n. 109/3-04
CITTA'
DI TORINO
Provvedimento
del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto
del verbale della seduta del
20 LUGLIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 20 Luglio 2004, alle
ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera
193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO,
che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL,
BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI,
FIORITO, FREZZA, GALAVOTTI, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI,
INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI,
SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.
In
totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri:
Con
l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.
3 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE PLURIENNALE
DI LOCALI SITI IN VIA MORETTA N. 57/A ALL'ASSOCIAZIONE
"LUCERINI TORINO" E ALL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO ANZIANI G. IMBESI". APPROVAZIONE.
CITTÀ
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE
PLURIENNALE DI LOCALI SITI IN VIA MORETTA N. 57/A
ALL'ASSOCIAZIONE "LUCERINI TORINO" E
ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO ANZIANI G. IMBESI".
APPROVAZIONE.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore
della I^ Commissione GANDOLFO, riferisce:
L'Associazione
"Lucerini Torino", costituita da cittadini
della Circoscrizione 3°, i cui fini statutari
sono la divulgazione dei valori artistici e culturali
delle Città di Lucera e Torino e delle
Regioni Piemonte e Puglia, oltrechè la
promozione dell'aggregazione di gruppi artistici
e culturali, favorisce concretamente la socializzazione
tra i suoi associati mediante l'organizzazione
di una serie di attività che spaziano da
quelle culturali quali la danza e le gite turistico-culturali,
a quelle solidali quali le visite periodiche presso
le Case di Riposo di Torino, con il proprio gruppo
folkloristico.
L'Associazione "Centro Anziani G. Imbesi",
costituita da cittadini italiani e stranieri liberamente
associati, il cui fine statutario è facilitare
l'evoluzione culturale, ricreativa e sociale,
favorisce concretamente l'aggregazione tra i suoi
associati, propone attività di carattere
ricreativo, turistico, teatrale, musicale e culturale
quali, rispettivamente, gite, operette, spettacoli,
concorsi di poesie, corsi di vario genere e iniziative
di cultura regionale.
Le succitate associazioni hanno richiesto, per
lo svolgimento delle loro attività, il
rinnovo della concessione in uso pluriennale dei
locali siti in Via Moretta 57/A.
Rilevato che con atto del 25 marzo 1993 n. AP289
la Civica Amministrazione formalizzò la
concessione dei locali di proprietà comunale
assegnati alla Circoscrizione 3° siti in Via
Moretta n. 57/A, posti al piano terra all'interno
del complesso scolastico "Scuola Materna
"Moretta" - Scuola Media "Serrantini",
di superficie pari a 430 mq. c.a., costituiti
da alcune sale minori poste sui tre lati del perimetro
di un ampio salone centrale, all'Associazione
Lucerini Torino e al Centro Anziani G. Imbesi
per la durata di anni 6 a decorrere dal 1°
novembre 1992 con scadenza al 31 ottobre 1998,
e che con atto del 28 settembre 1999 n. mecc.
04945/08 la Civica Amministrazione rinnovò
la suddetta concessione per la durata di anni
quattro con decorrenza dal 1° novembre 1998,
provvedendo con successiva determinazione dirigenziale,
all'approvazione dell'atto di concessione nel
quale avrebbero trovato disciplina i reciproci
diritti ed obblighi delle parti.
Considerato che l'immobile di cui trattasi risulta
censito tra gli immobili circoscrizionali di cui
alla delibera del Consiglio Comunale del 15/02/1999
n. mecc. 9805900/49 e in relazione alle mutate
esigenze della Circoscrizione, che ha visto aumentare
in maniera esponenziale le richieste di locali
da parte delle numerose realtà associative
del territorio, è sorta la necessità
di disporre di maggiori spazi da poter concedere,
in via ricorrente e/o continuativa, a singole
associazioni che ne faranno richiesta.
A tale proposito la Circoscrizione ha ritenuto
opportuno, riservare a sé l'utilizzo del
Salone Centrale che potrà essere concesso
in modo occasionale, ricorrente o continuativo
alle Associazioni che ne faranno richiesta ai
sensi del Regolamento n. 186, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991
(mecc. 9007590/08) esecutiva dal 27 febbraio 1991,
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 4 maggio 1992 (mecc. 9204078/08) esecutiva
dal 29 maggio 1992, e procedere alla concessione
pluriennale delle sale minori.
Le Associazioni in oggetto hanno quindi formalizzato,
rispettivamente con nota del 4 maggio 2004 prot.
n. 7286 e con nota del 10 maggio 2004 prot. n.
7730, la richiesta di concessione pluriennale
limitatamente ai locali evidenziati nelle allegate
planimetrie, così come indicato nella legenda
relativa (All. n. 1 - 2).
