MECC. N.
2004 00249/086
Cons. Circ.le Giunta Comunale
n. 7/3-04 n. mecc. 2004-00249/86
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della
seduta del
20 GENNAIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 20 Gennaio 2004, alle ore 20,45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, ALBARELLO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI,
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO,
INVIDIA, IANNETTI, LONGO, NETTIS, PEVERARO,
SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI
e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente,
n. 24 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.
Con l'assistenza del Segretario
Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO
A: "GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA SMA TORINO S.P.A.
DELLA GESTIONE DELLE FONTANELLE. APPROVAZIONE
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
FONTANELLE".
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN
PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A: "GESTORE
UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO
ALLA SMA TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DELLE
FONTANELLE. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO PER LA GESTIONE FONTANELLE".
Il Presidente PAOLINO,
di concerto con il Coordinatore VI Commissione
NETTIS, riferisce:
La società per azioni
denominata "Società Metropolitana
Acque Torino - S.p.A.", siglabile "S.M.A.
Torino S.p.A.", ovvero "SMAT S.p.A.",
veniva appositamente costituita in data
17 febbraio 2000 tra il Comune di Torino
ed altri Comuni dell'"Ambito 3 Torinese",
sulla base della Convenzione sottoscritta
in pari data dagli stessi ai sensi dell'abrogato
art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(oggi art. 30 D. Lgs. 18 agosto 2001, n.
267), per l'esercizio delle attività
che concorrono a formare il Servizio Idrico
Integrato, così come definito dall'art.
4 lettera f) della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 "Legge Galli".
Tale costituzione avveniva in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 167 del 19 luglio 1999 (mecc. 1999 04149/64),
esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale, nel
dare avvio all'attuazione della legislazione
nazionale e regionale in materia di risorse
idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e L.R.
20 gennaio 1997, n. 13) - nella prospettiva
di superare la gestione dei servizi idrici
da parte dei comuni del bacino torinese
con pluralità di tipologie e con
notevoli differenziazioni organizzative
in relazione agli acquedotti, fognature
ed impianti di depurazione - approvava la
costituzione, ai sensi degli artt. 22, comma
3, lettera e), e 24 della legge n. 142/90
e per gli effetti dell'art. 9 della legge
n. 36/94, nonché dell'art. 7 della
L.R. n. 13/97, di una società per
azioni quale mezzo dei comuni associati
per la gestione del Servizio Idrico Integrato
(S.I.I.) e di altri complementari che costituiscono
oggetto della Società.
Con la stessa deliberazione del Consiglio
Comunale n. 167/99 venivano, altresì,
individuate linee guida relative, tra l'altro,
alla valutazione dei beni e servizi dell'AAM
Torino S.p.A. e dell'Azienda Po-Sangone
(APS) per il loro successivo totale conferimento
alla Società, nonché alla
definizione dei contratti tra i Comuni e
la nuova società di gestione del
Servizio Idrico Integrato, al fine di porre
in essere le basi per dare avvio all'operatività
della Società stessa.
Successivamente venivano conferiti alla
società stessa, con efficacia dal
1° aprile 2001, i rami aziendali dell'"Azienda
Po-Sangone" e della società
"Azienda Acque Metropolitane Torino
S.p.A." connessi, rispettivamente,
al servizio di raccolta e depurazione delle
acque reflue urbane ed al servizio di cui
all'art. 12, comma 1, della legge n. 36/1994
(approvvigionamento, trattamento e distribuzione
acqua potabile).
Tra i beni aziendali conferiti erano compresi
i beni già concessi in uso dalla
Città alle stesse AAM Torino S.p.A.
ed APS per l'esercizio dei relativi servizi
pubblici, rispettivamente con atto di concessione
d'uso in data 22 marzo1997 e con atto in
data 30 marzo 1999.
A seguito di detti conferimenti la SMAT
S.p.A. diveniva operativa a far data dal
1° aprile 2001, con conseguente successione
della società stessa in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo alle aziende
suddette, come previsto dall'art.27 del
suo Statuto Sociale, e pertanto nei rispettivi
complessi aziendali conferiti e quindi nei
precedenti contratti, tra cui la Convenzione
Quadro tra la Città di Torino e l'AAM
Torino S.p.A. per la gestione del servizio
pubblico idro-potabile, sottoscritta in
data 22 marzo 1997, e la Convenzione tra
la Città di Torino e l'Azienda Po-Sangone
per la gestione della rete fognaria pubblica,
sottoscritta in data 30 marzo 1999.
