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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali MECC. N. 2004 01287/086


n. 23/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
26 FEBBRAIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 26 Febbraio 2004, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CERMIGNANI, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 24 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione GANDOLFO, riferisce:

Con nota prot. n. 281 V-3-11 del 28 gennaio 2004 la Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione concernente la modifica al Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie.
Si rileva, in primo luogo che sono state apportate alcune integrazioni e precisazioni volte a perfezionare la comprensione del contenuto delle norme, in secondo luogo, si osserva che in conformità con quanto previsto dal contratto stipulato a Seul dalla Città di Torino ed il C.I.O. il 19.6.99, sono state sottoposte alla preventiva autorizzazione del Comitato Internazionale Olimpico tutte quelle iniziative pubblicitarie che implicano e lasciano intendere direttamente e/o indirettamente l'esistenza di uno sponsor, licenza, autorizzazione o altra forma di associazione, di un prodotto, servizio o impresa in relazione con i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 o con i IX Giochi Paraolimpici e/o con il Comitato Internazionale Olimpico e/o con il Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o con il CONI.
Rilasciati altresì in uso esclusivo al Comitato Internazionale Olimpico gli impianti e gli spazi pubblicitari situati in prossimità delle aree circostanti i siti olimpici e/o le venus olimpiche o dei percorsi d'accesso agli stessi.
Si evidenziano di seguito le principali modifiche proposte al regolamento in oggetto:
L'art. 4 "Modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione" al comma 3 lettera b), relativo agli elementi da indicare per la collocazione di insegne a bandiera è stato abrogato l'obbligo di indicare la larghezza della via.
Al comma 5 è stato introdotto l'obbligo per i competenti uffici di richiedere per iscritto l'eventuale regolarizzazione da effettuarsi, mediante presentazione di documenti mancanti, istanze nuove o variazioni delle suddette, in luogo della semplice richiesta verbale.
Nel novellato comma 8 si dispone che l'Istituto del silenzio/assenso e la denuncia di inizio attività previsti agli artt. 19 e 20 della 241/90 vengano disapplicati in ordine alle fattispecie previste dai commi precedenti, attesa l'importanza delle valutazioni tecniche e discrezionali effettuate dall'Amministrazione e connesse al rilascio delle autorizzazioni.
All'Art. 5 "Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Duplicati" il comma 3, relativo alla precarietà delle autorizzazioni, ha subito delle modifiche in ordine all'elenco delle casistiche che causano la revoca dell'autorizzazione:
- il mancato pagamento per 2 annualità consecutive;
- la difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
- l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- il verificarsi di situazioni ostative, ogni qual volta la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno.
Al comma 4 è stata introdotta qualora l'intestatario ne faccia richiesta scritta validamente motivata una deroga all'istituto della decadenza, previsto decorsi 90 gg. dalla comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione,
L'art. 10/bis "Olimpiadi Invernali 2006" è stato ampiamente integrato e modificato, sia nella forma che nella sostanza. La novellata stesura del comma 1 prevede che il rilascio delle autorizzazioni per mezzi o iniziative pubblicitarie, sia condizionato dall'acquisizione dalla preventiva autorizzazione scritta del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, nel caso in cui si intenda utilizzare qualsiasi marchio o altro segno distintivo del Comitato Internazionale Olimpico e/o del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o del CONI e/o del Comitato Internazionale Paraolimpico, ovvero implichino o lascino intendere, direttamente o indirettamente, l'esistenza di una sponsorizzazione, licenza, autorizzazione o altra forma di associazione, di un prodotto, servizio o impresa, con i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 o con i IX Giochi Paraolimpici e/o con il Comitato Internazionale Olimpico e/o con il Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e/o con il CONI.
Il comma 2 del precitato articolo prevede che in conformità con quanto disposto dal Contratto della Città Ospite e sue appendici, stipulato a Seoul dalla Città di Torino e il CIO il 19 giugno 1999, in prossimità e durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paraolimpici, e comunque per il periodo di tempo che sarà specificato dagli Organi preposti, in conformità con le indicazioni del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, sono lasciati in uso esclusivo al Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, o ai terzi dallo stesso indicati, gli impianti e gli spazi pubblicitari, relativi sia a pubblicità permanente che temporanea, diversi dalle insegne o pre- insegne, situati nelle prossimità delle aree circostanti i siti olimpici e/o le venues olimpiche (competitive e non competitive) o dei percorsi di accesso agli stessi.
All'art. 11 è stato introdotto il comma 3 il quale dispone che ai sensi della L. 75/2002 art. 2 bis, il canone non è dovuto per le insegne d'esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 mq (testo ripreso fedelmente dall'ex. Art. 2 comma 5).
All'art. 15, comma 7 lettera c) che già disponeva l'assoggettamento al canone per la pubblicità esterna ed installata su veicoli ad uso privato e/o loro eventuale rimorchio effettuata per conto altrui per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio del Comune è stata aggiunta la precisazione "a titolo non oneroso".
L'art. 20 comma 2, demanda alla deliberazione quadro delle tariffe, di cui all'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, allegata al bilancio di previsione, la determinazione delle percentuali di riduzione o di esenzione relative al canone da applicare alle insegne degli esercizi, nelle zone della città interessate da lavori di pubblica utilità che comportano preclusioni al traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi. Per le sole aree della città ove vi sono in corso grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate alle Olimpiadi 2006, tale riduzione od esenzione potrà essere estesa anche alle vie trasversali a ridosso delle zone di esclusivo cantiere fino al limite del primo asse parallelo escluso.
All'art. 22 comma 1 è stato precisato che le violazioni al regolamento oggetto del presente parere, sono sanzionate in base alle norme previste dalla Legge 689/81, ed è stata altresì introdotta l'espressione "Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione" in luogo di "Ai mezzi pubblicitari installati senza autorizzazione".
Reintrodotta la nota n. 8 precedentemente abrogata, recante gli importi delle sanzioni ingiunte ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione al tipo di violazione commessa.
La I Commissione riunitasi in data 16 febbraio 2004 ha esaminato e discusso le modifiche proposte.
Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche proposte al "Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie".

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti 24
Votanti 17
Astenuti 7 (Arnulfo, Fiorito, Iannetti, Invidia, Longo, Scaletti e Stalteri)
Voti favorevoli 15
Voti contrari 2
D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle modifiche proposte al "Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie".


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