REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Art. 1 Consiglio
Il Consiglio Circoscrizionale
rappresenta i Cittadini della Circoscrizione nell'ambito
dell'unità del Comune con funzioni di indirizzo,
programmazione, promozione e gestione, concorrendo
alla realizzazione degli obiettivi comuni.
Il Consiglio Circoscrizionale si compone di 25
membri eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni
di Legge e dello Statuto della Città, che
disciplinano l'elezione e la durata in carica
del Consiglio stesso.
Art. 2 Convalida
degli eletti e surrogazione
Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio
Circoscrizionale, convocato a norma di legge,
esamina le condizioni di eleggibilità e
di compatibilità degli eletti provvedendo
alla loro convalida od alla eventuale surrogazione
con le modalità previste dal T.U. per la
composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n.
570 e dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 3 Dimissioni
Le dimissioni dalla carica di
Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono
essere assunte immediatamente al protocollo della
Circoscrizione nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio
entro e non oltre dieci giorni deve procedere
alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione
delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Art. 4 Presidente
1. L'elezione del Presidente è
disciplinata dallo Statuto della Città.
2. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione
e compie tutti gli atti di amministrazione che
non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto
al Consiglio di Circoscrizione od al Direttore,
in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione,
assicurando il regolare svolgimento delle riunioni;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- può convocare e presiedere le Commissioni
di Lavoro, in caso di impedimento del Coordinatore,
o qualora la Commissione non sia convocata nei
termini previsti dal presente Regolamento;
- rilascia, sentita la Giunta Circoscrizionale,
patrocini gratuiti;
- garantisce l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti;
- sovraintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- sentita la Giunta, salvo in caso di estrema
urgenza, esercita un'autonomia decisionale sulla
scelta delle priorità manutentive.
Art. 5 Funzioni della Giunta
Esecutiva
1. Il Presidente ed i sei Consiglieri
eletti dal Consiglio Circoscrizionale al ruolo
di Coordinatori delle singole Commissioni di Lavoro
ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento
del Decentramento, di cui uno con funzioni di
Vice Presidente, costituiscono la Giunta Circoscrizionale.
2. I sei membri presiedono le sei Commissioni
di Lavoro Permanenti di cui all'art. 29 del Regolamento
sul Decentramento.
3. La Giunta Circoscrizionale coadiuva il Presidente
nelle sue funzioni esecutive. In particolare:
- definisce di concerto con il Presidente scelte
di priorità manutentiva;
- redige all'inizio di ogni anno un piano di intervento
attinente alle competenze specifiche e alla fine
di ogni anno provvede alla conseguente verifica.
4. La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione
del Presidente e comunque prima di ogni seduta
di Consiglio per formulare il relativo ordine
del giorno.
5. In caso di dimissioni di un componente della
Giunta, la surroga avviene su proposta del Presidente
e con regolare votazione palese da parte del Consiglio
Circoscrizionale a maggioranza dei votanti.
Art. 6 Costituzione
dei Gruppi Consiliari
1. La costituzione dei Gruppi
Consiliari avviene nel rispetto di quanto stabilito
dallo Statuto e deve essere comunicata al Presidente
entro i 15 giorni successivi alla prima seduta
del Consiglio Circoscrizionale di ogni tornata
amministrativa.
2. Le dichiarazioni di costituzione di ogni Gruppo
Consiliare, che ne indicano la denominazione,
sono sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri
che lo compongono.
3. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla
base delle liste di appartenenza dei Consiglieri
Circoscrizionali o di una diversa dichiarazione
di volontà. I Gruppi Consiliari che si
costituiscono sulla base della lista di appartenenza
dei Consiglieri non sono condizionati ad un numero
minimo di aderenti.
4. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla
base di una dichiarazione di volontà prescindente
dalla lista di appartenenza devono essere costituiti
da almeno due Consiglieri. Fa eccezione il Gruppo
Misto.
5. I Consiglieri che non dichiarano la partecipazione
ad altro Gruppo consiliare compongono il Gruppo
Misto.
Art. 7 Capigruppo
Consiliari
1. Entro 15 giorni dalla comunicazione
della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare,
ogni Gruppo composto da più di un Consigliere
deve provvedere a comunicare al Presidente il
nominativo del proprio Capogruppo. La comunicazione
deve essere sottoscritta da più della metà
dei Consiglieri del Gruppo.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma
1, è considerato Capogruppo agli effetti
del presente Regolamento, il Consigliere che ha
ottenuto il maggior numero di preferenze.
3. Ogni Gruppo Consiliare può altresì
comunicare l'elezione di un Vicecapogruppo.
4. In caso di dimissioni comunicate al Presidente
da un Capogruppo o di sua cessazione dalla carica
di Consigliere, sino all'elezione del nuovo Capogruppo,
è considerato Capogruppo, agli effetti
del presente Regolamento, il Vicecapogruppo o,
qualora il Gruppo ne sia privo, il Consigliere
che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Art. 8 Conferenza
dei Capigruppo
1. Le riunioni della Conferenza
dei Capigruppo sono convocate, di norma in forma
scritta, dal Presidente della Circoscrizione che
ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la
Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento
quando sia deciso dalla Conferenza stessa in una
precedente riunione oppure entro 5 giorni dalla
richiesta di almeno due Capigruppo che rappresentino
almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo
sono convocate con almeno quarantotto ore di anticipo,
riducibili a ventiquattro per motivate ragioni
di urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine
del giorno della riunione.
4. Il Presidente può inoltre convocare
la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore
di quello di cui al comma precedente quando sia
deciso dalla Conferenza stessa in una precedente
riunione e di propria iniziativa per ragioni assolutamente
non prevedibili.
5. Per ragioni connesse all'organizzazione dei
lavori dell'adunanza, il Presidente può
convocare con breve anticipo la Conferenza dei
Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista
per la riunione del Consiglio Circoscrizionale
e la può riunire in qualsiasi momento dell'adunanza
del Consiglio. Qualora la seduta sia già
stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.
La Conferenza dei Capigruppo può stabilire,
di volta in volta, di derogare ai limiti dei tempi
di intervento previsti dal presente Regolamento
e può prevedere un diverso ordine di trattazione
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ferma restando la competenza del Presidente
e del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo
formula proposte ed esprime un parere obbligatorio
sulle questioni istituzionali e sull'informazione.
