n. 23/3-04
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio
Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della
seduta del
26 FEBBRAIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 26 Febbraio 2004, alle ore 20,45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURA, BURZIO, CERMIGNANI, CAVAGLIA',
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO,
IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO,
SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI
e TRABUCCO.
In totale, con il Presidente,
n. 24 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.
Con l'assistenza del Segretario
Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento
così indicato all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO
A MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN
PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE
AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE.
Il Presidente PAOLINO,
di concerto con il Coordinatore della I^
Commissione GANDOLFO, riferisce:
Con nota prot. n. 281 V-3-11
del 28 gennaio 2004 la Divisione Servizi
Tributari, Catasto e Partecipate ha richiesto
alla Circoscrizione il parere ai sensi dell'art.
43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento
del Decentramento, sulla proposta di deliberazione
concernente la modifica al Regolamento Comunale
per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie.
Si rileva, in primo luogo che sono state
apportate alcune integrazioni e precisazioni
volte a perfezionare la comprensione del
contenuto delle norme, in secondo luogo,
si osserva che in conformità con
quanto previsto dal contratto stipulato
a Seul dalla Città di Torino ed il
C.I.O. il 19.6.99, sono state sottoposte
alla preventiva autorizzazione del Comitato
Internazionale Olimpico tutte quelle iniziative
pubblicitarie che implicano e lasciano intendere
direttamente e/o indirettamente l'esistenza
di uno sponsor, licenza, autorizzazione
o altra forma di associazione, di un prodotto,
servizio o impresa in relazione con i XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 o
con i IX Giochi Paraolimpici e/o con il
Comitato Internazionale Olimpico e/o con
il Comitato per l'Organizzazione dei XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o
con il CONI.
Rilasciati altresì in uso esclusivo
al Comitato Internazionale Olimpico gli
impianti e gli spazi pubblicitari situati
in prossimità delle aree circostanti
i siti olimpici e/o le venus olimpiche o
dei percorsi d'accesso agli stessi.
Si evidenziano di seguito le principali
modifiche proposte al regolamento in oggetto:
L'art. 4 "Modalità per la presentazione
della domanda di autorizzazione" al
comma 3 lettera b), relativo agli elementi
da indicare per la collocazione di insegne
a bandiera è stato abrogato l'obbligo
di indicare la larghezza della via.
Al comma 5 è stato introdotto l'obbligo
per i competenti uffici di richiedere per
iscritto l'eventuale regolarizzazione da
effettuarsi, mediante presentazione di documenti
mancanti, istanze nuove o variazioni delle
suddette, in luogo della semplice richiesta
verbale.
Nel novellato comma 8 si dispone che l'Istituto
del silenzio/assenso e la denuncia di inizio
attività previsti agli artt. 19 e
20 della 241/90 vengano disapplicati in
ordine alle fattispecie previste dai commi
precedenti, attesa l'importanza delle valutazioni
tecniche e discrezionali effettuate dall'Amministrazione
e connesse al rilascio delle autorizzazioni.
All'Art. 5 "Validità dell'autorizzazione
- Rinnovo - Revoca - Duplicati" il
comma 3, relativo alla precarietà
delle autorizzazioni, ha subito delle modifiche
in ordine all'elenco delle casistiche che
causano la revoca dell'autorizzazione:
- il mancato pagamento per 2 annualità
consecutive;
- la difformità rispetto all'oggetto
dell'autorizzazione;
- l'inadempimento degli obblighi derivanti
dall'autorizzazione;
- il verificarsi di situazioni ostative,
ogni qual volta la Civica Amministrazione
lo ritenga opportuno.
Al comma 4 è stata introdotta qualora
l'intestatario ne faccia richiesta scritta
validamente motivata una deroga all'istituto
della decadenza, previsto decorsi 90 gg.
dalla comunicazione di avvenuto rilascio
dell'autorizzazione,
L'art. 10/bis "Olimpiadi Invernali
2006" è stato ampiamente integrato
e modificato, sia nella forma che nella
sostanza. La novellata stesura del comma
1 prevede che il rilascio delle autorizzazioni
per mezzi o iniziative pubblicitarie, sia
condizionato dall'acquisizione dalla preventiva
autorizzazione scritta del Comitato per
l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali Torino 2006, nel caso in cui si
intenda utilizzare qualsiasi marchio o altro
segno distintivo del Comitato Internazionale
Olimpico e/o del Comitato per l'Organizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino
2006 e/o del CONI e/o del Comitato Internazionale
Paraolimpico, ovvero implichino o lascino
intendere, direttamente o indirettamente,
l'esistenza di una sponsorizzazione, licenza,
autorizzazione o altra forma di associazione,
di un prodotto, servizio o impresa, con
i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
o con i IX Giochi Paraolimpici e/o con il
Comitato Internazionale Olimpico e/o con
il Comitato per l'Organizzazione dei XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o
con il CONI.
