94 03698/02
Segreteria Generale
/CD
V
CITTA' DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
10 maggio 1994
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO AL
PUBBLICO DI COPIE DI DOCUMENTI DETENUTI DAGLI UFFICI.
Proposta del Sindaco Castellani.
Con deliberazione n. 75 del Consiglio Comunale in data 14
marzo 1994 (mecc. 9400897/02), è stato approvato il regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art.
7 della Legge 8 giugno 1990 e degli artt. 22 e 31 della Legge
7 agosto 1990 n. 241.
Il suddetto Regolamento, in vigore dal 9 maggio 1994, prevede,
all'art. 16, che la Giunta Comunale, con propria deliberazione,
stabilisca le tariffe da applicare per il rilascio di copie di
documenti amministrativi depositati presso gli uffici comunali
e fissi le modalità di pagamento delle somme dovute.
Occorre pertanto provvedere all'adozione del suddetto provvedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno 1990
n. 142, quale sostituito dall'art. 17 della Legge 25 marzo 1993
n. 81, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che
non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non
rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale
o dei funzionari dirigenti;
Visto l'art. 16 del Regolamento comunale per l'accesso ai documenti
amministrativi;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno
1990 n. 142. sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sotto il profilo della legittimità formale
dell'atto;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le sottoindicate tariffe per il rimborso delle
spese di ricerca necessaria sia per consentire la visione
che per predisporre la copia di documenti detenuti in originale
dall'Amministrazione;
- per ogni documento risalente a non oltre un anno dalla richiesta
Lire 1.000;
- oltre 1 e fino a 10 anni L. 5.000
- oltre 10 e fino a 20 anni L. 10.000
- oltre 20 anni L. 20.000
Il rimborso delle spese di ricerca per ogni pratica giacente
presso l'Archivio Edilizio è fissata in L. 5.000 indipendentemente
dall'anno di riferimento.
Per tutti i documenti recanti disposizioni di carattere generale
quali deliberazioni di natura regolamentare, convenzioni tra
enti e simili che continuano a produrre effetti giuridici si
applica comunque la tariffa da L. 1.000;
2) di approvare le sottoindicate tariffe per la riproduzione
dei documenti e dei loro allegati detenuti in originale dall'Amministrazione:
- riproduzione fotostatica fino al formato di cm. 21 x 29,7 (formato
Uni A/4) L. 250 a facciata;
- riproduzione fotostatica per formati superiori all'Uni A/4
e per formati Uni A/3: L. 400 a facciata;
- costo di stampa di documento ricavato da microfilm: L. 800
per ciascun foglio;
- costo di stampa di documento ricavato da memorizzazione informatica:
L. 300 per ciascun foglio.
Le riproduzioni fotostatiche di documenti ultraquarantennali
appartenenti all'Archivio Storico sono autorizzate esclusivamente
a giudizio insindacabile del Dirigente;
3) di confermare l'applicazione delle tariffe e modalità
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12
febbraio 1990 (mecc. 9001027/37) per l'esecuzione, per conto
di privati, di estratti di planimetrie, per il rilascio di copie
riprodotte con sistema eliografico, per il rilascio di lucidi
e di radex, nonché quelle relative al rilascio di elaborati
del progetto preliminare e del progetto definitivo del N.P.R.G.;
4) di disporre che il pagamento degli importi dovuti per l'applicazione
delle surrichiamate tariffe avvenga di norma anticipatamente
tramite marche segnatasse o apposito bollettario.
Laddove l'ammontare degli importi stessi non sia preventivamente
determinabile dovranno essere adottati gli accorgimenti più
opportuni ad evitare danno all'Amministrazione.
Qualora si provveda all'invio tramite servizio postale dovranno
essere addebitate le spese relative;
5) di disporre la gratuità delle ricerche di documenti
quarantennali conservati presso l'Archivio Storico nonché
di documenti conservati presso gli archivi settoriali effettuate
per accertate ragioni di studio;
6) di prendere atto della normativa in vigore in materia di diritti
di Segreteria, di diritti di ricerca e imposta di bollo;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3°comma, della Legge 8
giugno 1990 n. 142. |