n. 106/3-04
CITTA'
DI TORINO
Provvedimento
del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto
del verbale della seduta del
20 LUGLIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 20 Luglio 2004, alle
ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera
193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO,
che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL,
BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI,
FIORITO, FREZZA, GALAVOTTI, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI,
INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI,
SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.
In
totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri:
Con
l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.
3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE
SITO IN VIA FREJUS, 36 - CONCESSIONE IN GESTIONE
SOCIALE ALLA POLISPORTIVA BOCCIODROMO LA CONCORDIA
- PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
CITTÀ
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO
MUNICIPALE SITO IN VIA FREJUS, 36 - CONCESSIONE
IN GESTIONE SOCIALE ALLA POLISPORTIVA BOCCIODROMO
LA CONCORDIA - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore
della V Commissione Sport BUCCIOL, riferisce:
Con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2002
n. mecc. 2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002,
la Città ha assegnato la gestione dell'impianto
sito in Via Frejus, 36, composto da 16 campi da
bocce scoperti per una superficie complessiva
di mq. 5.000 circa con sovrastante fabbricato
di mq. 209, alla Polisportiva Bocciodromo Torino
per la durata di anni cinque e precisamente dal
14/10/2002 al 13/10/2007, alle condizioni riportate
nella convenzione sottoscritta in data 22/9/2003
con R.C.U. n. 5300.
La convenzione, prevede un canone di Euro 1.900,00,
I.V.A. compresa, e pone tutte le spese relative
alle utenze, nonché la manutenzione ordinaria
e straordinaria, a carico del gestore.
In data 19/6/2003, con determinazione dirigenziale
numero cronologico 870, la Direzione Sport e Tempo
Libero ha preso atto della fusione della Polisportiva
Bocciodromo Torino con la Società La Concordia
in una nuova società denominata "Polisportiva
Bocciodromo La Concordia".
In ossequio alle disposizioni contenute nell'art.
14 della vigente convenzione, con nota del 18/7/2003
la nuova società, al fine di acquisire
l'assenso necessario, comunica alla Circoscrizione
3 che intende effettuare interventi di miglioramento,
di ristrutturazione, ampliamento e messa a norma
delle parti coperte e scoperte dell'impianto e
richiede la modifica della convenzione che regola
i rapporti tra la Città e la Polisportiva
Bocciodromo La Concordia.
In data 23/2/2004 la succitata Polisportiva invia
alla Circoscrizione 3 le tavole di progetto, la
relativa documentazione tecnico-descrittiva-fotografica
e la relazione per il superamento delle barriere
architettoniche.
In particolare il concessionario propone la ristrutturazione
dell'area parcheggio e dei camminamenti esterni,
la realizzazione di un'area ricreativa per bambini,
la collocazione del bar in zona facilmente raggiungibile
da qualunque parte della struttura, l'ampliamento
del locale ad uso ufficio, il miglioramento dei
locali ad uso spogliatoio ed alcuni interventi
per l'eliminazione delle barriere architettoniche
con un impegno in termini di risorse economiche
di Euro 360.000,00=.
La Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi
Educativi, Sportivi ed Olimpionici Residenziali
- Settore Edilizia Sportiva ed Olimpionica - acquisite
le tavole progettuali, con nota del 18/5/2004
prot. n. 8329 ha espresso parere favorevole alla
realizzazione degli interventi proposti dalla
precitata Società Bocciofila, così
come previsto dagli articoli 2 e 14 della vigente
convenzione.
La Direzione Sport e Tempo Libero, acquisita la
documentazione relativa alle opere di miglioria
nell'impianto, ha espresso, con nota del 16/6/2004
prot. n. 3669, parere favorevole al prolungamento
della durata della concessione in relazione alle
opere di ampliamento e ristrutturazione del centro
polifunzionale in oggetto.
Considerato che l'impianto sportivo è collocato
in area urbana che interessa un bacino di utenza
rilevante e che i precitati lavori di ristrutturazione
e miglioria comportano la riqualificazione dell'area
circostante; verificato che nella struttura sono
localizzate attività sportive, culturali
e per il tempo libero che hanno una forte valenza
aggregativa; preso atto dell'impegno economico
e dell' investimento proposto dalla Polisportiva
Bocciodromo La Concordia per la realizzazione
delle opere di miglioria, messa a norma dell'impianto
ed eliminazione delle barriere architettoniche,
ai sensi della deliberazione C.C. del 13/2/1995,
n. mecc. 9410962/10, esecutiva dal 10/3/1995,
che prevede al punto 1, comma B2, che la durata
delle concessioni venga calibrata tra cinque e
venti anni, si propone la modifica della durata
della convenzione in anni 18 con decorrenza, a
tutti gli effetti giuridici, a far tempo dalla
data di esecutività della deliberazione
di Consiglio Comunale che approva la presente
proposta di modifica di convenzione.
A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario
si farà carico dell'integrazione della
cauzione che dovrà essere aggiornata in
Euro 3.420,00=.
