MECC.
N. 2005 07114/084
CITTA'
DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N. 1
Consiglio Circoscrizionale Giunta Comunale
N. Doc. 95 N. mecc. 2005 - 07114/84
PROVVEDIMENTO
DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 13 SETTEMBRE 2005 ALLE ORE 19,30.
Convocato
il Consiglio della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta,
nelle prescritte forme, sono intervenuti nella sala
delle adunanze consiliari nel Centro Civico in Via dellArsenale
n. 33, oltre al Presidente PIOVANO Luca, i Consiglieri:
AMBROGIO
Paola
PANATERO Rosanna
VALGIUSTI Ugo
BUCARELLI Elena
PATISSO Anna
VIVIANI Andrea
DAL DEGAN Roberto
RAINERI Renato
MACAGNO Igino Michele
SCAPATICCI Alberto Maria
MAGLIANO Liliana in FIORIO
SCARABOSIO Marcello
MIANO Mirella
SCOTTI Michele
MONFORTE Ludovico Maria
STERZA Alberto
NISIVOCCIA Massimo
TOMASETTO Andrea
In totale, con il Presidente, n. 19 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri: GAIDO, GROPPI, INCISA
DELLA ROCCHETTA, LEVI, STILLITANO, REBUFFO.
Con
la Presidenza di ...........................Dr. Luca
Giuseppe PIOVANO
e con l'assistenza del Segretario........ Sig.ra Eliana
ACERBIS
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine
del giorno:
PARERE AI SENSI DELLART. 43 DEL REGOLAMENTO DEL
DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. MECC. 2005 06136/018 AVENTE AD OGGETTO:
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI
PER LESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI
CITTADINI STRANIERI NELLE ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI.
CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE
N.1 - CENTRO - CROCETTA
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
OGGETTO:
PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO
DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: "MODIFICAZIONE
DELLO STATUTO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO
DI DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI
NELLE ELEZIONI CIRC.
Il
Presidente Luca PIOVANO, di concerto con il Coordinatore
della I Commissione Alberto STERZA, riferisce:
Con
nota del 27/07/2005 prot. n.12470/II.3.1 acquisita alla
Circoscrizione 1^ con n. prot. 9718/05 T.2.16.2 del
28/07/2005, la Divisione Funzioni Istituzionali
Settore Servizi Demografici ed Elettorali ha trasmesso
copia della deliberazione del Consiglio Comunale in
merito alla Modificazione dello Statuto in ordine
alle condizioni per lesercizio di diritto di voto
da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali,
richiedendo alla nostra Circoscrizione un parere in
merito, ai sensi degli artt. 43
e 44 del Regolamento del Decentramento.
Esaminato
il Regolamento sopra citato, preso atto dei lavori della
I Commissione Permanente di Lavoro riunitasi in data
12/09/05, si propone di esprimere parere sfavorevole
in merito al provvedimento deliberativo avente ad oggetto
modificazione dello statuto in ordine alle condizioni
per lesercizio di diritto di voto da parte dei
cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali
per le motivazioni sotto indicate, richiedendo invece
labrogazione totale del comma 1/bis dellarticolo
47 bis dello Statuto della Città di Torino.
Il
Consiglio della Circoscrizione 1 aveva espresso, con
deliberazione numero 2005 04393/84 del 6 giugno
2005 un parere sfavorevole in merito alla concessione
dei diritti di elettorato, attivo e passivo, per le
elezioni circoscrizionali agli stranieri non comunitari.
Il parere era stato espresso facendo riferimento alla
normativa vigente, sia costituzionale sia ordinaria,
e al pronunciamento del Consiglio di Stato che era stato
preso ad esempio dai Consiglieri Comunali firmatari
della proposta di deliberazione.
Nellesprimere il parere in merito alla proposta
di deliberazione avente ad oggetto Modificazione
dello Statuto in ordine alle condizioni per lesercizio
del diritto di voto da parte dei cittadini stranieri
nelle elezioni circoscrizionali non si può
quindi che partire dalle considerazioni precedentemente
espresse, che sostenevano con fermezza le tesi dellincostituzionalità
del provvedimento.
A queste si è inoltre aggiunto un nuovo parere
del Consiglio di Stato.
