Ultimo aggiornamento: 12-06-2020
La Città, verificata l'esistenza e la disponibilità di una comunità di riferimento, ovvero su iniziativa della comunità stessa, può affidare in usufrutto di breve durata i beni comuni urbani, già riconosciuti come tali, ad una speciale Fondazione Beni Comuni.
Il bene resta patrimonio della Città e al termine del periodo di affidamento in usufrutto di breve durata, in accordo con la comunità di riferimento e verificato il rispetto dei fini statutari, può essere conferito in via definitiva alla Fondazione.
L’articolo 17 del Regolamento n. 391 disciplina la procedura per costituire la Fondazione e i suoi principi statutari.
Alla formazione del patrimonio della Fondazione possono contribuire con apporti di varia natura, anche successivamente, soggetti privati o enti pubblici.
La Città può inoltre aderire a fondazioni per il governo dei beni comuni costituite da parte di soggetti privati.