n. 24/3-04
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della
seduta del
27 FEBBRAIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 27 Febbraio 2004, alle ore 00,01 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURA, BURZIO, CERMIGNANI, CAVAGLIA',
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO,
IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO,
SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI
e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente,
n. 24 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.
Con l'assistenza del Segretario
Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO
A MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - NORME TECNICHE PER
IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN
PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE
DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO
DEI MEZZI PUBBLICITARI.
Il Presidente PAOLINO,
di concerto con il Coordinatore della I^
Commissione GANDOLFO, riferisce:
Con nota prot. 281 V-3-11
del 28 gennaio 2004 la Divisione Servizi
Tributari, Catasto e Partecipate ha richiesto
alla Circoscrizione il parere ai sensi dell'art.
43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento
del Decentramento, sulla proposta di deliberazione
concernente le modifiche al Regolamento
Comunale delle Pubbliche Affissioni - Norme
tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
Premesso che il Regolamento delle Pubbliche
affissioni disciplina in via generale le
modalità, i criteri e le superfici
ove poter affiggere comunicazioni aventi
finalità non di natura economica
di tipo istituzionale, sociale, politico
ideologico, ed anche tipologie di affissione
a contenuto commerciale; si evidenzia che
le numerose modifiche ed integrazioni proposte
derivano in primo luogo dall'obbligo di
uniformare il Regolamento alle leggi nazionali,
tra cui il D. Lgs. 507/93, ed ai Regolamenti
comunali.
Si rileva, inoltre, che le modifiche proposte
sono finalizzate a stabilire la superficie
totale degli impianti permanenti per affissione
e l'elenco, le tipologie e le quantità
degli impianti pubblici destinati alle affissioni,
a precisare gli obblighi, le facoltà
e i termini di legge a cui devono attenersi
gli uffici oltreché a definire i
diritti e i doveri degli utenti, i quali
possono contare su uno strumento legislativo
semplice da comprendere e uniforme, nelle
norme comuni, ai regolamenti delle leggi
nazionali.
Per facilitarne la comprensione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano
di seguito le principali modifiche al regolamento
in oggetto proposte:
"L'art. 2 "Superfici" è
stato interamente rielaborato e suddiviso
in tre commi, in luogo dei precedenti cinque,
esposti e descritti come segue:
- il comma 1 stabilisce che la superficie
totale degli impianti permanenti per affissione
non può superare i mq. 85.000 (esclusi
quelli su steccati e cantieri), differendo
dal precedente regolamento che prevedeva
un limite di mq. 70.000, che dovranno essere
ripartiti in formati grandi mq. 46.750 (cm
400x300 e 600x300) e formati medio piccoli
mq. 38.250 (cm 70x100; cm 100x140; 140x200;
200x140; 200x280);
- il comma 2 fissa, a mezzo dettagliato
elenco, le tipologie e le quantità
degli impianti pubblici destinati alle affissioni
per una superficie complessiva di mq. 26.875,6
- quantità che soddisfa ampiamente
il limite minimo fissato dall'art. 18 comma
3 del D. Lgs. 507/93 - ponendo comunque
una deroga volta a poter disporre eventuali
variazioni in caso di forza maggiore o di
pubblica utilità e riserva inoltre
alla Città spazi di affissione in
esclusiva su recinzioni di cantiere per
una superficie pari a mq. 21.722;
- il comma 3 dispone che la superficie da
destinare alle affissioni di natura istituzionale,
sociale e comunque prive di rilevanza economica
è pari al 70% di quella degli impianti
pubblici - variabile mediante adozione di
opportuno provvedimento - e attribuisce
il 30% residuo della superficie, all'eventuale
utilizzo da parte di soggetti privati per
l'effettuazione di affissioni dirette.
L'art. 3 relativo alle "Categorie delle
località del Territorio Comunale"
ex articolo 10 del precedente regolamento
sancisce che la superficie degli impianti
per pubbliche affissioni, installati nella
categoria speciale del territorio comunale
- costituito da strade, piazze e luoghi
situati nelle aree di maggior interesse
del centro città - non deve essere
superiore al 50% di quella complessiva,
a differenza di quanto previsto nella precedente
versione del presente regolamento che consentiva
una superficie pari al 50%.