Pertanto preso atto del permanere delle condizioni
di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento n. 214
"Regolamento per la concessione di beni immobili
comunali ad Enti ed Associazioni", approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 6
giugno 1995 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 16 febbraio 1998, che dispongono
le categorie di Enti e le tipologie di attività
ammessi per la concessione di vantaggi economici
ed agli artt. 4 e 5 che indicano gli immobili
assegnabili con procedura ordinaria, nonché
quelli per cui è prevista l'assegnazione
in deroga rispetto alla procedura ordinaria per
eccezionali e motivate esigenze connesse a progetti
di particolare rilevanza, ad un concreto interesse
e ad un utilizzo strumentale rispetto a compiti
di istituto.
Viste le istanze presentate dalle Associazioni
e valutato che entrambe possono essere ammesse
a fruire di vantaggi economici in quanto rispondono
a caratteristiche e requisiti individuati dal
succitato Regolamento, quali: l'attuazione, come
emerso dagli Statuti, di attività che non
perseguono finalità di lucro, ai sensi
dell'Art. 1 - Punto 3; la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza sociale con l'obiettivo
di promuovere, gestire ed affiancare attività
d'ordine ricreativo, culturale e sociale rivolte
ai cittadini di tutte le età a fini aggregativi
e del tempo libero, requisito richiesto dall'Art.
2 - Punto 4 e lo svolgimento sul territorio circoscrizionale
delle loro attività ormai da anni con risultati
ed esperienze positivi, requisito richiesto dall'Art.
5 - lettera A.
Tenuto conto che le attività delle Associazioni
coprono una zona della Circoscrizione carente
di strutture similari e che i locali saranno utilizzati
per l'attuazione d'attività culturali-ricreative-sportive
ritenute di particolare rilevanza sociale, si
è provveduto alla predisposizione dell'istruttoria
relativa al rinnovo, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 6 ed 8 del Regolamento citato e a
seguito di attento esame delle richieste, considerata
la valenza dell'attività culturale ed aggregativa
svolta dalle Associazioni, si è ritenuto
opportuno, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
n. 214 della Città di Torino, l'applicazione
di un canone di concessione pari al 25% del valore
di mercato determinato dalla Divisione Patrimonio,
Partecipazioni e Sistema Informativo - Settore
Logistica e Valutazioni Immobiliari.
Successivamente si è provveduto a sottoporre
le risultanze istruttorie al Gruppo di Lavoro
Interassessorile per la concessione di immobili
ad Enti ed Associazioni, costituito ai sensi del
Regolamento sopra citato, il quale ha espresso
parere favorevole in data 1.7.2004, accogliendo
la proposta di applicare, ai sensi dell'articolo
6 del già citato Regolamento, un canone
annuo di 818,01 all'"Associazione
Lucerini Torino", pari al 25% del valore
di mercato, calcolato dalla sopracitata Divisione
e un canone annuo di 1.059,56 al "Centro
Anziani G. Imbesi", pari al 25% del valore
di mercato calcolato dalla sopracitata Divisione
e, per entrambe le Associazioni, la gratuità
delle spese di riscaldamento.
Rilevato che saranno a carico dei concessionari
tutte le spese relative ai consumi di energia
elettrica, acqua, gas e telefono oltre alla tassa
raccolta rifiuti, nonché tutte le altre
spese ripetibili relative all'uso dei locali e
dei servizi condominiali, e che in particolare,
per quanto riguarda i consumi di energia elettrica
provvederanno a loro spese all'installazione,
sostituzione, riparazione e manutenzione di misuratori
parziali o filiali, o in mancanza di questi ultimi
il costo sarà addebitato in proporzione
alla percentuale del fabbricato utilizzato.
Rilevato inoltre che, per ciò che concerne
i consumi relativi all'acqua, poiché non
è possibile intestare direttamente il contratto
di fornitura, sarà richiesto a ciascun
concessionario un importo di Euro 50,00 a titolo
di rimborso forfetario.
Tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso
di questi anni che ha messo in rilievo l'importanza
del ruolo assunto dalle Associazioni in argomento
nel campo dell'aggregazione e socializzazione
dei cittadini residenti nel quartiere e valutato
che le attività svolte dalle medesime si
ritengono di particolare rilevanza sociale, in
quanto operano in una zona della Circoscrizione
carente di strutture similari, si ritiene di derogare
rispetto alla procedura ordinaria di assegnazione
e di applicare il comma 8 di cui all'art. 5 del
più volte precitato Regolamento.
Per quanto espresso si ritiene di poter accogliere
le istanze suindicate e di poter quindi proporre
al Consiglio Circoscrizionale di approvare la
concessione dei locali di cui trattasi alle Associazioni
indicate in parola, alle condizioni di cui agli
allegati schemi di disciplinare, già sottoscritti
dai concessionari per preliminare accettazione,
facenti parte integrante del presente provvedimento
deliberativo (All. n. 3 - 4).
