CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE |
recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchè al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di:
Manutenzione straordinaria per ottenimento CPI negli edifici scolastici. Lotto........ |
Art. 1. Oggetto dell'incarico
1. I…signor............................................................, iscritto all'Albo ....................della provincia di......................... al n. ............., libero professionista, con studio in ............................... (prov. ..........), Via .............................................., ...... (c.f. ................................................, partita IVA ...............................), si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di TORINO, relativo alla redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 16, commi 3, 4 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. nonchè degli articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 14.08.1996, e s.m.i. relativamente ai lavori indicati in epigrafe
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 nonchè ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge 109/94 e s.m.i.
Art. 2. Obblighi legali e riferimenti vincolanti
1. Il professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza di ogni normativa vigente o che sarà emanata in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:
a) l'articolo 16, commi 2,3,4,5 e 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i;
b) l'articolo 17, commi 14-quinquies e 14-sexies, stessa legge;
c) il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
d) gli articoli 4 e 12, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i;
e) il capitolo generale approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
3. Il professionista si impegna al rispetto dei disposti dell’art. 17 comma 9 della L. 109/94 e s.m.i. e dell’art. 23 comma 4 del D.lgs 157/95 e s.m.i.
4. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
5. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
Art. 3 Descrizione delle prestazioni
1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono in:
- PRESTAZIONI PROGETTUALI
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
- PRESTAZIONI SPECIALI
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
2. Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonchè ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali modifiche.
3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
Art. 4. Disposizione generali in materia di progettazione
1. La progettazione deve prevedere gli interventi necessari per il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni sul luogo di lavoro, abbattimento barriere architettoniche, edilizia scolastica, nonché esigenze manutentive specifiche.
2. La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è inoltre tesa a minimizzare l'uso di risorse materiali non rinnovabili e massimizzare il riutilizzo di risorse naturali impegnate dall'intervento, nonchè alla massima facilità ed economicità di manutenzione, efficienza costante nel tempo dei materiali e dei componenti, possibilità di facile sostituzione degli elementi, compatibilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
3. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
4. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorchè non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
5. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
6. I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze didattiche nel rispetto e compatibilita' con le normative vigenti.
La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende la partecipazione del professionista alle riunioni periodiche che l'Amministrazione convocherà ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di verificare l'evoluzione delle fasi progettuali in funzione delle esigenze prospettate dall'intervento oggetto della prestazione o per chiarimenti e illustrazioni all'utenza.
8. Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite come pure ogni altra valutazione degli elementi del progetto, saranno riferite per quanto possibile, agli elenchi prezzi della Città di Torino in vigore.
Qualora sia indispensabile prevedere l'esecuzione di una lavorazione, di un'esecuzione speciale, di un approvvigionamento particolare o di una prestazione accessoria non prevista nei suddetti elenchi, e sia necessaria l'adozione di un nuovo prezzo, dovrà essere preventivamente proposto al Responsabile di Procedimento accompagnato da un'accurata analisi per unità di misure con l'applicazione dei prezzi elementari contenuti negli Elenchi Prezzi Città di Torino ed in loro mancanza con l'utilizzo dei prezzi ricavati dalle migliori condizioni di mercato da dimostrarsi con relazione supportata da indagine merceologica.
Art. 5. Progettazione preliminare
1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) planimetria generale e schemi grafici;
e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
f) calcolo sommario della spesa.
g) dichiarazione di corrispondenza alle legislazioni vigenti (art. 16 l. 109/94 e s.m.i.)
2. Gli elaborati grafici e descrittivi devono essere redatti, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21/12/99 n. 554 e del D.Lgvo 494/96 e s.m.i.