Con lormai noto parere preso ad esempio dai Consiglieri
Comunali proponenti, la Seconda Sezione del Consiglio
di Stato si era espressa sì in modo favorevole
(parere n. 8007/2004), ma con riferimento ad un quesito
posto dalla Regione Emilia Romagna in specifico sul
caso del Comune di Forlì.
Il nuovo parere è stato invece reso dalle Sezioni
Prima e Seconda in seguito ad un quesito del Ministero
dellInterno in merito allammissibilità
degli stranieri non comunitari allelettorato attivo
e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni
comunali. Essendo quindi un pronunciamento della stessa
sezione che si era precedentemente espressa, in seduta
congiunta con la Prima Sezione, ed essendo un quesito
generico, non facente cioè riferimento ad alcuna
realtà territoriale ma al principio generale,
si può quindi ritenere il suddetto parere n.
8007/2004, ormai superato.
Nel parere 11074/2004 (Allegato 1) le Sezioni Prima
e Seconda affermano infatti, sostenendo pressoché
le medesime tesi che erano alla base della nostra deliberazione
numero mecc. 2005 04393/84 del 6 giugno 2005,
che deve escludersi che i diritti politici, nei
quali si inquadra agevolmente il diritto di voto nelle
elezioni amministrative, possano avere un contenuto
differenziato nellambito della Repubblica e che
possano perciò, come è implicito nella
tesi della legittimazione degli statuti comunali, espandersi
o comprimersi via via che ci si trasferisce sul territorio.
E appena il caso di sottolineare che non solo
manca, nellordinamento, la necessaria disciplina
relativa alla concessione e conformazione del diritto
di voto dei cittadini di Stati esterni allUnione
Europea ma sono presenti nellordinamento stesso,
norme che consentono di escludere che, a tuttoggi,
siffatto diritto sia stato riconosciuto nei sensi e
nei modi costituzionalmente dovuti.
Per dissipare ogni ulteriore dubbio sulla inammissibilità
della concessione dei diritti di elettorato agli extracomunitari
il Consiglio di Stato afferma ancora che ci si
deve dare carico, benché la tematica sembri a
questo punto perdere rilievo, della tesi che, ... ,
nega che la circoscrizione eserciti funzioni politiche
e di governo ovvero assolva a pubbliche funzioni in
materia tali da ritenersi recluse ai non cittadini e
che riduce la stessa circoscrizione, in sostanza, al
mero esercizio di attività soprattutto partecipative
e consultive. La tesi non può essere condivisa.
In conclusione il Consiglio di Stato riporta inoltre
che non è minimizzando la funzione delle
circoscrizioni che si rende un buon servizio alle realtà
locali e al contenuto dei diritti di voto cui aspirano,
il più delle volte a giusto titolo, gli stranieri
residenti.
Se
prima di questo parere vi era quindi ancora qualche
minimo spazio concesso alla libera interpretazione delle
parti, ora così non è.
La concessione del diritto di elettorato attivo e passivo
agli stranieri extracomunitari non è ammissibile
Tutto
ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc.
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49)
del 27 giugno 1996 il quale fra laltro allart.
43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio
lacquisizione del parere da parte dei Consigli
Circoscrizionali ed allart. 44 ne stabilisce i
termini e le modalità.
Dato atto che i pareri di cui allart.49 del Testo
Unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dellatto;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
N. 1
CENTRO
CROCETTA
di esprimere per le motivazioni espresse in narrativa
che qui integralmente si richiamano, parere sfavorevole,
in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. mecc. 2005 06136/018 avente ad oggetto: Modificazione
dello Statuto in ordine alle condizioni per il diritto
di voto da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni
circoscrizionali, richiedendo inoltre labrogazione
totale del comma 1 bis dellart. 47 bis dello Statuto
della Città di Torino.
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Hanno
riferito, oltre al Presidente Piovano, i Consiglieri
Sterza, Tomasetto, Magliano, Valgiusti, Patisso, Scapaticci,
Miano, Panatero.
IL
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
procede alla votazione per alzata di mano.
Accertato il risultato della votazione palese il Presidente
proclama il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: N. 19
VOTI FAVOREVOLI: N. 13
VOTI CONTRARI: N. 6
Per lesito della votazione che precede il Presidente
dichiara approvata la proposta della Giunta Circoscrizionale.
Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
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