n. 25/3-04
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della
seduta del
27 FEBBRAIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 27 Febbraio 2004, alle ore 00,01 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURA, BURZIO, CERMIGNANI, CAVAGLIA',
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO,
IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO,
SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI
e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente,
n. 24 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.
Con l'assistenza del Segretario
Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO
A MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN
PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE
AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI.
Il Presidente PAOLINO,
di concerto con il Coordinatore della I^
Commissione GANDOLFO, riferisce:
Con nota prot. n. 281 V-3-11
del 28 gennaio 2004 la Divisione Servizi
Tributari, Catasto e Partecipate ha richiesto
alla Circoscrizione il parere ai sensi dell'art.
43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento
del Decentramento, sulla proposta di deliberazione
concernente modifiche al Regolamento Comunale
sull'applicazione della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati.
In merito al Regolamento Comunale sull'applicazione
della Tassa per la gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati, si evidenzia che il
testo proposto ricalca nella prima parte
il testo precedente, nella seconda si rileva
l'avvenuta abrogazione dell'art. 19 "Particolari
condizioni d'uso" che prevedeva la
riduzione della tariffa per l'unico occupante
di età inferiore ai 65 anni, per
l'unico occupante ultrasessantacinquenne,
per le abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale o per uso limitato, per
la parte abitativa delle costruzioni rurali
occupate dall'agricoltore e per i locali
ed aree scoperte dell'abitazione adibiti
ad uso non continuativo e di pubblico trattamento.
Confermata la possibilità, per la
Giunta Comunale, di deliberare agevolazioni
a favore di commercianti e artigiani che
svolgono la loro attività nelle aree
interessate da grandi cantieri per la realizzazione
di imponenti lavori pubblici quali la Metropolitana,
il Passante ferroviario, le Olimpiadi Invernali
(Art. 19 ter, comma 1).
Si rileva che all'art. 19 ter, ai commi
2 e 3, concernenti particolari agevolazioni
al pagamento del suddetto canone annuale
rispettivamente per le associazioni ONLUS
e per le associazioni di cui alla L. 383/00
e per i nuclei familiari con una certificazione
ISEE, è stata abrogata la percentuale
di riduzione sul pagamento della tassa,
sostituita dalla facoltà della Giunta,
sentita la competente Commissione Consiliare,
di deliberare annualmente la percentuale
di riduzione, introdotta altresì
anche per i locali stabilmente destinati
ai culti riconosciuti dallo Stato.
Si sottolinea positivamente l'inserimento
di un nuovo articolo - il 19 quater - che
sancisce la possibilità per la Giunta
Comunale di deliberare annualmente una riduzione
del tributo a favore dei residenti e/o delle
imprese commerciali ed artigianali site
nell'area circostante la discarica di Basse
di Stura fino al momento della chiusura
definitiva della suddetta.
Per facilitarne la comprensione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano
di seguito le principali modifiche al regolamento
in oggetto proposte:
Come già sopracitato l'art. 19 relativo
a "Particolari condizioni d'uso"
è stato abrogato.
Art. 19 ter "Particolari agevolazioni",
al comma 2 è stato abrogato il termine
percentuale di riduzione del tributo annuale
a favore delle Associazioni ONLUS e delle
Associazioni di cui alla L. 383/00.
Nello stesso articolo al comma 3 è
stato altresì abrogato il parametro
percentuale relativo alla riduzione del
tributo netto annuo concesso ai nuclei familiari
con certificazione ISEE.
Nel novellato comma 4 è stata introdotta
la possibilità di concedere una riduzione
della tassa annuale a coloro che occupano
locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti
dallo Stato e alle relative pertinenze utilizzate
a fini istituzionali, escludendo i locali
destinati ad uso abitativo o comunque utilizzati
a fini non contemplati nel comma in argomento.
