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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali MECC. N. 2004 07227/086

MECC. N. 2004 07227/086


n. 123/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
14 SETTEMBRE 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 14 Settembre 2004, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GATTO, INVIDIA, IANNETTI, LONGO, NETTIS, SCARLATELLI e SEMERARO.

In totale, con il Presidente, n. 19 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI, GANDOLFO, PEVERARO, SCALETTI, STALTERI e TRABUCCO.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE".

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione BURZIO, riferisce:

La Divisione Commercio Settore Regolamentazione Sanzioni-Contenzioso-Sanità ha richiesto alla Circoscrizione con nota del 30/06/04 di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43-44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla "Modifica del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 1985 (mecc. 8503932/17), veniva approvato il "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative", confermato poi con deliberazione del 5 agosto 1992 (mecc. 9209095/17), per disciplinare le fasi del procedimento sanzionatorio, in conformità con quanto disposto dalla Legge 689/1981.
A distanza di dieci anni, la necessità di aggiornare tale regolamento si è verificata, oltre che per le sopraggiunte modifiche alla Legge 689/81, anche in seguito all'entrata in vigore di importanti riforme normative, tra le altre la Legge 241/90 e quella del titolo V della Costituzione che, incidendo sulle linee fondamentali del nostro ordinamento hanno condizionato pesantemente, pur se di riflesso, il settore delle sanzioni amministrative.
In particolare, la riforma del titolo V della Costituzione valorizzando in modo significativo l'istituzione comunale, non solo attribuisce ad essa potestà statutaria, e la individua quale nucleo principale di attribuzione di funzioni amministrative, ma altresì riconosce, al massimo livello normativo, un suo potere regolamentare, la cui effettività richiede di essere garantita da un apparto sanzionatorio che, per essere realmente efficace, necessita di apposita graduazione.
Proprio in un'ottica di effettività, si è ritenuto opportuno inserire, nell'art. 2 del nuovo regolamento, la possibilità, per il Consiglio Comunale, di determinare, entro il limite minimo ed il limite massimo, stabiliti dalla legge, la sanzione pecuniaria per ogni specie di violazione di norme di regolamenti municipali. La disposizione si è resa necessaria, alla luce delle osservazioni su esposte, in seguito all'entrata in vigore della Legge 3//2003, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che all'art. 16 prevede: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali……si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro…". Anche in base agli studi attinenti l'effettività della sanzione in relazione alla sua funzione dissuasiva, l'applicazione di un'unica "forbice sanzionatoria", che non può tenere conto della varietà e diversa gravità delle fattispecie previste dai diversi regolamenti comunali, pare inopportuna, oltrechè giuridicamente affatto pacifica.
La modificazione del Regolamento si è peraltro resa necessaria, non solo alla luce delle importanti riforme costituzionali, ma altresì in relazione alle riforme apportate alla L. 689/81 da numerosi testi normativi, quali il D.Lgs. 688/1985, il D.Lgs 285/1992, la Legge 448/98, il D.Lgs. 213/1998, la Legge 265/1999, e, da ultimo, dalle importanti innovazioni contenute nel D.Lgs. 507/1999. Inoltre, l'interferenza tra la normativa di settore e la Legge 241/90, ha evidenziato l'urgenza di adeguare gli aspetti procedurali non disciplinati dalle Legge 689/81.
Numerosi sono stati, in proposito, i punti affrontati dal nuovo Regolamento.
