MECC. N. 2004 07227/086
n. 123/3-04
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
14 SETTEMBRE 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato d'urgenza nelle prescritte forme
in 1^ convocazione per la seduta ordinaria
del 14 Settembre 2004, alle ore 20,45 nell'aula
consiliare in C.so Peschiera 193 presenti,
oltre al Presidente Michele PAOLINO, che
presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO,
BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI,
COPPERI, FIORITO, FREZZA, GATTO, INVIDIA,
IANNETTI, LONGO, NETTIS, SCARLATELLI e SEMERARO.
In totale, con il Presidente, n. 19 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI, GANDOLFO,
PEVERARO, SCALETTI, STALTERI e TRABUCCO.
Con l'assistenza del Segretario Sig.ra
Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA
DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMINISTRATIVE".
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA
DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMINISTRATIVE".
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della III Commissione BURZIO,
riferisce:
La Divisione Commercio Settore Regolamentazione
Sanzioni-Contenzioso-Sanità ha richiesto
alla Circoscrizione con nota del 30/06/04
di esprimere il parere di competenza ai
sensi degli artt. 43-44 del Regolamento
sul Decentramento in merito alla "Modifica
del Regolamento delle procedure sanzionatorie
amministrative.
Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 marzo 1985 (mecc. 8503932/17), veniva
approvato il "Regolamento delle procedure
sanzionatorie amministrative", confermato
poi con deliberazione del 5 agosto 1992
(mecc. 9209095/17), per disciplinare le
fasi del procedimento sanzionatorio, in
conformità con quanto disposto dalla
Legge 689/1981.
A distanza di dieci anni, la necessità
di aggiornare tale regolamento si è
verificata, oltre che per le sopraggiunte
modifiche alla Legge 689/81, anche in seguito
all'entrata in vigore di importanti riforme
normative, tra le altre la Legge 241/90
e quella del titolo V della Costituzione
che, incidendo sulle linee fondamentali
del nostro ordinamento hanno condizionato
pesantemente, pur se di riflesso, il settore
delle sanzioni amministrative.
In particolare, la riforma del titolo V
della Costituzione valorizzando in modo
significativo l'istituzione comunale, non
solo attribuisce ad essa potestà
statutaria, e la individua quale nucleo
principale di attribuzione di funzioni amministrative,
ma altresì riconosce, al massimo
livello normativo, un suo potere regolamentare,
la cui effettività richiede di essere
garantita da un apparto sanzionatorio che,
per essere realmente efficace, necessita
di apposita graduazione.
Proprio in un'ottica di effettività,
si è ritenuto opportuno inserire,
nell'art. 2 del nuovo regolamento, la possibilità,
per il Consiglio Comunale, di determinare,
entro il limite minimo ed il limite massimo,
stabiliti dalla legge, la sanzione pecuniaria
per ogni specie di violazione di norme di
regolamenti municipali. La disposizione
si è resa necessaria, alla luce delle
osservazioni su esposte, in seguito all'entrata
in vigore della Legge 3//2003, "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione",
che all'art. 16 prevede: "Salvo diversa
disposizione di legge, per le violazioni
delle disposizioni dei regolamenti comunali……si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 25 Euro a 500 Euro…". Anche in base
agli studi attinenti l'effettività
della sanzione in relazione alla sua funzione
dissuasiva, l'applicazione di un'unica "forbice
sanzionatoria", che non può
tenere conto della varietà e diversa
gravità delle fattispecie previste
dai diversi regolamenti comunali, pare inopportuna,
oltrechè giuridicamente affatto pacifica.
La modificazione del Regolamento si è
peraltro resa necessaria, non solo alla
luce delle importanti riforme costituzionali,
ma altresì in relazione alle riforme
apportate alla L. 689/81 da numerosi testi
normativi, quali il D.Lgs. 688/1985, il
D.Lgs 285/1992, la Legge 448/98, il D.Lgs.
213/1998, la Legge 265/1999, e, da ultimo,
dalle importanti innovazioni contenute nel
D.Lgs. 507/1999. Inoltre, l'interferenza
tra la normativa di settore e la Legge 241/90,
ha evidenziato l'urgenza di adeguare gli
aspetti procedurali non disciplinati dalle
Legge 689/81.
Numerosi sono stati, in proposito, i punti
affrontati dal nuovo Regolamento.
