N.
mecc. 2005 - 07115/84
CITTA'
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N. 1
Consiglio Circoscrizionale Giunta Comunale
N. Doc. 96
PROVVEDIMENTO
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 13 SETTEMBRE 2005 ALLE ORE 19,30.
Convocato
il Consiglio della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta,
nelle prescritte forme, sono intervenuti nella sala
delle adunanze consiliari nel Centro Civico in Via dellArsenale
n. 33, oltre al Presidente PIOVANO Luca, i Consiglieri:
AMBROGIO Paola
PANATERO Rosanna
VALGIUSTI Ugo
BUCARELLI Elena
PATISSO Anna
VIVIANI Andrea
DAL DEGAN Roberto
RAINERI Renato
MACAGNO Igino Michele
SCAPATICCI Alberto Maria
MAGLIANO Liliana in FIORIO
SCARABOSIO Marcello
MIANO Mirella
SCOTTI Michele
MONFORTE Ludovico Maria
STERZA Alberto
NISIVOCCIA Massimo
TOMASETTO Andrea
In totale, con il Presidente, n. 19 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri: GAIDO, GROPPI, INCISA
DELLA ROCCHETTA, LEVI, STILLITANO, REBUFFO.
Con
la Presidenza di ...........................Dr. Luca
Giuseppe PIOVANO
e con l'assistenza del Segretario........ Sig.ra Eliana
ACERBIS
ha adottato in
SEDUTA
PUBBLICA
il
presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
PARERE
AI SENSI DELLART. 43 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO
IN MERITO ALLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE PROPOSTA DALLA
GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2005
- 06111/018 AVENTE AD OGGETTO: MODIFICHE AGLI
ARTT. 1,2,3,4,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N.1 - CENTRO - CROCETTA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO:
PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO "MODIFICHE
AGLI ARTT. 1,2,3,4,6,7 E 8 DEL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI"
Il
Presidente Luca PIOVANO, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Alberto STERZA, riferisce:
Con
nota del 24/07/2005 prot. n.12469/II.3.1 acquisita alla
Circoscrizione 1^ con n. prot. 9645/05 T.2.16.2 del
27/07/2005, la Divisione Funzioni Istituzionali
Settore Servizi Demografici ed Elettorali ha trasmesso
copia della deliberazione del Consiglio Comunale in
merito alle Modifiche agli artt. 1,2,3,4,6,7,e 8 del
Regolamento per la Elezione dei Consigli Circoscrizionali,
richiedendo alla nostra Circoscrizione un parere in
merito, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento
del Decentramento.
Esaminato
il Regolamento sopra citato, preso atto dei lavori della
I Commissione Permanente di Lavoro riunitasi in data
12/09/05, si propone di esprimere parere sfavorevole
in merito al provvedimento deliberativo di cui alloggetto,
per le seguenti motivazioni:
Il
Consiglio della Circoscrizione 1 aveva espresso, con
deliberazione numero mecc. 2005 04393/84 del
6 giugno 2005 un parere sfavorevole in merito alla concessione
dei diritti di elettorato, attivo e passivo, per le
elezioni circoscrizionali agli stranieri non comunitari.
Il parere era stato espresso facendo riferimento alla
normativa vigente, sia costituzionale sia ordinaria,
e al pronunciamento del Consiglio di Stato che era stato
preso ad esempio dai Consiglieri Comunali firmatari
della proposta di deliberazione.
Nellesprimere il parere in merito alla proposta
di deliberazione avente ad oggetto Modificazione
dello Statuto in ordine alle condizioni per lesercizio
del diritto di voto da parte dei cittadini stranieri
nelle elezioni circoscrizionali non si può
quindi che partire dalle considerazioni precedentemente
espresse, che sostenevano con fermezza le tesi dellincostituzionalità
del provvedimento.
A queste si è inoltre aggiunto un nuovo parere
del Consiglio di Stato.
Con lormai noto parere preso ad esempio dai Consiglieri
Comunali proponenti, la Seconda Sezione del Consiglio
di Stato si era espressa sì in modo favorevole
(parere n. 8007/2004), ma con riferimento ad un quesito
posto dalla Regione Emilia Romagna in specifico sul
caso del Comune di Forlì.