In particolare, è stato previsto che il pagamento in misura ridotta, pur in presenza di scritti difensivi, estingua, oltre all'obbligazione, anche il procedimento sanzionatorio. Tale soluzione è stata adottata in coerenza con la funzione del pagamento stesso, deflattiva rispetto alla successiva fase contenziosa, così come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 350/94, secondo la quale il principio "solve et repete" vige solo ove la facoltà di esperire i rimedi avverso il procedimento sanzionatorio sia condizionata dal previo pagamento della somma imposta. Resta peraltro da definire la sorte dei ricorsi ai verbali dei quali sia già effettuato il pagamento: si propone di provvedere comunque all'esame degli stessi, in quanto l'informativa apposta sui modelli di contestazione attualmente in uso, si presta all'interpretazione del "solve et repete". A fine di evitare futuri fraintendimenti, si è proceduto all'adeguamento dei modelli di verbalizzazione, nei quali viene specificato in modo inequivoco, che il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio, pur in presenza di scritti difensivi.
Rispetto, poi, ai soggetti deputati al vaglio dei ricorsi, l'analisi di questi ultimi è stata affidata al personale di fascia "C", scelta resa possibile sia alla luce della riorganizzazione degli uffici, sia in seguito alla specifica formazione impartita agli istruttori amministrativi. Tale previsione consente di liberare dall'incombenza i funzionari precedentemente incaricati, cui invece è attribuita la funzione di rappresentanza in giudizio della Città per le cause afferenti i ricorsi innanzi al Giudice di Pace ed al Giudice Unico del Tribunale avverso le ordinanze ingiunzioni. Tanto in recepimento della determinazione del Direttore Generale del 9 giugno 1999 prot. n. 360, emessa in conformità della prescrizione dell'art. 23 comma 4 Legge 689/81, in base alla quale "L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati". Ulteriore novità del momento processuale, è costituita dalla previsione di una somma di 100 Euro dovuta alla Città come spesa di esposto per i ricorsi che l'autorità giudiziaria respinge. Tale importo naturalmente dovrà essere riconosciuto nella sentenza.
Sempre in ambito procedurale, la Legge 241/90 prevede, all'art. 2 la necessaria previsione di un termine per la conclusione di ogni tipo di procedimento; il problema si pone, per la materia che qui si tratta, in merito al procedimento irrogatorio dell'ordinanza ingiunzione che, sia pure in presenza di pronunce giurisdizionali non univoche, sembra comunque debba concludersi nel termine di prescrizione dell'obbligazione, ovvero cinque anni. Nel regolamento tuttavia è stato previsto un termine più breve, 36 mesi, per le ipotesi in cui gli aventi diritto presentino delle memorie difensive avverso i verbali.
Altro aspetto rilevante del nuovo Regolamento è costituito dalla previsione di un titolo apposito per le sanzioni accessorie che, sia pure nel puntuale recepimento della disciplina contenuta nella Legge 689/81, in coerenza con la natura regolamentare della fonte, pone una normativa di dettaglio, che, da un lato consente di interrompere, sia pure per una sola volta, il termine di 10 giorni entro il quale può essere disposta la confisca, e dall'altro si occupa di disciplinare la procedura per la devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate. Tale ultima previsione dota di una prospettiva più ampia e completa un iter, che tanto più a livello regolamentare, risulterebbe altrimenti monco, e consente al contempo una collocazione più mirata dei prodotti confiscati, nell'ottica di un loro migliore utilizzo.
Da non confondere con le sanzioni accessorie sono invece i provvedimenti che hanno come scopo quello di ripristinare l'interesse pubblico pregiudicato dalle violazioni accertate; invero le prime sono volte a rafforzare gli effetti della sanzione pecuniaria mediante associazione alla stessa di un atto inibitorio o interdittivo, mentre gli atti ripristinatori sono diretti esclusivamente a ripristinare la situazione quo ante conforme all'interesse pubblico generale. La loro previsione non soggiace pertanto ai principi generali dell'ordinamento relativi alle sanzioni, me è soggetta agli stessi principi che regolamentano l'azione amministrativa nel perseguimento degli interessi pubblici. Si deve pertanto ritenere che ogni pubblica amministrazione nelle materie affidate dalla legge alle sue cure, abbia la potestà di emettere dei provvedimenti funzionali non solo al perseguimento ma altresì al ripristino degli interessi stessi. Tali potestà possono ritenersi notevolmente rafforzate dalla recente riforma costituzionale che ha attribuito agli enti locali, in virtù del principio della sussidiarietà verticale, una maggiore autonomia i cui effetti si riflettono in modo diretto anche sugli strumenti necessari al perseguimento degli interessi pubblici. Ne consegue, pertanto, che ogni regolamento della Città potrà prevedere, nel caso di violazione alle proprie norme, l'emanazione di atti ripristinatori funzionali alla reintegrazione degli stessi interessi pubblici tutelati dalle norme regolamentari violate, come indicato nell'ultimo comma dell'articolo 19.