Art. 6. Verifica del Progetto Preliminare
1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 109/94 e s.m.i. il progetto preliminare è sottoposto, a cura del responsabile del procedimento e alla presenza del professionista, a una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione o negli altri atti di indirizzo e di programmazione, per ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione ai sensi del Regolamento Generale approvato con DPR 554/99 la valutazione dell'efficacia della soluzione della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, e la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
4. Del procedimento di verifica è redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e il professionista. Tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di verifica che può essere:
a) positiva;
b) positiva con prescrizioni;
c) negativa relativa;
d) negativa assoluta.
5. La conclusione positiva o positiva con prescrizioni può risultare anche da atti concludenti del responsabile del procedimento, quale l'autorizzazione o la comunicazione al professionista di procedere al successivo livello di progettazione.
6. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il professionista di rielaborare il progetto preliminare ovvero di predisporre altre soluzioni in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.
7. La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con il professionista ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile.
Art. 7 Progettazione Definitiva
1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso nel confronto con le esigenze espresse dalle direzioni didattiche, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento di conformità urbanistica e igienico edilizia, nonchè dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi (VV.FF. - ASL - Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ecc…..)
2. Il progetto definitivo comprende:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni tecniche specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
g) computo metrico estimativo;
h) quadro economico.
3. Gli elaborati grafici e descrittivi nonchè i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche o di costo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi devono essere redatti, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21/12/99 n. 554.
Art.8 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.
1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni e ogni altro atto necessario, ancorchè non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, in particolare per il conseguimento:
a) in materia sanitaria o igienico-sanitarie;
b) in materia di prevenzione incendi;
c) in materia storica e/o architettonica ex titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999;
d) in materia ambientale e/o paesaggistica ex titolo II del decreto legislativo n. 490 del 1999;
e) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche e di collegamento alle reti relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi necessari a tali allacciamenti;
2. In particolare nella progettazione sono comprese le prestazioni relative a:
a) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione o del nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte in caso di intervento su immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999;
b) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dell'autorizzazione sub-delegata da parte dell'autorità comunale, della provincia, della comunità montana o dell'ente gestore del parco (ognuno a seconda delle proprie competenze territoriali) in caso di intervento su immobili vincolati ai sensi del titolo II del decreto legislativo n. 490 del 1999;
c) redazione e presentazione della pratica completa per l'ottenimento dei pareri del servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza, del servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell'igiene edilizia, della Commissione provinciale pubblici spettacoli, delle autorità titolari dei suoli confinanti o delle infrastrutture quali Regione, Provincia, Ferrovie dello Stato, A.N.A.S., Autorità di bacino, Magistratura delle Acque, Ispettorati, che siano in qualche modo interessate o coinvolte nell'opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso comunque denominato.
3. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la richiesta o l'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.
4. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il professionista.
5. Nel progetto definitivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 16, del decreto legge n. 398 del 1993, convertito dalla legge n. 493 del 1993, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996, nonchè di una relazione che attesti la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Art. 9 Progettazione Esecutiva
1. Il progetto esecutivo costituisce l'espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonchè i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonchè delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei provvedimenti abilitativi o di accertamento di conformità urbanistica, di conferenza di servizi di pronuncia di compatibilità ambientale e di altre autorizzazioni obbligatorie, ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
2. Il progetto esecutivo comprende:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di sicurezza e di coordinamento;
f) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico,
g) cronoprogramma,
h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
i) lista delle lavorazioni e forniture previste;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
3. E' vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più d'uno degli adempimenti di cui al comma 2, con particolare riguardo ai particolari costruttivi, ai calcoli strutturali o impiantistici, siano a carico dell'appaltatore ovvero siano da definire in corso d'opera.
4. La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da non rendere necessari interventi successivi di adeguamento.
5. Gli elaborati grafici e descrittivi devono essere redatti, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento Generale approvato con DPR 21/12/99 n. 554 e dell'art. 4 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 96 e s.m.i;
6. Il cronoprogramma delle lavorazioni deve essere compatibile, nel rispetto della normativa sulla sicurezza ,con l'attività didattica.
Art. 10 Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori.
