n. 107/3-04
CITTA'
DI TORINO
Provvedimento
del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto
del verbale della seduta del
20 LUGLIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 20 Luglio 2004, alle
ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera
193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO,
che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL,
BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI,
FIORITO, FREZZA, GALAVOTTI, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI,
INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI,
SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.
In
totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri:
Con
l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.
3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE
SITO IN VIA ARVIER, 14 ANGOLO VIA FATTORI - CONCESSIONE
IN GESTIONE SOCIALE ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA
LA COSTANZA - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
CITTÀ
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO
MUNICIPALE SITO IN VIA ARVIER, 14 ANGOLO VIA FATTORI
- CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALLA SOCIETÀ
BOCCIOFILA LA COSTANZA - PROPOSTA DI MODIFICA
DELLA CONVENZIONE.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore
della V Commissione Sport BUCCIOL, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996
n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996,
la Città ha assegnato la gestione dell'impianto
sito in Via Arvier, 14 angolo Via Fattori, collocato
su un'area di circa mq. 2.088, con sovrastante
fabbricato di circa mq. 230 e bocciodromo di circa
mq. 500, alla Società Bocciofila "La
Costanza" per la durata di anni dodici in
considerazione dell'impegno della precitata Società
Bocciofila a realizzare opere di manutenzione
straordinaria e per la messa a norma del bocciodromo,
per il periodo dal 1/12/1997 al 30/11/2009, alle
condizioni riportate nella convenzione stipulata
con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997
- Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato
a Torino il 17/12/1997 al n. 33643.
La convenzione prevede un canone annuo di Euro
774, 69=, I.V.A. compresa, e pone tutte le spese
relative alle utenze, nonché la manutenzione
ordinaria e straordinaria, a carico del gestore.
In ossequio alle disposizioni contenute nell'art.
2 della vigente convenzione, con note del 29/4/2003
e del 10/11/2003 la Società Bocciofila
"La Costanza" comunica alla Circoscrizione
3 che intende provvedere al rifacimento della
copertura dei campi da bocce con struttura prefabbricata,
al rifacimento della sottostante pavimentazione
e della recinzione interna ed esterna dei campi
da bocce ed alla messa a norma dell'impianto elettrico
ed idrico per un impegno economico di Euro 170.000,00
e richiede la modifica della convenzione che regola
i rapporti tra la Città e la Società
Bocciofila stessa.
La Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi
Educativi, Sportivi ed Olimpionici Residenziali
- Settore Edilizia Sportiva ed Olimpionica - acquisite
le tavole progettuali, con nota del 9/2/2004 prot.
n. 663 comunica parere favorevole alla realizzazione
degli interventi proposti dalla precitata Società
Bocciofila.
La Direzione Sport e Tempo Libero, acquisita la
documentazione relativa alle opere di miglioria
nell'impianto, con nota del 23/2/2004 prot. n.
943 comunica parere favorevole al prolungamento
della durata della concessione in relazione alle
opere di manutenzione straordinaria e messa a
norma del bocciodromo.
Considerato che l'impianto sportivo in oggetto
è collocato in area urbana che interessa
un bacino di utenza rilevante e che i precitati
lavori di ristrutturazione e miglioria comportano
la riqualificazione dell'area circostante; verificato
che nella struttura sono localizzate attività
sportive, culturali e per il tempo libero che
hanno una forte valenza aggregativa; preso atto
dell'impegno economico e del relativo investimento
che la Società Bocciofila La Costanza dovrà
sostenere per la realizzazione delle opere di
miglioria e messa a norma dell'impianto, ai sensi
della deliberazione C.C. del 13/2/1995, n. mecc.
9410962/10, esecutiva dal 10/3/1995, che prevede
al punto 1, comma B2, che la durata delle concessioni
venga calibrata tra cinque e venti anni, si propone
la modifica della durata della concessione in
anni 12 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici,
a far tempo dalla data di esecutività della
deliberazione di Consiglio Comunale che approva
la presente proposta di modifica di convenzione.
A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario
si farà carico dell'integrazione della
cauzione che dovrà essere aggiornata in
Euro 929,64=.
Inoltre, al fine di disciplinare in modo più
puntuale i rapporti tra la Città e la Società
Bocciofila La Costanza, in relazione ai lavori
di adeguamento e miglioria, si intende proporre
la modifica dell'art. 2 della vigente convenzione
sostituendolo con il seguente testo:
"In considerazione del fatto che il concessionario
si impegna a realizzare interventi di miglioria
la concessione avrà la durata di anni 12
a far tempo dalla data di esecutività della
deliberazione di Consiglio Comunale e alla sua
scadenza non si rinnoverà automaticamente
ma dovrà essere rinnovata a nuove condizioni
con apposito atto deliberativo; i precitati lavori
di miglioria dovranno essere eseguiti entro il
termine massimo di diciotto mesi dal rilascio
del permesso edilizio che dovrà essere
richiesto al più tardi entro due mesi dalla
data di esecutività della relativa deliberazione
assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione
nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate
nel termine stabilito. In detto caso il complesso
dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione,
entro un mese dalla richiesta, nello stato in
cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla
sarà dovuto per le eventuali opere già
realizzate.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori
attraverso le modalità previste dalle leggi
e regolamenti vigenti in materia.
