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Ultimo aggiornamento: 29/10/2021

Bando per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021.

Dal 25 ottobre fino al 26 novembre 2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

La domanda deve essere presentata dal 25 ottobre fino al 26 novembre 2021 esclusivamente utilizzando il modulo fornito gratuitamente dalla Città di Torino e potrà essere scaricato dal sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa e sarà in distribuzione in via Orvieto 1/20/A.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:

* on-line sul portale dei servizi TorinoFacile, se in possesso dell'identità digitale SPID , CIE (carta di identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale);

* via PEC all'indirizzo: edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.itinquesto caso dovrà essere allegato:
o pdf oppure foto nitida del modellodi domanda compilato in ogni sua parte;
o pdf o foto nitida del documento di identità;

* per posta con Raccomandata AR, entro il giorno 26 novembre 2021, allegando copia del documento di identità, esclusivamente all'indirizzo: Città di Torino - Area E.R.P.- Ufficio Servizi per laLocazione - Via Orvieto 1/20/A - 10149 Torino (per il rispetto del termine di scadenza, farà fede il timbro postale).

Per l'assistenza alla compilazione del modulo di domanda sarà possibile telefonare al n. 01101124300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

REQUISITI FONDO 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (25 ottobre 2021):

1.
siano cittadini italiani o di uno Stato aderenteall'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europeioppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza nel comune di Torino;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso d ivalidità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
fascia a: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DELNUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore diuna pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione,regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14%;
fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degl ioneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24%. Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale);
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale econduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati inqualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
Contrariamente all'edizione precedente, possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cuinucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1,comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamentealla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".