Il comma 5 demanda la determinazione delle
percentuali di riduzione o di esenzione
previste nei casi di cui ai precedenti 4
commi, alla deliberazione "quadro delle
tariffe" di cui all'art. 172 lett.
e) del D.Lgs. 267/2000 allegata al Bilancio
di previsione.
L'articolo 19 quinque relativo ai "Rifiuti
speciali" , ex art. 19 quater, ha mantenuto
la medesima titolazione e lo stesso contenuto.
Tale variazione ha permesso l'introduzione
ex novo dell'art. 19 quater "Temporanea
riduzione per emissioni olfattive provenienti
dalla discarica di Basse di Stura"
che strutturato in 4 commi, prevede al primo
di questi la facoltà della Giunta
Comunale, sentita la competente Commissione
Consiliare, di deliberare annualmente e
sino alla definitiva chiusura della suddetta
discarica, una riduzione del tributo in
favore dei residenti con abitazione principale
e/o delle attività commerciali ed
artigianali site nella zona circostante
l'area di cui sopra anch'essa stabilita
nella medesima deliberazione.
Al 2° comma l'assoggettamento dell'articolo
in argomento alle prescrizioni di cui ai
commi 6 e 7 dell'art. 19 ter.
Al 3° comma l'incumulabilità
della riduzione prevista al comma 1 con
quella prevista dal comma 3 dell'art. 19
ter.
Al 4° comma la determinazione delle
percentuali di riduzione o di esenzione
previste nell'articolo è demandata
alla deliberazione "quadro delle tariffe"
prevista ai sensi dell'art. 172 lett. e)
del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al bilancio
di previsione.
L'art. 20 stabilisce che le sanzioni relative
al Regolamento sono previste nell'art.76
del D.Lgs. 507/93 integrato dal D.Lgs. 472/97
, cui si rimanda alla nota 21.
La I Commissione riunitasi in data 16.02.04
ha esaminato e discusso le modifiche proposte.
Alla luce di quanto suesposto, evidenziati
gli aspetti che si ritengono maggiormente
significativi, si propone di esprimere parere
favorevole in merito alle modifiche proposte
al "Regolamento sull'applicazione della
tassa per la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilabili" condizionato all'introduzione
nel Bilancio Preventivo relativo all'anno
finanziario 2004 di misure di riduzione
per "particolari condizioni d'uso"
così come previste nell'abrogato
art. 19, contemplando differenti margini
di esenzione, anche più favorevoli,
per quelle categorie di cittadini rientranti
nelle fattispecie già previste dal
suddetto articolo.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello
Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n.
175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva
dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli
artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri
di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole in merito
alle modifiche proposte al "Regolamento
sull'applicazione della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilabili"
per i motivi espressi nella parte narrativa
del presente provvedimento che qui si richiamano
integralmente. Parere tuttavia condizionato
all'introduzione nel Bilancio Preventivo
relativo all'anno finanziario 2004 di misure
di riduzione per "particolari condizioni
d'uso" così come previste nell'abrogato
art. 19, contemplando differenti margini
di esenzione, anche più favorevoli,
per quelle categorie di cittadini rientranti
nelle fattispecie già previste dal
suddetto art. 19.
Il Consiglio di Circoscrizione
con votazione per alzata di mano, accertato
e proclamato il seguente esito:
Presenti 24
Votanti 23
Astenuti 1 (Fiorito)
Voti favorevoli 15
Voti contrari 8
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole
in merito alle modifiche proposte al "Regolamento
sull'applicazione della tassa per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilabili"
per i motivi espressi nella parte narrativa
del presente provvedimento che qui si richiamano
integralmente. Parere tuttavia condizionato
all'introduzione nel Bilancio Preventivo
relativo all'anno finanziario 2004 di misure
di riduzione per "particolari condizioni
d'uso" così come previste nell'abrogato
art. 19, contemplando differenti margini
di esenzione, anche più favorevoli,
per quelle categorie di cittadini rientranti
nelle fattispecie già previste dal
suddetto art. 19.
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