Il comma 2 del precitato articolo prevede
che in conformità con quanto disposto
dal Contratto della Città Ospite
e sue appendici, stipulato a Seoul dalla
Città di Torino e il CIO il 19 giugno
1999, in prossimità e durante lo
svolgimento dei Giochi Olimpici e Paraolimpici,
e comunque per il periodo di tempo che sarà
specificato dagli Organi preposti, in conformità
con le indicazioni del Comitato per l'Organizzazione
dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino
2006, sono lasciati in uso esclusivo al
Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi
Olimpici Invernali Torino 2006, o ai terzi
dallo stesso indicati, gli impianti e gli
spazi pubblicitari, relativi sia a pubblicità
permanente che temporanea, diversi dalle
insegne o pre- insegne, situati nelle prossimità
delle aree circostanti i siti olimpici e/o
le venues olimpiche (competitive e non competitive)
o dei percorsi di accesso agli stessi.
All'art. 11 è stato introdotto il
comma 3 il quale dispone che ai sensi della
L. 75/2002 art. 2 bis, il canone non è
dovuto per le insegne d'esercizio delle
attività commerciali e di produzione
di beni o servizi che contraddistinguono
la sede ove si svolge l'attività
cui si riferiscono, per la superficie complessiva
fino a 5 mq (testo ripreso fedelmente dall'ex.
Art. 2 comma 5).
All'art. 15, comma 7 lettera c) che già
disponeva l'assoggettamento al canone per
la pubblicità esterna ed installata
su veicoli ad uso privato e/o loro eventuale
rimorchio effettuata per conto altrui per
il periodo in cui i veicoli operano nel
territorio del Comune è stata aggiunta
la precisazione "a titolo non oneroso".
L'art. 20 comma 2, demanda alla deliberazione
quadro delle tariffe, di cui all'art. 172
lett. e) del D.Lgs. 267/2000, allegata al
bilancio di previsione, la determinazione
delle percentuali di riduzione o di esenzione
relative al canone da applicare alle insegne
degli esercizi, nelle zone della città
interessate da lavori di pubblica utilità
che comportano preclusioni al traffico veicolare
o pedonale per una durata superiore a sei
mesi. Per le sole aree della città
ove vi sono in corso grandi cantieri per
la realizzazione di imponenti lavori quali
la costruzione della metropolitana, dei
passanti ferroviari e delle opere destinate
alle Olimpiadi 2006, tale riduzione od esenzione
potrà essere estesa anche alle vie
trasversali a ridosso delle zone di esclusivo
cantiere fino al limite del primo asse parallelo
escluso.
All'art. 22 comma 1 è stato precisato
che le violazioni al regolamento oggetto
del presente parere, sono sanzionate in
base alle norme previste dalla Legge 689/81,
ed è stata altresì introdotta
l'espressione "Alle iniziative pubblicitarie
prive della preventiva autorizzazione"
in luogo di "Ai mezzi pubblicitari
installati senza autorizzazione".
Reintrodotta la nota n. 8 precedentemente
abrogata, recante gli importi delle sanzioni
ingiunte ai sensi dell'art. 24 comma 2 del
D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni
ed integrazioni in relazione al tipo di
violazione commessa.
La I Commissione riunitasi in data 16 febbraio
2004 ha esaminato e discusso le modifiche
proposte.
Alla luce di quanto suesposto, evidenziati
gli aspetti che si ritengono maggiormente
significativi, si propone di esprimere parere
favorevole.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello
Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n.
175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva
dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli
artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri
di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 é:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative
sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole
per i motivi espressi nella parte narrativa
del presente provvedimento, che qui integralmente
si richiamano, in merito alle modifiche
proposte al "Regolamento Comunale per
l'Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie".
Il Consiglio di Circoscrizione
con votazione per alzata di mano, accertato
e proclamato il seguente esito:
Presenti 24
Votanti 17
Astenuti 7 (Arnulfo, Fiorito, Iannetti,
Invidia, Longo, Scaletti e Stalteri)
Voti favorevoli 15
Voti contrari 2
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole
per i motivi espressi nella parte narrativa
del presente provvedimento, che qui integralmente
si richiamano, in merito alle modifiche
proposte al "Regolamento Comunale per
l'Applicazione del Canone sulle Iniziative
Pubblicitarie".
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