L'art. 5 relativo alle "Tariffe e maggiorazioni",
ex art. 4 del precedente regolamento, alla
luce dell'abrogazione dell'allegato B del
Regolamento, al comma 2 riporta i criteri
di maggiorazione della tariffa per le affissioni
ricalcando il testo nella sostanza, il contenuto
del sopracitato allegato, con una precisazione
in ordine alle richieste di affissione con
scelta degli impianti, infatti la facoltà
di scelta è conferita esclusivamente
per un numero limitato e definito di impianti
pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati
alle affissioni, l'elenco relativo è
visionabile presso il Servizio Affissioni.
Per quanto attiene l'ex art.6 del precedente
regolamento sono state completamente abrogate
le lettere c), d) e parte della lett. f)
, il contenuto delle altre lettere è
confluito nel testo degli artt. 8, 9 e 10
che sono di seguito esposti.
Il novellato art. 8 "Numerazione impianti",
è articolato in tre commi, i primi
due dei quali ricalcano esattamente le lettere
a) e b) dell'ex. Art. 6, il terzo comma
invece statuisce che tutti gli impianti
di affissione non di proprietà di
privati abbiano un numero d'ordine attribuito
dalla Città.
L'art. 9 "Spazi in esclusiva",
contiene due commi che corrispondono rispettivamente
alle lettere e) e g) contenute nell'art.
6, della precedente versione del presente
regolamento, con le sole seguenti modifiche:
- al comma 1 è stata eliminata l'intestazione
"spazi in esclusiva", contenuta
nella lettera e) dell'ex. Art. 6;
- al comma 2 è stata modificata la
frase finale contenuta nella lettera g)
dell'ex. Art. 6, stabilendo così
che eventuali deroghe relativamente a quanto
prescritto dal comma stesso o variazioni
al posizionamento delle tabelle potranno
essere concesse dal Servizio affissioni.
Il novellato art. 10 "Impianti provvisori",
articolato in tre commi il primo dei quali
ricalca in parte il testo dell'art. 6 alla
lett. f) della precedente versione del presente
regolamento, riporta le seguenti modifiche:
- le ditte che intendono collocare impianti
su aree di cantiere devono presentare specifica
domanda al Servizio Affissioni corredata
solamente dal formale assenso alla posa
in opera dell'impianto da parte del capo
cantiere, non necessitando più del
visto apposto dal capo cantiere e della
copia dell'autorizzazione rilasciata per
l'occupazione del suolo pubblico;
- è stata abrogata la modalità
che prevedeva, per il rilascio delle autorizzazioni
per i cantieri che consentono più
di una posizione, il sorteggio indipendentemente
dall'ordine di presentazione delle domande.
Con l'introduzione dei commi 2 e 3 sono
stati normati rispettivamente:
- la durata dell'autorizzazione che può
essere inferiore a 12 mesi eventualmente
rinnovabili di anno in anno e comunque non
oltre la durata del cantiere e l'obbligo
di rimuovere l'impianto al termine del cantiere;
- lo sconto della tariffa relativa al canone
per le iniziative pubblicitarie per la pubblicità
temporanea posta sugli impianti provvisori
dei cantieri, se collocata per un tempo
inferiore all'anno ed il pagamento di una
tariffa permanente se di durata superiore
l'anno.
Il novellato art. 11 "Autorizzazioni,
volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni,
manutenzione", ha parzialmente recepito
i precetti contenuti negli artt. 12 e 15
- relativi alla cessazione della pubblicità
e alla manutenzione dei mezzi pubblicitari
- contenuti nella precedente versione del
presente regolamento. Il suddetto articolo
dispone che il rilascio delle autorizzazioni
afferenti la posa in opera di nuovi impianti
su suolo privato, eventuali volture, rinnovi,
variazioni, cancellazioni, ed anche la manutenzione
degli impianti sono disciplinate dagli artt.
3, 4bis, 5, 6 e 7 del regolamento per l'applicazione
del canone sulle iniziative pubblicitarie.
Inoltre informa che l'elenco degli impianti
autorizzati è esposto presso il Servizio
Affissioni.
L'articolo 12 relativo alle "Modalità
per le pubbliche affissioni" (ex. Art.