Inoltre, al fine di disciplinare in modo più
puntuale i rapporti tra la Città e la Polisportiva
Bocciodromo La Concordia, in relazione ai lavori
di adeguamento e miglioria, si intende proporre
la modifica dell'art. 2 della vigente convenzione
sostituendolo con il seguente testo:
"I lavori di miglioramento e ampliamento
dovranno essere eseguiti a totale cura e spese
del concessionario entro il termine massimo di
24 mesi dal rilascio del permesso edilizio che
dovrà essere richiesto al più tardi
entro 2 mesi dalla data di esecutività
della relativa deliberazione assunta dal Consiglio
Comunale.
La Città potrà revocare la concessione
nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate
nel termine stabilito dal presente articolo. In
detto caso il complesso dovrà essere restituito
alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla
richiesta, nello stato in cui si trova, libero
da persone e da cose. Nulla sarà dovuto
per le eventuali opere già realizzate.
La Città sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità derivante da incidenti o
danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso
spettante al progettista ed al direttore dei lavori,
scelti dal concessionario tra i professionisti
iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento
per variazione dell'immobile. Sarà inoltre
a carico del concessionario il pagamento di ogni
eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Il concessionario costituirà cauzione a
garanzia degli obblighi contrattuali riferiti
all'esecuzione dei lavori ed in particolare al
rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza
assicurativa, fidejussione bancaria o versamento
al Civico Tesoriere della Città di Torino,
nella misura del 10% dell'importo netto delle
opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata
alla data di ultimazione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo generale. La mancata prestazione
della cauzione nel termine previsto comporta la
revoca della concessione dell'impianto.
Le
nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno
comunque essere preventivamente autorizzate dai
competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice
Civile, senza che competa al concessionario alcuna
indennità o compenso di sorta previsti
dall'art. 936 Codice Civile; le opere stesse,
equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori
ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR
380/2001".
Restano invariati gli articoli 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23
della convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc.
2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata
il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300 (Allegato n. 2).
Ai sensi della mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02
(punto 1), approvata dal Consiglio Comunale in
data 26/9/1995, l'efficacia del presente provvedimento
è subordinata all'approvazione del Consiglio
Comunale.
In data 30/6/2004 il progetto è stato presentato
in Vª Commissione Sport.
Tutto
ciò premesso
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto della
Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133
(n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva
dal 23/7/1996 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49)
del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il
quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone
in merito alle "competenze proprie"
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000
n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1)
di proporre, per i motivi espressi in narrativa,
la modifica della convenzione di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc.
2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata
il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300, relativa alla
concessione dell'impianto sportivo sito in Via
Frejus, 36 alla Polisportiva Bocciodromo La Concordia,
in persona del suo presidente Giuffrida Mario,
nato a Torino il 13/10/1939 - residente a Torino
in Via Limone, 5 - C.F. GFFMRA39R13L219T - relativamente
alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento
con estensione del periodo per ulteriori anni
18 a far tempo dalla data di esecutività
della deliberazione del Consiglio Comunale che
approva la presente modifica di disciplinare di
convenzione;
2)
di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati
articoli come segue e così come indicato
nell'allegato schema di disciplinare (Allegato
n. 1) che forma parte integrante del presente
provvedimento:
Articolo 2 - Lavori di adeguamento e miglioria
- "I lavori di miglioramento e ampliamento
dovranno essere eseguiti a totale cura e spese
del concessionario entro il termine massimo di
24 mesi dal rilascio del permesso edilizio che
dovrà essere richiesto al più tardi
entro 2 mesi dalla data di esecutività
della relativa deliberazione assunta dal Consiglio
Comunale.
La Città potrà revocare la concessione
nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate
nel termine stabilito dal presente articolo. In
detto caso il complesso dovrà essere restituito
alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla
richiesta, nello stato in cui si trova, libero
da persone e da cose. Nulla sarà dovuto
per le eventuali opere già realizzate.
La Città sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità derivante da incidenti o
danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso
spettante al progettista ed al direttore dei lavori,
scelti dal concessionario tra i professionisti
iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento
per variazione dell'immobile. Sarà inoltre
a carico del concessionario il pagamento di ogni
eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Il concessionario costituirà cauzione a
garanzia degli obblighi contrattuali riferiti
all'esecuzione dei lavori ed in particolare al
rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza
assicurativa, fidejussione bancaria o versamento
al Civico Tesoriere della Città di Torino,
nella misura del 10% dell'importo netto delle
opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata
alla data di ultimazione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo generale. La mancata prestazione
della cauzione nel termine previsto comporta la
revoca della concessione dell'impianto.
Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno
comunque essere preventivamente autorizzate dai
competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice
Civile, senza che competa al concessionario alcuna
indennità o compenso di sorta previsti
dall'art. 936 Codice Civile; le opere stesse,
equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori
ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR
380/2001".