7. Per l'esercizio delle funzioni della Conferenza
dei Capigruppo nelle materie indicate nei commi
5 e 6 del presente articolo, agli effetti del
numero legale per la validità delle sedute
e delle votazioni, ogni Capogruppo rappresenta
i Consiglieri del proprio gruppo e ne esprime
i voti ed è necessaria la presenza dei
componenti che rappresentino la maggioranza dei
Consiglieri. Il Presidente è computato
individualmente. Proposte e pareri si considerano
approvati quando ottengano i voti favorevoli dei
componenti della Conferenza i quali, in virtù
dei Consiglieri rappresentati, esprimano la maggioranza
dei voti.
8. Le funzioni di Segretario della Conferenza
dei Capigruppo sono svolte dal Direttore o da
un funzionario all'uopo delegato.
Art. 9 Coordinatori
delle Commissioni di Lavoro
1. Ogni Commissione permanente
è presieduta e curata dal Coordinatore
il quale:
a) convoca, di norma sentita la Giunta, la Commissione
secondo le modalità di cui all'art. 29
comma 8 del Regolamento del Decentramento e assicura
il regolare svolgimento dei lavori;
b) cura i rapporti con il Consiglio Circoscrizionale,
riferendo sui lavori della Commissione;
c) presenta al Presidente e alla Giunta le proposte
e i pareri elaborati dalla Commissione.
2. I componenti la Giunta Circoscrizionale riferiscono,
ciascuno per la parte di propria competenza, alla
relativa Commissione Comunale competente, su mandato
del Presidente, circa le deliberazioni approvate
dal Consiglio Circoscrizionale e rinviate dal
Consiglio Comunale.
3. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno
della Commissione, prevedendo la possibilità
di riservare un periodo di tempo in cui i Cittadini
presenti potranno brevemente esporre problematiche
rientranti nelle materie di competenza della Commissione.
Art. 10 Commissioni
di Lavoro Permanenti
1. La Giunta si avvale, per lo
svolgimento delle sue funzioni, delle Commissioni
di Lavoro Permanenti che svolgono, mediante indagini,
studi, esami e proposte, l'attività preparatoria
e consultiva per i provvedimenti di competenza
del Consiglio Circoscrizionale.
2. Le Commissioni di Lavoro Permanenti garantiscono
il costante collegamento tra le attività
istituzionali e le istanze partecipative.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono sei:
I. Commissione: bilancio e programmazione - patrimonio
- economato - personale e ordinamento uffici -
servizi demografici
II. Commissione: urbanistica - edilizia privata
- viabilità e trasporti - A.T.M. - arredo
urbano, lavori pubblici ed edilizia pubblica -
servizi tecnologici
III. Commissione: problemi del lavoro - industria,
artigianato e commercio
IV. Commissione: sanità e servizi sociali
V. Commissione: cultura - istruzione - sport -
turismo e tempo libero - gioventù
VI. Commissione: ecologia e ambiente - verde pubblico
- AEM - SMAT - AMIAT
4. Le Commissioni di Lavoro Permanenti sono costituite
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
e devono riunirsi almeno ogni 3 mesi.
5. Ogni Commissione è costituita dal Coordinatore,
che la presiede, dai Consiglieri iscritti e da
tutti i Cittadini, Associazioni ed Enti che abbiano
presentato apposita richiesta presso la Segreteria
della Commissione.
6. I nominativi dei Consiglieri componenti le
singole Commissioni devono essere recepiti in
appositi provvedimenti deliberativi.
7. La convocazione delle Commissioni, inviata
ai loro componenti, è trasmessa ai Capigruppo
e resa nota alla Cittadinanza mediante affissione
dell'avviso all'Albo Pretorio.
8. I membri non Consiglieri di una Commissione
decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.
9. Delle sedute di Commissione è tenuto
verbale mediante registrazioni fonografiche a
cura della Segreteria della Commissione.
Art. 11 Funzioni delle Commissioni
di Lavoro Permanenti
1. Le Commissioni di Lavoro Permanenti
hanno il compito:
a) di esaminare e approfondire, in sede referente,
proposte di deliberazione. Tali proposte dovranno
essere discusse per prime, nell'ordine dei lavori
della Commissione.
b) di proporre proprie deliberazioni, tramite
il Coordinatore, al Consiglio Circoscrizionale
e di trasmettere con le medesime procedure proposte
di deliberazioni sottoscritte da un Consigliere
o da almeno 300 elettori della Circoscrizione,
accompagnandole con il proprio parere.
c) di esprimere su richiesta del Presidente, della
Giunta, del Consiglio pareri preliminari di natura
non vincolante, in ordine a quelle iniziative
sulle quali sia ritenuta opportuna una preventiva
consultazione.
d) di esprimere parere preventivo, ove richiesto,
a petizioni sottoscritte da almeno 100 elettori
della Circoscrizione ed interrogazioni.
e) di disporre indagini, studi ed esami su questioni
di competenza delle Commissioni.
2. I lavori delle Commissioni sono pubblici.
3. Le proposte di deliberazione devono essere
presentate preventivamente alla Commissione competente.
Ogni Consigliere ha facoltà di rinviare
in Commissione le proposte di deliberazione iscritte
all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale
senza essere state preventivamente discusse in
Commissione.
4. In caso di necessità od urgenza il Presidente
ha facoltà di iscrivere all'ordine del
giorno del Consiglio Circoscrizionale proposte
di deliberazione non presentate alla Commissione
consiliare competente previa consultazione della
Conferenza dei Capigruppo.
Art. 12 Sottocommissioni
di Lavoro
1. Il Consiglio di Circoscrizione, sentita la
Commissione competente per materia, può
deliberare la costituzione di apposite Sottocommissioni
per materie specifiche, che richiedano una propria
sede di approfondimento.
2. Il Consigliere Coordinatore della Sottocommissione
viene eletto con le stesse modalità previste
per i Coordinatori delle Commissioni Permanenti
e non fa parte della Giunta Esecutiva di Circoscrizione.
3. Ogni Consigliere, Cittadino, Ente, Associazione
o rappresentante di Gruppi od organizzazioni può
far parte, su richiesta, delle Sottocommissioni.
4. Le Sottocommissioni possono avvalersi di esperti
esterni.
5. Il Coordinatore della Sottocommissione riferisce
periodicamente alla Commissione competente sui
lavori svolti, ponendola in grado di esercitare
pienamente le proprie funzioni.
