n. 104/3-04
CITTA'
DI TORINO
Provvedimento
del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto
del verbale della seduta del
14 LUGLIO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 14 Luglio 2004, alle
ore 00,01 nell'aula consiliare in C.so Peschiera
193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO,
che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL,
BURA, BURZIO, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO, FREZZA,
GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS,
PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI
e TRABUCCO.
In
totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: CERMIGNANI e GALAVOTTI.
Con
l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.
3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI INIZIATIVA
POPOLARE "TUTELA DEL VERDE E DELLE ALBERATE".
CITTÀ
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA
DI INIZIATIVA POPOLARE "TUTELA DEL VERDE
E DELLE ALBERATE".
Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore
della VI Commissione NETTIS, riferisce:
La
Presidenza del Consiglio Comunale, con nota del
14/06/2004, prot. n. 2927, ha richiesto alla Circoscrizione
di esprimere il parere di competenza ai sensi
degli artt. 43 e 44 del Regolamento Comunale sul
Decentramento in ordine alla deliberazione di
iniziativa popolare n. mecc. 2004-04834/002 avente
per oggetto "Tutela del verde e delle alberate".
Il testo del provvedimento disamina le ricadute
sul patrimonio delle alberate cittadine delle
intense trasformazioni urbanistiche avviatesi
dopo l'adozione del nuovo P.R.G. (12/12/1993)
e la sua definitiva approvazione da parte della
Regione Piemonte (maggio 1995), nonché
degli
interventi infrastrutturali (nuove linee di trasporto
pubblico, nuovi assi viari, sottopassi e realizzazione
del Passante Ferroviario, linea 1 della Metropolitana),
che hanno modificato profondamente l'assetto di
Torino.
Di fatto la città si è trovata per
gran parte impreparata di fronte a queste trasformazioni,
con alcune norme di tutela contenute all'interno
delle N.U.E.A. (Norme Urbanistiche Edilizie di
Attuazione del P.R.G.C.) richiamate nell'art.
27 ("Norme di tutela ambientale") purtroppo
rivelatesi insufficienti. Il riferimento alle
leggi regionali e nazionali (in particolare n.
1089 e 1497 del 1939, nonché la 431 del
1985, "Legge Galasso", ora riformulate
con altre nel testo unico della 490) e alle procedure
in materia di V.I.A. e di V.C.A., non è
stato sufficiente a salvaguardare in particolare
il grande patrimonio costituito dalle alberate
cittadine, storiche e non, e in più in
generale il patrimonio diffuso costituito dalle
aree verdi, dai parchi e dai giardini storici,
dal "verde di quartiere", pesantemente
intaccato dalle grandi trasformazioni con conseguenti
gravi danni per l'ecostistema urbano.
Per contro, dalla metà degli anni novanta
in poi, si è assistito alle crescente sensibilità
da parte dei cittadini che, singolarmente o organizzati
in comitati spontanei, con o senza la collaborazione
delle associazioni ambientaliste, si sono opposti
al taglio di alberi e alla distruzione di giardini
di quartiere per far posto a parcheggi pertinenziali
o pubblici, e ad infrastrutture comunque connesse
alla viabilità.
L'Amministrazione Comunale per tutelare il patrimonio
verde pubblico aveva già adottato un "Regolamento
dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni
di aree verde e alberate" (delibera del Consiglio
Comunale 25/11/1993), prevedendo solo sanzioni
pecuniarie a amministrative nei confronti dei
responsabili di interventi sul suolo pubblico
della Città che venivano ad intaccare il
patrimonio di verde pubblico esistente: valutazioni
di risarcimento che investivano gli aspetti economici
ma non certo il danno ambientale.
Per quanto riguarda invece le aree verdi e le
alberate di proprietà privata, se si escludono
le fasce fluviali ed il territorio collinare (tutelati
da norme di rango sovraordinato regionali e nazionali
relative alle aree protette e alle aree ritenute
di alto valore storico-ambientale), sussistono
attualmente pochissime norme di tutela in capo
all'Amministrazione Comunale nei regolamenti edilizi
vigenti e nelle norme del P.R.G.C.
L'argomento è stato oggetto di ripetute
discussioni all'interno del Consiglio Comunale
nella precedente Amministrazione, con proposte
di mozioni e O.d.G. mai pervenuti all'approvazione
per la ristrettezza dei tempi, nel corso del 2000
e dei primi mesi del 2001. Anche alcune proposte
di integrazione alle N.U.E.A. del P.R.G.C., pervenute
da associazioni ambientaliste nel corso delle
discussioni sulla variante n. 37 ("Variante
normativa") non sono state accolte, adducendo
la motivazione di non essere "strettamente
connesse" con l'articolato in oggetto.