In particolare, è stato previsto
che il pagamento in misura ridotta, pur
in presenza di scritti difensivi, estingua,
oltre all'obbligazione, anche il procedimento
sanzionatorio. Tale soluzione è stata
adottata in coerenza con la funzione del
pagamento stesso, deflattiva rispetto alla
successiva fase contenziosa, così
come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale
nell'ordinanza 350/94, secondo la quale
il principio "solve et repete"
vige solo ove la facoltà di esperire
i rimedi avverso il procedimento sanzionatorio
sia condizionata dal previo pagamento della
somma imposta. Resta peraltro da definire
la sorte dei ricorsi ai verbali dei quali
sia già effettuato il pagamento:
si propone di provvedere comunque all'esame
degli stessi, in quanto l'informativa apposta
sui modelli di contestazione attualmente
in uso, si presta all'interpretazione del
"solve et repete". A fine di evitare
futuri fraintendimenti, si è proceduto
all'adeguamento dei modelli di verbalizzazione,
nei quali viene specificato in modo inequivoco,
che il pagamento estingue il procedimento
sanzionatorio, pur in presenza di scritti
difensivi.
Rispetto, poi, ai soggetti deputati al vaglio
dei ricorsi, l'analisi di questi ultimi
è stata affidata al personale di
fascia "C", scelta resa possibile
sia alla luce della riorganizzazione degli
uffici, sia in seguito alla specifica formazione
impartita agli istruttori amministrativi.
Tale previsione consente di liberare dall'incombenza
i funzionari precedentemente incaricati,
cui invece è attribuita la funzione
di rappresentanza in giudizio della Città
per le cause afferenti i ricorsi innanzi
al Giudice di Pace ed al Giudice Unico del
Tribunale avverso le ordinanze ingiunzioni.
Tanto in recepimento della determinazione
del Direttore Generale del 9 giugno 1999
prot. n. 360, emessa in conformità
della prescrizione dell'art. 23 comma 4
Legge 689/81, in base alla quale "L'autorità
che ha emesso l'ordinanza può avvalersi
anche di funzionari appositamente delegati".
Ulteriore novità del momento processuale,
è costituita dalla previsione di
una somma di 100 Euro dovuta alla Città
come spesa di esposto per i ricorsi che
l'autorità giudiziaria respinge.
Tale importo naturalmente dovrà essere
riconosciuto nella sentenza.
Sempre in ambito procedurale, la Legge 241/90
prevede, all'art. 2 la necessaria previsione
di un termine per la conclusione di ogni
tipo di procedimento; il problema si pone,
per la materia che qui si tratta, in merito
al procedimento irrogatorio dell'ordinanza
ingiunzione che, sia pure in presenza di
pronunce giurisdizionali non univoche, sembra
comunque debba concludersi nel termine di
prescrizione dell'obbligazione, ovvero cinque
anni. Nel regolamento tuttavia è
stato previsto un termine più breve,
36 mesi, per le ipotesi in cui gli aventi
diritto presentino delle memorie difensive
avverso i verbali.
Altro aspetto rilevante del nuovo Regolamento
è costituito dalla previsione di
un titolo apposito per le sanzioni accessorie
che, sia pure nel puntuale recepimento della
disciplina contenuta nella Legge 689/81,
in coerenza con la natura regolamentare
della fonte, pone una normativa di dettaglio,
che, da un lato consente di interrompere,
sia pure per una sola volta, il termine
di 10 giorni entro il quale può essere
disposta la confisca, e dall'altro si occupa
di disciplinare la procedura per la devoluzione
in beneficenza, vendita e distruzione delle
cose confiscate. Tale ultima previsione
dota di una prospettiva più ampia
e completa un iter, che tanto più
a livello regolamentare, risulterebbe altrimenti
monco, e consente al contempo una collocazione
più mirata dei prodotti confiscati,
nell'ottica di un loro migliore utilizzo.
Da non confondere con le sanzioni accessorie
sono invece i provvedimenti che hanno come
scopo quello di ripristinare l'interesse
pubblico pregiudicato dalle violazioni accertate;
invero le prime sono volte a rafforzare
gli effetti della sanzione pecuniaria mediante
associazione alla stessa di un atto inibitorio
o interdittivo, mentre gli atti ripristinatori
sono diretti esclusivamente a ripristinare
la situazione quo ante conforme all'interesse
pubblico generale. La loro previsione non
soggiace pertanto ai principi generali dell'ordinamento
relativi alle sanzioni, me è soggetta
agli stessi principi che regolamentano l'azione
amministrativa nel perseguimento degli interessi
pubblici. Si deve pertanto ritenere che
ogni pubblica amministrazione nelle materie
affidate dalla legge alle sue cure, abbia
la potestà di emettere dei provvedimenti
funzionali non solo al perseguimento ma
altresì al ripristino degli interessi
stessi. Tali potestà possono ritenersi
notevolmente rafforzate dalla recente riforma
costituzionale che ha attribuito agli enti
locali, in virtù del principio della
sussidiarietà verticale, una maggiore
autonomia i cui effetti si riflettono in
modo diretto anche sugli strumenti necessari
al perseguimento degli interessi pubblici.