6. I Consiglieri che partecipano alla Sottocommissione
non hanno diritto al gettone di presenza, salvo
diversa disposizione di Legge o di Regolamento
Comunale.
Art. 13 Riunioni
Congiunte
Per l'esame di problemi di interesse
comune sono previste, su iniziativa di uno o più
Coordinatori o del Presidente, le Riunioni Congiunte
tra due o più Commissioni o Sottocommissioni.
Art. 14 Commissioni
di Lavoro Straordinarie
1. Per particolari finalità il Consiglio
può istituire, con deliberazione assunta
a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni
di lavoro straordinarie.
2. L'atto istitutivo indica un Consigliere Coordinatore
che dovrà presentare alla Conferenza dei
Capigruppo il piano di attività e, in tempi
e modi concordati con la stessa, l'andamento dei
lavori.
3. Alla scadenza del termine previsto per la conclusione
dei lavori dovrà essere presentata dalla
Commissione una relazione per la discussione finale
in Consiglio Circoscrizionale per l'adozione dei
provvedimenti necessari.
Art. 15 Assemblee
e consultazioni
1. Per consentire la più
larga partecipazione al processo di formazione
dei provvedimenti di carattere generale il Consiglio
di Circoscrizione può convocare Assemblee
dei Cittadini e promuovere Consultazioni di categorie
o di settori della popolazione e delle forze sociali
operanti sul territorio.
2. Le Assemblee possono essere convocate su richiesta
del Consiglio Comunale, di una Commissione di
Lavoro della Circoscrizione, di una Commissione
Consiliare Comunale, di un terzo dei Consiglieri
assegnati alla Circoscrizione, di 300 elettori
della Circoscrizione, di comitati spontanei del
territorio, delle organizzazioni sindacali, degli
organi collegiali della scuola e di altre forze
sociali.
3. Tali richieste devono indicare l'argomento
di cui si propone la discussione o la consultazione.
Le Assemblee dei Cittadini e le Consultazioni
di categoria vengono convocate dal Presidente
che ne fissa la data entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta.
4. Il Presidente, inoltre, ne cura la più
ampia pubblicizzazione con i mezzi a disposizione
della Circoscrizione, ne dà avviso al Sindaco,
al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri
di Circoscrizione. Il Presidente presiede l'Assemblea
o delega a tal fine un Coordinatore, ne garantisce
il regolare svolgimento, assicura l'esercizio
dei diritti di parola e comunica al Consiglio
le indicazioni emerse nel dibattito.
5. Ogni deliberazione del Consiglio di Circoscrizione
che si riferisce agli argomenti discussi nelle
Assemblee deve darne esplicita menzione; devono
altresì essere motivate le decisioni assunte
difformi dagli orientamenti prevalsi in Assemblea
o dall'esito delle Consultazioni.
6. Nelle Assemblee hanno diritto di parola tutti
i Cittadini che lo richiedano, per un tempo non
superiore a 5 minuti ciascuno e soltanto sulla
materia all'ordine del giorno.
7. Delle sedute delle Assemblee è tenuto
verbale mediante registrazioni fonografiche a
cura della Segreteria della Commissione.
Art. 16 Funzionamento
del Consiglio di Circoscrizione
Le riunioni e le funzioni del
Consiglio Circoscrizionale sono disciplinate dal
Regolamento Comunale del Decentramento approvato
con deliberazioni del Consiglio Comunale in data
13 maggio 1996 e 27 giugno 1996, esecutive dal
23 luglio 1996, in vigore dal 22 agosto 1996,
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
del 21 ottobre 1996, esecutiva dal 15 novembre
1996, in vigore dal 14 dicembre 1996 e dal presente
Regolamento e sono improntate alla più
ampia partecipazione dei Cittadini e delle formazioni
sociali.
Art. 17 Presidenza
delle sedute
1. Il Consiglio di Circoscrizione
è presieduto dal Presidente. In caso di
sua assenza o di impedimento presiede il Vice
Presidente.
2. In caso di assenza del Presidente e del Vice
Presidente svolge le funzioni di Presidenza il
Consigliere Anziano, intendendosi come tale il
Consigliere che ha riportato la maggior cifra
elettorale.
Art. 18 Convocazione
del Consiglio
1. Il Consiglio Circoscrizionale
è convocato dal Presidente almeno una volta
al mese.
2. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale
è tenuto a riunire il Consiglio, in un
termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano:
a) un quinto dei Consiglieri Circoscrizionali
assegnati;
b) Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo
del Comune;
c) tre elettori, preventivamente identificati
dalla Circoscrizione, che abbiano raccolto su
di un ordine del giorno scritto la firma, della
cui autenticità essi devono farsi garanti,
di almeno 300 elettori Circoscrizionali;
d) il Presidente del Consiglio Comunale previa
decisione della Conferenza dei Capigruppo del
Comune.
3. I proponenti devono indicare l'ordine del giorno.
4. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale
è fatta dal Presidente mediante avvisi
scritti e pubblici recanti l'ordine del giorno.
Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri
almeno 5 giorni prima della riunione o, in caso
di urgenza, 24 ore prima.
5. Copia della convocazione, con relativo ordine
del giorno, deve essere inviata entro gli stessi
termini al Sindaco, agli Assessori, al Presidente
ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale e deve
essere affissa all'Albo Pretorio Circoscrizionale
e Comunale.
6. Unitamente agli avvisi di convocazione sono
trasmessi l'ordine del giorno e le proposte di
deliberazione ed eventuali altri documenti relativi
all'ordine del giorno. In ogni caso la documentazione
è depositata presso la Segreteria Consiglio
entro 48 ore precedenti la seduta, entro 24 ore
nel caso di convocazione urgente.
7. Con lo stesso avviso possono essere convocate
più adunanze.
8. Gli eventuali supplementi all'ordine del giorno
possono essere recapitati successivamente, purché
almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
9. Recapitandone l'avviso ai componenti del Consiglio
almeno 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza
il Presidente può, per motivate ragioni,
revocare la convocazione di un'adunanza, aggiungendo
gli argomenti dei quali era prevista la trattazione
all'ordine del giorno di altra adunanza già
convocata o procedendo contestualmente alla convocazione
di altra adunanza.
