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ATTI CONSILIARI
Servizio Centrale funzioni istituzionali

MECC. N. 2004 05994/086


n. 106/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
20 LUGLIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 20 Luglio 2004, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GALAVOTTI, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri:

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA FREJUS, 36 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALLA POLISPORTIVA BOCCIODROMO LA CONCORDIA - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA FREJUS, 36 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALLA POLISPORTIVA BOCCIODROMO LA CONCORDIA - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Sport BUCCIOL, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, la Città ha assegnato la gestione dell'impianto sito in Via Frejus, 36, composto da 16 campi da bocce scoperti per una superficie complessiva di mq. 5.000 circa con sovrastante fabbricato di mq. 209, alla Polisportiva Bocciodromo Torino per la durata di anni cinque e precisamente dal 14/10/2002 al 13/10/2007, alle condizioni riportate nella convenzione sottoscritta in data 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300.
La convenzione, prevede un canone di Euro 1.900,00, I.V.A. compresa, e pone tutte le spese relative alle utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del gestore.
In data 19/6/2003, con determinazione dirigenziale numero cronologico 870, la Direzione Sport e Tempo Libero ha preso atto della fusione della Polisportiva Bocciodromo Torino con la Società La Concordia in una nuova società denominata "Polisportiva Bocciodromo La Concordia".
In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14 della vigente convenzione, con nota del 18/7/2003 la nuova società, al fine di acquisire l'assenso necessario, comunica alla Circoscrizione 3 che intende effettuare interventi di miglioramento, di ristrutturazione, ampliamento e messa a norma delle parti coperte e scoperte dell'impianto e richiede la modifica della convenzione che regola i rapporti tra la Città e la Polisportiva Bocciodromo La Concordia.
In data 23/2/2004 la succitata Polisportiva invia alla Circoscrizione 3 le tavole di progetto, la relativa documentazione tecnico-descrittiva-fotografica e la relazione per il superamento delle barriere architettoniche.
In particolare il concessionario propone la ristrutturazione dell'area parcheggio e dei camminamenti esterni, la realizzazione di un'area ricreativa per bambini, la collocazione del bar in zona facilmente raggiungibile da qualunque parte della struttura, l'ampliamento del locale ad uso ufficio, il miglioramento dei locali ad uso spogliatoio ed alcuni interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche con un impegno in termini di risorse economiche di Euro 360.000,00=.
La Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi Educativi, Sportivi ed Olimpionici Residenziali - Settore Edilizia Sportiva ed Olimpionica - acquisite le tavole progettuali, con nota del 18/5/2004 prot. n. 8329 ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti dalla precitata Società Bocciofila, così come previsto dagli articoli 2 e 14 della vigente convenzione.
La Direzione Sport e Tempo Libero, acquisita la documentazione relativa alle opere di miglioria nell'impianto, ha espresso, con nota del 16/6/2004 prot. n. 3669, parere favorevole al prolungamento della durata della concessione in relazione alle opere di ampliamento e ristrutturazione del centro polifunzionale in oggetto.
Considerato che l'impianto sportivo è collocato in area urbana che interessa un bacino di utenza rilevante e che i precitati lavori di ristrutturazione e miglioria comportano la riqualificazione dell'area circostante; verificato che nella struttura sono localizzate attività sportive, culturali e per il tempo libero che hanno una forte valenza aggregativa; preso atto dell'impegno economico e dell' investimento proposto dalla Polisportiva Bocciodromo La Concordia per la realizzazione delle opere di miglioria, messa a norma dell'impianto ed eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della deliberazione C.C. del 13/2/1995, n. mecc. 9410962/10, esecutiva dal 10/3/1995, che prevede al punto 1, comma B2, che la durata delle concessioni venga calibrata tra cinque e venti anni, si propone la modifica della durata della convenzione in anni 18 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che approva la presente proposta di modifica di convenzione.
A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario si farà carico dell'integrazione della cauzione che dovrà essere aggiornata in Euro 3.420,00=.
Inoltre, al fine di disciplinare in modo più puntuale i rapporti tra la Città e la Polisportiva Bocciodromo La Concordia, in relazione ai lavori di adeguamento e miglioria, si intende proporre la modifica dell'art. 2 della vigente convenzione sostituendolo con il seguente testo:
"I lavori di miglioramento e ampliamento dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà essere richiesto al più tardi entro 2 mesi dalla data di esecutività della relativa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate nel termine stabilito dal presente articolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate. La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile. Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Il concessionario costituirà cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Torino, nella misura del 10% dell'importo netto delle opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto.

Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 Codice Civile; le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2001".
Restano invariati gli articoli 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300 (Allegato n. 2).
Ai sensi della mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02 (punto 1), approvata dal Consiglio Comunale in data 26/9/1995, l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale.
In data 30/6/2004 il progetto è stato presentato in Vª Commissione Sport.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di proporre, per i motivi espressi in narrativa, la modifica della convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300, relativa alla concessione dell'impianto sportivo sito in Via Frejus, 36 alla Polisportiva Bocciodromo La Concordia, in persona del suo presidente Giuffrida Mario, nato a Torino il 13/10/1939 - residente a Torino in Via Limone, 5 - C.F. GFFMRA39R13L219T - relativamente alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento con estensione del periodo per ulteriori anni 18 a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la presente modifica di disciplinare di convenzione;

2) di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati articoli come segue e così come indicato nell'allegato schema di disciplinare (Allegato n. 1) che forma parte integrante del presente provvedimento:
Articolo 2 - Lavori di adeguamento e miglioria - "I lavori di miglioramento e ampliamento dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà essere richiesto al più tardi entro 2 mesi dalla data di esecutività della relativa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate nel termine stabilito dal presente articolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate. La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile. Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Il concessionario costituirà cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Torino, nella misura del 10% dell'importo netto delle opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto.
Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 Codice Civile; le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2001".
- Articolo 3 - Durata - "La concessione avrà la durata di 18 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale. Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione che approva la concessione".
- Articolo 20 - Cauzione definitiva - " A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario si farà carico dell'integrazione della cauzione che dovrà essere aggiornata in Euro 3.420,00=. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva".
Restano invariati gli articoli 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23 della convezione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300 (Allegato n. 2);

3) di inoltrare il presente provvedimento ai settori competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995 n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02 (punto 1), approvata dal Consiglio Comunale il 26/9/1995;

4) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 25
Astenuti 8 (Bura, Galavotti, Iannetti, Invidia, Longo, Scaletti, Stalteri eTrabucco)
Votanti 17
Voti favorevoli 17

D E L I B E R A

1) di proporre, per i motivi espressi in narrativa, la modifica della convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300, relativa alla concessione dell'impianto sportivo sito in Via Frejus, 36 alla Polisportiva Bocciodromo La Concordia, in persona del suo presidente Giuffrida Mario, nato a Torino il 13/10/1939 - residente a Torino in Via Limone, 5 - C.F. GFFMRA39R13L219T - relativamente alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento con estensione del periodo per ulteriori anni 18 a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la presente modifica di disciplinare di convenzione;

2) di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati articoli come segue e così come indicato nell'allegato schema di disciplinare (Allegato n. 1) che forma parte integrante del presente provvedimento:
Articolo 2 - Lavori di adeguamento e miglioria - "I lavori di miglioramento e ampliamento dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà essere richiesto al più tardi entro 2 mesi dalla data di esecutività della relativa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate nel termine stabilito dal presente articolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate. La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile. Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Il concessionario costituirà cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Torino, nella misura del 10% dell'importo netto delle opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto.
Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 Codice Civile; le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2001".
- Articolo 3 - Durata - "La concessione avrà la durata di 18 anni, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale. Il concessionario si impegna a provvedere alla firma del contratto entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione che approva la concessione".
- Articolo 20 - Cauzione definitiva - " A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario si farà carico dell'integrazione della cauzione che dovrà essere aggiornata in Euro 3.420,00=. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva".
Restano invariati gli articoli 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23 della convezione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300 (Allegato 2);

3) di inoltrare il presente provvedimento ai settori competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995 n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02 (punto 1), approvata dal Consiglio Comunale il 26/9/1995

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (Presenti 25 - Astenuti 5: Bura, Galavotti, Invidia, Scaletti e Trabucco - Votanti 20 - Voti favorevoli 20) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


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