Quanto alla definizione dei contratti tra
i Comuni e la nuova società di gestione
del servizio idrico integrato, in esecuzione
della citata deliberazione del Consiglio
Comunale n. 167/99, che prevedeva che i
Comuni soci regolassero con apposita convenzione
i loro rapporti con la società per
la gestione del servizio, la Giunta Comunale
con deliberazione n. 209 in data 20 febbraio
2001 (mecc. 2001 01244/64), esecutiva dal
12 marzo 2001, predisposti gli atti necessari
per consentire l'operatività della
S.M.A. Torino S.p.A., approvava una bozza
di "Convenzione Tipo tra i singoli
Enti Locali e la SMAT S.P.A. per il Servizio
Idrico Integrato", nonché una
bozza di "Contratto Tipo per la Concessione
di beni in uso", ciò al fine
di armonizzare ed uniformare i rapporti
contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed
il futuro ente gestore, fermo restando che
per tali atti si prevedeva espressamente
l'adeguamento alla Convenzione che sarebbe
stata predisposta (tenendo anche conto dello
schema di Convenzione-tipo e relativo Disciplinare
di regolazione dei rapporti tra le Autorità
d'ambito e i soggetti gestori, approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 31 - 23227 in data 24 novembre 1997,
in attuazione della L.R. n. 13/97) dalla
Autorità d'Ambito, sola competente,
ai sensi di legge, in ordine all'affidamento
del servizio all'Ente Gestore (art.7.6 Convenzione
tra Enti).
In esecuzione di detta deliberazione della
Giunta Comunale n. 209/2001, preso atto
che si erano realizzate le condizioni di
operatività della SMAT S.p.A. e,
in particolare, che erano stati effettuati
i conferimenti dei rami aziendali di AAM
Torino S.p.A. ed APS con effetto dal 1o
aprile 2001, con scrittura privata inserita
al n. 1900 del registro A.P. della Civica
Amministrazione, in data 13 febbraio 2002
veniva sottoscritta la Convenzione fra la
Città di Torino e la SMAT S.P.A.
Torino S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato,
ai sensi dell'art. 7, commi 4-5-6-7 della
citata Convenzione tra Enti sottoscritta
in data 17 febbraio 2000, con la quale si
affidava alla società la gestione
del Servizio Idrico Integrato, comprendente,
in particolare: captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione di acqua per usi
civili e industriali, nonché raccolta
fognaria degli scarichi e relativo controllo,
depurazione delle acque reflue urbane, loro
relativa riutilizzazione, recupero e immissione
nell'ambiente e smaltimento dei residui
della depurazione.
Da ultimo, con deliberazione della Giunta
Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc. 2002
01669/064), esecutiva dal 31 marzo 2002,
in attesa che l'Autorità d'Ambito
procedesse all'affidamento del servizio
e predisponesse la relativa convenzione
- ed al fine di soddisfare le emerse esigenze
di coordinamento tra le precedenti Convenzioni
tra la Città di Torino, da un lato,
e la società AAM Torino S.p.A. ed
il Consorzio Po Sangone, dall'altro, e la
nuova Convenzione sottoscritta in data 13
febbraio 2002 - venivano approvate alcune
precisazioni ed integrazioni da apportare
a quest'ultima convenzione.
In particolare, oltre alle integrazioni
introdotte, relative alla durata e alla
decorrenza della convenzione, nonché
circa la titolarità della SMAT S.p.A
a far data dal 1° aprile 2001 ad introitare
le tariffe relative al servizio di acquedotto
e depurazione con corresponsione del relativo
canone, si precisava -mediante inserimento
di un punto "7" nell'art. 7, alla
parte "Servizio Fognature" della
nuova convenzione - che il servizio di fognatura
sarebbe stato espletato sulla base della
Convenzione approvata dal Comune di Torino
con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 405 in data 21 dicembre 1998 (mecc. 1998
08101/21), esecutiva dal 4 gennaio 1999,
e della Giunta Comunale in data 25 marzo
1999 (mecc. 1999 02123/22), e sottoscritta
dalla Città e dall'Azienda Po-Sangone
in data 30 marzo 1999, anche al fine di
attuare in modo graduale la piena operatività
del servizio fognario su settori non ancora
serviti.
In ottemperanza alla previsione normativa
- secondo la quale per i servizi pubblici
a rilevanza industriale non sono contemplate
altre forme di gestione se non quella attraverso
società di capitali individuate con
gara ad evidenza pubblica, fatto salvo un
periodo transitorio per l'attuazione delle
disposizioni in merito alla riorganizzazione
anche mediante riunificazione delle gestioni
esistenti - l'Autorità d'Ambito Torinese
3 con deliberazione n. 78/2002, in applicazione
dell'art 35 L. 448/01 e dell'art. 7 L.R.