Art. 19 Adunanze
segrete
1. L'adunanza del Consiglio Circoscrizionale si
tiene in forma segreta quando vengono trattati
argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità
personali, sulle condizioni economiche, sulla
vita privata, sulla correttezza di una persona,
salvo i casi in cui la discussione riguardi lo
specifico operato politico-amministrativo di un
componente del Consiglio.
2. Quando nella discussione di un argomento in
seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti
nei casi stabiliti al comma precedente, il Presidente
invita a chiuderla senza ulteriori interventi
e accerta se chi stava intervenendo intenda continuare
o se altri intendano intervenire sulla stessa
questione. In caso affermativo il Presidente dispone
la trattazione in seduta segreta e, prima di autorizzare
la ripresa dei lavori, cura che le persone estranee
al Consiglio, escluse quelle di cui al comma 3
del presente articolo, escano dall'aula.
3. Durante le sedute segrete possono restare in
aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai
componenti del Consiglio, il Segretario dell'adunanza
ed i dipendenti necessari alla verbalizzazione.
Art. 20 Adunanze
aperte
1. Per rilevanti motivi di interesse
pubblico il Presidente, sentita la Conferenza
dei Capigruppo, può convocare su uno specifico
argomento una adunanza del Consiglio Circoscrizionale
aperta alla partecipazione dei rappresentanti
di Istituzioni, Associazioni e Cittadini. L'avviso
di convocazione deve dare notizia del carattere
aperto della seduta.
2. I soggetti da invitare e le modalità
organizzative del dibattito, compresi i tempi
per gli interventi dei componenti del Consiglio
e dei gruppi, sono decise dal Presidente, sentita
la Conferenza dei Capigruppo.
3. Al termine di una adunanza aperta, dopo l'uscita
dall'aula degli invitati, possono essere sottoposti
alla discussione e al voto del Consiglio Circoscrizionale
proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento
oggetto della seduta. Nelle sedute aperte non
possono essere trattati argomenti diversi da quelli
oggetto della seduta.
Art. 21 Inizio
dell'adunanza. Apertura e validità delle
sedute. Sospensioni dell'adunanza
1. La seduta del Consiglio di
Circoscrizione si apre validamente quando il Presidente
accerta la presenza della maggioranza dei Consiglieri
assegnati, a mezzo del Segretario, d'ordine del
Presidente o su richiesta di un Consigliere.
2. I componenti del Consiglio convocati all'adunanza
del Consiglio Circoscrizionale, che siano impossibilitati
a parteciparvi, giustificano per iscritto al Presidente
la propria assenza. La giustificazione deve pervenire,
o essere comunicata tramite altro Consigliere
presente in aula, entro il termine della seduta
e di essa è data menzione nel verbale dell'adunanza.
3. L'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute
consecutive comporta la decadenza dalla carica
di Consigliere prevista dall'art. 11, comma 1
del Regolamento del Decentramento.
4. Comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni
e ordini del giorno devono essere trattati a seduta
aperta.
5. Le interpellanze sono trattate in Consiglio
prima dell'apertura della seduta anche in assenza
del numero legale dei Consiglieri; in caso di
assenza dell'interpellante l'interpellanza viene
iscritta al Consiglio successivo.
6. Trascorsa un'ora dalla convocazione o comunque
dal momento del raggiungimento del numero legale,
ove non sia stato esaurito l'ordine del giorno
per la parte di cui al comma 5, è facoltà
di ciascun Consigliere richiedere la prosecuzione
della discussione. Sull'istanza decide il Presidente
ed in caso di mancato accoglimento della stessa
la decisione è demandata al Consiglio che
decide a votazione palese, per alzata di mano,
senza discussione.
7. Se, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso
di convocazione, non risulta raggiunto il numero
legale di Consiglieri, dopo la discussione di
eventuali interpellanze, il Presidente ne fa dare
atto a verbale e dichiara chiusa la seduta.
Art. 22 Numero legale e sua verifica
1. Il numero legale necessario
alla validità della seduta deve sussistere
per tutta la sua durata.
2. Qualora il Presidente accerti, in occasione
di una votazione od in un qualsiasi altro momento,
il venir meno del numero legale dichiara chiusa
la seduta.
3. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante
le dichiarazioni di voto e non interrompendo un
intervento in corso, ogni Capogruppo può
richiedere al Presidente, utilizzando la formula
"chiedo la verifica del numero legale",
di constatare la presenza in aula della maggioranza
dei Consiglieri. Il Presidente procede alla verifica
disponendo che il Segretario effettui un appello
nominale dei Consiglieri. La verifica deve concludersi
entro i 3 minuti successivi. Il Presidente dichiara
l'esito della verifica e qualora esso sia negativo
dichiara chiusa la seduta.
Art. 23 Segretario
dell'adunanza
Le funzioni di Segretario del
Consiglio sono assolte dal Direttore o, in caso
di assenza o impedimento, da un funzionario all'uopo
delegato. In particolare, il Segretario coadiuva
il Presidente nel tener nota dei Consiglieri iscritti
a parlare, dare lettura dei processi verbali,
delle proposte e dei documenti, provvedere all'appello
nominale, accertare il risultato delle votazioni
palesi. Il Segretario provvede inoltre, ai sensi
di Legge, a redigere e quindi a sottoscrivere
i verbali delle sedute del Consiglio.
Art. 24 Ordine
del giorno dei lavori
1. Gli argomenti elencati nell'ordine
del giorno sono trattati secondo l'ordine di iscrizione.
2. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti
sono trattati di norma nel seguente ordine:
- comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
- interpellanze;
- proposte di deliberazione;
- proposte di pareri;
- proposte di mozioni;
- proposte di ordine del giorno;
- proposte di ordine del giorno non iscritte all'ordine
del giorno.
3. Proposte di inversione, salve sempre le precedenze
di Legge, possono essere formulate sia dal Presidente,
sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga,
le stesse si intendono accettate. In caso contrario
esse sono sottoposte al voto del Consiglio che
avverrà per alzata di mano, senza discussione.
4. La Conferenza dei Capigruppo può decidere
un diverso ordine di trattazione degli argomenti.
Art. 25 Comunicazioni
e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine
del giorno
1. In apertura d'ogni seduta il
Presidente ed i Coordinatori possono effettuare
brevi comunicazioni su argomenti non iscritti
all'ordine del giorno. Su di esse ogni Consigliere
può intervenire per un tempo non superiore
a 3 minuti.
2. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere
la parola per importanti od urgenti comunicazioni
su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
e per celebrazioni, previa richiesta al Presidente.
In caso di rifiuto da parte del Presidente, si
procede a votazione immediata per alzata di mano,
senza discussione.
3. Le comunicazioni e gli eventuali interventi
devono essere contenuti nel limite di 3 minuti
ciascuno.
Art. 26 Questioni
pregiudiziali e sospensive
1. Si ha questione pregiudiziale quando mediante
una mozione d'ordine motivata si richiede che
un argomento all'ordine del giorno non venga discusso.
2. Si ha questione sospensiva quando un Consigliere
richieda, precisandone i motivi, che un oggetto
iscritto all'ordine del giorno venga rinviato
ad altra seduta.
3. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono
essere proposte prima dell'inizio della relativa
discussione.
5. Successivamente, è facoltà del
Presidente ammetterle se giustificate da elementi
emersi dopo l'inizio della discussione.
6. Gli interventi per porre questioni pregiudiziali
o sospensive non possono superare la durata di
3 minuti. Un solo Consigliere è ammesso
a parlare a favore e uno contro.
7. Esse sono discusse e messe in votazione prima
che si proceda alla discussione di merito.
Art. 27 Fatto
personale
1. Costituisce fatto personale
il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle
espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.
2. Ogni componente del Consiglio presente all'adunanza
ha diritto di intervenire per fatto personale
richiedendo la parola al Presidente che la concede
per un tempo non superiore a 3 minuti.
3. Hanno diritto di replica unicamente il Consigliere
o i Consiglieri che hanno provocato il fatto personale,
per un tempo non superiore a 3 minuti.
4. E' facoltà del Presidente rinviare la
discussione al termine della seduta quando ritenga
che essa possa provocare turbative al normale
svolgimento dei lavori.
Art. 28 Poteri
del Presidente in ordine alla durata degli interventi
nella discussione
1. Il Presidente garantisce il rispetto dei tempi
di intervento previsti dal presente Regolamento.
2. Il Presidente concede la parola, precisa i
termini delle questioni sulle quali si discute
e si vota, indice le votazioni, stabilisce l'ordine
delle votazioni e ne proclama il risultato.
3. A tal fine egli ha facoltà di prendere
la parola e di intervenire in qualsiasi momento
nella discussione.
Art. 29 Disciplina
delle adunanze
1. Spettano al Presidente i poteri
disciplinari nella parte dell'aula riservata al
pubblico. Egli li esercita valendosi discrezionalmente
dell'assistenza del Corpo dei Vigili Urbani.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula
del Consiglio se non su richiesta del Presidente
e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può
essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri
se non per ragioni di servizio o per decisione
motivata dal Presidente.
4. Le persone che, nella parte riservata al pubblico,
assistono alla seduta debbono rimanere in silenzio
e tenere un contegno corretto.
5. Il Presidente può espellere dall'aula
coloro che non ottemperino a quanto disposto nel
comma precedente.
6. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula
per tutta la seduta. Quando il pubblico non si
attenga alle disposizioni di cui al precedente
comma 4 o non si possa accertare l'autore di disordini,
il Presidente, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti,
può far sgomberare l'aula ai sensi di Legge.
Art. 30 Comportamento
dei partecipanti alle adunanze e disciplina degli
interventi
1. Durante le adunanze del Consiglio,
i partecipanti devono mantenere un contegno consono
alla dignità dell'assemblea, corretto e
tale da garantire l'esercizio delle funzioni del
Consiglio nel rispetto delle Leggi, dello Statuto
e dei Regolamenti.
2. Gli oratori nei loro interventi devono attenersi
all'oggetto della discussione. Ove un oratore
se ne discosti, il Presidente lo richiama. Qualora
l'oratore non rientri nell'argomento in discussione
o, successivamente, se ne discosti nuovamente,
il Presidente procede ad un secondo richiamo.
Se l'oratore prosegue nel suo comportamento, il
Presidente gli toglie la parola.
3. Gli oratori nei loro interventi non devono
pronunciare parole oltraggiose né tali
da costituire violazioni della Legge, né
fare riferimenti alla vita privata ed alle qualità
personali degli Amministratori o di altre persone
ove non siano attinenti all'oggetto della discussione
(richiedendo in tal caso, ove previsto, la seduta
segreta). Qualora un oratore non si attenga a
tali prescrizioni, il Presidente lo diffida dal
continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la
parola.
4. A nessuno è permesso interrompere chi
ha la parola.
Art. 31 Sanzioni
nei confronti dei partecipanti alle adunanze
1. Se un partecipante all'adunanza
pronuncia parole o assume atteggiamenti oltraggiosi,
ovvero disturba con il proprio contegno la libertà
della discussione e l'ordine della seduta, o continua
a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto
la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni
di cui all'art. 29 del presente Regolamento, il
Presidente lo richiama formalmente.
2. Qualora egli prosegua nel suo comportamento
anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente
può decidere l'espulsione del responsabile
dall'aula e la sua esclusione per tutto il resto
della seduta. Sulla decisione del Presidente non
è ammessa discussione.
3. Se chi è stato espulso si rifiuta di
ottemperare all'invito del Presidente di lasciare
l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Nei casi di cui al precedente comma il Presidente,
se necessario, può ricorrere alla forza
pubblica per ripristinare l'ordine.
Art. 32 Trattazione
degli argomenti e tempi di intervento
1. Il Presidente dopo la lettura degli argomenti
iscritti all'ordine del giorno dà la parola
agli iscritti a parlare nell'ordine di richiesta.
2. Le modalità di discussione delle interpellanze
sono disciplinate dall'art. 37 del presente Regolamento.
3. Gli interventi per comunicazioni su argomenti
non iscritti all'ordine del giorno, per fatto
personale e per mozioni d'ordine sono disciplinati
dagli artt. 25, 27 e 39 del presente Regolamento.
4. Sulle proposte di deliberazione, mozioni ed
ordini del giorno si procede nel seguente ordine:
a) Il presentatore ha diritto di illustrare la
proposta di deliberazione per un tempo non superiore
a 5 minuti.
b) Ogni Consigliere può intervenire per
non più di due volte. Ciascun intervento
non può essere superiore a 5 minuti.
c) Nessun Consigliere può parlare più
di due volte sullo stesso argomento, tranne che
per richiamo alla Legge, al Regolamento o per
fatto personale.
d) Il presentatore può replicare al termine
degli interventi per un tempo non superiore a
5 minuti.