1. L'appalto viene effettuato con il criterio dell'offerta a prezzi unitari e il professionista predispone la lista.
La lista, redatta secondo il modello fornito dal responsabile del procedimento, è composta da sette colonne così suddivise:
a) Le prime quattro delle quali sono compilate dal progettista come segue:
1) nella prima colonna il numero univoco di riferimento dell'elenco delle escrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, riferito all'elenco dei prezzi unitari integrante il progetto esecutivo;
2) nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, estratta dalla descrizione dettagliata prevista nell'elenco dei prezzi unitari, coerentemente con quanto previsto per la redazione del computo metrico-estimativo;
3) nella terza colonna le unità di misura, come già previste nell'elenco dei prezzi unitari;
4) nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni lavorazione elementare, come desunta dal computo metrico; limitatamente ai sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici, la voce elementare sulla lista può essere costituita dall'intero sistema o sub-sistema di impianto che assumerà, al fine dell'offerta, la caratteristica di voce elementare, indicando l'opportuna unità di misura ai sensi dell'articolo 1.4.7., comma 3, lettera b);
Le ultime tre delle quali sono lasciate in bianco e così disposte
1) la quinta colonna con l'intestazione "prezzo unitario in cifre";
2) la sesta colonna con l'intestazione "prezzo unitario in lettere" ed uno spazio lineare adeguato allo scopo;
3) la settima colonna con l'intestazione "importo".
3. La lista deve chiudersi su ciascun foglio (escluso l'ultimo), con un rigo per il riporto del totale degli importi progressivi sino a quel punto e aprirsi su ciascun foglio (escluso il primo), con un rigo per il medesimo riporto dell'importo progressivo delle pagine precedenti.
4. Qualora siano previsti lavori a corpo e lavori a misura, saranno elencati inizialmente i lavori a corpo e, dopo la interposizione di un rigo per l'indicazione dell'importo complessivo dei lavori a corpo saranno elencati i lavori a misura.
5. La lista deve chiudersi, sull'ultimo foglio, con un rigo per 'importo complessivo dell'offerta, in cifre ed in lettere e, immediatamente sotto, con un rigo per l'importo percentuale del ribasso, in cifre e in lettere. La lista deve infine essere completata con la seguente prescrizione: " Il concorrente prende atto espressamente che, per la parte di lavoro "a corpo", le indicazioni delle voci e delle quantità sulla presente lista, così come i prezzi unitari offerti sulla stessa, non hanno alcuna efficacia contrattuale e non hanno alcun effetto sull'importo complessivo dell'offerta il quale, seppure determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F", senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità".
6. La lista deve altresì recare, su ciascun foglio, le seguenti incazioni e i seguenti spazi:
a) in alto:
1) la denominazione dell'amministrazione, la data della gara, l'oggetto della gara stessa
2) l'importo di riferimento che l'offerta complessiva non può superare;
3) lo spazio per la vidimazione preventiva da parte del responsabile del procedimento;
b) in basso:
1) lo spazio per la sottoscrizione del concorrente o dei concorrenti associati;
2) lo spazio per la sottoscrizione del responsabile del procedimento in sede di gara.
Art. 11. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
1. Il piano prevede l'organizzazione delle lavorazioni in concomitanza con l'attività didattica nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l’individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni con la presenza degli utenti nelle strutture, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori e la permanenza della sicurezza nelle aree in cui permane l'attività scolastica, nonchè la stima dei relativi costi.
Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e dell'attività didattica ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, interruzioni parziali o totali dell'attività didattica.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere redatto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 21/12/99 n. 554 e dell'art. 4 e 12 del decreto legislativo n. 494 del 96 e s.m..i.
3. Il costo per la sicurezza, che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal piano, è inequivocabilmente evidenziato nel piano stesso in modo da essere esposto come costo non oggetto di offerta in caso di offerta a prezzi unitari, in sede di gara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, primo periodo, della legge 109/94 e s.m.i. e dell'art. 12 comma 1, del decreto 494/96 e s.m.i.
