacenti le tribune ed il giardino pubblico sito tra le vie Cesana e Revello su C.so Vittorio Emanuele II. Il complesso sportivo è individuato negli inventari dei beni immobili della Città al n. 568 -Indisponibili - gruppo 2 categoria 10, partita catastale n. 1292986 foglio 1224 particella n. 538 sub 3 ( via Cesana 12 p.t.), sub 4 (corso Vittorio Emanuele n.178-181-187/ A, p.t.), sub 5 (via Cesana n.6 p.t.). (all. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f - n. ) ed è gestito in regime di convenzione dall'Associazione Sportiva Cenisia.
L'Associazione Cenisia, fondata nel 1919 ha una antica e gloriosa tradizione calcistica di rilievo cittadino e da anni svolge la propria attività sportiva nell'impianto omologo. Sia l'impianto sportivo sia il giardino ed i locali pertinenziali sono stati dati dalla Città alla suddetta associazione in gestione, in momenti diversi, in seguito a distinte, complesse e dialettiche fasi istruttorie, con distinti provvedimenti amministrativi - a tal proposito si elencano di seguito gli atti amministrativi di maggior rilievo - e le relative concessioni sono state rinnovate e prorogate negli anni a fronte dell'impegno dimostrato nella conduzione dell'impianto sportivo e della realizzazione a proprie spese di rilevanti opere di miglioria.
La Città ha assegnato la gestione dell'impianto sportivo di via Cesana 12 all'Associazione Sportiva Borgata Cenisia con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 1996 (mecc. 9605625/10) per una durata di anni cinque fino al 30 giugno 2001.
Con deliberazione del 24 aprile 1997 (mecc. 9702655/46), la Giunta Comunale ha affidato la gestione, con scadenza il 30 giugno 2001, del giardino pubblico sito tra le vie Revello, Cesana e il Corso Vittorio Emanuele II alla succitata Associazione che si è assunta l'onere di provvedere all'apertura e chiusura al pubblico dello stesso, includendo, in tale concessione, anche i locali sottostanti e adiacenti alle tribune che costituiscono una pertinenza dell'impianto sportivo e formano con il giardino un'unica cosa.
In considerazione dei lavori di ristrutturazione realizzati dall'Associazione concessionaria nei locali sottostanti ed adiacenti la tribuna, con propri mezzi finanziari, consentendone l'utilizzo sia per le attività associative sia per quelle istituzionali della Circoscrizione, il Consiglio circoscrizionale, con deliberazione n. mecc. 98 02214/86 del 14 settembre 1998, ha proposto la proroga della concessione dell'impianto sportivo, del giardino pubblico e relativi immobili, in scadenza il 30/06/2001, all'Associazione Borgata Cenisia fino al 30/06/ 2006.
In seguito il concessionario ha richiesto un'ulteriore proroga sino al 30 giugno 2016, motivando tale richiesta con la necessità di eseguire nuove opere di miglioria, da intendersi effettuate a proprie spese, quali l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio, la costruzione di un campo di calcio a cinque ed a fronte degli oneri a proprio carico per la conduzione e la manutenzione ordinaria del giardino pubblico, l'apertura e chiusura dello stesso e relativa custodia.
Alla luce di quanto realizzato dall'Associazione Borgata Cenisia nell'intero complesso: giardino pubblico, locali pertinenziali e impianto sportivo; visto l'intendimento, di apportare nuove migliorie, in corso di attuazione, che rivalutavano il patrimonio della Città; considerato l'impegno dimostrato nella conduzione dell'impianto sportivo, la Circoscrizione con deliberazione n. mecc. 200008112/86 del 23 ottobre 2000 ha approvato la proposta di proroga della concessione fino al 2016. Accogliendo tale proposta, il Consiglio Comunale con Deliberazione del 28 marzo 2001 (mecc. 2001 01673/10), esecutiva dal 13 aprile 2001, il Consiglio Comunale ha pertanto rinnovato la concessione in gestione sociale per anni quindici a partire dal 1 luglio 2001 fino al 30 giugno 2016 dell'impianto sportivo denominato Cenisia all'Associazione Borgata Cenisia ed ha contestualmente emendato in alcune parti la convenzione sottoscritta preliminarmente dal concessionario in adempimento alla normativa vigente. L'Associazione, nella persona del Rappresentante legale, in data 22 gennaio 2002 presso il Settore Contratti ha sottoscritto il testo definitivo della convenzione-contratto che riporta gli obblighi ed i divieti previsti dalla legge, quelli introdotti dall'organo deliberativo della Città di Torino e quelli concordati in fase negoziale.