5. I tempi di intervento indicati nel comma 4
del presente articolo sono raddoppiati per la
discussione della deliberazione di approvazione
del programma annuale di attività, con
le specifiche proposte di stanziamento, e degli
interventi da inserire nel programma pluriennale
degli investimenti di cui all'art. 49, comma 3
del Regolamento del Decentramento nonché
per la discussione del parere da esprimere sugli
schemi del bilancio preventivo, sul programma
annuale dell'Amministrazione e sul Programma annuale
delle opere pubbliche, predisposti dalla Giunta
Comunale di cui all'art. 43, comma 1 sub b) del
Regolamento del Decentramento.
6. A richiesta di un Consigliere il Consiglio
può deliberare, a maggioranza dei presenti,
di dare la parola ai cittadini per un tempo non
superiore a 3 minuti ciascuno.
Art. 33 Emendamenti e subemendamenti
1. Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare
emendamenti e subemendamenti relativi all'oggetto
in discussione. L'emendamento consiste in sostituzioni,
soppressioni o aggiunte nel testo di un provvedimento.
Il subemendamento consiste nella modificazione
di un emendamento già presentato. Non può
essere presentato più di un subemendamento
per ciascun emendamento.
2. Gli emendamenti ed i subemendamenti devono
essere redatti in forma scritta e presentati al
Segretario prima della fine della discussione
di una proposta. A tal fine può essere
concesso dal Presidente un breve termine per la
redazione. E' ammessa la forma orale, col consenso
del Presidente, per modificazioni di lieve entità.
Più proposte di emendamenti e subemendamenti
relativi alle diverse parti della deliberazione
possono essere accorpate sulla base di una mozione
approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Sulle proposte di emendamento e di subemendamento
ad una proposta di deliberazione sottoposte al
Consiglio Circoscrizionale è acquisito
il parere di regolarità tecnica del Direttore.
Il Presidente, su conforme parere del Segretario
dell'adunanza, può disporre che si prescinda
dall'acquisizione preventiva di tale parere e
che esso sia acquisito sulla proposta di deliberazione
comprensiva degli emendamenti approvati, prima
che essa sia sottoposta al voto del Consiglio,
anche sospendendo a tal fine la discussione.
4. Qualora l'emendamento approvato comporti una
variazione contabile dovrà essere acquisito
il parere di regolarità contabile del Direttore
Finanziario.
In tal caso, la proposta di deliberazione sarà
sottoposta all'approvazione del Consiglio nella
seduta successiva all'acquisizione del parere
di regolarità contabile.
5. Qualora uno o entrambi i pareri, di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo, sulla proposta
di deliberazione emendata siano negativi può
essere sottoposto al Consiglio Circoscrizionale
un emendamento soppressivo delle modificazioni
apportate oggetto del rilievo negativo.
6. Nella trattazione di emendamenti e subemendamenti
ad una proposta di deliberazione si procede come
segue:
a) Illustrazione dell'emendamento da parte di
uno dei presentatori per un tempo non superiore
a 3 minuti.
b) Illustrazione del subemendamento da parte di
uno dei presentatori per un tempo non superiore
a 2 minuti.
c) Interventi sul subemendamento da parte di un
Consigliere per ogni Gruppo Consiliare per un
tempo non superiore a 3 minuti.
d) Votazione del primo subemendamento.
e) Discussione dell'emendamento con possibilità
di intervento per un tempo non superiore a 3 minuti
per un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare
e non superiore a 1 minuto per gli altri Consiglieri.
f) Votazione dell'emendamento.
7. Per la votazione degli emendamenti si procede
secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi,
sostitutivi, aggiuntivi.
Art. 34 Facoltà
di presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni
1. I Consiglieri possono presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti
che concernano l'attività del Consiglio
o la vita politica, economica, sociale e culturale
della Circoscrizione.
2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni
che siano redatte in termini sconvenienti o poco
rispettosi non sono prese in considerazione.
3. Il ritiro delle interpellanze e delle mozioni
deve essere formalizzato da tutti i presentatori.
4. Il Presidente può decidere che siano
discusse congiuntamente interpellanze e mozioni
riguardanti lo stesso argomento.
Art. 35 Contenuto,
forma e modalità di presentazione e di
risposta
delle interrogazioni
1. L'interrogazione consiste nella
domanda rivolta al Presidente o alla Giunta in
forma scritta, sottoscritta da uno o più
Consiglieri, volta ad ottenere informazioni su
materie di competenza della Circoscrizione o a
conoscere le motivazioni dell'azione dell'Amministrazione
o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni
di interesse circoscrizionale.
2. Alle interrogazioni risponde in forma scritta,
entro 30 giorni dalla presentazione, il Presidente
ovvero uno o più Coordinatori da lui delegati.
3. Il Presidente inoltra la risposta ai Consiglieri
interroganti inviandone inoltre copia a tutti
i Capigruppo consiliari.
4. Se la risposta non perviene nel termine di
cui al comma 2 del presente articolo o se la risposta
non è ritenuta esaustiva, l'interrogante
ha facoltà di presentare richiesta di trattare
l'interrogazione come interpellanza al primo Consiglio
successivo.
Art. 36 Contenuto
e forma delle interpellanze
1. L'interpellanza consiste nella
domanda rivolta al Presidente o alla Giunta, in
forma scritta, volta ad ottenere informazioni
su materie di interesse circoscrizionale o a conoscere
le motivazioni dell'azione della Giunta o i suoi
intendimenti e le sue posizioni su questioni di
interesse circoscrizionale.
2. Le interpellanze sono iscritte, in ordine di
presentazione, all'ordine del giorno della prima
seduta consiliare successiva alla loro presentazione.
Art. 37 Discussione
delle interpellanze
1. L'interpellante o uno degli interpellanti ha
facoltà di illustrarne il contenuto per
un tempo non eccedente i 5 minuti. Alla interpellanza
risponde verbalmente il Presidente ovvero uno
o più Coordinatori da lui delegati.
2. Sulla risposta dell'interpellato può
replicare il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza,
per un tempo non superiore a 5 minuti. In merito
all'interpellanza possono intervenire una sola
volta un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare,
oltre all'interpellante, per un tempo non superiore
a 5 minuti ciascuno.