Ne consegue, pertanto, che ogni regolamento
della Città potrà prevedere,
nel caso di violazione alle proprie norme,
l'emanazione di atti ripristinatori funzionali
alla reintegrazione degli stessi interessi
pubblici tutelati dalle norme regolamentari
violate, come indicato nell'ultimo comma
dell'articolo 19.
In conclusione se, come è inevitabile,
dal punto di vista dei contenuti il nuovo
"Regolamento delle procedure sanzionatorie
amministrative" ripropone aspetti già
disciplinati dalla Legge 689/81, rispetto
alla loro esposizione, va sottolineato lo
sforzo, in fase di redazione del testo,
per tradurre in termini più chiari
e comprensibili al cittadino, procedure
ed aspetti tesi a garantirne il diritto
di difesa e la restituzione delle somme
indebitamente versate. A tal fine sono state
espressamente previste le omissioni che
se riscontrate nel verbale di accertamento
ne comportano l'archiviazione, nonché
le disposizioni degli artt. 9 comma 2 e
16 u.c. relative alle procedure di rimborso
sia dopo il pagamento in misura ridotta,
che in seguito ad accoglimento dei ricorsi
presentati davanti all'autorità giudiziaria.
Per quanto concerne, poi, la valutazione
di impatto del presente Regolamento, soprattutto
alla luce delle novità illustrate,
può definirsi senz'altro positivo
sia in base ai parametri di necessarietà
dello stesso, che rispetto all'effetto sui
destinatari. Sotto il primo profilo rilevano,
innanzitutto, il titolo III del provvedimento,
relativo a sanzioni accessorie ed atti ripristinatori,
alla procedura di devoluzione in beneficenza,
vendita e distruzione delle cose confiscate,
ed altresì le disposizioni relative
al giudizio sui ricorsi. Rispetto all'impatto
del Regolamento nei confronti dei destinatari,
si apprezzano positivamente le norme sull'esame
dei verbali e le disposizioni volte a garantire
in modo più chiaro i diritti di partecipazione
al procedimento e di difesa avverso le violazioni
contestate. Non estranei alla valutazione
favorevole del provvedimento sono altresì
l'uso di un linguaggio accessibile e di
un costrutto semplice, come suggerito dalla
direttiva 8 maggio 2002 del Dipartimento
della Funzione Pubblica sulla semplificazione
del linguaggio dei testi amministrativi.
Riguardo, infine agli aspetti di successione
delle norme, l'art. 20 prevede che il presente
Regolamento riformuli quello precedente
e lo abroghi espressamente. Tale disposizione
ha lo scopo di semplificare il quadro sistematico
della materia ed evitare dubbi ermeneutici
che, oltre alle oggettive difficoltà
cui sottopongono gli interpreti e i soggetti
tenuti all'osservanza delle diverse norme,
spesso alimentano un'incertezza che ha dirette
conseguenze negative sul livello del contenzioso.
Da ultimo, nell'ottica di una comprensione
più agevole e coordinata del testo,
tendo conto, come già ricordato,
che i regolamenti comunali spesso non si
rivolgono ad addetti ai lavori bensì
annoverano tra i propri fruitori principali
semplici cittadini, si propone che la fonte
di cognizione preveda come allegati, il
testo dell'art. 2936 c.c., nonché
le Leggi 689/1981 (capo I sezioni I, II,
III) e 241/1990, cui il Regolamento costantemente
si riferisce per la propria integrazione.
Sentita la Commissione III Lavoro, Commercio
e Artigianato, riunitasi in data 07/09/04,
si ritiene di esprime parere favorevole
in merito alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2004 04970/017: "Modifica
del Regolamento delle procedure sanzionatorie
amministrative".
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 133 ( n. mecc. 9600980/49 ) del
13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n.
175 ( n. mecc. 9604113/49 ) esecutiva 23/07/96,
il quale dispone, tra l'altro, agli artt.
43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art
49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere parere favorevole, in merito
al "Modifica del Regolamento delle
procedure sanzionatorie amministrative".
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato
con il seguente esito:
Presenti 19
Astenuti 1 (Bura)
Votanti 18
Voti favorevoli 15
Voti contrari 3
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole, in merito
al "Modifica del Regolamento delle
procedure sanzionatorie amministrative".
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