- Articolo 3 - Durata - "La concessione avrà
la durata di 18 anni, con decorrenza, a tutti
gli effetti giuridici, a far tempo dalla data
di esecutività della deliberazione di Consiglio
Comunale. Il concessionario si impegna a provvedere
alla firma del contratto entro due mesi dalla
data di esecutività della deliberazione
che approva la concessione".
- Articolo 20 - Cauzione definitiva - " A
garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario
si farà carico dell'integrazione della
cauzione che dovrà essere aggiornata in
Euro 3.420,00=. Nel caso di inadempimento anche
di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario
e fatti salvi i maggiori diritti della Città
sarà disposto l'incameramento della cauzione
definitiva".
Restano invariati gli articoli 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23
della convezione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002
05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata
il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300 (Allegato n. 2);
3)
di inoltrare il presente provvedimento ai settori
competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla
deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995
n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n.
mecc. 95 06840/02 (punto 1), approvata dal Consiglio
Comunale il 26/9/1995;
4)
di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Il
Consiglio di Circoscrizione, con votazione per
alzata di mano, accertato e proclamato il seguente
esito:
Presenti
25
Astenuti 8 (Bura, Galavotti, Iannetti, Invidia,
Longo, Scaletti, Stalteri eTrabucco)
Votanti 17
Voti favorevoli 17
D
E L I B E R A
1)
di proporre, per i motivi espressi in narrativa,
la modifica della convenzione di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc.
2002 05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata
il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300, relativa alla
concessione dell'impianto sportivo sito in Via
Frejus, 36 alla Polisportiva Bocciodromo La Concordia,
in persona del suo presidente Giuffrida Mario,
nato a Torino il 13/10/1939 - residente a Torino
in Via Limone, 5 - C.F. GFFMRA39R13L219T - relativamente
alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento
con estensione del periodo per ulteriori anni
18 a far tempo dalla data di esecutività
della deliberazione del Consiglio Comunale che
approva la presente modifica di disciplinare di
convenzione;
2)
di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati
articoli come segue e così come indicato
nell'allegato schema di disciplinare (Allegato
n. 1) che forma parte integrante del presente
provvedimento:
Articolo 2 - Lavori di adeguamento e miglioria
- "I lavori di miglioramento e ampliamento
dovranno essere eseguiti a totale cura e spese
del concessionario entro il termine massimo di
24 mesi dal rilascio del permesso edilizio che
dovrà essere richiesto al più tardi
entro 2 mesi dalla data di esecutività
della relativa deliberazione assunta dal Consiglio
Comunale.
La Città potrà revocare la concessione
nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate
nel termine stabilito dal presente articolo. In
detto caso il complesso dovrà essere restituito
alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla
richiesta, nello stato in cui si trova, libero
da persone e da cose. Nulla sarà dovuto
per le eventuali opere già realizzate.
La Città sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità derivante da incidenti o
danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso
spettante al progettista ed al direttore dei lavori,
scelti dal concessionario tra i professionisti
iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento
per variazione dell'immobile. Sarà inoltre
a carico del concessionario il pagamento di ogni
eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Il concessionario costituirà cauzione a
garanzia degli obblighi contrattuali riferiti
all'esecuzione dei lavori ed in particolare al
rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza
assicurativa, fidejussione bancaria o versamento
al Civico Tesoriere della Città di Torino,
nella misura del 10% dell'importo netto delle
opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata
alla data di ultimazione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo generale. La mancata prestazione
della cauzione nel termine previsto comporta la
revoca della concessione dell'impianto.
Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno
comunque essere preventivamente autorizzate dai
competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice
Civile, senza che competa al concessionario alcuna
indennità o compenso di sorta previsti
dall'art. 936 Codice Civile; le opere stesse,
equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori
ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR
380/2001".
- Articolo 3 - Durata - "La concessione avrà
la durata di 18 anni, con decorrenza, a tutti
gli effetti giuridici, a far tempo dalla data
di esecutività della deliberazione di Consiglio
Comunale. Il concessionario si impegna a provvedere
alla firma del contratto entro due mesi dalla
data di esecutività della deliberazione
che approva la concessione".
- Articolo 20 - Cauzione definitiva - " A
garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario
si farà carico dell'integrazione della
cauzione che dovrà essere aggiornata in
Euro 3.420,00=. Nel caso di inadempimento anche
di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario
e fatti salvi i maggiori diritti della Città
sarà disposto l'incameramento della cauzione
definitiva".
Restano invariati gli articoli 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23
della convezione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale del 30/9/2002 n. mecc. 2002
05617/10, esecutiva dal 14/10/2002, stipulata
il 22/9/2003 con R.C.U. n. 5300 (Allegato 2);
3)
di inoltrare il presente provvedimento ai settori
competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla
deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995
n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n.
mecc. 95 06840/02 (punto 1), approvata dal Consiglio
Comunale il 26/9/1995
Il
Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione
palese (Presenti 25 - Astenuti 5: Bura, Galavotti,
Invidia, Scaletti e Trabucco - Votanti 20 - Voti
favorevoli 20) dichiara, vista l'urgenza, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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