Nel marzo 2002 l'Associazione Sportiva Borgata Cenisia ha assunto la nuova denominazione di Associazione Sportiva Cenisia ed ha approvato un nuovo Statuto.

Il complesso sportivo in oggetto presenta la peculiarità di essere inserito in un contesto urbano densamente popolato, essere coinvolto nella gestione di un giardino pubblico molto frequentato da anziani e da famiglie con bambini, essere provvisto di locali pertinenziali in grado di assolvere funzioni diverse, nei quali si sono consolidate nel corso degli anni un'attività di ristorazione ed un servizio socio-educativo della Città (Centro Gioco).
L'evoluzione della struttura ha visto ampliarsi, attraverso un'attività di somministrazione regolarmente autorizzata, il servizio di bar-ristorante, rivolto ai frequentatori dell'impianto sportivo e del giardino pubblico. Conseguenza di ciò è stato, in questi ultimi anni, un incremento dell'attività commerciale contemporaneamente accompagnato da un consolidamento dell'attività sociale sviluppatasi nell'ambito del " Centro gioco La Filastrocca", entrambe favorite dall'essere localizzate tra un impianto sportivo ed un giardino pubblico molto frequentati. Si è così delineata una nuova configurazione dovuta agli interventi di ristrutturazione effettuati dal concessionario, che hanno ampliato la fruibilità della struttura adeguandola all'evoluzione della domanda, e al consolidarsi di attività complementari capaci di offrire ai cittadini diverse modalità d'uso del proprio tempo libero.
Pertanto, tenuto conto che la convenzione in atto prevede all'art. 16 la possibilità che l'Amministrazione effettui periodicamente una valutazione del complesso sportivo e delle sue pertinenze per un eventuale adeguamento del canone e considerato che il concessionario stesso ha convenuto sulla necessità di darne anticipata attuazione modificando l'atto negoziale in merito all'aspetto patrimoniale del canone, si intende procedere alla modifica della convenzione vigente.
A tal fine la Circoscrizione ha provveduto ad acquisire da parte della Divisione Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari la valutazione patrimoniale del complesso sportivo che in totale risulta essere di 89.916,00  /anno di cui: per la parte sportiva (campo calcio, campo calcetto, spogliatoi, uffici, servizi, ex alloggio di custodia): 40.655,00  /anno; per i locali ad uso bar-ristorante: 37.184,00  /anno; per il locale ad uso centro-gioco: 8.304,00  / anno; per il giardino: 3.773,00  / anno.
Dall'analisi della valutazione patrimoniale si evince un frazionamento dell'impianto in tre aree in ragione della diversa destinazione d'uso: uno spazio destinato alla attività sportiva (l'impianto sportivo in senso stretto), un'area sociale, in quanto destinata all'assolvimento di una funzione di tipo sociale (locale ad uso centro-gioco) ed un'area a prevalente uso commerciale.
Per la parte sportiva, in analogia con quanto proposto per impianti analoghi, valutata la tipologia, l'uso sociale e la collocazione territoriale dell'impianto sportivo, si propone un abbattimento pari al 90% della valutazione patrimoniale riferita alla parte sportiva e quindi un canone parziale annuo di   4.065,00.
Per ciò che concerne l'area utilizzata come centro gioco si rileva che la stessa rappresenta un'opportunità ludico - relazionale qualificata sul piano educativo per i bambini non iscritti al nido e un ulteriore sostegno alle famiglie che già utilizzano i nidi d'infanzia e che necessitano di un ulteriore servizio più funzionale alle loro esigenze. Il concessionario, infatti, ospita nei locali pertinenziali l'Agenzia educativa CEMEA che gestisce per conto della Città un servizio educativo, denominato Centro gioco "La Filastrocca", rivolto ai bambini di 0 - 6 anni ed alle loro famiglie residenti sul territorio della circoscrizione. Questo servizio offre ai bimbi spazi dove socializzare e sviluppare competenze di tipo cognitivo e affettivo relazionale ed agli adulti un punto di aggregazione dove confrontarsi su problemi comuni, elaborare rapporti di fiducia con altre persone e riflettere sui possibili modelli educativi. Pertanto, si propone un abbattimento pari al 90% della valutazione patrimoniale riferita alla componente destinata ad un uso sociale del complesso, nel caso specifico il locale ad uso centro gioco, e quindi un canone parziale annuo di   831,00.