Il costo per la sicurezza concerne esclusivamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte nel piano con riferimento ai suoi contenuti.
Il costo per la sicurezza è individuato mediante computo metrico estimativo, redatto sulla base di un computo metrico che individui quantitativamente, gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, e di un elenco prezzi fondato su una adeguata analisi di questi ultimi.
Gli oneri per l'attuazione del piano sono evidenziati in uno dei seguenti modi:
a) quale prezzo a corpo onnicomprensivo per tutti gli oneri per la sicurezza, la cui voce e descrizione è costituita dal piano medesimo, completo degli elementi di cui al comma 2;
b) quale risultato della quantità di singoli oneri o apprestamenti, a misura, moltiplicato per il prezzo unitario dei medesimi;
c) una forma mista tra quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in tal caso con separazione netta e inequivocabile tra la parte di oneri per la sicurezza stimati a corpo e la parte stimata a misura.
Sia che gli oneri siano valutati a corpo, sia che siano valutati a misura, essi sono invariabili e immodificabili in sede di gara, sono altresì invariabili e immodificabili anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo i casi particolari previsti dall'ordinamento.
Art. 12. Validazione del progetto esecutivo.
1. Prima dell'approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente e ai precedenti livelli di progettazione, con riferimento ai seguenti elementi:
a) corrispondenza dei nominativi dei professionisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
b) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici;
d) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e idoneità dei criteri dottati;
e) esistenza del computo metrico-estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni regolamentari;
f) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
g) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
h) acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
i) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale nonchè verifica della corrispondenza di queste ai canoni della legalità.
2. Del procedimento di validazione è redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e il professionista. Tale verbale deve dare atto della conclusione del procedimento di validazione che può essere:
a) positiva;
b) positiva con prescrizioni;
c) negativa relativa;
d) negativa assoluta.
La conclusione positiva o positiva con prescrizioni può risultare anche da atti concludenti del responsabile del procedimento, quale l'approvazione del progetto esecutivo.
4. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il professionista di rielaborare il progetto esecutivo o parti sostanziali di esso, di eliminare omissioni o rimediare ad errori che non siano eliminabili o rimediabili con semplici prescrizioni ovvero di predisporre altri elaborati in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.
La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con il professionista ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile.
Art. 13. Documentazione su supporto informatico
Al fine di poter scambiare dati su supporto informatico è necessario stabilire degli standard di preparazione di tali dati che ne rendano agevole l'acquisizione secondo quanto stabilito nei successivi paragrafi.
A tale scopo la stazione appaltante mette a disposizione del professionista incaricato sia l'elenco prezzi della Città di Torino sia gli standard dei disegni in formato aperto e leggibile da qualsiasi altro sistema informatico.
Tutti i files di testo devono essere forniti anche in versione ASCII salvo nei casi in cui si usi un editor tra i più diffusi (WORD, WORD-PERFECT, AMI-PRO) in modo che il file trasferito conservi anche la grafica e le eventuali tabelle contenute nel file di origine
L'elenco prezzi della Città di Torino (Opere Edili, Impianti Termici e Gas, Impianti Elettrici) sarà fornito con la descrizione breve dei singoli articoli, in un file sequenziale di testo (formato ASCII) aperto e gestibile dai vari applicativi esistenti in commercio.
Nello stesso formato devono essere consegnati gli eventuali nuovi prezzi utilizzati nella progettazione dell'opera ed il computo metrico del progetto.
La stazione appaltante fornirà su supporto informatico:
File prototipo: comuneto.dwg
Codifica dei piani di disegno in conformità con la normativa tecnica del Comune di Torino.
Impostazione delle variabili di quota per quotare disegni in scala1:100.
Stile di testo Romans definito e corrente.