La durata della concessione per entrambe le Associazioni
è stabilita in anni 4 e decorrerà
dal primo giorno del mese successivo alla data
di esecutività del presente provvedimento
deliberativo.
In ossequio alle disposizioni contenute nell'art.
5, comma 5, del citato Regolamento n. 214 il presente
provvedimento sarà trasmesso in copia ai
Servizi Centrali ed alle Divisioni Comunali competenti.
La proposta di concessione è stata discussa
in sede di I^ Commissione in data 9 luglio 2004.
Tutto
ciò premesso,
LA
GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visto l'Art. 46 comma 2 e 51 dello Statuto della
Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato
con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133
(n. mecc. 9600980/49) del 13.5.1996 esecutiva
dal 23.7.1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del
27.6.1996 esecutiva dal 23.7.1996 il quale, fra
l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito
alle "competenze proprie" attribuite
ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l'attività
in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all' art. 49 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Visti gli Artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 8 del Regolamento
n. 214 "Regolamento per la concessione di
beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni",
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 6 giugno 1995 e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 16 febbraio 1998;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1.
Di individuare, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del
Regolamento n. 214, per i motivi espressi in narrativa,
quale concessionario dei locali di civica proprietà,
individuati nell'allegata planimetria siti in
via Moretta 57/A, presenti nell'inventario dei
beni immobili della Città di Torino alla
partita 10023, gruppo II, Categoria XIV, avente
superficie complessiva di mq. 60,99, l'Associazione
"Lucerini Torino" Codice Fiscale 97523390017
con sede legale in via Moretta 57/A, nella persona
del suo presidente e legale rappresentante Sig.
Nicola Ieluzzi, con decorrenza dal primo giorno
del mese successivo alla data di esecutività
del presente provvedimento deliberativo, per la
durata di 4 anni eventualmente rinnovabili alla
scadenza con apposito provvedimento e alle condizioni
meglio specificate nell'allegato schema di convenzione;
2.
Di individuare, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del
Regolamento n. 214, per i motivi espressi in narrativa,
quale concessionario dei locali di civica proprietà,
individuati nell'allegata planimetria siti in
via Moretta 57/A, presenti nell'inventario dei
beni immobili della Città di Torino alla
partita 10023, gruppo II, Categoria XIV, avente
superficie complessiva di mq. 58,09, il "Centro
Anziani G. Imbesi" Codice Fiscale 97548790019
con sede legale in via Moretta 57/A, nella persona
del suo presidente e legale rappresentante Sig.
Francesco Imbesi, con decorrenza dal primo giorno
del mese successivo alla data di esecutività
del presente provvedimento deliberativo, per la
durata di 4 anni eventualmente rinnovabili alla
scadenza con apposito provvedimento e alle condizioni
meglio specificate nell'allegato schema di convenzione;
3.
Di approvare gli allegati schemi di convenzione,
già sottoscritti per preliminare accettazione
e facenti parte integrante del presente provvedimento
deliberativo, che disciplinerà i rapporti
tra la Civica Amministrazione e le Associazioni
sopraccitate con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla data di esecutività
del presente provvedimento deliberativo;
4.
Di riconoscere all'"Associazione Lucerini
Torino" il vantaggio economico consistente
nell'applicazione del canone annuo di 818,01
pari al 25% del valore di mercato e nella gratuità
delle spese di riscaldamento;
5.
Di riconoscere al "Centro Anziani G. Imbesi"
il vantaggio economico consistente nell'applicazione
del canone annuo di 1059,56 pari al 25%
del valore di mercato e nella gratuità
delle spese di riscaldamento;
6.
Di approvare l'entrata annua a titolo di canone
di concessione di Euro 818,01 da versare all'Ufficio
Cassa della Circoscrizione III, con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla data
di esecutività del presente provvedimento
deliberativo. Detto importo, da corrispondersi
in rate trimestrali anticipate, sarà aggiornato
annualmente nella misura del 75% della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT,
per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato
annualmente sulla Gazzetta Ufficiale e l'introito
annuo di 50 quale recupero a titolo forfetario
delle spese relative ai consumi d'acqua potabile;
7.
Di approvare l'entrata annua a titolo di canone
di concessione di Euro 1.059,56 con decorrenza
dalla data dal primo giorno del mese successivo
alla data di esecutività del presente provvedimento
deliberativo. Detto importo, da corrispondersi
in rate trimestrali anticipate, sarà aggiornato
annualmente nella misura del 75% della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT,
per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato
annualmente sulla Gazzetta Ufficiale e l'introito
annuo di 50 quale recupero a titolo forfetario
delle spese relative ai consumi d'acqua potabile;
8.
di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali
la concessione ed il perfezionamento degli atti
conseguenti;
9.
di inoltrare, in ossequio alle disposizioni contenute
nell'art. 5, comma 5, del citato Regolamento n.