Eppure è ormai scientificamente confermato
come la presenza di quantità di alberi
di alto fusto e di verde orizzontale in piena
terra migliori sostanzialmente il microclima,
la qualità dell'aria e il ciclo delle acque.
Con l'impianto di centinaia di alberi e ampie
zone ricoperte da prato si ha infatti un aumento
delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente
abbassamento della temperatura in tutta l'area
interessata, con effetti significativi anche per
un risparmio energetico determinato da un minor
uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento.
La barriera verde rende più salubre l'aria
con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti
quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione
di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo),
il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi,
l'evopotraspirazione e le ombreggiature che, abbassando
la temperatura dell'aria, fanno calare i livelli
di ozono.
La proposta di deliberazione di iniziativa popolare
pervenuta vuole pertanto fornire precisi indirizzi
che vincolino alla tutela tutte le alberature
oltre determinate dimensioni; limitino gli abbattimenti
con le condizioni di sostituzione; prescrivino
norme circa le opere edili private e diano criteri
dimensionali circa la progettazione delle aree
verdi.
Nello specifico viene proposto il seguente percorso:
° Corredare l'Amministrazione Comunale di
un efficace Regolamento per la tutela del verde,
sia pubblico che privato, adottando un regolamento
già in uso in altre città dando
mandato alla Divisione Ambiente e Verde Pubblico
di presentare al Consiglio Comunale una proposta
operativa entro sei mesi dall'adozione delle presente
delibera.
° Dare mandato alla Divisione Edilizia e Urbanistica
di presentare al Consiglio Comunale una proposta
di integrazione al Regolamento Edilizio (che attualmente
è in fase di presentazione da parte degli
uffici). La suddetta integrazione al regolamento
edilizio dovrà essere sottoposta all'approvazione
del Consiglio Comunale contestualmente all'adozione
di detto regolamento.
° Dare mandato alla Divisione Ambiente e Verde
di effettuare una revisione del "Regolamento
dei lavori di ripristino" del 1993 integrandolo
con una parte in cui venga valutato anche il danno
ambientale in caso di grave manomissione, e non
solo il valore economico ed ornamentale e modificandolo,
come prescrizione necessaria alla salvaguardia
dell'apparato radicale, nel capo II, secondo paragrafo
con la seguente dicitura: "La luce netta
di qualsiasi scavo da filo tronco non può
essere inferiore a metri 5 (anziché 3)
per le piante di prima e seconda grandezza, e
metri 3 (anziché 1.5) per gli alberi di
terza grandezza …"
Si propongono altresì le modifica degli
artt. 23, 25 e 27 delle N.U.E.A. del P.R.G.C.
con le integrazioni indicate per le parti risultante
chiaramente insufficienti e/o inefficienti relativamente
ai seguenti commi:
Art. 23 (Aree per la viabilità) co. 1 riga
17
Integrare con: "Ogni intervento deve consentire
il reimpianto di alberate di alto fusto, coerenti
con l'impianto storico originario, e garantirne
la continuità"
Art. 23 co. 13
Aggiungere: "La realizzazione di parcheggi
pertinenziali sottostanti aree di verde pubblico
indicate dal piano con tale destinazione non è
consentita; concessioni di suolo pubblico per
parcheggi pertinenziali, anche fuori dalle aree
verdi, dovranno evitare comunque qualsiasi interferenza
con le alberate cittadine"
Art.
25 (Ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico)
co. 5 punto 3
Integrare con: "I parcheggi pubblici realizzati
in superficie devono garantire l'inserimento di
alberi di alto fusto che ne permettano l'ombreggiamento,
e devono essere realizzati con pavimentazione
permeabili preferibilmente atte a consentire l'inerbimento"
Art. 27 (norme di tutela ambiente) lettera b -
co. 10
Aggiungere:
° Comma 10 bis: "la conservazione e la
realizzazione del verde privato, sia interno alle
aree di proprietà che fronteggiante gli
spazi pubblici, sono da riconoscere come fattori
di miglioramento ed arricchimento qualitativo
e quantitativo del patrimonio ambientale della
città"
° Comma 10 ter: "sono oggetto di tutela
tutte le alberature di interesse paesaggistico-ambientale
e storico culturale presenti sul territorio cittadino
individuate dalla legislazione regionale e nazionale
e tutte le alberature con diametro superiore a
cm. 20 (a 1 metro dal colletto) con esclusione
delle specie vegetali non longeve e/o infestanti"
° Comma 10 quater: "per le alberate si
definisce un'area di pertinenza, relativamente
al loro apparato aereo e radicale, in terra, nuda
o inerbita. Le aree di pertinenza delle alberature
possono tollerare pavimentazioni superficiali
esclusivamente di tipo permeabile, per una superficie
complessiva non inferiore al 50%. Le aree di pertinenza
possono essere computate sulla base delle specifiche
destinazioni di PRG come superfici ai fini edificabili.
