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MECC. N. 2005 07114/084



CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N. 1


Consiglio Circoscrizionale Giunta Comunale
N. Doc. 95 N. mecc. 2005 - 07114/84

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


IL 13 SETTEMBRE 2005 ALLE ORE 19,30.

Convocato il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta”, nelle prescritte forme, sono intervenuti nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico in Via dell’Arsenale n. 33, oltre al Presidente PIOVANO Luca, i Consiglieri:

AMBROGIO Paola
PANATERO Rosanna
VALGIUSTI Ugo
BUCARELLI Elena
PATISSO Anna
VIVIANI Andrea
DAL DEGAN Roberto
RAINERI Renato
MACAGNO Igino Michele
SCAPATICCI Alberto Maria
MAGLIANO Liliana in FIORIO
SCARABOSIO Marcello
MIANO Mirella
SCOTTI Michele
MONFORTE Ludovico Maria
STERZA Alberto
NISIVOCCIA Massimo
TOMASETTO Andrea


In totale, con il Presidente, n. 19 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri: GAIDO, GROPPI, INCISA DELLA ROCCHETTA, LEVI, STILLITANO, REBUFFO.

Con la Presidenza di ...........................Dr. Luca Giuseppe PIOVANO
e con l'assistenza del Segretario........ Sig.ra Eliana ACERBIS
ha adottato in


SEDUTA PUBBLICA


il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


PARERE AI SENSI DELL’ART. 43 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2005 – 06136/018 AVENTE AD OGGETTO: “MODIFICAZIONE DELLO STATUTO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI NELLE ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI”.


CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: "MODIFICAZIONE DELLO STATUTO IN ORDINE ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI NELLE ELEZIONI CIRC.

Il Presidente Luca PIOVANO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Alberto STERZA, riferisce:

Con nota del 27/07/2005 prot. n.12470/II.3.1 acquisita alla Circoscrizione 1^ con n. prot. 9718/05 T.2.16.2 del 28/07/2005, la Divisione Funzioni Istituzionali – Settore Servizi Demografici ed Elettorali ha trasmesso copia della deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla “Modificazione dello Statuto in ordine alle condizioni per l’esercizio di diritto di voto da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali”, richiedendo alla nostra Circoscrizione un parere in merito, ai sensi degli artt. 43
e 44 del Regolamento del Decentramento.

Esaminato il Regolamento sopra citato, preso atto dei lavori della I Commissione Permanente di Lavoro riunitasi in data 12/09/05, si propone di esprimere parere sfavorevole in merito al provvedimento deliberativo avente ad oggetto “modificazione dello statuto in ordine alle condizioni per l’esercizio di diritto di voto da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali” per le motivazioni sotto indicate, richiedendo invece l’abrogazione totale del comma 1/bis dell’articolo 47 bis dello Statuto della Città di Torino.

“Il Consiglio della Circoscrizione 1 aveva espresso, con deliberazione numero 2005 – 04393/84 del 6 giugno 2005 un parere sfavorevole in merito alla concessione dei diritti di elettorato, attivo e passivo, per le elezioni circoscrizionali agli stranieri non comunitari.
Il parere era stato espresso facendo riferimento alla normativa vigente, sia costituzionale sia ordinaria, e al pronunciamento del Consiglio di Stato che era stato preso ad esempio dai Consiglieri Comunali firmatari della proposta di deliberazione.
Nell’esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Modificazione dello Statuto in ordine alle condizioni per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali” non si può quindi che partire dalle considerazioni precedentemente espresse, che sostenevano con fermezza le tesi dell’incostituzionalità del provvedimento.
A queste si è inoltre aggiunto un nuovo parere del Consiglio di Stato.
Con l’ormai noto parere preso ad esempio dai Consiglieri Comunali proponenti, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato si era espressa sì in modo favorevole (parere n. 8007/2004), ma con riferimento ad un quesito posto dalla Regione Emilia Romagna in specifico sul caso del Comune di Forlì.
Il nuovo parere è stato invece reso dalle Sezioni Prima e Seconda in seguito ad un quesito del Ministero dell’Interno in merito all’ammissibilità degli stranieri non comunitari all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi delle circoscrizioni comunali. Essendo quindi un pronunciamento della stessa sezione che si era precedentemente espressa, in seduta congiunta con la Prima Sezione, ed essendo un quesito generico, non facente cioè riferimento ad alcuna realtà territoriale ma al principio generale, si può quindi ritenere il suddetto parere n. 8007/2004, ormai superato.
Nel parere 11074/2004 (Allegato 1) le Sezioni Prima e Seconda affermano infatti, sostenendo pressoché le medesime tesi che erano alla base della nostra deliberazione numero mecc. 2005 – 04393/84 del 6 giugno 2005, che “deve escludersi che i diritti politici, nei quali si inquadra agevolmente il diritto di voto nelle elezioni amministrative, possano avere un contenuto differenziato nell’ambito della Repubblica e che possano perciò, come è implicito nella tesi della legittimazione degli statuti comunali, espandersi o comprimersi via via che ci si trasferisce sul territorio. E’ appena il caso di sottolineare che non solo manca, nell’ordinamento, la necessaria disciplina relativa alla concessione e conformazione del diritto di voto dei cittadini di Stati esterni all’Unione Europea ma sono presenti nell’ordinamento stesso, norme che consentono di escludere che, a tutt’oggi, siffatto diritto sia stato riconosciuto nei sensi e nei modi costituzionalmente dovuti.”
Per dissipare ogni ulteriore dubbio sulla inammissibilità della concessione dei diritti di elettorato agli extracomunitari il Consiglio di Stato afferma ancora che “ci si deve dare carico, benché la tematica sembri a questo punto perdere rilievo, della tesi che, ... , nega che la circoscrizione eserciti funzioni politiche e di governo ovvero assolva a pubbliche funzioni in materia tali da ritenersi recluse ai non cittadini e che riduce la stessa circoscrizione, in sostanza, al mero esercizio di attività soprattutto partecipative e consultive. La tesi non può essere condivisa.”
In conclusione il Consiglio di Stato riporta inoltre che “non è minimizzando la funzione delle circoscrizioni che si rende un buon servizio alle realtà locali e al contenuto dei diritti di voto cui aspirano, il più delle volte a giusto titolo, gli stranieri residenti.”

Se prima di questo parere vi era quindi ancora qualche minimo spazio concesso alla libera interpretazione delle parti, ora così non è.
La concessione del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri extracomunitari non è ammissibile”

Tutto ciò premesso,


LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE


- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l’altro all’art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l’acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all’art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.
Dato atto che i pareri di cui all’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;


PROPONE AL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA N. 1

“CENTRO – CROCETTA”


di esprimere per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, parere sfavorevole, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2005 06136/018 avente ad oggetto: “Modificazione dello Statuto in ordine alle condizioni per il diritto di voto da parte dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali”, richiedendo inoltre l’abrogazione totale del comma 1 bis dell’art. 47 bis dello Statuto della Città di Torino.

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Hanno riferito, oltre al Presidente Piovano, i Consiglieri Sterza, Tomasetto, Magliano, Valgiusti, Patisso, Scapaticci, Miano, Panatero.

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE


procede alla votazione per alzata di mano.


Accertato il risultato della votazione palese il Presidente proclama il seguente risultato:


CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: N. 19
VOTI FAVOREVOLI: N. 13
VOTI CONTRARI: N. 6


Per l’esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta Circoscrizionale.


Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

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