n. 91/3-04
CITTA'
DI TORINO
Provvedimento
del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto
del verbale della seduta del
29 GIUGNO 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 29 Giugno 2004, alle
ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera
193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO,
che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA,
BURZIO, CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA,
GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, NETTIS, SCARLATELLI,
SEMERARO e TRABUCCO.
In
totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, CAVAGLIA', GALAVOTTI,
LONGO, PEVERARO, SCALETTI e STALTERI.
Con
l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI
ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
C.
3 - PARERE IN MERITO A MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO
ENTRATE TRIBUTARIE, REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI, REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI,
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE
INIZIATIVE PUBBLICITARIE, REGOLAMENTO C.O.S.A.P.
CITTÀ
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICAZIONI
AL REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE, REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, REGOLAMENTO APPLICAZIONE
TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI,
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE
INIZIATIVE PUBBLICITARIE, REGOLAMENTO C.O.S.A.P.
Il presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore
della 1^ Commissione GANDOLFO, riferisce:
Con nota prot. 1554 V - 3 - 11 del 1 giugno 2004,
La Divisione Servizi Tributari e Catasto, ai sensi
degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento sul
Decentramento, ha chiesto alla Circoscrizione
il parere di competenza in merito alla proposta
di deliberazione citata in oggetto, relativa alle
"Modificazioni al Regolamento delle entrate
tributarie, Regolamento imposta comunale sugli
immobili, Regolamento per l'applicazione della
tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
Regolamento per l'applicazione del canone sulle
iniziative pubblicitarie, regolamento C.O.S.A.P.
"
Tali modificazioni, si rendono necessarie al fine
di poter avviare una nuova forma di gestione del
servizio di riscossione delle entrate comunali,
anche tributarie, per la cui realizzazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs
446/97, occorre preventivamente adeguare i vigenti
regolamenti Comunali in materia di entrate tributarie
e patrimoniali imposte.
Il 31 dicembre 2004 scadrà la convenzione
stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI
S.p.A. (già Conrit S.p.A.), per la riscossione
delle entrate tributarie comunali.
La Città, in considerazione dell'attuale
evoluzione normativa, in funzione dell'efficacia
ed efficienza del sistema di riscossione, oggi
gestito tramite il concessionario, sulla base
delle valutazioni a seguito riportate, non intende
riproporre il sistema della concessione, ma passare
ad una diversa modalità di gestione del
servizio in oggetto, avvalendosi di quanto disposto
dall'art. 7 del " Regolamento delle entrate
tributarie del Comune di Torino " - D Lgs
446/97 - 2004, modificato ed integrato con deliberazione
C.C. n. 29 del 15 marzo 2004.
Infatti, l'art. 7 prevede che " la gestione
delle risorse di entrata è effettuata direttamente
fino a quando l'Amministrazione Comunale non disponga
diversamente", nel rispetto delle disposizioni
di legge contenute nel D. Lgs 446/77.
L'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, prevede,
infatti, che i comuni possano disciplinare con
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie
( comma 1 ), effettuando l'accertamento dei tributi
direttamente o anche nelle forme associate, previste
dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/90,
comma 5, lettera a), ovvero affidando il servizio
di liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi e di tutte le altre entrate, nel rispetto
delle vigenti procedure in materia di affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali, non
solo a concessionari nazionali ( di cui al D.
L.gs 112/99 ), modalità sino ad ora adottata
dal Comune di Torino con la convenzione in scadenza
già menzionata, ma anche a mezzo società
per azioni o a responsabilità limitata
a prevalente capitale pubblico, previste all'art.
22, comma 3, lettera e) della legge 142/90, comma
5, lettera b) n. 1.
Con l'abrogazione della legge 142/90, ad opera
dell' art. 274, lettera q) del T.U.E.L 18 agosto
2000, n. 267, tale ultima possibilità non
è venuta meno.
Infatti, l'art 52, comma 5, lettera b) n. 1 del
D.Lgs 446/97, prevede che l'affidamento delle
attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi e di tutte le altre
entrate degli enti locali deve avvenire "
nel rispetto delle vigenti procedure in materia
di affidamento, della gestione dei servizi pubblici
locali".
Pertanto, la disciplina applicabile sulla base
della vigente normativa, è l'art. 113 del
T.U.E.L , che ha sostituito l'art 22 della già
citata legge 142/90.
L'art. 113, comma 5, lettera c) prevede tra le
forme di gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, l'affidamento a "
società a capitale interamente pubblico,
a condizione che l'Ente o gli enti pubblici titolari
del capitale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi".
L'applicabilità del suddetto articolo è
peraltro confermata dalla previsione contenuta
all'articolo 52 del D.Lgs 446/97, secondo il quale
l'affidamento del servizio di riscossione tributi
deve avvenire nel rispetto delle vigenti procedure
in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, inoltre, il servizio in oggetto
rappresenta una prerogativa della potestà
impositiva dell'Ente Locale, volta alla realizzazione
di bisogni pubblici di utilità dell'Ente
stesso.
Il vigente Statuto Comunale disciplina, all'art.
71, le modalità di gestione dei servizi
pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie
consentite dalla normativa.
Al fine quindi di passare alla nuova forma di
gestione del servizio di riscossione delle entrate
comunali, anche tributarie occorre preventivamente
adeguare i Regolamenti comunali delle entrate
tributarie e patrimoniali imposte ai sensi e per
gli effetti dell'art. 52 del D. Lgs 446/97.