Simbologie varie: serramenti
sanitari
arredi
simboli
prevenzione incendi
Blocchi di codifica: testalin.dwg
titoli.dwg
dest-loc.dwg
sup-loc.dwg
h-loc.dwg
cod-por.dwg
cod-fin.dwg
cod-mur.dwg
cod-con.dwg
Squadrature in formato UNI: Blocchi per stampe in scala 1:100
a0.dwg
a1.dwg
a2.dwg
a3.dwg
a4.dwg
In base a tali premesse al professionista vengono consegnate le indicazioni da seguire nell'elaborazione informatica dei disegni.
Art. 14. Altre condizioni disciplinanti l'incarico
Il professionista si impegna alla consegna, entro 15 giorni dalla richiesta scritta, di tutta la documentazione e le garanzie necessarie per l’espletamento dell’incarico.
2. Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese di corrispettivo, oltre a quanto previsto del presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
3. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.
4. Il professionista incaricato si impegna a:
a) produrre numero cinque copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito;
b) a produrre, una planimetria quotata con indicate le reti tecnologiche;
c) a produrre in triplice copia un estratto del progetto definitivo e del progetto esecutivo formato A3, composto dalla descrizione degli interventi e dalle piante di rilievo e progetto, da trasmettere alle direzioni didattiche.
d) a produrre un esemplare su supporto lucido eliocopiabile e una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo DXF o DWG di ogni elaborato grafico.
5. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.
6. Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi:
a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definitive dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione a semplice richiesta dell'Amministrazione.
Art. 15. Durata dell'incarico.
1. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante;
Il professionista è tenuto a svolgere il progetto preliminare in complessivi giorni …..dalla data della determinazione dirigenziale di decorrenza termini;
Il professionista è tenuto a svolgere il progetto definitivo e a presentare le pratiche di cui all'art. 8 in complessivi giorni……. dalla data di comunicazione scritta con cui l'Amministrazione rende noto al professionista l'avvenuta approvazione del progetto preliminare;
Il professionista è tenuto a svolgere il progetto esecutivo ed il piano di sicurezza in complessivi giorni…… dalla data di comunicazione scritta con cui l'Amministrazione rende noto al professionista l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e l'ottenimento dei pareri di cui al all'art. 8.
Art. 16. Penale per i ritardi.
1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'art. 10, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'art. 15; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
3. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alle loro applicazioni.
Art. 17 Risoluzione del contratto
1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 16 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, al professionista incaricato non è dovuto alcun compenso e l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico.
4. Il professionista incaricato deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
5. L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al professionista incaricato è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.
6. La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purchè con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 18. Variazioni, interruzioni
1. Il professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
2. Qualunque sospensione o variazione delle prestazioni per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.
Art. 19. Determinazione del corrispettivo.
In relazione all'esito della procedura di affidamento, nel corso della quale il professionista incaricato ha offerto un ribasso contrattuale del ............. %, i corrispettivi sono così determinati:
a) progetto preliminare: Lire .......................
b) progetto definitivo: Lire .......................
c) progetto esecutivo: Lire .......................
d) coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione (compresi piano di sicurezza e
fascicolo)
Lire .......................
_______________
TOTALE GENERALE dei corrispettivi Lire ......................
2. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice civile.
3. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
4. I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell'art. 2225 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che avvenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
5. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonchè dell'I.V.A.,delle eventuali aliquote di legge.
Art. 20. Modalità di corresponsione dei compensi
1. I compensi, così come stabiliti all'art. 19, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
- dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte
dell'Amministrazione del progetto preliminare : saldo del medesimo;
- dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto definitivo e dalla consegna ai diversi Enti delle pratiche per l'ottenimento dei pareri di cui all'art.8. saldo del medesimo;
- dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto esecutivo e della consegna delle dichiarazioni di correttezza contributiva e della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L. 109/94 e s.m.i. : saldo del medesimo e delle prestazioni speciali.
2. La liquidazione dei compensi è subordinata alla presentazione della fattura indicante le modalità di riscossione;
3. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.
Art. 21. Responsabilità verso terzi, garanzie e assicurazione.
