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N. mecc. 2005 - 07115/84

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N. 1


Consiglio Circoscrizionale Giunta Comunale
N. Doc. 96

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


IL 13 SETTEMBRE 2005 ALLE ORE 19,30.

Convocato il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta”, nelle prescritte forme, sono intervenuti nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico in Via dell’Arsenale n. 33, oltre al Presidente PIOVANO Luca, i Consiglieri:


AMBROGIO Paola
PANATERO Rosanna
VALGIUSTI Ugo
BUCARELLI Elena
PATISSO Anna
VIVIANI Andrea
DAL DEGAN Roberto
RAINERI Renato
MACAGNO Igino Michele
SCAPATICCI Alberto Maria
MAGLIANO Liliana in FIORIO
SCARABOSIO Marcello
MIANO Mirella
SCOTTI Michele
MONFORTE Ludovico Maria
STERZA Alberto
NISIVOCCIA Massimo
TOMASETTO Andrea


In totale, con il Presidente, n. 19 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri: GAIDO, GROPPI, INCISA DELLA ROCCHETTA, LEVI, STILLITANO, REBUFFO.

Con la Presidenza di ...........................Dr. Luca Giuseppe PIOVANO
e con l'assistenza del Segretario........ Sig.ra Eliana ACERBIS
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

PARERE AI SENSI DELL’ART. 43 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE PROPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2005 - 06111/018 AVENTE AD OGGETTO: “MODIFICHE AGLI ARTT. 1,2,3,4,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI”.


CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO "MODIFICHE AGLI ARTT. 1,2,3,4,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI"

Il Presidente Luca PIOVANO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Alberto STERZA, riferisce:

Con nota del 24/07/2005 prot. n.12469/II.3.1 acquisita alla Circoscrizione 1^ con n. prot. 9645/05 T.2.16.2 del 27/07/2005, la Divisione Funzioni Istituzionali – Settore Servizi Demografici ed Elettorali ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale in merito alle Modifiche agli artt. 1,2,3,4,6,7,e 8 del Regolamento per la Elezione dei Consigli Circoscrizionali, richiedendo alla nostra Circoscrizione un parere in merito, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.

Esaminato il Regolamento sopra citato, preso atto dei lavori della I Commissione Permanente di Lavoro riunitasi in data 12/09/05, si propone di esprimere parere sfavorevole in merito al provvedimento deliberativo di cui all’oggetto, per le seguenti motivazioni:

“Il Consiglio della Circoscrizione 1 aveva espresso, con deliberazione numero mecc. 2005 – 04393/84 del 6 giugno 2005 un parere sfavorevole in merito alla concessione dei diritti di elettorato, attivo e passivo, per le elezioni circoscrizionali agli stranieri non comunitari.
Il parere era stato espresso facendo riferimento alla normativa vigente, sia costituzionale sia ordinaria, e al pronunciamento del Consiglio di Stato che era stato preso ad esempio dai Consiglieri Comunali firmatari della proposta di deliberazione.
Nell’esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modificazione dello Statuto in ordine alle condizioni per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali” non si può quindi che partire dalle considerazioni precedentemente espresse, che sostenevano con fermezza le tesi dell’incostituzionalità del provvedimento.
A queste si è inoltre aggiunto un nuovo parere del Consiglio di Stato.
Con l’ormai noto parere preso ad esempio dai Consiglieri Comunali proponenti, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato si era espressa sì in modo favorevole (parere n. 8007/2004), ma con riferimento ad un quesito posto dalla Regione Emilia Romagna in specifico sul caso del Comune di Forlì.
Il nuovo parere è stato invece reso dalle Sezioni Prima e Seconda in seguito ad un quesito del Ministero dell’Interno in merito all’ammissibilità degli stranieri non comunitari all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni comunali. Essendo quindi un pronunciamento della stessa sezione che si era precedentemente espressa, in seduta congiunta con la Prima Sezione, ed essendo un quesito generico, non facente cioè riferimento ad alcuna realtà territoriale ma al principio generale, si può quindi ritenere il suddetto parere n. 8007/2004, ormai superato.
Nel parere 11074/2004 (Allegato 1) le Sezioni Prima e Seconda affermano infatti, sostenendo pressoché le medesime tesi che erano alla base della nostra deliberazione numero mecc. 2005 – 04393/84 del 6 giugno 2005, che “deve escludersi che i diritti politici, nei quali si inquadra agevolmente il diritto di voto nelle elezioni amministrative, possano avere un contenuto differenziato nell’ambito della Repubblica e che possano perciò, come è implicito nella tesi della legittimazione degli statuti comunali, espandersi o comprimersi via via che ci si trasferisce sul territorio. E’ appena il caso di sottolineare che non solo manca, nell’ordinamento, la necessaria disciplina relativa alla concessione e conformazione del diritto di voto dei cittadini di Stati esterni all’Unione Europea ma sono presenti nell’ordinamento stesso, norme che consentono di escludere che, a tutt’oggi, siffatto diritto sia stato riconosciuto nei sensi e nei modi costituzionalmente dovuti.”
Per dissipare ogni ulteriore dubbio sulla inammissibilità della concessione dei diritti di elettorato agli extracomunitari il Consiglio di Stato afferma ancora che “ci si deve dare carico, benché la tematica sembri a questo punto perdere rilievo, della tesi che, ... , nega che la circoscrizione eserciti funzioni politiche e di governo ovvero assolva a pubbliche funzioni in materia tali da ritenersi recluse ai non cittadini e che riduce la stessa circoscrizione, in sostanza, al mero esercizio di attività soprattutto partecipative e consultive. La tesi non può essere condivisa.”
In conclusione il Consiglio di Stato riporta inoltre che “non è minimizzando la funzione delle circoscrizioni che si rende un buon servizio alle realtà locali e al contenuto dei diritti di voto cui aspirano, il più delle volte a giusto titolo, gli stranieri residenti.”

