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ATTI CONSILIARI
Servizio Centrale funzioni istituzionali

MECC. N. 2004 05914/086


n. 104/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
14 LUGLIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 14 Luglio 2004, alle ore 00,01 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: CERMIGNANI e GALAVOTTI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE "TUTELA DEL VERDE E DELLE ALBERATE".


CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE "TUTELA DEL VERDE E DELLE ALBERATE".

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione NETTIS, riferisce:

La Presidenza del Consiglio Comunale, con nota del 14/06/2004, prot. n. 2927, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul Decentramento in ordine alla deliberazione di iniziativa popolare n. mecc. 2004-04834/002 avente per oggetto "Tutela del verde e delle alberate".
Il testo del provvedimento disamina le ricadute sul patrimonio delle alberate cittadine delle intense trasformazioni urbanistiche avviatesi dopo l'adozione del nuovo P.R.G. (12/12/1993) e la sua definitiva approvazione da parte della Regione Piemonte (maggio 1995), nonché degli
interventi infrastrutturali (nuove linee di trasporto pubblico, nuovi assi viari, sottopassi e realizzazione del Passante Ferroviario, linea 1 della Metropolitana), che hanno modificato profondamente l'assetto di Torino.
Di fatto la città si è trovata per gran parte impreparata di fronte a queste trasformazioni, con alcune norme di tutela contenute all'interno delle N.U.E.A. (Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.) richiamate nell'art. 27 ("Norme di tutela ambientale") purtroppo rivelatesi insufficienti. Il riferimento alle leggi regionali e nazionali (in particolare n. 1089 e 1497 del 1939, nonché la 431 del 1985, "Legge Galasso", ora riformulate con altre nel testo unico della 490) e alle procedure in materia di V.I.A. e di V.C.A., non è stato sufficiente a salvaguardare in particolare il grande patrimonio costituito dalle alberate cittadine, storiche e non, e in più in generale il patrimonio diffuso costituito dalle aree verdi, dai parchi e dai giardini storici, dal "verde di quartiere", pesantemente intaccato dalle grandi trasformazioni con conseguenti gravi danni per l'ecostistema urbano.
Per contro, dalla metà degli anni novanta in poi, si è assistito alle crescente sensibilità da parte dei cittadini che, singolarmente o organizzati in comitati spontanei, con o senza la collaborazione delle associazioni ambientaliste, si sono opposti al taglio di alberi e alla distruzione di giardini di quartiere per far posto a parcheggi pertinenziali o pubblici, e ad infrastrutture comunque connesse alla viabilità.
L'Amministrazione Comunale per tutelare il patrimonio verde pubblico aveva già adottato un "Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verde e alberate" (delibera del Consiglio Comunale 25/11/1993), prevedendo solo sanzioni pecuniarie a amministrative nei confronti dei responsabili di interventi sul suolo pubblico della Città che venivano ad intaccare il patrimonio di verde pubblico esistente: valutazioni di risarcimento che investivano gli aspetti economici ma non certo il danno ambientale.
Per quanto riguarda invece le aree verdi e le alberate di proprietà privata, se si escludono le fasce fluviali ed il territorio collinare (tutelati da norme di rango sovraordinato regionali e nazionali relative alle aree protette e alle aree ritenute di alto valore storico-ambientale), sussistono attualmente pochissime norme di tutela in capo all'Amministrazione Comunale nei regolamenti edilizi vigenti e nelle norme del P.R.G.C.
L'argomento è stato oggetto di ripetute discussioni all'interno del Consiglio Comunale nella precedente Amministrazione, con proposte di mozioni e O.d.G. mai pervenuti all'approvazione per la ristrettezza dei tempi, nel corso del 2000 e dei primi mesi del 2001. Anche alcune proposte di integrazione alle N.U.E.A. del P.R.G.C., pervenute da associazioni ambientaliste nel corso delle discussioni sulla variante n. 37 ("Variante normativa") non sono state accolte, adducendo la motivazione di non essere "strettamente connesse" con l'articolato in oggetto.
Eppure è ormai scientificamente confermato come la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde orizzontale in piena terra migliori sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di centinaia di alberi e ampie zone ricoperte da prato si ha infatti un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evopotraspirazione e le ombreggiature che, abbassando la temperatura dell'aria, fanno calare i livelli di ozono.
La proposta di deliberazione di iniziativa popolare pervenuta vuole pertanto fornire precisi indirizzi che vincolino alla tutela tutte le alberature oltre determinate dimensioni; limitino gli abbattimenti con le condizioni di sostituzione; prescrivino norme circa le opere edili private e diano criteri dimensionali circa la progettazione delle aree verdi.

