MECC. N. 2004 08202/086
n. 145/3-04
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
12 OTTOBRE 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 12 Ottobre 2004, alle ore 20,45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI,
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GALAVOTTI, GATTO,
INVIDIA, IANNETTI, LONGO, NETTIS, PEVERARO,
SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: GANDOLFO e SCALETTI.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE
N. 97 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA
7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO
DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE
DEI "PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO".
ADOZIONE.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE
PARZIALE N. 97 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO
DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE
DEI "PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO".
ADOZIONE.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della II Commissione COPPERI,
riferisce:
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
- Settore Procedure Amministrative Urbanistiche-
con nota dell'8/09/2004, prot. n. 1733,
ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere
il parere di competenza a norma dell'art.
44 - 1° comma del Regolamento Comunale
sul Decentramento in ordine alla Variante
Parziale n. 97 di cui all'oggetto.
Il Consiglio Comunale con deliberazione
del19 giugno 2002, n.mecc. 02 00155/6 ha
adottato il nuovo Piano Urbano del Traffico
e della Mobilità delle persone (PUT
2001) ed il Programma Urbano dei Parcheggi
(PUP 2001), previsti dalla legge 122/89.
Tra i principali obiettivi del Programma
Urbano dei Parcheggi vi è la realizzazione
dei cosiddetti "Parcheggi di interscambio"
finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli
privati nel centro urbano e nel centro storico
attraverso l'interscambio con sistemi di
trasporto collettivo, urbano ed extraurbano.
I "parcheggi di interscambio"
sono destinati agli addetti e agli utenti
provenienti dal bacino metropolitano. La
loro ubicazione pertanto è principalmente
in posizione periferica, in corrispondenza
delle stazioni ferroviarie, delle stazioni
della metropolitana e delle linee portanti
del trasporto pubblico di superficie, con
valenza di grandi nodi strategici serviti
da mezzi di trasporto pubblico/collettivo
ad alta qualità di servizio e attrezzati
con locali di ristorazione, locali commerciali,
sportelli di servizi pubblici, servizi accessori
all'auto.
Dalla descrizione delle diverse tipologie
di parcheggio si evince che i parcheggi
di interscambio, oltre a svolgere la funzione
primaria costituita dall'offerta di posti
auto, devono essere dotati di infrastrutture
che favoriscano e incentivino lo scambio
tra mezzo di trasporto privato e pubblico.
Tali indicazioni recepite nel Programma
Urbano dei Parcheggi, non trovano però
pieno riscontro nel P.R.G. vigente.
Infatti l'art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G.
individua le aree a parcheggio, contraddistinte
con la lettere "p", tra le aree
a Servizi pubblici "S", classificandole
tra le "Attività di servizio"
elencate all'art. 3 punto 7 delle N.U.E.A.
stesse.
Nel sopracitato articolo 3, al comma 16,
si precisa che nelle "Attività
di servizio" sono ammesse destinazioni
accessorie strettamente pertinenti e connesse
allo svolgimento dell'attività principale,
quali attività commerciali al dettaglio
e pubblici esercizi (art. 3 punto 4A1a "attività
commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato"
- superficie di vendita non superiore a
mq. 250 - e art. 3 punto 4A2 "Attività
per la ristorazione e pubblici esercizi").
Inoltre le N.U.E.A. all'art. 19 comma 8bis
specificano che "In tutte le aree per
servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici
o afferenti le attività di servizio
insediate".
Per le aree a parcheggio il P.R.G. ammette
la presenza di attività accessorie
pertinenti all'attività principale,
ma esclusivamente per quelle espressamente
elencate, tra le quali non figurano tutte
le attività individuate per i parcheggi
di interscambio e descritte nel P.U.P.
Data la necessità di coordinare i
due strumenti di pianificazione, si ritiene
di procedere all'adozione di specifica variante
urbanistica ai sensi dell'art. 17 comma
7 della Legge Urbanistica Regionale.
La finalità del presente provvedimento
è pertanto quella di rendere urbanisticamente
coerenti le previsioni generali contenute
nel Programma Urbano dei Parcheggi con il
vigente Piano Regolatore, procedendo all'adeguamento
delle N.U.E.A. relativamente alle attività
previste nei parcheggi di interscambio.
Si propone quindi di introdurre, all'interno
del corpo normativo del P.R.G., il richiamo
specifico ai "parcheggio di interscambio"
così come definiti nel P.U.P. consentendo
la presenza dei cosiddetti "servizi
accessori all'auto" (vendita prodotti,
relativi uffici e servizi, officina, autolavaggio
…) nei parcheggi suddetti.