Se prima di questo parere vi era quindi ancora qualche minimo spazio concesso alla libera interpretazione delle parti, ora così non è.
La concessione del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri extracomunitari non è ammissibile.

E’ quindi quanto meno curioso che a fronte di un parere contrario da parte del Consiglio di Stato, l’Amministrazione Comunale voglia proseguire su questa strada presentando una proposta di regolamento attuativo che presenta inoltre evidenti e grossolane carenze dal punto di vista sostanziale.

Qualora tale proposta di Regolamento venisse approvata, il rischio concreto è quello che si giunga a contenziosi giuridici tali da portare all’annullamento delle elezioni. Il TAR, o il grado successivo di giudizio individuato nel Consiglio di Stato stesso, non possono infatti, qualora interpellati, non tenere conto di un parere negativo precedentemente espresso dalla stessa giustizia amministrativa, con riferimento non già ad una situazione specifica, come era quella del Comune di Forlì, ma ad una generale.

A parte questa considerazione principale, la proposta di Regolamento deliberata dalla Giunta Comunale è stata predisposta non tenendo conto della attuale legislazione ordinaria circa l’ammissione degli stranieri comunitari alle elezioni comunali e circoscrizionali, e tende a favorire ingiustificatamente gli extracomunitari rispetto ai comunitari.

L’articolo 1 del Decreto Legislativo del 12 aprile 1996 n. 197, “ Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alla elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza”, prevede infatti che “I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea ... che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della Circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso Comune.”

E’ quindi quantomeno curioso, per non dire assurdo, che i cittadini dell’Unione debbano presentare al Sindaco domanda di iscrizione, mentre gli stranieri non comunitari siano iscritti d’ufficio nell’elenco generale dei cittadini extracomunitari, così come previsto dall’articolo 1 bis del Regolamento proposto dalla Giunta Comunale.

Lo stesso Decreto Legislativo 197/1996 al comma 1, lettera b), dell’articolo 5 prevede che i cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, oltre alla dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine, anche “un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.” Anche in questo caso la proposta di Regolamento è carente, non prevedendo la stessa formalità per gli stranieri extracomunitari.

L’articolo 4 bis della proposta di Regolamento prevede che “i cittadini extracomunitari sono ammessi al voto presso il seggio della sezione elettorale dove risiedono o presso il seggio di una sezione elettorale limitrofa”. Non si comprendono le ragioni di tale scelta.
L’articolo 4 del Decreto Legislativo 197/1996 prevede infatti che “gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.”
La proposta di Regolamento della Giunta Comunale è quindi anche in questo caso troppo vaga, e garantisce agli stranieri non comunitari un trattamento di favore rispetto a quello dei cittadini italiani e dell’Unione.

Per quanto riguarda invece la parte della proposta di Regolamento in cui sono riportate le specifiche della scheda e le procedure della votazione, si esprimono perplessità in ordine agli articoli 5 e 9.
L’articolo 5 prevede infatti, al comma 3, che “qualora l’elettore ometta di vota un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, s’intende validamente votata la lista cui appartiene il candidato votato”. Andrebbe previsto, in aggiunta a questo caso, anche quello in cui l’elettore non croci il simbolo ma scriva accanto ad uno di questi il nome del candidato presidente della lista o raggruppamento di liste.
L’articolo 9 prevede invece che i nomi dei candidati presidente siano scritti “in calce alla scheda, disposti orizzontalmente”, ed associati alla rispettiva lista, o raggruppamento di liste, mediante l’associazione di un numero identificativo. E’ una procedura che non privilegia la chiarezza e la semplicità d’uso. E’ necessario indicare sulla scheda con maggiore chiarezza le associazioni fra lista, o raggruppamenti di lista, ed il relativo candidato presidente.
In merito alla procedure per la presentazione delle liste, si esprimono perplessità sull’abolizione dei certificati collettivi che attestino l’iscrizione alle liste elettorali del Comune”.

Tutto ciò premesso,


LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l’altro all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l’acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all’art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.
Dato atto che i pareri di cui all’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;


PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. 1

“CENTRO – CROCETTA”


di esprimere parere sfavorevole, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmento si richiamano, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 06111/018 avente ad oggetto: “Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6,7 e 8 del Regolamento per la elezione dei Consigli Circoscrizionali”.
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Ha riferito, oltre al Presidente Piovano, il Consigliere Sterza.

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


procede alla votazione per alzata di mano.


Accertato il risultato della votazione palese il Presidente proclama il seguente risultato:


CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: N. 19
VOTI FAVOREVOLI: N. 13
VOTI CONTRARI: N. 6


Per l’esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta Circoscrizionale.


Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

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