Nello specifico viene proposto il seguente percorso:
° Corredare l'Amministrazione Comunale di un efficace Regolamento per la tutela del verde, sia pubblico che privato, adottando un regolamento già in uso in altre città dando mandato alla Divisione Ambiente e Verde Pubblico di presentare al Consiglio Comunale una proposta operativa entro sei mesi dall'adozione delle presente delibera.
° Dare mandato alla Divisione Edilizia e Urbanistica di presentare al Consiglio Comunale una proposta di integrazione al Regolamento Edilizio (che attualmente è in fase di presentazione da parte degli uffici). La suddetta integrazione al regolamento edilizio dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale contestualmente all'adozione di detto regolamento.
° Dare mandato alla Divisione Ambiente e Verde di effettuare una revisione del "Regolamento dei lavori di ripristino" del 1993 integrandolo con una parte in cui venga valutato anche il danno ambientale in caso di grave manomissione, e non solo il valore economico ed ornamentale e modificandolo, come prescrizione necessaria alla salvaguardia dell'apparato radicale, nel capo II, secondo paragrafo con la seguente dicitura: "La luce netta di qualsiasi scavo da filo tronco non può essere inferiore a metri 5 (anziché 3) per le piante di prima e seconda grandezza, e metri 3 (anziché 1.5) per gli alberi di terza grandezza …"

Si propongono altresì le modifica degli artt. 23, 25 e 27 delle N.U.E.A. del P.R.G.C. con le integrazioni indicate per le parti risultante chiaramente insufficienti e/o inefficienti relativamente ai seguenti commi:
Art. 23 (Aree per la viabilità) co. 1 riga 17
Integrare con: "Ogni intervento deve consentire il reimpianto di alberate di alto fusto, coerenti con l'impianto storico originario, e garantirne la continuità"
Art. 23 co. 13
Aggiungere: "La realizzazione di parcheggi pertinenziali sottostanti aree di verde pubblico indicate dal piano con tale destinazione non è consentita; concessioni di suolo pubblico per parcheggi pertinenziali, anche fuori dalle aree verdi, dovranno evitare comunque qualsiasi interferenza con le alberate cittadine"

