n. 51/3-04
CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo
Strada"
Estratto del verbale della seduta del
15 APRILE 2004
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San
Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione
per la seduta ordinaria del 15 Aprile 2004,
alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so
Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente
Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL,
BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI,
FIORITO, FREZZA, GATTO, INVIDIA, IANNETTI,
LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI,
SEMERARO e STALTERI.
In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.
Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI,
GANDOLFO e TRABUCCO
Con l'assistenza del Segretario Teresa
DIENI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato
all'ordine del giorno:
C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE
N. 87 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA
7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO. ADOZIONE.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA
- POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO: C.3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE
PARZIALE N. 87 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.
17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO. ADOZIONE.
Il Presidente PAOLINO, di concerto con
il Coordinatore della II Commissione COPPERI,
riferisce:
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
- Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
- ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere
il parere di competenza a norma dell'art.
43, comma 1, del Regolamento Comunale sul
Decentramento in merito all'adozione dalla
Variante Parziale N. 87 di cui all'oggetto.
L'Amministrazione Comunale ha avviato un
processo di revisione generale del Regolamento
Edilizio della Città, il cui impianto
originario risale al 1913 ed è rimasto
quasi invariato fino ad oggi.
Tale processo di revisione ha portato alla
stesura definitiva del nuovo Regolamento
Edilizio, redatto in conformità al
Regolamento Tipo Regionale approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n.
548 -9691 del 29 luglio 1999.
Il nuovo testo è stato, dunque, realizzato
in conformità al predetto Regolamento
Tipo Regionale ma, al contempo, ripropone
quelle prescrizioni normative contenute
nel Regolamento vigente che, maggiormente,
hanno determinato i caratteri essenziali
della forma urbana consolidata e che ancora
oggi sono ritenute adeguate a disciplinare
la morfologia della nuova edificazione.
L'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo
ha condotto alla modifica di definizioni
e metodi di calcolo di alcuni usuali parametri
e indici edilizi ed urbanistici.
In particolare, nel Nuovo Regolamento Edilizio
è stata introdotta una diversa definizione
di "altezza dei fabbricati" derivante
dall'articolo 13 "altezza dei fronti
della costruzione (Hf)" e dall'art.
14 "altezza della costruzione (H)"
del titolo III del Regolamento Edilizio
Tipo Edilizio Regionale, il cui contenuto
deve essere obbligatoriamente inserito nel
Regolamento Edilizio del Comune.
E' stato, inoltre, introdotto un nuovo sistema
di valutazione della superficie "utile"
degli edifici in progetto da computare ai
fini delle verifiche urbanistico-edilizie.
Il nuovo dato di riferimento, denominato
"superficie utile lorda" (Sul)
corrisponde in sostanza alla "superficie
lorda di pavimento" (SLP) del PRG vigente,
che viene ora sostituita dalla nuova definizione.
In conformità a quanto previsto nel
Regolamento tipo regionale, sono stati esclusi
dal calcolo della superficie utile lorda
(Sul) le superfici relative ai vani accessori
(volumi tecnici, porticati, logge, parcheggi
interni, cantine e depositi interrati, vani
scala e ascensori), indipendentemente dalla
loro superficie e dalla destinazione del
fabbricato.
Con il nuovo Regolamento Edilizio è
stata, pertanto, estesa a tutti i tipi di
insediamento l'esclusione dal computo di
questi spazi accessori particolari (vani
scala e ascensori), generalizzando l'innovazione
già introdotta dal P.R.G. approvato
nel 1995 con esclusivo riferimento alle
destinazioni residenziali.
Di conseguenza, il diverso sistema di calcolo
adottato per la "Sul" determina,
in alcuni casi, uno scarto tra la superficie
calcolata in base alla vigente normativa
e quella determinata con riferimento alla
nuova definizione.
Tale scarto è crescente quanto maggiore
è l'incidenza dei connettori verticali
e dipende dalla tipologia edilizia e dalle
specifiche scelte progettuali compiute,
ma l'elemento di maggior rilevanza è
rappresentato dall'inclusione/esclusione
dei vani scala dal vigente calcolo della
S.L.P.
Perché non si produca una modifica
nel dimensionamento del P.R.G. occorre,
quindi, nell'adeguare l'impianto normativo
(N.U.E.A.) al nuovo Regolamento Edilizio
Comunale, prevedere uno specifico "correttivo".
Viene, pertanto, introdotto, con la presente
variante, un "parametro correttivo"
da applicare per gli interventi con destinazioni
d'uso diverse dalla residenza, fatta, altresì,
eccezione per gli edifici prevalentemente
sviluppati (minimo 90%) ad un solo piano.
In questi casi, ai soli fini della verifica
del rispetto degli indici edificatori di
Piano (indice di utilizzazione fondiaria/territoriale),
la Sul conteggiata dovrà essere incrementata
nella misura fissa del 10 %.