La Città sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità derivante da incidenti o
danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso
spettante al progettista ed al direttore dei lavori,
scelti dallo stesso tra i professionisti iscritti
all'albo e quello per ottenere l'accatastamento
per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario
il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale
ed assicurativo.
Le nuove strutture e opere di miglioria si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice
Civile, senza che competa al concessionario alcuna
indennità o compenso di sorta previsti
dall'art. 936 del Codice Civile; le opere stesse,
equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori
ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR
380/2001.
Il concessionario costituirà cauzione a
garanzia degli obblighi contrattuali riferiti
all'esecuzione dei lavori ed in particolare al
rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza
assicurativa, fidejussione bancaria o versamento
al Civico Tesoriere della Città di Torino,
nella misura del 10% dell'importo netto delle
opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata
alla data di ultimazione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo generale. La mancata prestazione
della cauzione nel termine previsto comporta la
revoca della concessione dell'impianto".
Restano invariati gli articoli 1/3/4/5/6/7 comma
1 - 3 e l'art. 8 della convenzione approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996
n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996,
stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano
il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765
- registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643
(Allegato n. 2).
Ai sensi della mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02
(punto 1), approvata dal Consiglio Comunale in
data 26/9/1995, l'efficacia del presente provvedimento
è subordinata all'approvazione del Consiglio
Comunale.
In data 30/6/2004 il progetto è stato presentato
in Vª Commissione Sport.
Tutto ciò premesso
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto della
Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città
di Torino
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133
(n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva
dal 23/7/1996 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49)
del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il
quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone
in merito alle "competenze proprie"
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000
n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1)
di proporre, per i motivi espressi in narrativa,
la modifica della convenzione di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc.
9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, stipulata
con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997
- Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato
a Torino il 17/12/1997 al n. 33643, relativa alla
concessione dell'impianto sportivo sito in Via
Arvier, 14 angolo Via Fattori alla Società
Bocciofila "La Costanza", in persona
del suo presidente Dicembre Antonio, nato a Martone
(RC) il 27/5/1942 - residente a Grugliasco in
Via C. Colombo, 96 - C.F. DMCNTN42E27E993R - relativamente
alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento
con estensione del periodo per ulteriori anni
12 a far tempo dalla data di esecutività
della deliberazione del Consiglio Comunale che
approva la presente modifica di disciplinare di
convenzione;
2)
di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati
articoli come segue e così come indicato
nell'allegato schema di disciplinare (Allegato
n. 1) che forma parte integrante del presente
provvedimento:
- Articolo 2: "In considerazione del fatto
che il concessionario si impegna a realizzare
interventi di miglioria la concessione avrà
la durata di anni 12 a far tempo dalla data di
esecutività della deliberazione di Consiglio
Comunale e alla sua scadenza non si rinnoverà
automaticamente ma dovrà essere rinnovata
a nuove condizioni con apposito atto deliberativo;
i precitati lavori di miglioria dovranno essere
eseguiti entro il termine massimo di diciotto
mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà
essere richiesto al più tardi entro due
mesi dalla data di esecutività della relativa
deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione
nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate
nel termine stabilito dal presente articolo. In
detto caso il complesso dovrà essere restituito
alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla
richiesta, nello stato in cui si trova, libero
da persone e da cose. Nulla sarà dovuto
per le eventuali opere già realizzate.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori
attraverso le modalità previste dalle leggi
e regolamenti vigenti in materia.
La Città sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità derivante da incidenti o
danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso
spettante al progettista ed al direttore dei lavori,
scelti dallo stesso tra i professionisti iscritti
all'albo e quello per ottenere l'accatastamento
per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario
il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale
ed assicurativo.
Le nuove strutture e opere di miglioria si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice
Civile, senza che competa al Concessionario alcuna
indennità o compenso di sorta previsti
dall'art. 936 del Codice Civile; le opere stesse,
equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori
ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR
380/2001.
Il concessionario costituirà cauzione a
garanzia degli obblighi contrattuali riferiti
all'esecuzione dei lavori ed in particolare al
rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza
assicurativa, fidejussione bancaria o versamento
al Civico Tesoriere della Città di Torino,
nella misura del 10% dell'importo netto delle
opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata
alla data di ultimazione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo generale. La mancata prestazione
della cauzione nel termine previsto comporta la
revoca della concessione dell'impianto".
