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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali MECC. N. 2004 01290/086

n. 24/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
27 FEBBRAIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 27 Febbraio 2004, alle ore 00,01 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CERMIGNANI, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 24 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione GANDOLFO, riferisce:

Con nota prot. 281 V-3-11 del 28 gennaio 2004 la Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione concernente le modifiche al Regolamento Comunale delle Pubbliche Affissioni - Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari.
Premesso che il Regolamento delle Pubbliche affissioni disciplina in via generale le modalità, i criteri e le superfici ove poter affiggere comunicazioni aventi finalità non di natura economica di tipo istituzionale, sociale, politico ideologico, ed anche tipologie di affissione a contenuto commerciale; si evidenzia che le numerose modifiche ed integrazioni proposte derivano in primo luogo dall'obbligo di uniformare il Regolamento alle leggi nazionali, tra cui il D. Lgs. 507/93, ed ai Regolamenti comunali.
Si rileva, inoltre, che le modifiche proposte sono finalizzate a stabilire la superficie totale degli impianti permanenti per affissione e l'elenco, le tipologie e le quantità degli impianti pubblici destinati alle affissioni, a precisare gli obblighi, le facoltà e i termini di legge a cui devono attenersi gli uffici oltreché a definire i diritti e i doveri degli utenti, i quali possono contare su uno strumento legislativo semplice da comprendere e uniforme, nelle norme comuni, ai regolamenti delle leggi nazionali.
Per facilitarne la comprensione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano di seguito le principali modifiche al regolamento in oggetto proposte:
"L'art. 2 "Superfici" è stato interamente rielaborato e suddiviso in tre commi, in luogo dei precedenti cinque, esposti e descritti come segue:
- il comma 1 stabilisce che la superficie totale degli impianti permanenti per affissione non può superare i mq. 85.000 (esclusi quelli su steccati e cantieri), differendo dal precedente regolamento che prevedeva un limite di mq. 70.000, che dovranno essere ripartiti in formati grandi mq. 46.750 (cm 400x300 e 600x300) e formati medio piccoli mq. 38.250 (cm 70x100; cm 100x140; 140x200; 200x140; 200x280);
- il comma 2 fissa, a mezzo dettagliato elenco, le tipologie e le quantità degli impianti pubblici destinati alle affissioni per una superficie complessiva di mq. 26.875,6 - quantità che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 507/93 - ponendo comunque una deroga volta a poter disporre eventuali variazioni in caso di forza maggiore o di pubblica utilità e riserva inoltre alla Città spazi di affissione in esclusiva su recinzioni di cantiere per una superficie pari a mq. 21.722;
- il comma 3 dispone che la superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 70% di quella degli impianti pubblici - variabile mediante adozione di opportuno provvedimento - e attribuisce il 30% residuo della superficie, all'eventuale utilizzo da parte di soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
L'art. 3 relativo alle "Categorie delle località del Territorio Comunale" ex articolo 10 del precedente regolamento sancisce che la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati nella categoria speciale del territorio comunale - costituito da strade, piazze e luoghi situati nelle aree di maggior interesse del centro città - non deve essere superiore al 50% di quella complessiva, a differenza di quanto previsto nella precedente versione del presente regolamento che consentiva una superficie pari al 50%.
L'art. 5 relativo alle "Tariffe e maggiorazioni", ex art. 4 del precedente regolamento, alla luce dell'abrogazione dell'allegato B del Regolamento, al comma 2 riporta i criteri di maggiorazione della tariffa per le affissioni ricalcando il testo nella sostanza, il contenuto del sopracitato allegato, con una precisazione in ordine alle richieste di affissione con scelta degli impianti, infatti la facoltà di scelta è conferita esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni, l'elenco relativo è visionabile presso il Servizio Affissioni.
Per quanto attiene l'ex art.6 del precedente regolamento sono state completamente abrogate le lettere c), d) e parte della lett. f) , il contenuto delle altre lettere è confluito nel testo degli artt. 8, 9 e 10 che sono di seguito esposti.
Il novellato art. 8 "Numerazione impianti", è articolato in tre commi, i primi due dei quali ricalcano esattamente le lettere a) e b) dell'ex. Art. 6, il terzo comma invece statuisce che tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati abbiano un numero d'ordine attribuito dalla Città.
L'art. 9 "Spazi in esclusiva", contiene due commi che corrispondono rispettivamente alle lettere e) e g) contenute nell'art. 6, della precedente versione del presente regolamento, con le sole seguenti modifiche:
- al comma 1 è stata eliminata l'intestazione "spazi in esclusiva", contenuta nella lettera e) dell'ex. Art. 6;
- al comma 2 è stata modificata la frase finale contenuta nella lettera g) dell'ex. Art. 6, stabilendo così che eventuali deroghe relativamente a quanto prescritto dal comma stesso o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio affissioni.