Art. 25 (Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico) co. 5 punto 3
Integrare con: "I parcheggi pubblici realizzati in superficie devono garantire l'inserimento di alberi di alto fusto che ne permettano l'ombreggiamento, e devono essere realizzati con pavimentazione permeabili preferibilmente atte a consentire l'inerbimento"
Art. 27 (norme di tutela ambiente) lettera b - co. 10
Aggiungere:
° Comma 10 bis: "la conservazione e la realizzazione del verde privato, sia interno alle aree di proprietà che fronteggiante gli spazi pubblici, sono da riconoscere come fattori di miglioramento ed arricchimento qualitativo e quantitativo del patrimonio ambientale della città"
° Comma 10 ter: "sono oggetto di tutela tutte le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico culturale presenti sul territorio cittadino individuate dalla legislazione regionale e nazionale e tutte le alberature con diametro superiore a cm. 20 (a 1 metro dal colletto) con esclusione delle specie vegetali non longeve e/o infestanti"
° Comma 10 quater: "per le alberate si definisce un'area di pertinenza, relativamente al loro apparato aereo e radicale, in terra, nuda o inerbita. Le aree di pertinenza delle alberature possono tollerare pavimentazioni superficiali esclusivamente di tipo permeabile, per una superficie complessiva non inferiore al 50%. Le aree di pertinenza possono essere computate sulla base delle specifiche destinazioni di PRG come superfici ai fini edificabili. Gli edifici o porzioni degli stessi che ricadano in tutto o in parte nelle aree di pertinenza se demoliti possono essere ricostruiti (se consentito dalle Norme di Attuazione del P.R.G. c.) senza eccedere le dimensioni preesistenti sia fuori che entro terra".
° Comma 10 quinquies: "l'abbattimento di alberature in presenza di opere edili private è consentito esclusivamente quando non sia possibile nessuna altra razionale soluzione alternativa di progetto, anche derogando dalle misure di rispetto, con un minimo di distanza pari a metri 5 a salvaguardia dell'apparato radicale. L'albero abbattuto deve essere sostituito con altri alberi in modo che somma di sezioni di tronco sia equivalente alla sezione del tronco abbattuto"
° Comma 11:
integrazione: "in tutti i progetti presentati le alberature ad alto fusto esistenti e sotto tutela devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali. Il rilievo delle alberature esistenti ed eventuali proposte di abbattimento vanno condotti nel rispetto dell'art. 56 della L.U.R. comma 8, per cui "il taglio dei boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi di particolare rilievo naturalistico (interventi soggetti ad autorizzazione) sono regolati dalla Legge Regionale 4/9/1979 e s.m.i. (norme per la tutela del patrimonio forestale)". Detto rilievo dovrà anche evidenziare la presenza di eventuali alberi monumentali, ai sensi della L.R. 50/95 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte). Ogni pianta di cui venga consentito l'abbattimento deve essere sostituita da altre in numero variabile da tre a cinque secondo la specie, posta a dimora su un'area di prossimità all'interno del lotto".
° Comma 12 bis:
aggiungere: "le nuove alberature devono essere studiate in modo da creare preferibilmente spazi unitari e articolati per specie omologhe, in rapporto con l'edificato e con le relative visuali prospettiche in armonia con il paesaggio circostante"
° Comma 12 ter:
aggiungere: " gli spazi a parcheggio, pubblico o privato, devono essere permeabili e dotati di alberature che consentano una miglior copertura dell'area.

Le proposte su indicate sono state già sottoposte alle competenti valutazioni dei Settori Tecnici di pertinenza.
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Strumentazione Urbanistica ha comunicato con nota del 20/5/2004, prot. n. 0817-I8/5 il proprio parere di regolarità tecnica non rilevando, nei contenuti tecnici elementi di illeggittimità o contrasti con la normativa del P.R.G., sottolineando tuttavia che i contenuti di tali proposte nell'indicare integrazioni alle N.U.E.A. (Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione) del P.R.G. -artt. 23,25 e 27- dovrebbero trovare più opportuno inserimento nelle norme di carattere regolamentare invece che nello strumento di Pianificazione Urbanistica Generale.
Anche la Divisione Ambiente e Verde - Settore Gestione Verde con nota del 3/6/2004, prot. n. 2667I8/2 ha comunicato il proprio parere favorevole, evidenziando tuttavia che la stesura del regolamento, considerata la complessità della materia, necessiterà non meno di un anno.
In data 5 luglio 2004 si è riunita la VI Commissione per esaminare la proposta di deliberazione di iniziativa popolare "Tutela del verde e delle alberate".
Alla riunione erano presenti le Associazioni ambientaliste promotrici della raccolta firme per l'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale di Torino di un Regolamento che tuteli il verde e le alberate, così come già avvenuto in altre città.
Considerate le motivazioni emerse, la VI Commissione ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare per la tutela del verde e delle alberate, così come argomentate in narrativa e qui integralmente richiamato.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti 23
Votanti 20
Astenuti 3 (Arnulfo, Invidia e Stalteri)
Voti favorevoli 15
Voti contrari 5
D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare per la tutela del verde e delle alberate, così come argomentate in narrativa e qui integralmente richiamato.

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