Per ciò che concerne i locali adibiti a bar ristorante si propone un abbattimento pari al 72,61% della valutazione patrimoniale, e quindi un canone parziale annuo di   10.184,00 considerata la rinnovata disponibilità espressa dal concessionario di provvedere alla gestione del giardino - cioè alla sua custodia, apertura, chiusura, pulizia e manutenzione - gestione che, se fosse a carico della Città, comporterebbe un onere stimato in circa   30.000,00.
Per ciò che concerne il giardino, considerato ai fini della concessione una pertinenza dell'impianto sportivo, non lo si ritiene rilevante ai fini della determinazione del canone sia per la natura pubblica in ragione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività che per la sua importanza specifica; il parco rappresenta infatti un importante luogo di aggregazione, di gioco e di memoria storica per i cittadini della circoscrizione ed in quanto area verde migliora la qualità della vita sociale della popolazione insediata sul territorio.
Pertanto, per le motivazioni suesposte, nell'ambito dell'autonomia negoziale e come convenuto con il concessionario, considerato l'uso sociale e la collocazione territoriale dell'intero complesso, considerata la valutazione patrimoniale delle singole componenti ed i relativi abbattimenti, si propone di applicare un canone annuo complessivo di   15.080,00.
In relazione alla convenzione vigente ed ai rapporti intercorsi ed intercorrenti tra la Città ed il concessionario, si prende atto che il concessionario si occupa direttamente della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso, compreso il giardino pubblico, ad esclusione della manutenzione degli impianti idrico ed elettrico del giardino pubblico, come descritto in dettaglio nella convenzione, che l'Associazione ha provveduto nel corso dei decenni a realizzare a sue spese ingenti opere di miglioria e che, in relazione alle opere che hanno dato origine alla proroga della concessione fino al 2016, queste risultano in parte già essere state realizzate, come nel caso della sostituzione dell'impianto di illuminazione del campo da calcio.
Inoltre si prende atto che per quanto riguarda gli anni 1997-1998, la Città, in mancanza di strumenti atti a quantificare l'effettivo consumo d'acqua, ha provveduto ad effettuare una stima teorica del costo da addebitare al concessionario il quale sta rispettando gli impegni assunti con la Città adempiendo nei termini e con le modalità fissate dalla Civica Amministrazione ai pagamenti periodici delle rate del piano di rientro.
Sempre in relazione alle utenze, rilevato che permangono intestati alla Città i contatori relativi alle due prese idriche che forniscono l'acqua all'intero complesso Cenisia, comprendente l'impianto sportivo, il giardino pubblico ed i locali pertinenziali, si ritiene opportuno dare piena applicazione alla concessione vigente che prevede, tra l'altro, che siano a carico della Città le spese dell'acqua erogata per la manutenzione del giardino e per l'impianto sportivo e a carico del concessionario le spese relative ai consumi idrici di tutti i fabbricati oggetto della convenzione.
Pertanto, al fine di determinare il consumo effettivo dell'utenza in argomento, in particolare in relazione ai locali adibiti a ristorante-bar, ed il corrispettivo dovuto per tale consumo dal concessionario, questi si impegna ad installare due prese idriche separate o misuratori filiali per la ripartizione e la misurazione dei consumi, ottemperando così alla vigente convenzione e rendendo possibile alla Città, a seguito delle rilevazioni effettuate con i suddetti strumenti, determinare l'ammontare della somma dovuta dal concessionario per il periodo di vigenza della attuale concessione e per il periodo pregresso.
In ottemperanza alla concessione vigente, il concessionario ha provveduto a volturarsi le utenze relative all'energia elettrica e al gas metano; contestualmente la Città ha provveduto alla presa in carico dell'impianto di illuminazione del giardino pubblico.