Il novellato art. 10 "Impianti provvisori", articolato in tre commi il primo dei quali ricalca in parte il testo dell'art. 6 alla lett. f) della precedente versione del presente regolamento, riporta le seguenti modifiche:
- le ditte che intendono collocare impianti su aree di cantiere devono presentare specifica domanda al Servizio Affissioni corredata solamente dal formale assenso alla posa in opera dell'impianto da parte del capo cantiere, non necessitando più del visto apposto dal capo cantiere e della copia dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico;
- è stata abrogata la modalità che prevedeva, per il rilascio delle autorizzazioni per i cantieri che consentono più di una posizione, il sorteggio indipendentemente dall'ordine di presentazione delle domande.
Con l'introduzione dei commi 2 e 3 sono stati normati rispettivamente:
- la durata dell'autorizzazione che può essere inferiore a 12 mesi eventualmente rinnovabili di anno in anno e comunque non oltre la durata del cantiere e l'obbligo di rimuovere l'impianto al termine del cantiere;
- lo sconto della tariffa relativa al canone per le iniziative pubblicitarie per la pubblicità temporanea posta sugli impianti provvisori dei cantieri, se collocata per un tempo inferiore all'anno ed il pagamento di una tariffa permanente se di durata superiore l'anno.
Il novellato art. 11 "Autorizzazioni, volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni, manutenzione", ha parzialmente recepito i precetti contenuti negli artt. 12 e 15 - relativi alla cessazione della pubblicità e alla manutenzione dei mezzi pubblicitari - contenuti nella precedente versione del presente regolamento. Il suddetto articolo dispone che il rilascio delle autorizzazioni afferenti la posa in opera di nuovi impianti su suolo privato, eventuali volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni, ed anche la manutenzione degli impianti sono disciplinate dagli artt. 3, 4bis, 5, 6 e 7 del regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Inoltre informa che l'elenco degli impianti autorizzati è esposto presso il Servizio Affissioni.
L'articolo 12 relativo alle "Modalità per le pubbliche affissioni" (ex. Art. 9 nella precedente versione del presente regolamento) ha subito una rettifica al comma 2 nella parte relativa alle modalità con cui viene stabilito l'ordine secondo cui effettuare le pubbliche affissioni - non più dal ricevimento della Commissione, bensì dal ricevimento della richiesta. Nel paragrafo finale è stato infine precisato, mediante l'aggiunta del periodo "qualora l'affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per l'affissione", che l'onere tributario relativo al ritardo rimarrà comunque a carico dell'utente, che dovrà corrispondere per intero i relativi diritti.
L'articolo relativo alla "Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali" ha modificato la sua numerazione divenendo art.13, anziché 11. Al comma 4 sono state aggiunte due mere puntualizzazioni - di seguito indicate tra virgolette - sottintese nella precedente versione del suddetto articolo: impianti "di affissioni" ed installazione di mezzi pubblicitari "destinati all'affissione di manifesti".
Al comma 5 sono stati eliminati l'aggettivo "negativa" relativamente alla possibilità di concentrazione "degli affitti", espressione anch'essa eliminata.
L'articolo 19 relativo alle "Sanzioni amministrative" ricalca essenzialmente l'art. 20 del precedente Regolamento in particolare il comma 3 è stato suddiviso in due distinti commi il 3 e il 4. Nel comma 3 è stato rettificato l'atto con cui viene disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: non più all'interno di apposito verbale redatto a cura del Servizio Affissioni e del Corpo di Polizia Municipale, ma a seguito di diffida notificata secondo le modalità previste per legge, conseguentemente abrogato il paragrafo relativo ai termini di legge secondo cui si notificano i verbali. Nel comma 4 l'espressione "impianto" ha sostituito il termine "materiale" ed inoltre è stato aggiunto il riferimento normativo relativo all'ordinanza di sequestro che viene emessa scaduti i 60 gg. - periodo a disposizione degli interessati per ritirare il materiale rimosso.
Infine è stato introdotto il comma 5 che nella prima parte statuisce la distruzione del materiale cartaceo abusivo defisso e nella seconda parte riporta fedelmente il testo dell'art. 5 della precedente versione del suddetto regolamento.
L'art. 20 rimanda alle norme di legge ed al regolamento CIMP quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
Gli articoli 3, 7, 8, 16, 17, 18 e 19 contenuti nella precedente versione del Regolamento, pur se variati nella numerazione non hanno subito modifiche nella stesura del testo e nella sostanza.
Nell'allegato A è stata ampliata la descrizione del perimetro e dei protendimenti delle vie, corsi e piazze che definiscono la zona speciale ai fini dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni.
L'allegato B è stato abrogato.
La I Commissione riunitasi in data 16.02.2004 ha esaminato e discusso le modifiche proposte.
Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche proposte al "Regolamento Comunale delle Pubbliche Affissioni - Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari".

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 24
Votanti 18
Astenuti 6 (Arnulfo, Bura, Invidia, Scaletti, Stalteri e Trabucco)
Voti favorevoli 16
Voti contrari 2

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche proposte al "Regolamento Comunale delle Pubbliche Affissioni - Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari".


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