In conclusione se, come è inevitabile, dal punto di vista dei contenuti il nuovo "Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative" ripropone aspetti già disciplinati dalla Legge 689/81, rispetto alla loro esposizione, va sottolineato lo sforzo, in fase di redazione del testo, per tradurre in termini più chiari e comprensibili al cittadino, procedure ed aspetti tesi a garantirne il diritto di difesa e la restituzione delle somme indebitamente versate. A tal fine sono state espressamente previste le omissioni che se riscontrate nel verbale di accertamento ne comportano l'archiviazione, nonché le disposizioni degli artt. 9 comma 2 e 16 u.c. relative alle procedure di rimborso sia dopo il pagamento in misura ridotta, che in seguito ad accoglimento dei ricorsi presentati davanti all'autorità giudiziaria.
Per quanto concerne, poi, la valutazione di impatto del presente Regolamento, soprattutto alla luce delle novità illustrate, può definirsi senz'altro positivo sia in base ai parametri di necessarietà dello stesso, che rispetto all'effetto sui destinatari. Sotto il primo profilo rilevano, innanzitutto, il titolo III del provvedimento, relativo a sanzioni accessorie ed atti ripristinatori, alla procedura di devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate, ed altresì le disposizioni relative al giudizio sui ricorsi. Rispetto all'impatto del Regolamento nei confronti dei destinatari, si apprezzano positivamente le norme sull'esame dei verbali e le disposizioni volte a garantire in modo più chiaro i diritti di partecipazione al procedimento e di difesa avverso le violazioni contestate. Non estranei alla valutazione favorevole del provvedimento sono altresì l'uso di un linguaggio accessibile e di un costrutto semplice, come suggerito dalla direttiva 8 maggio 2002 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.
Riguardo, infine agli aspetti di successione delle norme, l'art. 20 prevede che il presente Regolamento riformuli quello precedente e lo abroghi espressamente. Tale disposizione ha lo scopo di semplificare il quadro sistematico della materia ed evitare dubbi ermeneutici che, oltre alle oggettive difficoltà cui sottopongono gli interpreti e i soggetti tenuti all'osservanza delle diverse norme, spesso alimentano un'incertezza che ha dirette conseguenze negative sul livello del contenzioso.
Da ultimo, nell'ottica di una comprensione più agevole e coordinata del testo, tendo conto, come già ricordato, che i regolamenti comunali spesso non si rivolgono ad addetti ai lavori bensì annoverano tra i propri fruitori principali semplici cittadini, si propone che la fonte di cognizione preveda come allegati, il testo dell'art. 2936 c.c., nonché le Leggi 689/1981 (capo I sezioni I, II, III) e 241/1990, cui il Regolamento costantemente si riferisce per la propria integrazione.
Sentita la Commissione III Lavoro, Commercio e Artigianato, riunitasi in data 07/09/04, si ritiene di esprime parere favorevole in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 04970/017: "Modifica del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 ( n. mecc. 9600980/49 ) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49 ) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole, in merito al "Modifica del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative".

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato con il seguente esito:

Presenti 19
Astenuti 1 (Bura)
Votanti 18
Voti favorevoli 15
Voti contrari 3

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole, in merito al "Modifica del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative".




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