Piemonte n. 13/97 individuava le Aziende
che avrebbero potuto proseguire la gestione
nel periodo transitorio nella configurazione
attuale o mediante trasformazione. La stessa
Autorità con deliberazione 108 -
298401 del 6 dicembre 2002 approvava la
Convenzione - Atto unico di riconoscimento
del servizio integrato - ATO 3 "Torinese"
con la quale si provvedeva a riconoscere
le gestioni esistenti per il periodo transitorio
ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36,
della Legge Region Regione Piemonte 20 gennaio
1997, n. 13, tenuto conto della Legge 28
dicembre 2001, n. 448, art. 35.
Con lo stesso provvedimento l'Autorità
d'Ambito provvedeva a definire le modalità
e i tempi attraverso cui avrebbe dovuto
essere riorganizzato il servizio idrico
nel territorio dell'ATO/3 nel corso del
periodo transitorio, approvando tra l'altro
il disciplinare tecnico del servizio idrico
integrato con relativa carta dei servizi,
riconoscendo la Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A., tra le Aziende che
avrebbero potuto proseguire la gestione
nel periodo transitorio.
Successivamente, l'ATO riteneva che tra
le varie soluzioni percorribili solo la
riunificazione delle gestioni in capo a
soggetti gestori pubblici esistenti avrebbe
creato una prima rilevante zona territoriale
integrata di gestione del ciclo completo
delle acque, con avvicinamento progressivo
ad una gestione unitaria ed integrata dell'intero
ambito ed alla sua "appaltabilità"
al termine del periodo transitorio mediante
gara ai sensi del vigente art. 113,c. 5,
del d.lg 267/00. A tal fine l'ATO individuava,
in via provvisoria, nella SMAT S.p.A (capogruppo
della Associazione Temporanea di Imprese
tra l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
e la SMAT S.p.A.), il coordinatore della
riunificazione delle gestioni pubbliche
per lo svolgimento dei compiti occorrenti
e per organizzare, anche al fine di predisporre
tutti gli atti necessari, l'attuazione della
riunificazione delle gestioni nel rispetto
della vigente disciplina italiana ed europea.
Alla luce delle modificazioni introdotte
dalla normativa di settore nel corso degli
ultimi anni, nonché degli atti dell'Autorità
d'Ambito e di quanto concordato con Convenzione
sottoscritta il 13 febbraio 2002 e modificata
il 12 giugno 2002 si riteneva opportuno
integrare ulteriormente i documenti sopra
citati relativamente al servizio fognario,disponendo
che i cosiddetti "canoni di fognatura",
che precedentemente avevano natura di prestazione
a carattere tributario, a seguito delle
novità introdotte dall'art. 31, commi
28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1998
n. 448, non avevano più natura tributaria,
bensì natura di corrispettivi a fronte
della prestazione di un servizio.
Pertanto, anche in considerazione dell'intervenuta
capacità di attuare la piena operatività
del servizio fognario su settori non ancora
serviti da parte della SMAT S.p.A., in qualità
di soggetto gestore del servizio idrico
integrato, si riteneva che SMAT S.p.A. avrebbe
potuto introitare detti canoni e, pertanto,
si rendeva necessario rivedere gli impegni
che questa sarebbe andata ad assumere relativamente
agli interventi di smaltimento delle acque
superficiali.
Infatti, nelle premesse della Convenzione
per la gestione della rete fognaria pubblica,
approvata con i succitati provvedimenti,
che attualmente regola i rapporti tra il
Comune di Torino e la SMAT S.p.A. limitatamente
al servizio di fognatura - si precisava
che l'affidamento della gestione delle caditoie
stradali delle aree attrezzate per lo scarico
dei camper, dei canali di fognatura bianca
e delle bealere sarebbe stato oggetto di
successivo provvedimento deputato all'approvazione
delle relative specifiche tecniche.
Quindi, in attuazione di tale previsione,
si riteneva opportuno e necessario disporre
tale affidamento con la deliberazione della
Giunta Comunale del 12 agosto 2003 mecc.
n. 2003 6304/064 inserendo i relativi obblighi
all'art. 7 della Convenzione, stipulata
fra la Città di Torino e la SMAT
S.P.A. Torino S.p.A. per il Servizio Idrico
Integrato, ai sensi dell'art. 7, commi 4-5-6-7
della citata Convenzione tra Enti sottoscritta
in data 17 febbraio 2000, con la quale si
affidava alla società la gestione
del Servizio Idrico Integrato, comprendente,
in particolare: captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione di acqua per usi
civili e industriali, nonché raccolta
fognaria degli scarichi e relativo controllo,
depurazione delle acque reflue urbane, loro
relativa riutilizzazione, recupero e immissione
nell'ambiente e smaltimento dei residui
della depurazione.