Art. 38 Contenuto,
forma e modalità di presentazione delle
mozioni
1. La mozione consiste in un documento indirizzato
al Presidente o alla Giunta volto a promuovere
un'ampia discussione su un argomento di particolare
importanza, anche se esso abbia già formato
oggetto di interrogazione e di interpellanza.
2. Le mozioni, presentate in forma scritta, sono
iscritte all'ordine del giorno della prima seduta
consiliare successiva alla loro presentazione.
3. Con la mozione il Consiglio Circoscrizionale:
a) esercita, in relazione alle proprie competenze,
un'azione di indirizzo politico dell'attività
del Presidente e della Giunta;
b) esprime posizioni e giudizi relativamente a
problematiche di competenza circoscrizionale ed
all'attività svolta dalla Circoscrizione
direttamente o mediante altri Enti o soggetti;
c) organizza la propria attività, assume
decisioni in ordine al proprio funzionamento ed
alle proprie iniziative e stabilisce impegni per
l'azione del Presidente e delle Commissioni di
Lavoro;
d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti
dell'Amministrazione circoscrizionale nei confronti
del Consiglio, affinché esso possa esercitare
efficacemente le proprie funzioni.
4. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti
e subemendamenti.
Art. 39 Mozione
d'ordine
1. La mozione d'ordine consiste:
a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che
nella trattazione di un argomento siano osservati
la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento;
b) in una proposta attinente l'organizzazione
dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento.
2. La mozione d'ordine può essere presentata
da ogni Consigliere, in apertura di seduta od
in qualsiasi momento della discussione, ed illustrata
per un tempo non superiore a 3 minuti.
3. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera
a) del comma 1 del presente articolo, il Presidente,
sentito il Segretario, decide senza discussione.
4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera
b) del comma 1del presente articolo si procede
come segue:
a) se la proposta è presentata dal Presidente:
- il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno
si oppone;
- se nessuno si oppone la proposta si considera
approvata;
- in caso contrario, il Presidente concede la
parola per un intervento contrario al quale può
replicare e successivamente pone in votazione
la proposta.
b) se la proposta è presentata da un altro
Consigliere:
- il Presidente può dichiarare di accoglierla
ed in tal caso si procede come alla precedente
lettera a);
- il Presidente può dichiarare di non accoglierla
e porre in votazione la proposta dopo aver dato
la parola per un intervento favorevole e per uno
contrario;
- il Presidente può non pronunciarsi e
porre in votazione la proposta dopo aver dato
la parola per un intervento contrario e per uno
favorevole.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti non
possono superare la durata di 3 minuti.
Art. 40 Contenuto
e forma degli ordini del giorno
1. L'ordine del giorno è l'atto approvato
dal Consiglio Circoscrizionale con il quale esso
esprime la propria posizione o formula proposte
e richieste su questioni di rilevante interesse
pubblico esulanti la competenza amministrativa
della Circoscrizione.
2. Le proposte di ordine del giorno devono essere
presentate in forma scritta al Presidente da uno
o più componenti del Consiglio.
3. Le proposte di ordine del giorno sono iscritte
all'ordine del giorno della prima riunione successiva
alla loro presentazione. Una proposta di ordine
del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine
del giorno, può essere sottoposto alla
trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso
del Presidente e di tanti Capigruppo presenti
alla seduta che rappresentino almeno due terzi
dei Consiglieri assegnati.
4. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati
emendamenti e subemendamenti.
5. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio
Circoscrizionale sono trasmessi dal Presidente
a tutte le Istituzioni, gli Enti ed i soggetti
interessati.
6. Il ritiro degli ordini del giorno deve essere
formalizzato da tutti i presentatori.
Art. 41 Disposizioni
generali in merito alle votazioni
1. Terminata la discussione, il Presidente pone
in votazione, con le modalità di cui agli
articoli seguenti, le proposte su cui il Consiglio
è chiamato a decidere.
2. Iniziata la votazione è fatto divieto
di prendere la parola fino alla proclamazione
del voto, salvo che per un richiamo a disposizioni
di Legge o del presente Regolamento, relative
all'esecuzione della votazione in corso. Durante
tale richiamo il corso della votazione rimane
sospeso.
3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta
sottoposta al voto è approvata quando ottiene
il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voti la proposta si
intende non approvata.
4. Il risultato della votazione è proclamato
dal Presidente che dichiara se la proposta sottoposta
al voto è approvata o respinta e, nei casi
di elezione, proclama gli eletti.
5. Il verbale della seduta menziona i risultati
delle votazioni e, per le votazioni palesi, i
nominativi dei componenti del Consiglio che si
sono astenuti.
Art. 42 Votazione
palese o segreta
1. L'espressione del voto dei componenti del Consiglio
avviene normalmente in forma palese.
2. La votazione avviene in forma segreta nei casi
espressamente stabiliti dalla Legge e dallo Statuto,
nonché nei casi in cui il Consiglio circoscrizionale
debba procedere ad una elezione ovvero debba pronunciarsi
su una proposta di deliberazione che comporti
giudizi sulle qualità ed i comportamenti
di persone.
3. Le deliberazioni con le quali si procede alla
composizione di Commissioni Consiliari sono votate
in forma palese.
Art. 43 Modalità
della votazione palese
1. La votazione in forma palese
avviene normalmente per alzata di mano.
2. Quando la votazione avviene per alzata di mano,
il Presidente chiede di esprimere il proprio voto
ai componenti del Consiglio favorevoli e successivamente
ai contrari e agli astenuti. Il Segretario procede
a computare i voti espressi e li comunica al Presidente.
I componenti del Consiglio sopraggiunti prima
della conclusione del computo dei voti possono
includere il proprio voto verbalmente. Terminato
il computo dei voti il Presidente dichiara chiusa
la votazione. Successivamente ne proclama l'esito.
3. Si procede per appello nominale qualora lo
decida il Presidente o sia richiesto da uno o
più Capigruppo che rappresentino almeno
un terzo dei Consiglieri.
4. La votazione mediante appello nominale si svolge
con la chiamata successiva, per ordine alfabetico,
dei nominativi dei componenti del Consiglio effettuata
dal Segretario della seduta. Ogni componente del
Consiglio chiamato dichiara a voce alta il proprio
voto con un "si" o con un "no"
o dichiara la propria astensione. Terminato l'appello
in ordine alfabetico, il Segretario chiama a esprimere
il proprio voto i componenti del Consiglio eventualmente
sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata
la chiamata dei componenti del Consiglio presenti,
il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito
della votazione è comunicato al Presidente,
che ne proclama il risultato.