Il nuovo parere è stato invece reso dalle Sezioni
Prima e Seconda in seguito ad un quesito del Ministero
dellInterno in merito allammissibilità
degli stranieri non comunitari allelettorato attivo
e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni
comunali. Essendo quindi un pronunciamento della stessa
sezione che si era precedentemente espressa, in seduta
congiunta con la Prima Sezione, ed essendo un quesito
generico, non facente cioè riferimento ad alcuna
realtà territoriale ma al principio generale,
si può quindi ritenere il suddetto parere n.
8007/2004, ormai superato.
Nel parere 11074/2004 (Allegato 1) le Sezioni Prima
e Seconda affermano infatti, sostenendo pressoché
le medesime tesi che erano alla base della nostra deliberazione
numero mecc. 2005 04393/84 del 6 giugno 2005,
che deve escludersi che i diritti politici, nei
quali si inquadra agevolmente il diritto di voto nelle
elezioni amministrative, possano avere un contenuto
differenziato nellambito della Repubblica e che
possano perciò, come è implicito nella
tesi della legittimazione degli statuti comunali, espandersi
o comprimersi via via che ci si trasferisce sul territorio.
E appena il caso di sottolineare che non solo
manca, nellordinamento, la necessaria disciplina
relativa alla concessione e conformazione del diritto
di voto dei cittadini di Stati esterni allUnione
Europea ma sono presenti nellordinamento stesso,
norme che consentono di escludere che, a tuttoggi,
siffatto diritto sia stato riconosciuto nei sensi e
nei modi costituzionalmente dovuti.
Per dissipare ogni ulteriore dubbio sulla inammissibilità
della concessione dei diritti di elettorato agli extracomunitari
il Consiglio di Stato afferma ancora che ci si
deve dare carico, benché la tematica sembri a
questo punto perdere rilievo, della tesi che, ... ,
nega che la circoscrizione eserciti funzioni politiche
e di governo ovvero assolva a pubbliche funzioni in
materia tali da ritenersi recluse ai non cittadini e
che riduce la stessa circoscrizione, in sostanza, al
mero esercizio di attività soprattutto partecipative
e consultive. La tesi non può essere condivisa.
In conclusione il Consiglio di Stato riporta inoltre
che non è minimizzando la funzione delle
circoscrizioni che si rende un buon servizio alle realtà
locali e al contenuto dei diritti di voto cui aspirano,
il più delle volte a giusto titolo, gli stranieri
residenti.
Se
prima di questo parere vi era quindi ancora qualche
minimo spazio concesso alla libera interpretazione delle
parti, ora così non è.
La concessione del diritto di elettorato attivo e passivo
agli stranieri extracomunitari non è ammissibile.
E
quindi quanto meno curioso che a fronte di un parere
contrario da parte del Consiglio di Stato, lAmministrazione
Comunale voglia proseguire su questa strada presentando
una proposta di regolamento attuativo che presenta inoltre
evidenti e grossolane carenze dal punto di vista sostanziale.
Qualora
tale proposta di Regolamento venisse approvata, il rischio
concreto è quello che si giunga a contenziosi
giuridici tali da portare allannullamento delle
elezioni. Il TAR, o il grado successivo di giudizio
individuato nel Consiglio di Stato stesso, non possono
infatti, qualora interpellati, non tenere conto di un
parere negativo precedentemente espresso dalla stessa
giustizia amministrativa, con riferimento non già
ad una situazione specifica, come era quella del Comune
di Forlì, ma ad una generale.
A
parte questa considerazione principale, la proposta
di Regolamento deliberata dalla Giunta Comunale è
stata predisposta non tenendo conto della attuale legislazione
ordinaria circa lammissione degli stranieri comunitari
alle elezioni comunali e circoscrizionali, e tende a
favorire ingiustificatamente gli extracomunitari rispetto
ai comunitari.
Larticolo
1 del Decreto Legislativo del 12 aprile 1996 n. 197,
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente
le modalità di esercizio del diritto di voto
e di eleggibilità alla elezioni comunali per
i cittadini dellUnione Europea che risiedono in
uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza,
prevede infatti che I cittadini di uno Stato membro
dellUnione Europea ... che intendono partecipare
alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune
e della Circoscrizione in cui sono residenti, devono
presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista
elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso Comune.