- Articolo 7 comma 2 "A garanzia degli obblighi
contrattuali, il concessionario si farà
carico dell'integrazione della cauzione che dovrà
essere aggiornata in Euro 929,64=".
Restano invariati gli articoli 1/3/4/5/6/7 comma
1 - 3 e l'art. 8 della convenzione approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996
n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996,
stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano
il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765
- registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643
(Allegato n. 2);
3)
di inoltrare il presente provvedimento ai settori
competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla
deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995
n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n.
mecc. 95 06840/02 (punto 1) approvata dal Consiglio
Comunale il 26/9/1995;
4)
di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Il
Consiglio di Circoscrizione, con votazione per
alzata di mano, accertato e proclamato il seguente
esito:
Presenti
25
Astenuti 8 (Bura, Galavotti, Iannetti, Invidia,
Longo, Scaletti, Stalteri eTrabucco)
Votanti 17
Voti favorevoli 17
D
E L I B E R A
1)
di proporre, per i motivi espressi in narrativa,
la modifica della convenzione di cui alla deliberazione
del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc.
9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, stipulata
con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997
- Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato
a Torino il 17/12/1997 al n. 33643, relativa alla
concessione dell'impianto sportivo sito in Via
Arvier, 14 angolo Via Fattori alla Società
Bocciofila "La Costanza", in persona
del suo presidente Dicembre Antonio, nato a Martone
(RC) il 27/5/1942 - residente a Grugliasco in
Via C. Colombo, 96 - C.F. DMCNTN42E27E993R - relativamente
alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento
con estensione del periodo per ulteriori anni
12 a far tempo dalla data di esecutività
della deliberazione del Consiglio Comunale che
approva la presente modifica di disciplinare di
convenzione;
2)
di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati
articoli come segue e così come indicato
nell'allegato schema di disciplinare (Allegato
n. 1) che forma parte integrante del presente
provvedimento:
- Articolo 2: "In considerazione del fatto
che il concessionario si impegna a realizzare
interventi di miglioria la concessione avrà
la durata di anni 12 a far tempo dalla data di
esecutività della deliberazione di Consiglio
Comunale e alla sua scadenza non si rinnoverà
automaticamente ma dovrà essere rinnovata
a nuove condizioni con apposito atto deliberativo;
i precitati lavori di miglioria dovranno essere
eseguiti entro il termine massimo di diciotto
mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà
essere richiesto al più tardi entro due
mesi dalla data di esecutività della relativa
deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione
nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate
nel termine stabilito dal presente articolo. In
detto caso il complesso dovrà essere restituito
alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla
richiesta, nello stato in cui si trova, libero
da persone e da cose. Nulla sarà dovuto
per le eventuali opere già realizzate.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori
attraverso le modalità previste dalle leggi
e regolamenti vigenti in materia.
La Città sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità derivante da incidenti o
danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso
dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso
spettante al progettista ed al direttore dei lavori,
scelti dallo stesso tra i professionisti iscritti
all'albo e quello per ottenere l'accatastamento
per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario
il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale
ed assicurativo.
Le nuove strutture e opere di miglioria si intendono
acquisite in proprietà del Comune di Torino
per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice
Civile, senza che competa al Concessionario alcuna
indennità o compenso di sorta previsti
dall'art. 936 del Codice Civile; le opere stesse,
equiparabili ad interventi eseguiti direttamente
dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori
ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR
380/2001.
Il concessionario costituirà cauzione a
garanzia degli obblighi contrattuali riferiti
all'esecuzione dei lavori ed in particolare al
rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza
assicurativa, fidejussione bancaria o versamento
al Civico Tesoriere della Città di Torino,
nella misura del 10% dell'importo netto delle
opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata
alla data di ultimazione dei lavori previsti nel
progetto esecutivo generale. La mancata prestazione
della cauzione nel termine previsto comporta la
revoca della concessione dell'impianto".
- Articolo 7 comma 2 "A garanzia degli obblighi
contrattuali, il concessionario si farà
carico dell'integrazione della cauzione che dovrà
essere aggiornata in Euro 929,64=".
Restano invariati gli articoli 1/3/4/5/6/7 comma
1 - 3 e l'art. 8 della convenzione approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996
n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996,
stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano
il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765
- registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643
(Allegato n. 2);
3)
di inoltrare il presente provvedimento ai settori
competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla
deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995
n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n.
mecc. 95 06840/02 (punto 1) approvata dal Consiglio
Comunale il 26/9/1995;
Il
Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione
per alzata di mano (Presenti 25 - Astenuti 8:
Bura, Galavotti, Iannetti, Invidia, Longo, Scaletti,
Stalteri e Trabucco - Votanti 17 - Voti favorevoli
17) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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