Gli edifici o porzioni degli stessi che ricadano
in tutto o in parte nelle aree di pertinenza se
demoliti possono essere ricostruiti (se consentito
dalle Norme di Attuazione del P.R.G. c.) senza
eccedere le dimensioni preesistenti sia fuori
che entro terra".
° Comma 10 quinquies: "l'abbattimento
di alberature in presenza di opere edili private
è consentito esclusivamente quando non
sia possibile nessuna altra razionale soluzione
alternativa di progetto, anche derogando dalle
misure di rispetto, con un minimo di distanza
pari a metri 5 a salvaguardia dell'apparato radicale.
L'albero abbattuto deve essere sostituito con
altri alberi in modo che somma di sezioni di tronco
sia equivalente alla sezione del tronco abbattuto"
° Comma 11:
integrazione: "in tutti i progetti presentati
le alberature ad alto fusto esistenti e sotto
tutela devono essere rigorosamente rilevate, indicate
nelle planimetrie e documentate fotograficamente.
I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo,
devono essere studiati in modo da rispettare tali
alberature, nonché tutte le specie pregiate
esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati
radicali. Il rilievo delle alberature esistenti
ed eventuali proposte di abbattimento vanno condotti
nel rispetto dell'art. 56 della L.U.R. comma 8,
per cui "il taglio dei boschi, l'abbattimento
e l'indebolimento di alberi di particolare rilievo
naturalistico (interventi soggetti ad autorizzazione)
sono regolati dalla Legge Regionale 4/9/1979 e
s.m.i. (norme per la tutela del patrimonio forestale)".
Detto rilievo dovrà anche evidenziare la
presenza di eventuali alberi monumentali, ai sensi
della L.R. 50/95 (tutela e valorizzazione degli
alberi monumentali, di alto pregio naturalistico
e storico del Piemonte). Ogni pianta di cui venga
consentito l'abbattimento deve essere sostituita
da altre in numero variabile da tre a cinque secondo
la specie, posta a dimora su un'area di prossimità
all'interno del lotto".
° Comma 12 bis:
aggiungere: "le nuove alberature devono essere
studiate in modo da creare preferibilmente spazi
unitari e articolati per specie omologhe, in rapporto
con l'edificato e con le relative visuali prospettiche
in armonia con il paesaggio circostante"
° Comma 12 ter:
aggiungere: " gli spazi a parcheggio, pubblico
o privato, devono essere permeabili e dotati di
alberature che consentano una miglior copertura
dell'area.
Le proposte su indicate sono state già
sottoposte alle competenti valutazioni dei Settori
Tecnici di pertinenza.
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata -
Settore Strumentazione Urbanistica ha comunicato
con nota del 20/5/2004, prot. n. 0817-I8/5 il
proprio parere di regolarità tecnica non
rilevando, nei contenuti tecnici elementi di illeggittimità
o contrasti con la normativa del P.R.G., sottolineando
tuttavia che i contenuti di tali proposte nell'indicare
integrazioni alle N.U.E.A. (Norme Urbanistiche
Edilizie di Attuazione) del P.R.G. -artt. 23,25
e 27- dovrebbero trovare più opportuno
inserimento nelle norme di carattere regolamentare
invece che nello strumento di Pianificazione Urbanistica
Generale.
Anche la Divisione Ambiente e Verde - Settore
Gestione Verde con nota del 3/6/2004, prot. n.
2667I8/2 ha comunicato il proprio parere favorevole,
evidenziando tuttavia che la stesura del regolamento,
considerata la complessità della materia,
necessiterà non meno di un anno.
In data 5 luglio 2004 si è riunita la VI
Commissione per esaminare la proposta di deliberazione
di iniziativa popolare "Tutela del verde
e delle alberate".
Alla riunione erano presenti le Associazioni ambientaliste
promotrici della raccolta firme per l'adozione
da parte dell'Amministrazione Comunale di Torino
di un Regolamento che tuteli il verde e le alberate,
così come già avvenuto in altre
città.
Considerate le motivazioni emerse, la VI Commissione
ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133
(n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio1996 esecutiva
dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del
27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale
fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito
ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l'attività
in oggetto;
- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE
AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di
esprimere parere favorevole in merito alla proposta
di deliberazione di iniziativa popolare per la
tutela del verde e delle alberate, così
come argomentate in narrativa e qui integralmente
richiamato.
Il
Consiglio di Circoscrizione, con votazione per
alzata di mano, accertato e proclamato il seguente
esito:
Presenti 23
Votanti 20
Astenuti 3 (Arnulfo, Invidia e Stalteri)
Voti favorevoli 15
Voti contrari 5
D E L I B E R A
di
esprimere parere favorevole in merito alla proposta
di deliberazione di iniziativa popolare per la
tutela del verde e delle alberate, così
come argomentate in narrativa e qui integralmente
richiamato.
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