2.1 CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. La richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui e deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.
Possono richiedere l'assegno anche le madri di:
- bambini in affidamento preadottivo
- bambini ricevuti in adozione senza affidamento.
In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età
- neonati riconosciuti dalla sola madre;
- neonati che muoiono entro il quinto mese di vita. In questo caso, l'assegno può comunque essere erogato per tutti e cinque i mesi.
L'art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l'assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:
- il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- il padre maggiorenne, in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
- l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
- vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
- il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
- è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
- il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
- altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.
L'assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. Ai fini del calcolo si deve considerare sia l'importo dell'indennità di maternità percepita sia quello dell'indennità spettante anche se non ancora percepita. Nei casi particolari previsti dalla legge, quando l'assegno è richiesto dai soggetti sopra indicati, si considera l'importo dell'indennità spettante o percepita dalla donna. Per i nati nell’anno 2024 l’importo dell’indennità non deve
superare € 404,17 mensili (cioè non deve essere superiore a € 2.020,85).
L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 4.041,70 per due figli nati nel 2024 e fino a € 6.062,55 per tre figli nati nello stesso anno).
NON possono presentare la richiesta:
- le madri che siano state dichiarate dalla Magistratura decadute o sospese dalla potestà genitoriale;
- le madri minorenni (possono presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
- le madri non residenti nel Comune di Torino;
- i tutori dei neonati. Possono presentare la richiesta, infatti, soltanto i tutori della madre se é interdetta;
- le madri che non abbiano il minore nella propria scheda anagrafica e non convivano effettivamente con lui (tranne che per i casi eccezionali nei quali il minore non possa essere iscritto nella scheda anagrafica della richiedente);
- le donne che abbiano adottato il figlio del proprio coniuge;
- le madri che abbiano già usufruito dell'assegno di maternità concesso ed erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99;
- le madri che abbiano percepito, nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'assegno di maternità;
- le madri che non abbiano ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che siano in attesa di riceverla.
- le madri cittadine di paesi terzi che non sono in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 2.2.
2.2 CITTADINANZA
L'assegno può essere richiesto dalle
madri residenti a Torino cittadine italiane, comunitarie o se extra-comunitarie, deve essere in possesso di:
- Status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art. 27 del D. lgs n. 251/07);
- Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
- Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07
- Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)
- Permesso unico di lavoro (come da Ordinanza del Tribunale – sez. lavoro- del 15/02/2019,
Dir. 2011/98/UE art. 3 comma 1: b) alle cittadine di paesi terzi che sono state ammesse in
uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o
nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno
ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; c) alle cittadine di paesi terzi che sono state
ammesse in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale;
- Permesso unico di lavoro (sentenza n. 54/2022 della Corte Costituzionale) alle cittadine di
paesi terzi autorizzate a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.
- Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette.
La richiedente non deve beneficiare di alcuna forma di tutela economica della maternità, oppure ne può beneficiare in misura inferiore al valore dell'assegno.
Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno/Permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno/Permesso di soggiorno di uno dei genitori.
I suddetti requisiti si applicano anche agli altri soggetti richiedenti l'assegno nei casi particolari previsti dalla legge (vedi il punto 2.1).
2.3 IL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:
Si devono dichiarare i redditi ed i patrimoni posseduti di tutti i componenti il nucleo familiare:
- tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica della richiedente, compreso il neonato o gli eventuali gemelli nati da parto gemellare;
- le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;
- il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.
Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità
2.4 DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO
Se il calcolo della situazione economica lo consente ed il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi. Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in tal caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.
2.5 DIRITTO ALL'ASSEGNO
Per ottenere l'assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2024 è di € 20.221,13 annui.
2.6 IMPORTO DELL'ASSEGNO
L'assegno può essere erogato:
- a favore delle richiedenti che non abbiano fruito dell'indennità di maternità da parte di Enti previdenziali nel periodo di congedo obbligatorio dal lavoro (2 mesi prima del parto e 3 dopo). Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nell'anno 2024, l'indennità di maternità da non superare è di € 404,17 mensili per 5 mesi, ossia € 2.020,85. Le madri che usufruiscono di un'indennità previdenziale, nella domanda devono dichiarare l'intero importo percepito o che percepiranno durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia nei 2 mesi precedenti il parto, sia nei 3 mesi successivi.
- per un periodo massimo di 5 mesi;
2.7 QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA
Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:
- entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- entro 6 mesi, a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente, nei casi particolari di cui al punto 2.1.
2.8 VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA
Se durante il periodo per il quale è richiesto l'assegno intervengono variazioni della situazione familiare e della dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:
- se varia soltanto la situazione economica (la somma dei redditi e dei patrimoni posseduti) l'assegno viene comunque attribuito per l'intero periodo. Pertanto, non hanno alcuna rilevanza le variazioni dei redditi e dei patrimoni intervenute dopo la richiesta. La stessa regola vale per variazioni dei componenti la famiglia diversi dalla richiedente e dal neonato. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in un'eventuale successiva richiesta, per un nuovo figlio;
- se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nella scheda anagrafica della richiedente viene meno la presenza del bambino, la concessione dell'assegno viene limitata al solo periodo in cui il bambino era presente.
Nell'eventualità in cui la richiedente ed il minore spostino la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:
- dopo avere presentato la richiesta, ma prima che questa sia stata approvata: il Comune di Torino non sospenderà l'assegno, ma trasmetterà i relativi atti al Comune dove la famiglia è emigrata;
- dopo la concessione dell'assegno da parte del Comune: il pagamento avrà luogo ed il Comune di Torino trasmetterà i relativi atti al Comune presso il quale la richiedente ed il minore sono emigrati. Pertanto, la richiedente deve comunicare al Comune (tramite i Centri di Assistenza Fiscale, con i modi descritti al punto 5 di questo testo), le variazioni della composizione anagrafica della sua famiglia.
- la dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Torino presso l'Ufficio Assegni Statali alle Famiglie, ogni variazione del proprio indirizzo. Il Comune di Torino si ritiene esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
2.9 PAGAMENTO DELL'ASSEGNO
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga mediante la modalità indicata nella richiesta.
"Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Comune di Torino è tenuto a fornire informazioni sull'iter della pratica esclusivamente al/la richiedente o a persona da lei/lui espressamente delegata. In tal caso il/la delegato/a dovrà presentare al centro di assistenza fiscale fotocopia sia del proprio documento d'identità, che di quello della delegante."