5. I componenti del Consiglio astenuti si considerano
presenti agli effetti del numero legale per la
validità della seduta, ma non si computano
nel numero dei votanti.
6. I componenti del Consiglio che dichiarino di
non partecipare al voto agli effetti del numero
legale si considerano assenti, anche se rimangono
in aula, e non si computano nel numero dei votanti.
Art. 44 Modalità
della votazione segreta
1. La votazione segreta avviene
mediante distribuzione ai Consiglieri di apposita
scheda vidimata e successiva chiamata per appello
nominale.
2. Al termine dell'appello il Segretario chiama
a votare gli eventuali componenti del Consiglio
che, avendo ricevuto la scheda, si fossero momentaneamente
allontanati. Al fine di garantire il computo del
numero legale, il Consigliere che intenda astenersi
deve farlo risultare dalla scheda, apponendo la
scritta "Astenuto". Completato l'appello
nominale nessun altro componente del Consiglio
può votare. Il Presidente dichiara quindi
chiusa la votazione e dispone che si proceda allo
scrutinio.
3. Qualora la votazione abbia per oggetto un'elezione
il Presidente comunica ai Consiglieri le modalità
di espressione del voto sulla base del tipo di
scheda di volta in volta predisposto dal Segretario
e sulla base delle norme che presiedono la nomina
da effettuare.
4. Qualora la votazione non abbia per oggetto
un'elezione, ma un'altra proposta di deliberazione,
ogni componente del Consiglio può esprimere
il proprio voto scrivendo sulla scheda "si"
o "no". Le schede che contengono altri
segni si considerano nulle. Le schede bianche
e nulle sono computate agli effetti del numero
dei votanti.
5. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato
da due scrutatori, nominati dal Presidente immediatamente
prima di dichiarare aperta la votazione, con l'assistenza
del Segretario dell'adunanza. Almeno uno scrutatore
deve essere Consigliere di minoranza. Gli altri
Consiglieri possono assistere allo scrutinio,
senza interferire in alcun modo. Apposito verbale
contenente l'esito della votazione viene sottoscritto
dai due scrutatori e consegnato al Presidente
che proclama il risultato della votazione.
6. Qualora nessun componente del Consiglio si
opponga, il Presidente può disporre l'effettuazione
contemporanea di più votazioni con schede
distinte, consegnate contemporaneamente e ricevute
in urne diverse.
Art. 45 Votazione
per parti
1. Ogni Capogruppo, con una mozione presentata
prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può
proporre che si proceda alla votazione per punti
di una proposta di deliberazione, di mozione o
di ordine del giorno, specificando l'articolazione
delle parti che propone. Il tempo dedicato a tale
proposta viene sottratto al tempo a disposizione
del Gruppo per la dichiarazione di voto. Qualora
la proposta sia accolta le singole parti del documento
vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione
di voto.
2. La proposta di votazione per parti di un emendamento
o di un subemendamento deve essere presentata
nel corso dell'intervento su di esso e sulla proposta
decide il Presidente ed in caso di rifiuto, se
richiesto, decide il Consiglio a maggioranza senza
discussione.
Art. 46 Dichiarazione
di voto
Esaurita la discussione e la votazione
degli eventuali subemendamenti ed emendamenti,
ogni Capogruppo o Vicecapogruppo o altro Consigliere
delegato dal Capogruppo, può intervenire
per un tempo non superiore a 5 minuti per la dichiarazione
di voto del proprio Gruppo Consiliare. I Consiglieri
che intendono dichiarare un voto diverso da quello
del proprio Gruppo possono farlo intervenendo
per un tempo non superiore a 3 minuti.
Art. 47 Irregolarità
nelle votazioni
1. Il Presidente può sospendere
le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo
ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità
e deve farlo qualora gli sia richiesto dal Segretario.
2. Ogni componente del Consiglio può comunicare
al Segretario, che ne informa il Presidente, eventuali
rilievi sulla regolarità delle operazioni
di voto in corso ovvero può farne oggetto
di un brevissimo intervento, fra la chiusura della
votazione e la proclamazione del suo risultato,
al quale risponde il Presidente e sul quale non
si apre la discussione.
3. Qualora il Presidente rilevi delle irregolarità
nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio
può, in qualsiasi momento prima della proclamazione
del risultato, annullare la votazione. Il Presidente
deve anche procedere all'annullamento qualora
gli sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità,
dal Segretario dell'adunanza.
4. Qualora il Presidente annulli una votazione
deve immediatamente procedere ad una nuova votazione,
eventualmente cambiandone il metodo.
Il verbale della seduta deve fare menzione delle
votazioni annullate e delle motivazioni.
Art. 48 Verbale delle adunanze
1. Il verbale di ogni adunanza
è redatto a cura del Segretario e deve
comunque contenere per ogni deliberazione i punti
principali della discussione, le dichiarazioni
di voto, il testo di tutti gli emendamenti proposti,
il testo degli interventi dei Consiglieri che
ne fanno esplicita richiesta, le modalità
e l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa
degli astenuti.
2. I verbali di ogni adunanza sono approvati,
di regola, nella seduta stessa e sottoscritti
secondo Legge. Qualora ciò non si rendesse
possibile, il verbale viene sottoposto all'approvazione
del Consiglio di norma nella seduta successiva.
3. I verbali delle adunanze, dopo l'approvazione,
sono depositati presso la Segreteria del Consiglio
circoscrizionale e sono pubblici.
4. I verbali delle adunanze segrete sono approvati
in seduta segreta.
Art. 49 Rettifiche
ai verbali
1. Ai Consiglieri non è
consentito di apportare modifiche ai processi
verbali se non per correggere la formulazione
dei propri interventi.
2. Ogni Consigliere, alla prima seduta alla quale
prende parte dopo un'assenza giustificata, può
prendere la parola per dichiarazioni relative
al processo verbale della precedente seduta.
Art. 50 Modifiche
al Regolamento
Eventuali modifiche od integrazioni
al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 51 Norme
di rinvio
Per quanto non specificatamente previsto nel presente
Regolamento si fa rinvio al Regolamento Comunale
sul Decentramento ed al Regolamento del Consiglio
Comunale.
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