Alla luce di quanto esposto e ai fini di una migliore
comprensione, si riportano, di seguito, le principali
modifiche proposte ai regolamenti in oggetto,
con efficacia a partire dal 1° Gennaio 2005:
- REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE
DI TORINO
Art. 20 - Forme di riscossione :
Il novellato 1° comma del suddetto articolo,
demanda ai singoli regolamenti disciplinanti le
diverse risorse di entrata la definizione di tutte
le modalità di riscossione, compresa quella
coattiva.
Pertanto, il 2° comma, recante la disposizione:
"la riscossione coattiva viene effettuata
dal concessionario" è stato totalmente
soppresso.
- REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Art. 10 - Norme particolari sulla riscossione
:
Il 1° comma prevede che, in luogo della possibilità
prevista dal vecchio testo del regolamento, di
effettuare la riscossione volontaria mediante
utilizzo del Mod F24 o strumenti equivalenti,
"La riscossione volontaria e coattiva dell'imposta
e dei relativi accessori sia effettuata dal soggetto
incaricato della loro riscossione".
Pertanto, alla luce di tale nuova disposizione,
il 2° e 3° comma del suddetto articolo,
relativi alle modalità di versamento presso
le filiali e gli sportelli del concessionario,
sono stati interamente soppressi.
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Art. 17 - Riscossione :
Il 1° comma , inerente le modalità
di riscossione della tassa, mediante ruoli nominativi,
secondo quanto previsto dall'art. 72 D.Lgs 507/93
e dal D.P.R 602/73 e s.m.i è stato modificato
in: "La riscossione volontaria e coattiva
della tassa e dei relativi accessori è
effettuata dal soggetto incaricato della loro
riscossione".
Il 2° comma, che prevedeva, ai fini di una
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
per il pagamento del tributo, la facoltà
dell'Amministrazione di "procedere alla riscossione
spontanea degli importi dovuti prima dell'emissione
dei ruoli esattoriali" è stato interamente
soppresso
Allo stesso modo, sono stati soppressi , all'interno
delle note relative al 1° comma dello stesso
articolo 17, i punti :
( 10 ) Art 72, D.Lgs 507/93 - Riscossione
( 11 ) D.P.R 602/73 - Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito
( 12 ) D.Lgs 46/99 - Riordino della disciplina
della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art.
1 della legge 337/98
( 13 ) D. Lgs 326/99 - Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 46/99, relativo al riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
Art. 17 - Modalità e termini per il pagamento
del canone:
Il 2° comma del precedente testo del regolamento,
che prevedeva che il canone per le autorizzazioni
di durata superiore all'anno, fosse riscosso dal
Comune, conformemente ai dettami dell'art 32 del
DLgs 46/99, sostituito dall'art 2 DLgs 326/99,
è stato così rielaborato: "Il
canone relativo agli anni successivi è
riscosso dal soggetto incaricato della riscossione
dello stesso. La riscossione coattiva del canone
e dei relativi accessori è effettuata dal
soggetto incaricato della loro riscossione".
Il punto ( 7 ) delle note comprese all'interno
dello stesso articolo 17, 2° comma, relativo
al D.Lgs 326/99 e D.lgs 46/99 " Riforma della
riscossione" è stato interamente soppresso.
- REGOLAMENTO C.O.S.A.P - CANONE DI OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 12 - Modalità e termini per il pagamento
del canone:
Il 2° comma, che prevedeva, al pari del suddetto
articolo, che il canone relativo alle concessioni
di durata superiori all'anno, fosse riscosso dal
Comune, conformemente ai dettami dell'art 32 del
DLgs 46/99, sostituite dall'art 2 DLgs 326/99,
è stato così rielaborato: "Il
canone relativo agli anni successivi è
riscosso dal soggetto incaricato della riscossione
dello stesso . La riscossione coattiva del canone
e dei relativi accessori è effettuata dal
soggetto incaricato della loro riscossione".
Pertanto, il punto ( 6 ) delle note comprese all'interno
del 2° comma dell' articolo 12, relativo al
D.Lgs 46/99 e D.Lgs 326 " Riforma della riscossione
" è stato interamente soppresso.
La 1^ Commissione, riunitasi in data 23/06/04
ha esaminato e discusso le proposte di modificazione
succitate ed evidenziati gli aspetti che si ritengono
maggiormente significativi, propone di esprimere
parere favorevole.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visto l'art 54 Dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133
( n. mecc. 9600980/49 ) del 13 maggio 1996, esecutiva
23/07/96 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49 ) esecutiva
dal 23/07/96, il quale, tra l'altro, dispone agli
artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza
attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene
l'attività in oggetto,
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del
Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
Favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le Disposizioni di legge sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di
esprimere parere favorevole, per i motivi espressi
in narrativa del presente provvedimento, che qui
integralmente si richiamano in merito alle "
Modificazioni al Regolamento delle entrate tributarie,
Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili,
Regolamento per l'applicazione della tassa per
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
Regolamento per l'applicazione del canone sulle
iniziative pubblicitarie, Regolamento C.O.S.A.P.
"
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per
alzata di mano, accertato e proclamato il seguente
esito:
Presenti
18
Votanti 15
Astenuti 3 (Arnulfo, Iannetti e Invidia)
Voti favorevoli 13
Voti contrari 2
D
E L I B E R A
di esprimere parere favorevole, per i motivi espressi
in narrativa del presente provvedimento, che qui
integralmente si richiamano in merito alle "
Modificazioni al Regolamento delle entrate tributarie,
Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili,
Regolamento per l'applicazione della tassa per
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
Regolamento per l'applicazione del canone sulle
iniziative pubblicitarie, Regolamento C.O.S.A.P.
"
|