Sono stati proposti, inoltre, valori più
restrittivi a taluni parametri edilizi.
Ad esempio il rapporto di copertura consentito
non può superare in nessun caso il
valore massimo di 2/3 della superficie fondiaria
di pertinenza; ogni fronte deve "ribaltare"
su uno spazio libero antistante di ampiezza
almeno pari a 4/5 dell'altezza.
Sono state, infine, introdotte norme specifiche
per la tutela del verde privato e la difesa
delle alberature esistenti e per la realizzazione
di zone verdi con alberi di alto fusto nelle
aree di pertinenza delle nuove costruzioni.
Premesso quanto sopra, in conseguenza dell'approvazione
del Regolamento Edilizio, si rende necessario
procedere all'adeguamento delle Norme Urbanistico
- Edilizie di Attuazione del PRG relativamente
alla determinazione dei valori delle altezze
massime consentite, che la normativa regionale
demanda al P.R.G. con riferimento alle singole
aree normative, e all'allineamento delle
definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici,
contenuti per la maggior parte nell'art.
2 delle stesse norme.
Il ricorso al provvedimento di variante
è reso quindi necessario perché,
contestualmente all'approvazione del Regolamento
Edilizio, sono state introdotte alcune specifiche
norme (parametro correttivo e determinazione
dei criteri di calcolo delle altezze - art.
2 N.U.E.A. e norme abrogate - art. 34 N.U.E.A.)
che, pur non modificando l'impianto complessivo
introdotto dal nuovo Regolamento, sono finalizzate
a perfezionare il "percorso" di
adeguamento e allineamento normativo in
sintonia e in coerenza con le disposizioni
della Regione.
Si deve, pertanto, sostituire l'intero articolo
2 "Definizioni" delle Norme di
Attuazione con un nuovo articolo nel quale
sono riportate le definizioni discendenti
dal nuovo Regolamento Edilizio, confermando
così la struttura originaria dello
stesso articolo e si deve integrare l'art.
34 "Norme abrogate", così
come meglio illustrato nell'allegato 1 alla
presente deliberazione.
Il presente provvedimento di variante pertanto
prevede:
A) la sostituzione integrale dell'art.
2 "Definizioni" delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).
B) l'inserimento, in calce all'articolo
34, comma 2 delle N.U.E.A., della seguente
frase:
", ove siano espressamente indicati
i parametri edilizi-urbanistici di riferimento"
B) La conseguente modifica nel testo delle
N.U.E.A. di tutti i riferimenti, abbreviazioni,
acronimi etc. in contrasto con il nuovo
Regolamento Edilizio approvato con deliberazione
n. mecc. 2003 08280/38.
Il presente provvedimento ha rilevanza
esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità
con i piani sovracomunali vigenti e costituisce
variante parziale al PRG vigente ai sensi
dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica
Regionale.
Il presente provvedimento non comporta inoltre
decremento della dotazione di servizi pubblici.
Per quanto attiene alla quantità
globale di servizi, per effetto di tutte
le Varianti parziali del PRG vigente adottate
e approvate successivamente alla data di
approvazione del PRG, compreso il provvedimento
in oggetto, non si producono gli effetti
di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R.
56/77 e s.m.i..
Il provvedimento risulta, infine, coerente
con il Piano di zonizzazione acustica avviato
dalla Giunta Comunale con Deliberazione
n. 2002-10032/21 del 26 novembre 2002.
In data 31/03/04 la II Commissione si è
riunita per valutare la proposta di Variante
Parziale n. 87 di cui all'oggetto.
La modifica più rilevante riguarda
l'introduzione del parametro Sul che sostituisce
l'attuale SLP per la determinazione della
superficie "utile" degli edifici
in progetto da computare ai fini delle verifiche
urbanistico - edilizie.
Verificato che per gli edifici diversi dalla
residenza, per compensare la diversa definizione
tra il parametro da introdurre Sul e l'attuale
SLP, è stato introdotto un coefficiente
di correzione che limita ai livelli previsti
attualmente dal P.R.G. la superficie edificabile,
la II Commissione propone di esprimere parere
favorevole alla Variante discussa.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città
di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del
13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n.
175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva
dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli
artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri
di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali,
cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 é:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative sopra
richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
di esprimere parere favorevole alla Variante
Parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art.
17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. - Adeguamento
normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito
dell'approvazione del Nuovo Regolamento
Edilizio.
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione
per alzata di mano, (il Consigliere Cermignani
non partecipa al voto) accertato e proclamato
il seguente esito:
Presenti 20
Votanti 13
Astenuti 7 (Arnulfo, Bura, Iannetti, Invidia,
Longo, Scaletti e Stalteri)
Voti favorevoli 13
D E L I B E R A
di esprimere parere favorevole alla Variante
Parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art.
17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. - Adeguamento
normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito
dell'approvazione del Nuovo Regolamento
Edilizio.
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