214, il presente provvedimento in copia ai Servizi
Centrali ed alle Divisioni Comunali competenti.
10. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione
per alzata di mano, accertato e proclamato il
seguente esito:
Presenti
25
Astenuti 9 (Arnulfo, Bura, Galavotti, Iannetti,
Invidia, Longo, Scaletti, Stalteri eTrabucco)
Votanti 16
Voti favorevoli 16
D
E L I B E R A
1. Di individuare, ai sensi dell'art. 5 comma
8 del Regolamento n. 214, per i motivi espressi
in narrativa, quale concessionario dei locali
di civica proprietà, individuati nell'allegata
planimetria siti in via Moretta 57/A, presenti
nell'inventario dei beni immobili della Città
di Torino alla partita 10023, gruppo II, Categoria
XIV, avente superficie complessiva di mq. 60,99,
l'Associazione "Lucerini Torino" Codice
Fiscale 97523390017 con sede legale in via Moretta
57/A, nella persona del suo presidente e legale
rappresentante Sig. Nicola Ieluzzi, con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla data
di esecutività del presente provvedimento
deliberativo, per la durata di 4 anni eventualmente
rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento
e alle condizioni meglio specificate nell'allegato
schema di convenzione;
2.
Di individuare, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del
Regolamento n. 214, per i motivi espressi in narrativa,
quale concessionario dei locali di civica proprietà,
individuati nell'allegata planimetria siti in
via Moretta 57/A, presenti nell'inventario dei
beni immobili della Città di Torino alla
partita 10023, gruppo II, Categoria XIV, avente
superficie complessiva di mq. 58,09, il "Centro
Anziani G. Imbesi" Codice Fiscale 97548790019
con sede legale in via Moretta 57/A, nella persona
del suo presidente e legale rappresentante Sig.
Francesco Imbesi, con decorrenza dal primo giorno
del mese successivo alla data di esecutività
del presente provvedimento deliberativo, per la
durata di 4 anni eventualmente rinnovabili alla
scadenza con apposito provvedimento e alle condizioni
meglio specificate nell'allegato schema di convenzione;
3.
Di approvare gli allegati schemi di convenzione,
già sottoscritti per preliminare accettazione
e facenti parte integrante del presente provvedimento
deliberativo, che disciplinerà i rapporti
tra la Civica Amministrazione e le Associazioni
sopraccitate con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla data di esecutività
del presente provvedimento deliberativo;
4.
Di riconoscere all'"Associazione Lucerini
Torino" il vantaggio economico consistente
nell'applicazione del canone annuo di 818,01
pari al 25% del valore di mercato e nella gratuità
delle spese di riscaldamento;
5.
Di riconoscere al "Centro Anziani G. Imbesi"
il vantaggio economico consistente nell'applicazione
del canone annuo di 1059,56 pari al 25%
del valore di mercato e nella gratuità
delle spese di riscaldamento;
6.
Di approvare l'entrata annua a titolo di canone
di concessione di Euro 818,01 da versare all'Ufficio
Cassa della Circoscrizione III, con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo alla data
di esecutività del presente provvedimento
deliberativo. Detto importo, da corrispondersi
in rate trimestrali anticipate, sarà aggiornato
annualmente nella misura del 75% della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT,
per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato
annualmente sulla Gazzetta Ufficiale e l'introito
annuo di 50 quale recupero a titolo forfetario
delle spese relative ai consumi d'acqua potabile;
7.
Di approvare l'entrata annua a titolo di canone
di concessione di Euro 1.059,56 con decorrenza
dalla data dal primo giorno del mese successivo
alla data di esecutività del presente provvedimento
deliberativo. Detto importo, da corrispondersi
in rate trimestrali anticipate, sarà aggiornato
annualmente nella misura del 75% della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT,
per le famiglie degli operai ed impiegati, pubblicato
annualmente sulla Gazzetta Ufficiale e l'introito
annuo di 50 quale recupero a titolo forfetario
delle spese relative ai consumi d'acqua potabile;
8.
di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali
la concessione ed il perfezionamento degli atti
conseguenti;
9.
di inoltrare, in ossequio alle disposizioni contenute
nell'art. 5, comma 5, del citato Regolamento n.
214, il presente provvedimento in copia ai Servizi
Centrali ed alle Divisioni Comunali competenti.
Il
Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione
palese (Presenti 25 - Astenuti 9: Arnulfo, Bura,
Galavotti, Iannetti, Invidia, Longo, Scaletti,
Stalteri eTrabucco - Votanti 16 - Voti favorevoli
16) dichiara, attesa l'urgenza, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
IV Comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
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