Tutto ciò premesso, vista la comprovata disponibilità del concessionario ad effettuare continue opere migliorative a beneficio della collettività, ammodernando le strutture esistenti e realizzandone di nuove, che si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino senza alcuna indennità o compenso di sorta, accrescendo così il valore dell'intero complesso sportivo. Rilevata inoltre l'importanza del complesso Cenisia nell'ambito della pratica sportiva cittadina, anche alla luce del recente successo della squadra Cenisia nel campionato di 1^ Categoria 2004/2005, interpretato positivamente con lo spirito dilettantistico caratteristico della Società, si intende confermare il pubblico interesse alla concessione in gestione sociale all'Associazione Cenisia, deliberata dal Consiglio Comunale con provvedimento n. mecc. 2001 01673/10 del 28 marzo 2001 esecutivo dal 13 aprile 2001 e proporre di modificare la convenzione, approvata con la suddetta deliberazione, per quanto concerne il solo canone e la cauzione definitiva ad esso correlata; pertanto gli art. 4 e 20 avranno la seguente struttura:

Art. 4 "Canone"
"Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di   15.080,00 annui, IVA compresa, da versare al cassiere della Circoscrizione 3 in rate mensili anticipate.
Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o provvedimenti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento di eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.
Il suddetto canone è stato stabilito valutando:
- la tipologia dell'impianto, l'uso sociale e la collocazione territoriale;
- la valutazione patrimoniale delle parti componenti il complesso sportivo;
- il preventivo di spesa per i lavori di miglioria e ammodernamento, messa a norma dell'impiantistica, eliminazione delle barriere architettoniche e costruzione nuovi manufatti, per un ammontare di   227.241,03 presentato dal concessionario".

Art. 20 "Cauzione definitiva"
"A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà integrare la cauzione definitiva prestata, Lire 5.000.000 (pari a   2.582,28), versata presso la Tesoreria Comunale, di   5.712,11 tramite polizza assicurativa, fidejussoria bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva".
La suddetta modifica agli articoli 4 e 20 è riportata nell'allegato schema di disciplinare (Allegato 1) che forma parte integrante del presente provvedimento ed è stato sottoscritto dal concessionario per preliminare accettazione.
La convenzione resta salva in ogni altra sua parte.
La proposta di modifica della convenzione è stata presentata in V Commissione Sport in data 7 luglio 2005 .

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di approvare per le motivazioni descritte in narrativa, la modifica della convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2001, n. mecc. 2001 01673/010, esecutiva dal 13 aprile 2001, per quanto concerne la misura del canone e la cauzione definitiva ad esso correlata , come di seguito descritto e come riportato nell'allegato schema di disciplinare (Allegato 1) che forma parte integrante del presente provvedimento; pertanto gli art. 4 e 20 avranno la seguente struttura:

Art. 4 "Canone"

"Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di   15.080,00 annui, IVA compresa, da versare al cassiere della Circoscrizione 3 in rate mensili anticipate.
Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o provvedimenti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi.
La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento di eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.
Il suddetto canone è stato stabilito valutando:
- la tipologia dell'impianto, l'uso sociale e la collocazione territoriale;
- la valutazione patrimoniale delle parti componenti il complesso sportivo;
- il preventivo di spesa per i lavori di miglioria e ammodernamento, messa a norma dell'impiantistica, eliminazione delle barriere architettoniche e costruzione nuovi manufatti, per un ammontare di   227.241,03 presentato dal concessionario".

Art. 20 "Cauzione definitiva"

"A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà integrare la cauzione definitiva prestata, Lire 5.000.000 (pari a   2.582,28), versata presso la Tesoreria Comunale, di   5.712,11 tramite polizza assicurativa, fidejussoria bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva."

La convenzione resta salva in ogni altra sua parte.

2) di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza in ottemperanza all'art. 6 comma 4 della deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 n. mecc. 2004 03053/10;

3) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 14
Astenuti 2 (Fiorito e Trabucco)
Votanti 12
Voti favorevoli 12

D E L I B E R A

di approvare i punti 1) e 2) di cui sopra che qui si richiamano integralmente.

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (Presenti 14 - Astenuti 1: Fiorito - Votanti 13 - Voti favorevoli 13) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



















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