1. Il professionista incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza alle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Ai sensi dell'art. 1.2. del Capitolato Generale di condizioni per gli Appalti Pubblici (approvato con deliberazione C.C. del 6.7.64 Prefettura Div. 4^ n. 6280/9144 CPA del 8.9.64) il professionista incaricato presenta entro 15 giorni dall’aggiudicazione il deposito cauzionale definitivo stabilito nella misura del 5% dell’importo netto del corrispettivo di aggiudicazione
3. Ai sensi del comma 4 art. 105 del Regolamento Generale DPR 554/99 il professionista entro 15 giorni dall’aggiudicazione deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo " responsabilità civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi del comma 5 art. 30 L. 109/94 e s.m.i.. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e s.m.i. e dell'articolo 105 del D.P.R. n. 554 del 1999, il professionista incaricato presenta, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza dovrà prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa.
La mancata presentazione della polizza da parte del professionista prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento di tutti i compensi professionali.
Art. 22. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni da subappaltare)
2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, in quanto applicabile, nonchè dell'articolo 17, comma 14-quinquies, della legge n. 109 del 1994 e s.m.i., le prestazioni lavori che il professionista incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate previa autorizzazione dell'Amministrazione.
(ovvero, in alternativa al precedente comma 2, qualora l'affidatario non abbia dichiarato di avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato le prestazioni da subappaltare).
3. Non è ammesso il subappalto.
Art. 23. Modifiche al progetto - Perizie di variante tecnica e perizie supplettive.
1. Il professionista incaricato si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano dall'Amministrazione ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che dia diritto a speciali o maggiori compensi.
2. Al professionista incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richiesta in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
3. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
Art. 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Saranno a carico del professionista incaricato:
tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.);
il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 1.2. del Capitolato Generale di condizioni per gli Appalti Pubblici (approvato con deliberazione C.C. del 6.7.64 Prefettura Div. 4^ n. 6280/9144 CPA del 8.9.64)
- le spese per la copertura assicurativa dovuta ai sensi del comma 5 art. 30 della L. 105/94 e s.m.i.;
- le spese relative all'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri di competenza degli organi di vigilanza di cui all'art 8, secondo le tariffe in atto al momento della presentazione.
2. I contributi integrativi obbligatori dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti, che la legge pone a carico del committente, nonchè l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, sono a carico dell'Amministrazione.
Art. 25 controversie.
1. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest'ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa al giudizio arbitrale ovvero all'autorita' giudiziaria.
2. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi dell'Amministrazione e sia accolta dal professionista incaricato, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del professionista incaricato cessa la materia del contendente.
3. Qualora la controversia sia devoluta all'autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso, il foro competente è quello dell'ambito territoriale dell'Amministrazione.
Art. 26. Disposizioni transitorie
1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'Amministrazione affidante per il solo progetto preliminare, mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
...................., lì ...........................
Il professionista incaricato Il responsabile del procedimento
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concorrente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente capitolato:
art. 2 - obblighi legali e riferimenti vincolanti
art. 3 – descrizioni delle prestazioni
art. 4 - disposizione generali in materia di progettazione
art. 5 – progettazione preliminare
art. 7 – progettazione definitiva
art. 8 – acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi
art. 9 – progettazione esecutiva
art. 10 – lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori
art. 11 – coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
art. 14 – altre condizioni disciplinanti l'incarico
art. 15- durata dell'incarico
art. 16 - penale per i ritardi
art. 17 – risoluzione del contratto
art. 19 – determinazione del corrispettivo
art. 20 – modalità di corresponsione dei compensi
art. 21 – responsabilità verso terzi, garanzie e assicurazione
art. 23 – modifiche al progetto - Perizie di variante tecnica e perizie supplettive.
art. 24 - spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
art. 25 - controversie
art. 26 - disposizioni transitorie
Torino, lì
Il professionista incaricato
ALLEGATI: Quadro dimostrativo per il calcolo del corrispettivo