9 nella precedente versione del presente
regolamento) ha subito una rettifica al
comma 2 nella parte relativa alle modalità
con cui viene stabilito l'ordine secondo
cui effettuare le pubbliche affissioni -
non più dal ricevimento della Commissione,
bensì dal ricevimento della richiesta.
Nel paragrafo finale è stato infine
precisato, mediante l'aggiunta del periodo
"qualora l'affissione, in esito alla
concessione della deroga di cui sopra, avvenga
successivamente alla data stabilita per
l'affissione", che l'onere tributario
relativo al ritardo rimarrà comunque
a carico dell'utente, che dovrà corrispondere
per intero i relativi diritti.
L'articolo relativo alla "Pubblicità
effettuata su spazi o aree comunali"
ha modificato la sua numerazione divenendo
art.13, anziché 11. Al comma 4 sono
state aggiunte due mere puntualizzazioni
- di seguito indicate tra virgolette - sottintese
nella precedente versione del suddetto articolo:
impianti "di affissioni" ed installazione
di mezzi pubblicitari "destinati all'affissione
di manifesti".
Al comma 5 sono stati eliminati l'aggettivo
"negativa" relativamente alla
possibilità di concentrazione "degli
affitti", espressione anch'essa eliminata.
L'articolo 19 relativo alle "Sanzioni
amministrative" ricalca essenzialmente
l'art. 20 del precedente Regolamento in
particolare il comma 3 è stato suddiviso
in due distinti commi il 3 e il 4. Nel comma
3 è stato rettificato l'atto con
cui viene disposta la rimozione degli impianti
pubblicitari abusivi: non più all'interno
di apposito verbale redatto a cura del Servizio
Affissioni e del Corpo di Polizia Municipale,
ma a seguito di diffida notificata secondo
le modalità previste per legge, conseguentemente
abrogato il paragrafo relativo ai termini
di legge secondo cui si notificano i verbali.
Nel comma 4 l'espressione "impianto"
ha sostituito il termine "materiale"
ed inoltre è stato aggiunto il riferimento
normativo relativo all'ordinanza di sequestro
che viene emessa scaduti i 60 gg. - periodo
a disposizione degli interessati per ritirare
il materiale rimosso.
Infine è stato introdotto il comma
5 che nella prima parte statuisce la distruzione
del materiale cartaceo abusivo defisso e
nella seconda parte riporta fedelmente il
testo dell'art. 5 della precedente versione
del suddetto regolamento.
L'art. 20 rimanda alle norme di legge ed
al regolamento CIMP quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento.
Gli articoli 3, 7, 8, 16, 17, 18 e 19 contenuti
nella precedente versione del Regolamento,
pur se variati nella numerazione non hanno
subito modifiche nella stesura del testo
e nella sostanza.
Nell'allegato A è stata ampliata
la descrizione del perimetro e dei protendimenti
delle vie, corsi e piazze che definiscono
la zona speciale ai fini dell'applicazione
del diritto sulle pubbliche affissioni.
L'allegato B è stato abrogato.
La I Commissione riunitasi in data 16.02.2004
ha esaminato e discusso le modifiche proposte.
Alla luce di quanto suesposto, evidenziati
gli aspetti che si ritengono maggiormente
significativi, si propone di esprimere parere
favorevole.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello
Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n.
175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva
dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli
artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri
di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 é:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole
per i motivi espressi nella parte narrativa
del presente provvedimento, che qui integralmente
si richiamano, in merito alle modifiche
proposte al "Regolamento Comunale delle
Pubbliche Affissioni - Norme tecniche per
il collocamento dei mezzi pubblicitari".
Il Consiglio di Circoscrizione
con votazione per alzata di mano, accertato
e proclamato il seguente esito:
Presenti 24
Votanti 18
Astenuti 6 (Arnulfo, Bura, Invidia, Scaletti,
Stalteri e Trabucco)
Voti favorevoli 16
Voti contrari 2
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole
per i motivi espressi nella parte narrativa
del presente provvedimento, che qui integralmente
si richiamano, in merito alle modifiche
proposte al "Regolamento Comunale delle
Pubbliche Affissioni - Norme tecniche per
il collocamento dei mezzi pubblicitari".
|