E
quindi quantomeno curioso, per non dire assurdo, che
i cittadini dellUnione debbano presentare al Sindaco
domanda di iscrizione, mentre gli stranieri non comunitari
siano iscritti dufficio nellelenco generale
dei cittadini extracomunitari, così come previsto
dallarticolo 1 bis del Regolamento proposto dalla
Giunta Comunale.
Lo
stesso Decreto Legislativo 197/1996 al comma 1, lettera
b), dellarticolo 5 prevede che i cittadini dellUnione
che intendono presentare la propria candidatura a consigliere
comunale o circoscrizionale devono produrre, oltre alla
dichiarazione contenente lindicazione della cittadinanza
dellattuale residenza e dellindirizzo nello
Stato di origine, anche un attestato, in data
non anteriore a tre mesi, dellautorità
amministrativa competente dello Stato membro di origine,
dal quale risulti che linteressato non è
decaduto dal diritto di eleggibilità. Anche
in questo caso la proposta di Regolamento è carente,
non prevedendo la stessa formalità per gli stranieri
extracomunitari.
Larticolo
4 bis della proposta di Regolamento prevede che i
cittadini extracomunitari sono ammessi al voto presso
il seggio della sezione elettorale dove risiedono o
presso il seggio di una sezione elettorale limitrofa.
Non si comprendono le ragioni di tale scelta.
Larticolo 4 del Decreto Legislativo 197/1996 prevede
infatti che gli elettori iscritti nella lista
aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione
territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati,
previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative
sezioni elettorali; in caso di superamento del limite
massimo di ottocento elettori previsto per una sezione,
essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni
limitrofe.
La proposta di Regolamento della Giunta Comunale è
quindi anche in questo caso troppo vaga, e garantisce
agli stranieri non comunitari un trattamento di favore
rispetto a quello dei cittadini italiani e dellUnione.
Per
quanto riguarda invece la parte della proposta di Regolamento
in cui sono riportate le specifiche della scheda e le
procedure della votazione, si esprimono perplessità
in ordine agli articoli 5 e 9.
Larticolo 5 prevede infatti, al comma 3, che qualora
lelettore ometta di vota un contrassegno di lista,
ma esprima correttamente il voto di preferenza per un
candidato alla carica di consigliere circoscrizionale,
sintende validamente votata la lista cui appartiene
il candidato votato. Andrebbe previsto, in aggiunta
a questo caso, anche quello in cui lelettore non
croci il simbolo ma scriva accanto ad uno di questi
il nome del candidato presidente della lista o raggruppamento
di liste.
Larticolo 9 prevede invece che i nomi dei candidati
presidente siano scritti in calce alla scheda,
disposti orizzontalmente, ed associati alla rispettiva
lista, o raggruppamento di liste, mediante lassociazione
di un numero identificativo. E una procedura che
non privilegia la chiarezza e la semplicità duso.
E necessario indicare sulla scheda con maggiore
chiarezza le associazioni fra lista, o raggruppamenti
di lista, ed il relativo candidato presidente.
In merito alla procedure per la presentazione delle
liste, si esprimono perplessità sullabolizione
dei certificati collettivi che attestino liscrizione
alle liste elettorali del Comune.
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc.
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49)
del 27 giugno 1996 il quale fra laltro allart.
43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio
lacquisizione del parere da parte dei Consigli
Circoscrizionali ed allart. 44 ne stabilisce i
termini e le modalità.
Dato atto che i pareri di cui allart.49 del Testo
Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dellatto;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
N. 1
CENTRO
CROCETTA
di esprimere parere sfavorevole, per le motivazioni
espresse in narrativa che qui integralmento si richiamano,
in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2005 06111/018 avente ad oggetto:
Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6,7 e 8 del Regolamento
per la elezione dei Consigli Circoscrizionali.
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Ha
riferito, oltre al Presidente Piovano, il Consigliere
Sterza.
IL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
procede alla votazione per alzata di mano.
Accertato il risultato della votazione palese il Presidente
proclama il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: N. 19
VOTI FAVOREVOLI: N. 13
VOTI CONTRARI: N. 6
Per lesito della votazione che precede il Presidente
dichiara approvata la proposta della Giunta Circoscrizionale.
Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
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