Parimenti, considerato che la destinazione
a "parcheggio" rientra tra le
attività di servizio di cui al punto
7 dell'art. 3 delle N.U.E.A. si propone
di consentire, in tutte le attività
di servizio, quali destinazioni accessorie
strettamente pertinenti e connesse allo
svolgimento dell'attività principale,
anche le "attività artigianali
di servizio" descritte al punto 4 A3)
del citato art. 3 delle N.U.E.A. al fine
di promuovere le attività insediabili
per una ottimizzazione dell'uso delle aree
stesse.
Il ricorso al provvedimento di variante
riveste carattere di pubblico interesse
in quanto, in linea generale, determina
la possibilità di offrire, nelle
aree destinate a servizi pubblici, maggiori
destinazioni accessorie e, in particolare,
nelle aree destinate a parcheggio di interscambio
un variegato servizio di assistenza ai fruitori
delle stesse, coerentemente alla normativa
di settore, oltre che un valore aggiunto
alle strutture.
Il presente provvedimento di variante,
pertanto, prevede:
A) All'art. 3 delle N.U.E.A., al comma
16, dopo le parole "attività
commerciali al dettaglio" eliminare
la congiunzione "e" e inserire
il carattere ","; dopo le parole
"pubblici esercizi" inserire le
seguenti parole "e attività
artigianali di servizio"; dopo le parole
"punti 4A1a" eliminare la congiunzione
"e" e inserire il carattere ",";
dopo i caratteri "4A2" inserire
i seguenti caratteri "e 4A3".
B) All'art. 8 delle N.U.E.A., in calce al
comma 75 inserire il seguente nuovo comma:
"75bis Nei "Parcheggi di interscambio"
previsti nel Programma Urbano dei Parcheggi
approvato dalla Città sono ammesse
le destinazioni di cui all'art. 3 punti
4A1a, 4A2 e 4A3 delle presenti N.U.E.A.".
C) All'art. 31 delle N.U.E.A., in calce
al comma 8 inserire il seguente nuovo testo:
" - nelle aree destinate dal Programma
Urbano dei Parcheggi a "parcheggio
di interscambio", anche come impianti
autonomi."
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità
con i piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
Il presente provvedimento non comporta
inoltre decremento della dotazione di servizi
pubblici.
Per quanto attiene alla quantità
globale di servizi, per effetto di tutte
le Varianti parziali del PRG vigente adottate
e approvate successivamente alla data di
approvazione del PRG, compreso il provvedimento
in oggetto, non si producono gli effetti
di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R.
56/77 e s.m.i..
Per quanto riguarda la compatibilità
con il Piano di Zonizzazione Acustica, il
Settore Tutela Ambiente ha fatto presente
che la stessa non può essere espressa
in via generale, ma dovrà essere
valutata di volta in volta su ogni singolo
progetto.
Il Settore citato dovrà, pertanto,
essere interpellato in futuro, in relazione
alle singole attuazioni, come è specificato
nel parere annesso all'allegato 1 al presente
provvedimento.
La II Commissione della Circoscrizione
3, riunitasi in data 05/10/2004, ha discusso
la Variante Parziale n. 97 al P.R.G. in
oggetto e non essendo state sollevate obiezioni
contrarie, propone di esprimere favorevole
all'adeguamento normativo delle N.U.E.A.
del P.R.G. per la realizzazione dei "Parcheggi
di interscambio". La II Commissione
osserva che, nei futuri progetti dei parcheggi
di interscambio, si dovrà assicurare
un adeguata quantità di posti auto
funzionali ai servizi accessori, se detti
servizi saranno accessibili al pubblico
in senso lato e non solo a chi usufruisce
delle possibilità offerte dai sistemi
di mobilità intermodale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e
n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno
1996 esecutiva dal 23/7/1996- il quale fra
l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito
ai parere di competenza attribuiti ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l'attività
in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all' art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole alla Variante
Parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art.
17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: adeguamento
normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per
la realizzazione dei "Parcheggi di
interscambio". Adozione.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 23
Astenuti 5 (Arnulfo, Bura, Fiorito, Galavotti
e Trabucco)
Votanti 18
Voti favorevoli 14
Voti contrari 4
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole alla Variante
Parziale n. 97 al P.R.G. ai sensi dell'art.
17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.: adeguamento
normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. per
la realizzazione dei "Parcheggi di
interscambio". Adozione.
|