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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale funzioni istituzionali MECC. N. 2004 04253/086


n. 79/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
28 MAGGIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 28 Maggio 2004, alle ore 00,01 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO, FREZZA, GATTO, IANNETTI, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SEMERARO e TRABUCCO

In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: CERMIGNANI, GALAVOTTI, GANDOLFO, INVIDIA, SCALETTI, SCARLATELLI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN EMERGENZA ABITATIVA

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore II Commissione COPPERI, riferisce:

La Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie - Settore Bandi e Assegnazioni ha richiesto alla Circoscrizione 3 di esprimere il parere di competenza a norma degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale del Decentramento.

La Legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, così come modificata dalla Legge Regione Piemonte 3 settembre 2001, n.22, disciplina l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Tale assegnazione avviene, in via generale, mediante la periodica emissione di bandi pubblici, come previsto dall'art. 4 e seguenti della medesima legge. Tuttavia, poiché possono verificarsi particolari situazioni di emergenza abitativa tali da non consentire a coloro che vi si trovano di attendere l'emanazione dei suddetti bandi e di concorrervi, l'articolo 13 della stessa legge regionale prevede che "I comuni sono autorizzati ad assegnare… un'aliquota non eccedente il 50%, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazioni di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni medesimi."

Peraltro, le "…specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa" cui fa riferimento il sopracitato art.13 della Legge Regionale n. 46/95 e s.m.i sono meramente esemplificative ed indicative di condizioni di disagio abitativo. Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo la Città si è dotata di uno strumento di supporto tecnico politico.

Infatti, con Deliberazione n. mecc. 8511632/12 del 30 settembre 1985, il Consiglio Comunale istituiva la Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) con la funzione di valutare il possesso dei requisiti formali e sostanziali relativi ai nuclei familiari in condizione di emergenza abitativa.

La sopracitata Deliberazione regolamentava la composizione della Commissione, il suo funzionamento e la competenza ad esaminare la situazione di nuclei familiari sottoposti a procedura di sfratto e dei cosiddetti "casi sociali" al fine di un'eventuale assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

La predetta Commissione, a tutt'oggi operante, ha svolto nel corso degli anni la sua funzione consultiva secondo modalità e criteri autonomamente assunti.

Risulta ora opportuno disciplinare, mediante apposito regolamento, il funzionamento della Commissione nonché i criteri di assegnazione degli alloggi di E.R.P. destinati ai casi di emergenza abitativa allo scopo di garantire maggiore trasparenza, efficacia ed equità.

Il regolamento si propone quindi di riordinare in modo organico l'intera materia sostituendo, a tal fine, precedenti atti deliberativi che vengono così revocati.

La II Commissione si è riunita in data 20/05/04 per discutere la deliberazione relativa al Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi ERPS in Emergenza Abitativa.

Le uniche osservazioni di rilievo emerse sono:
1) la proposta di alzare la soglia di reddito che consente di accedere all'assegnazione di alloggi ERPS (titolo II, art. 5, requisito e).
2) la proposta di inserire i Presidenti delle Circoscrizioni nell'elenco dei componenti della Commissione per l'Emergenza Abitativa al Titolo 1 art. 1.

La II Commissione propone pertanto di esprimere parere favorevole a condizione che le osservazioni (1) e (2) sopra esposte siano recepite.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE


- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione relativa al regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di ERPS in Emergenza Abitativa a condizione che siano recepite le seguenti osservazioni:
1) la proposta di alzare la soglia di reddito che consente di accedere all'assegnazione di alloggi ERPS (titolo II, art. 5, requisito e).
2) la proposta di inserire i Presidenti delle Circoscrizioni nell'elenco dei componenti della Commissione per l'Emergenza Abitativa al Titolo 1 art. 1.

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 18
Votanti 14
Astenuti 4 (Arnulfo, Fiorito, Iannetti e Longo)
Voti favorevoli 14

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione relativa al regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di ERPS in Emergenza Abitativa a condizione che siano recepite le seguenti osservazioni:
1) la proposta di alzare la soglia di reddito che consente di accedere all'assegnazione di alloggi ERPS (titolo II, art. 5, requisito e).
2) la proposta di inserire i Presidenti delle Circoscrizioni nell'elenco dei componenti della Commissione per l'Emergenza Abitativa al Titolo 1 art. 1.



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