Con il medesimo provvedimento da ultimo
citato si prendeva atto della deliberazione
del 21 maggio 2003 n. 129 con la quale,
tra l'altro, l'ATO 3 approvava la Convenzione
- tipo contenente le condizioni di gestione
per la prosecuzione in forma associata della
gestione in economia nella fase di avvio
del programma di riunificazione alla quale
si ritiene di dover aderire, seppur nel
rispetto delle peculiarità dei rapporti
già disciplinati tra il Comune di
Torino e la SMAT S.p.A. in materia di servizio
idrico integrato in generale e del servizio
fognario in particolare, per favorire il
lavoro di omogeneizzazione delle diverse
realtà presenti all'interno dell'Autorità
d'ambito n. 3 Torinese.
Infine, sempre nella deliberazione della
Giunta Comunale del 12 agosto 2003 mecc.
n. 2003 06304/64 si prevedeva che in un
separato provvedimento si procedesse, tra
l'altro, all'affidamento alla SMAT S.p.A.
della gestione delle fontanelle comunali.
A tal proposito è necessario rilevare
che tali fontanelle, forniscono un sostanziale
contributo alla funzionalità ed alla
pulizia della rete fognaria, conferendo
acqua corrente nella stessa attraverso l'erogazione
di acqua a getto continuo e fornendo quindi
un apporto utile ai canali di fognatura
per il lavaggio dei medesimi, essendo ormai
tutte collegate all'acquedotto municipale.
Le fontanelle di cui trattasi, da distinguersi
dalle fontanelle monumentali, hanno un'origine
remota, sicuramente legata a necessità
contingenti di approvvigionamento idrico
in luoghi aperti e accessibili al pubblico
e risalente ai primi anni del secolo, quando
queste fontanelle, in ghisa di colore verde,
iniziavano a sostituirne delle altre di
uguale foggia, ma realizzate in pietra.
Agli inizi del Novecento la loro utilità
ed efficacia cominciava a essere rilevante,
anche per il numero di richieste, pertanto,
l'acquedotto municipale istituisce al suo
interno un apposito servizio che consente
di dare organicità ed efficienza
ai vari punti di erogazione.
Negli anni Trenta, con l'aumento delle richieste
di nuove installazioni e con l'introduzione
del Testo unico della legge sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei
comuni e delle province, la Città
avocava a sé il servizio, in modo
da gestire in proprio- tramite il servizio
fognature- sia l'installazione che la manutenzione
di tutte le fontanelle, incluse quelle in
pietra.
Infatti, a norma dell'art. 1 del R.D. 15
ottobre 1925, n. 2758 i comuni potevano
"assumere, nei modi stabiliti dal presente
testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto
dei pubblici servizi", tra i quali
la costruzione di acquedotti, fontane e
la distribuzione di acqua potabile.
Inoltre, l'art. 71, comma
2 dello Statuto prevede espressamente che
"Il Consiglio Comunale individua i
servizi pubblici da erogare sul territorio
cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle
fattispecie previste dalla legge, le modalità
di assunzione, al fine di assicurare la
regolarità, la continuità,
l'economicità e la qualità
dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.".
Attualmente, visto il ruolo determinante
svolto da SMAT in ordine alla gestione del
servizio idrico integrato, ed in particolare
in ordine alla gestione della rete fognaria
pubblica, si ritiene ora opportuno e necessario
che anche la gestione di tutte le fontanelle
comunali, ad esclusione delle fontane monumentali,
sia affidata alla stessa Società
già incaricata delle altre gestioni
idriche, tenuto conto, altresì, che
una delle caratteristiche funzionali delle
medesime, è quella di erogare acqua
a getto continuo, fornendo quindi un apporto
utile ai canali di fognatura per il lavaggio
degli stessi, essendo, ormai tutte collegate
all'acquedotto municipale.
In relazione a quanto sopra esposto, sentita
la VI Commissione riunitasi il giorno 15/01/2004,
si ritiene di esprimere parere favorevole
all'affidamento della Justine del servizio
fontanelle alla SMAT S.p.a.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello
Statuto della Città di Torino;
- Visto il regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49 del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/07/1996
e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno
1996 esecutiva dal 23/07/1996 il quale fra
l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito
ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l'attività
in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18
agosto 2000 n. 267 è:
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole
all'affidamento della gestione del servizio
fontanelle alla SMAT S.p.a., come espresso
in narrativa che qui si richiama integralmente.
Il Consiglio di Circoscrizione,
con votazione per alzata di mano, (i Consiglieri
Iannetti, Invidia e Longo non partecipano
al voto), accertato e proclamato il seguente
esito:
Presenti 21
Astenuti 5 (Arnulfo, Bura, Scaletti, Stalteri
e Trabucco)
Votanti 16
Voti favorevoli 16
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole
all'affidamento della gestione del servizio
fontanelle alla SMAT S.p.a., come espresso
in narrativa che qui si richiama integralmente.
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